00.003 Settimo rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa del 19 gennaio 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo il settimo rapporto sulla posizione svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa raccomandandovi di prenderne atto.

Conformemente al postulato Reiniger del 1976 (P 76.454) il Consiglio federale deve presentare all'inizio di ogni legislatura un nuovo rapporto in merito. Il testo costituisce dunque l'aggiornamento del sesto rapporto del 29 novembre 1995 (95.087) sul medesimo oggetto.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 gennaio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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2000-0082

Compendio Con un postulato del 6 ottobre 1976 il consigliere nazionale Reiniger invitava il Consiglio federale a compilare, in apertura di ogni legislatura, un rapporto su tutte le convenzioni del Consiglio d'Europa non ancora ratificate dalla Svizzera. Il Consiglio federale ha dato seguito a questo postulato presentando frattanto sei rapporti: il 16 novembre 1977 (FF 1977 III 881), il 2 giugno 1980 (FF 1980 II 1269), il 22 febbraio 1984 (FF 1984 I 616), il 24 febbraio 1988 (FF 1988 II 229), il 18 dicembre 1991 (FF 1992 II 550) e il 29 novembre 1995 (FF 1996 I 389).

Il presente rapporto è stato elaborato per la legislatura 1999-2003 ed è strutturalmente analogo al sesto.

Il testo spiega innanzitutto la politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa e si sofferma in particolare su quelle ratificate dopo la pubblicazione dell'ultimo rapporto. In seguito sono descritti, per settori di attività, gli strumenti non ancora ratificati e sono precisate le motivazioni della mancata ratifica. Infine sono stabilite le priorità.

Le seguenti convenzioni, di importanza prioritaria, dovrebbero essere ratificate nel corso della presente legislatura: ­

Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina e il suo Protocollo addizionale concernente il divieto di clonazione dell'essere umano;

­

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate;

­

Protocollo N. 2 alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativa alla cooperazione interterritoriale;

­

Protocollo che emenda la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera;

­

Convenzione penale sulla corruzione.

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Rapporto 1

Introduzione

Il postulato Reiniger del 6 ottobre 1976 invitava il Cons iglio federale a: «... stabilire, all'attenzione dei Consigli legislativi, un rapporto completo sul tema: «La Svizzera e le Convenzioni del Consiglio d'Europa» nel quale saranno esaminate le ragioni che inducono il nostro Paese ad aderirvi o a non aderirvi. Occorre poi stabilire un ordine di priorità per quanto concerne le eventuali ratifiche».

Le convenzioni sono il principale strumento giuridico di cui dispone il Consiglio d'Europa. Permettono infatti di concretare i progressi della cooperazione su una base giuridicamente vincolante. Sino ad oggi il Consiglio d'Europa ha elaborato 173 convenzioni sui più svariati temi come i diritti umani, la protezione degli animali e la cultura. L'importanza e la portata delle singole convenzioni spazia da quella fondamentale sui diritti dell'uomo sino alle convenzioni che, per mancanza di interesse, non entreranno mai in vigore.

2

Politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa

Con la propria adesione al Consiglio d'Europa la Svizzera si è impegnata, in virtù delle disposizioni dell'articolo 3 degli statuti del Consiglio d'Europa, «a collaborare lealmente ed efficacemente» alla prosecuzione delle finalità dell'Organizzazione.

Consapevole del fatto che il Consiglio d'Europa, come l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, è a tutt'oggi un'organizzazione politica a vocazione paneuropea di cui è membro a pieno diritto, la Svizzera auspica proseguire la propria cooperazione con l'istituzione di Strasburgo. È in questo contesto che potrà prendere posizione e partecipare alla costruzione europea su un piano di parità con gli altri Paesi membri.

Con la propria adesione la Svizzera si è parimenti impegnata ad aderire per quanto possibile alle Convenzioni del Consiglio d'Europa e, di conseguenza, a partecipare efficacemente alla loro elaborazione.

È evidente che non si possono ratificare tutte le convenzioni unicamente per conformarsi a una prassi generale. Occorre, al contrario, esaminare se la nostra ratifica è necessaria o giustificata nella prospettiva dell'interesse nazionale, di una cooperazione europea reale ed efficace o anche di una chiara solidarietà con gli altri Stati membri dell'Organizzazione. Nello stesso tempo non si dovrà perdere di vista l'evoluzione del diritto internazionale.

La decisione di non ratificare una convenzione non è mai priva di validi motivi. Infatti questi possono essere connessi con la forma e il contenuto della convenzione medesima o con la prassi elvetica in materia di ratifica dei trattati internazionali.

Questa prassi, valida ancora oggi, è illustrata nel rapporto di gestione del Consiglio federale del 1988 (p. 46) da cui scaturisce che il nostro Consiglio è tenuto a firmare le convenzioni unicamente se ne è prevista la ratifica entro un certo lasso di tempo.

1026

Non da ultimo una ratifica sarà auspicabile solo se la Svizzera sarà in grado di rispettare gli impegni assunti. Questi principi fanno chiaramente capire che non deve sussistere, tra una convenzione e l'ordine giuridico interno, alcuna divergenza che non possa essere coperta da una riserva. Per contro divergenze minori non devono necessariamente impedire una ratifica. Persino le convenzioni non del tutto conformi al diritto interno sottostanno all'approvazione del Parlamento se dal loro esame emerge che le lacune esistenti possono essere colmate da disposizioni del trattato direttamente applicabili o, qualora la convenzione non fosse direttamente applicabile, da misure legislative suscettibili di essere adottate in tempo utile. Si deve inoltre sottolineare che i Cantoni devono essere consultati almeno nei settori di loro competenza.

Pur considerando le difficoltà descritte qui innanzi ci sforziamo di adottare un atteggiamento molto aperto nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa.

3

Evoluzione successiva all'ultimo rapporto

3.1

Convenzioni prioritarie ratificate

Dalla pubblicazione del sesto rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa del 29 novembre 1995, sono state ratificate le seguenti convenzioni a cui era stata conferita la priorità A: ­

Convenzione per la protezione delle persone nell'ambito del trattamento automatizzato dei dati personali (S.T.E. 108);

­

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa (S.T.E. 121);

­

Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) (S.T.E. 143);

­

Carta europea delle lingue regionali e minoritarie (S.T.E. 148);

­

Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (S.T.E.

157).

3.2

Altre convenzioni ratificate

Dalla pubblicazione dell'ultimo rapporto sono state parimenti ratificate le seguenti convenzioni: ­

Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (S.T.E. 159);

­

Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (S.T.E. 161);

­

Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (S.T.E. 162);

­

Convenzione sul riconoscimento delle qualificazioni relative all'insegnamento superiore nella regione europea (S.T.E. 165);

­

Protocollo d'emendamento alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici (S.T.E.

170).

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4

Convenzioni particolari

Qui appresso diamo una descrizione, per settore di attività, di tutte le Convenzioni del Consiglio d'Europa. Ogni strumento non ratificato è descritto conformemente allo schema seguente: ­ priorità per la Svizzera: A: Convenzioni prioritarie la cui ratifica è prevista nel corso della presente legislatura.

B:

Convenzioni la cui ratifica sarebbe possibile ed auspicabile in un prossimo futuro ma che non possono essere considerate prioritarie per il nostro Paese.

C:

Convenzioni che presentano un interesse per la Svizzera ma la cui prossima ratifica solleverebbe problemi giuridici, politici o pratici.

D: Convenzioni che il nostro Paese non intende ratificare.

­ Paesi che hanno ratificato la convenzione; ­ Paesi che hanno firmato la convenzione; ­ Data d'entrata in vigore; ­ Indicazioni circa il contenuto; ­ Motivazione della priorità accordata alla convenzione.

4.1

Diritti dell'uomo e bioetica

4.1.1

Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1952) (S.T.E. 9)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificato da:

Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Ungheria

Firmato da:

Georgia, Svizzera

Entrato in vigore:

18 maggio 1954

Il Primo Protocollo addizionale completa l'elenco dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (garanzia della proprietà, diritto all'istruzione, obbligo di organizzare elezioni legislative libere a scrutinio segreto).

Nel 1985, nel corso di una procedura di consultazione, la maggioranza dei Cantoni si era pronunciata contro la ratifica di questo protocollo. Nel 1989 il Consiglio nazionale ha respinto il postulato Haller che ne chiedeva la ratifica.

1028

In considerazione degli sforzi volti a migliorare la protezione europea e universale dei diritti dell'uomo, manteniamo un atteggiamento positivo nei confronti della ratifica del protocollo. La Svizzera è l'ultimo tra gli Stati membri sin dai primordi del Consiglio d'Europa a non avere ancora ratificato il protocollo. Il 18 settembre 1992 sono entrati in vigore per la Svizzera il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici. I due strumenti garantiscono in sostanza diritti parzialmente identici a quelli del Protocollo aggiuntivo. Peraltro, la nuova Costituzione federale entrata in vigore il 1° gennaio 2000 contiene disposizioni che riprendono taluni diritti garantiti dal protocollo.

Alla luce di questi nuovi sviluppi siamo disposti ad esaminare se il protocollo potrà essere ratificato. Proporremo al Parlamento la sua approvazione solo dopo consultazione degli ambienti interessati sempre che i Cantoni siano favorevoli.

4.1.2

Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1963) (S.T.E. 46)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificato da:

Albania, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, San Marino, Slovenia, Svezia, Ucraina, Ungheria

Firmato da:

Bulgaria, Georgia, Gran Bretagna, Spagna, Turchia

Entrato in vigore:

2 maggio 1968

Il Protocollo n. 4 completa l'elenco dei diritti e delle libertà garantiti dalla CEDU (divieto dell'arresto per debiti, diritto di libera circolazione e d'emigrazione, limitazione delle possibilità d'espulsione).

Abbiamo manifestato a più riprese la nostra intenzione di ratificare il protocollo.

Tuttavia le disposizioni della legislazione svizzera sul diritto degli stranieri non sono del tutto compatibili con le garanzie offerte dal Protocollo, ragion per cui è stato provvisoriamente rinunciato alla sua ratifica. Riesamineremo la questione al termine della revisione tuttora in corso della legislazione sugli stranieri ed avvieremo una consultazione degli ambienti interessati.

4.1.3

Carta sociale europea (1961) (S.T.E. 35)

Priorità per la Svizzera:

B/C

Ratificata da:

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Spagna, Turchia, Ungheria 1029

Firmata da:

Croazia, Lettonia, Liechtenstein, Macedonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Svizzera, Ucraina

Entrata in vigore:

26 febbraio 1965

Intesa come complemento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la Carta contribuisce a garantire i diritti sociali quali il diritto al lavoro, i diritti sindacali, la tutela sociale e il diritto alla formazione professionale dei lavoratori e il diritto alla tutela dei lavoratori migranti.

La Svizzera ha firmato la Carta sociale il 6 maggio 1976 raccomandandone la ratifica al Parlamento. Quest'ultimo si è tuttavia opposto. Abbiamo reiterato la nostra volontà di ratificare la Carta sociale nel Programma di legislatura 1991-95 e nel rapporto sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta. Un'iniziativa parlamentare, accettata il 29 aprile 1993 dal Consiglio nazionale, ha incaricato la Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica di elaborare un disegno di decreto federale che proponesse detta ratifica. Nel corso di un dibattimento il 2 ottobre 1996 al Consiglio nazionale, il plenum ha aderito alla proposta della Commissione presentandole l'incarto per un più ampio esame. I lavori della Commissione sono tuttora in corso e ne seguiamo lo svolgimento.

4.1.4

Protocollo addizionale alla Carta sociale europea (1988) (S.T.E. 128)

Priorità per la Svizzera:

B/C

Ratificato da:

Danimarca, Finlandia, Grecia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Slovacca, Svezia

Firmato da:

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Turchia

Entrato in vigore:

4 settembre 1992

Il Protocollo addizionale completa la Carta sociale garantendo quattro nuovi diritti: il diritto alle pari opportunità in materia di impiego e di professione, senza discriminazione di sesso; il diritto all'informazione e alla consultazione, il diritto di partecipare alle decisioni sulle condizioni di lavoro e il diritto per le persone anziane ad una tutela sociale.

La possibilità di ratificare questo protocollo deve essere esaminata nell'ambito dell'iniziativa parlamentare relativa alla Carta sociale (vedi sopra).

4.1.5

Protocollo di emendamento della Carta sociale europea (1991) (S.T.E. 142)

Priorità per la Svizzera:

B/C

Ratificato da:

Austria, Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Svezia

1030

Firmato da:

Belgio, Croazia, Gran Bretagna, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Ungheria

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato finora ratificato da tutte le Parti al trattato S.T.E. 35

Il protocollo di emendamento apporta miglioramenti al meccanismo di controllo previsto dalla Carta. In particolare ridefinisce i rispettivi ruoli dei diversi organi di controllo e consente al Comitato dei Ministri di adottare raccomandazioni individuali agli Stati che disattendono i loro impegni.

Anche se il protocollo non è ancora entrato in vigore, alcune disposizioni sono applicate anticipatamente. La possibilità della sua ratifica deve essere esaminata nell'ambito dell'iniziativa parlamentare relativa alla Carta sociale (vedi sopra).

4.1.6

Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995) (S.T.E. 158)

Priorità per la Svizzera:

B/C

Ratificato da:

Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Svezia

Firmato da:

Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Norvegia, Slovenia

Entrato in vigore:

1° luglio 1998

Il Protocollo addizionale consente ai partner sociali e alle ONG di presentare reclami davanti al Comitato europeo dei diritti sociali (organo ristretto composto di personalità indipendenti, inizialmente denominato Comitato di esperti indipendenti), che denunciano un'applicazione insoddisfacente della Carta. Sulla base del rapporto di questo Comitato, il Comitato dei Ministri adotta una risoluzione; in caso di accertamento da parte del Comitato europeo dei diritti sociali di un'applicazione insoddisfacente della Carta, il Comitato dei Ministri adotta, a maggioranza dei due terzi dei votanti, una raccomandazione nei confronti della Parte in causa.

La possibilità di ratificare questo protocollo addizionale deve essere esaminata nell'ambito dell'iniziativa parlamentare relativa alla Carta sociale.

4.1.7

Carta sociale europea riveduta (1996) (S.T.E. 163)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

Francia, Italia, Romania, Slovenia, Svezia

Firmata da:

Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Portogallo, Ucraina

Entrata in vigore:

1° luglio 1999 1031

La nuova Carta tiene conto dell'evoluzione della società europea a partire dall'elaborazione della Carta nel 1961 e riunisce in un solo strumento tutti i diritti garantiti da quest'ultima e dal suo Protocollo addizionale del 1988 nonché i nuovi diritti adottati dagli Stati e gli emendamenti (diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale; diritto all'alloggio; protezione in caso di licenziamento; diritto alla protezione contro le molestie sessuali e le altre forme di molestie sul posto di lavoro; diritto dei lavoratori con responsabilità familiari alle pari opportunità e alla parità di trattamento; diritto dei rappresentanti dei lavoratori nell'azienda; rafforzamento del principio della non discriminazione; miglioramento della parità di trattamento tra donna e uomo in tutti i settori coperti dal trattato; migliore protezione della maternità e protezione sociale delle madri; migliore protezione sociale, giuridica ed economica dei fanciulli sul lavoro e fuori del lavoro; migliore protezione dei disabili).

La Svizzera non prevede di ratificare questo nuovo strumento.

4.1.8

Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità umana nei confronti delle applicazioni biologiche e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (1997) (S.T.E. 164)

Priorità per la Svizzera:

A

Ratificata da:

Danimarca, Grecia, San Marino, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna

Firmata da:

Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria

Entrata in vigore:

1° dicembre 1999

La Convenzione, primo strumento internazionale che istituisce regole cogenti nell'ambito sanitario, mira a tutelare l'essere umano nella sua dignità e identità, dal concepimento sino alla morte e a garantire a ciascuno, senza discriminazione, il rispetto dell'integrità fisica e degli altri diritti e libertà fondamentali nei confronti delle ricerche biologiche e mediche. La Convenzione disciplina diversi settori: il consenso del paziente in ambito sanitario, la sfera privata e il diritto all'informazione, il genoma umano, la ricerca scientifica, l'espianto di organi e il prelievo di tessuti da donatori viventi ai fini di un trapianto, il divieto di lucro e l'utilizzazione di parti del corpo umano.

La Svizzera ha firmato la Convenzione il 7 maggio 1999. I risultati della procedura di consultazione, conclusa a fine febbraio 1999, fanno emergere che tutti i Cantoni e gran parte delle organizzazioni consultate sollecitano la ratifica della Convenzione.

Siamo stati incaricati di sottoporre al Parlamento, nel corso del 2000, un messaggio ai fini della ratifica della Convenzione.

1032

4.1.9

Protocollo addizionale alla Convenzione per i diritti dell'uomo e la biomedicina concernente il divieto di clonazione dell'essere umano (1998) (S.T.E. 168)

Priorità per la Svizzera:

A

Ratificato da:

Grecia, Repubblica Slovacca, Slovenia

Firmato da:

Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche di cui quattro membri del Consiglio d'Europa

Il Protocollo addizionale vieta qualsiasi intervento il cui scopo sarebbe di creare un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano vivo o deceduto. Tale divieto è assoluto; la clonazione di un essere umano non è compatibile con la dignità umana e la protezione dell'identità dell'essere umano.

Solo gli Stati che hanno parimenti firmato e ratificato la Convenzione per i diritti dell'uomo e la biomedicina possono firmare o ratificare questo Protocollo addizionale. La Svizzera ha firmato il Protocollo il 7 maggio 1999. La sua ratifica sarà esaminata contemporaneamente a quella della Convenzione per i diritti dell'uomo e della biomedicina. Siamo stati incaricati di sottoporre al Parlamento, nel corso del 2000, un messaggio ai fini della ratifica della Convenzione e del Protocollo.

4.2

Libera circolazione delle persone

4.2.1

Convenzione europea sul domicilio (1955) (S.T.E. 19)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificata da:

Belgio, Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Turchia

Firmata da:

Austria, Francia, Islanda

Entrata in vigore:

23 febbraio 1965

La Convenzione obbliga gli Stati contraenti ad agevolare ai cittadini delle altre Parti contraenti un soggiorno prolungato o permanente sul proprio territorio. Inoltre istituisce il principio della parità di trattamento tra stranieri e nazionali quanto all'esercizio di un'attività lucrativa.

In questo modo la Convenzione non consente alle Parti di praticare una politica di ammissione rispondente ai fattori demografici né di tenere conto pienamente dei fattori economici e sociali. Essa risulta quindi incompatibile con la nostra legge del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (RS 142.20) il cui articolo 16 dispone che, per statuire sull'ammissione degli stranieri in Svizzera, l'autorità deve tenere conto degli interessi morali ed economici del Paese nonché del 1033

suo grado di inforestierimento. Allo stato attuale dei lavori preparatori volti alla revisione totale di questa legge, non è nemmeno previsto che la Svizzera, nella sua politica di ammissione, rinunci a tenere conto dell'effetto che l'immigrazione può avere sul suo sviluppo sociale, economico e demografico. Aderendo alla Convenzione la Svizzera si impegnerebbe ad allentare gradualmente le misure in vigore al momento dell'adesione di limitazione e si precluderebbe la possibilità di adottarne di nuove successivamente. Il problema dell'adesione potrà comunque essere riesaminato una volta terminati i lavori legislativi sulla nuova legge sugli stranieri.

4.3

Relazioni diplomatiche e consolari (privilegi e immunità)

4.3.1

Convenzione europea sulle funzioni consolari (1967) (S.T.E. 61)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

Grecia, Norvegia, Portogallo, Spagna

Firmata da:

Austria, Germania, Islanda, Italia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

La Convenzione instaura un regime particolare applicabile alle funzioni consolari tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa. La Svizzera è parte alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02) che regola in modo soddisfacente a livello universale i principali problemi posti dalle relazioni consolari. Non riteniamo auspicabile istaurare, oltre alla Convenzione di Vienna e al diritto consuetudinario internazionale, un regime particolare per gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Non è quindi il caso di ratificare detta Convenzione.

4.3.2

Protocollo relativo alla protezione dei rifugiati (1967) (S.T.E. 61A)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificato da:

Norvegia, Portogallo

Firmato da:

Austria, Germania, Italia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

Il Protocollo è volto ad assicurare ai rifugiati un'effettiva protezione consolare. Si tratta di un regime particolare di cui beneficerebbero i cittadini degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

La Svizzera non ritiene opportuno ampliare le funzioni consolari in favore di cittadini di Stati membri del Consiglio d'Europa al di là di quanto previsto dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari. La Svizzera non prevede di ratificare il presente protocollo.

1034

4.3.3

Protocollo in materia di aviazione civile (1967) (S.T.E. 61B)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificato da:

Portogallo, Spagna

Firmato da:

Germania, Italia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

Il Protocollo rende applicabili per l'aviazione civile le disposizioni relative alla navigazione marittima contenute negli articoli 28-41 della Convenzione europea dell'11 dicembre 1967 sulle funzioni consolari, sempre che siano applicabili. Questo riferimento lascia molte questioni in sospeso.

Trentadue anni dopo l'elaborazione del Protocollo la necessità di una sua ratifica è ancora lontana.

4.4

Diritto pubblico e amministrativo, assistenza amministrativa

4.4.1

Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1963) 196 (S.T.E. 43)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificata da:

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia

Firmata da:

Moldavia, Portogallo

Entrata in vigore:

28 marzo 8

Informazioni supplementari al numero 4.4.4.

4.4.2

Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) (S.T.E. 95)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificato da:

Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia

Firmato da:

Francia, Germania, Portogallo

Entrato in vigore:

8 settembre 1978

Informazioni supplementari al numero 4.4.4.

1035

4.4.3

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) (S.T.E. 96)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificato da:

Belgio, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi

Firmato da:

Francia, Germania

Entrato in vigore:

17 ottobre 1983

Informazioni supplementari al numero 4.4.4.

4.4.4

Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1992) (S.T.E. 149)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificato da:

Francia, Italia, Paesi Bassi

Firmato da:

­

Entrato in vigore:

24 marzo 1995

I quattro strumenti giuridici S.T.E. 43, 95, 96 e 149 hanno una duplice finalità: la parte I non è più applicabile ed è stata sostituita dalla Convenzione S.T.E. 166. La parte II intende ottenere che un cittadino di più Stati compia i propri obblighi militari soltanto rispetto ad uno di essi.

La legge federale sul servizio civile è entrata in vigore il 1° ottobre 1996. In questo contesto nulla vieta alla Svizzera di firmare la parte II dell'accordo. Tuttavia, rimangono irrisolti tutti i problemi specifici relativi al sistema svizzero di milizia.

L'Accordo può migliorare di poco la situazione attuale rispetto agli Stati firmatari con i quali la Svizzera non ha concluso convenzioni bilaterali sul servizio militare dei pluricittadini. Infine la firma dello strumento consentirebbe di tenere conto del fatto che la modifica della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera ha incitato parecchi Svizzeri ad acquisire la doppia cittadinanza. Per tali motivi la Svizzera intende concludere convenzioni bilaterali concernenti il servizio militare dei pluricittadini in particolare con i Paesi limitrofi.

4.4.5

Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (1977) (S.T.E. 94)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificata da:

Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Spagna

Firmata da:

Grecia, Malta, Portogallo, Svizzera

Entrata in vigore:

1° novembre 1982

1036

Questa Convenzione obbliga gli Stati contraenti a prestarsi mutua assistenza per la notificazione di documenti amministrativi. Essa prevede la designazione, in ciascuno Stato, di un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande di notifica provenienti dall'estero e di evaderle. La convenzione stabilisce inoltre le modalità di notificazione applicabili.

Benché codifichi la prassi in vigore tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa in materia di assistenza amministrativa, questa convenzione è stata ratificata finora solo da pochi Stati. La convenzione solleva poi diversi problemi di applicazione poiché consente una cooperazione in materia fiscale. Inoltre essa obbliga gli Stati ad istituire un'autorità centrale. In Svizzera l'autorità amministrativa non è centralizzata, ma incombe a diverse amministrazioni. In queste condizioni una sua ratifica non appare urgente tanto più che il Consiglio federale pone prioritariamente l'accento sugli strumenti penali.

4.4.6

Convenzione europea sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (1978) (S.T.E. 100)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificata da:

Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Portogallo

Firmata da:

Svizzera, Turchia

Entrata in vigore:

1° gennaio 1983

Finalità centrale di questa convenzione è lo scambio di informazioni concernenti il diritto, i regolamenti e gli usi amministrativi degli Stati contraenti, come anche l'esecuzione di commissioni rogatorie in materia amministrativa. In tal senso la convenzione prevede l'istituzione di un sistema di autorità centrali analogo a quello previsto nello strumento S.T.E. 94.

La convenzione è stata ratificata finora solo da pochi Stati. L'esiguità del numero trova spiegazione nel fatto che gli Stati esitano ad accettare i nuovi metodi di cooperazione che preconizza. Peraltro, le ragioni già esposte qui innanzi circa la convenzione n. 94 non concedono maggiore priorità.

4.4.7

Carta europea dell'autonomia locale (1985) (S.T.E. 122)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificata da:

Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Ungheria

1037

Firmata da:

Albania, Belgio, Francia, Irlanda, Repubblica Slovacca

Entrata in vigore:

1° settembre 1988

La Carta contiene i principi d'ordine politico, amministrativo e finanziario volti a difendere il rafforzamento dell'autonomia locale nei diversi Paesi d'Europa in quanto fattore importante della democrazia e del decentramento del potere. Essa non comporta un'unificazione del diritto in materia di organizzazione dei Comuni, ma tiene conto delle specificità giuridico-istituzionali dei diversi Paesi, in particolare di quelli a sistema federalistico.

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha avviato nel 1986 una procedura di consultazione presso Cantoni, partiti politici e associazioni interessate. Dai risultati non è emersa una netta maggioranza in favore di un'adesione. I Cantoni sono stati successivamente consultati nel 1994 nell'ambito del gruppo di contatto Confederazione-Cantoni e hanno nuovamente espresso pareri discordi sulla questione. Dopo di allora hanno fatto sapere attraverso la Conferenza dei governi cantonali di approvare l'adesione ma a talune condizioni.

L'Associazione svizzera dei Comuni, l'Associazione svizzera delle città e il Consiglio delle regioni e dei Comuni d'Europa (sezione svizzera) sono favorevoli a un'adesione e sono intervenuti a più riprese presso la Confederazione.

Il Consiglio federale è disposto a proseguire il dialogo con i Cantoni ed esaminerà l'opportunità di avviare una nuova procedura di consultazione nella quale preciserà le riserve che riterrà opportuno far valere presso il Consiglio d'Europa.

4.4.8

Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (1988) (S.T.E. 127)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, USA

Firmata da:

Belgio

Entrata in vigore:

1° aprile 1995

La convenzione instaura una cooperazione su larga scala tra autorità fiscali nazionali nei settori dell'accertamento e della riscossione dell'imposta. Essa prevede soprattutto uno scambio di dati su situazioni fiscali.

La Convenzione contrasta al tempo stesso con taluni principi giuridici della Svizzera e con la sua concezione della cooperazione internazionale. Non opera infatti una chiara distinzione tra l'assistenza amministrativa e l'assistenza giudiziaria in materia penale, distinzione peraltro assolutamente necessaria rispetto alla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1), che prevede l'assistenza giudiziaria in materia fiscale in caso di truffa fiscale e, per il resto, la esclude. Inoltre i diversi reati fiscali menzionati nella convenzione non sono definiti e non risulta quindi garantito il principio della specificità. A nostro avviso la convenzione contrasta sotto diversi aspetti anche con i principi e con le regole concernenti la tutela dell'individuo, tutela che il Consiglio d'Europa tiene in alta considerazione. La sua ratifica non appare dunque opportuna.

1038

4.4.9

Convenzione europea concernente taluni aspetti internazionali del fallimento (1990) (S.T.E. 136)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificata da:

Cipro

Firmata da:

Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Turchia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

Sulla base di questa convenzione il curatore di un fallimento internazionale è investito di talune competenze concernenti l'amministrazione e la gestione dei beni del debitore. La convenzione consente l'apertura di fallimenti paralleli negli Stati partecipanti.

Se dovesse essere ratificata da un gran numero di Stati essa rafforzerebbe la cooperazione nelle relazioni internazionali e garantirebbe un migliore e più equo trattamento dei creditori. L'applicazione di questo strumento esigerebbe un notevole rafforzamento dell'assistenza amministrativa.

4.4.10

Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) (S.T.E. 144)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificata da:

Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia

Firmata da:

Cipro, Danimarca. Finlandia, Gran Bretagna, Paesi Bassi

Entrata in vigore:

1° maggio 1997

La convenzione prevede diversi diritti per i residenti stranieri (libertà d'espressione, riunioni e associazioni, diritto di istituire organi consultivi rappresentativi degli stranieri a livello locale, diritto di voto e di eleggibilità a livello locale).

La sua ratifica da parte svizzera pone difficoltà giuridiche e politiche dato che i diritti da essa attribuiti concernono in primo luogo le competenze cantonali. Attualmente solo due Cantoni riconoscono i diritti politici ai residenti stranieri (Neuchâtel e Giura). Per contro le recenti domande di concedere tali diritti in altri Cantoni sono state respinte. È stata parimenti respinta nel 1993 un'iniziativa parlamentare tesa a introdurre il diritto di voto e di eleggibilità.

4.4.11

Convenzione europea sulla nazionalità (1997) (S.T.E. 166)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificata da:

Austria, Repubblica Slovacca

Firmata da:

Albania, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Grecia, Islanda, Italia, Macedonia, Moldavia, Norvegia, Pae1039

si Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Svezia, Ungheria Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La convenzione codifica a livello internazionale i principi e le regole essenziali valide in materia di cittadinanza. Verte sull'acquisto e la perdita della cittadinanza, la procedura, la pluricittadinanza, il servizio militare in caso di pluricittadinanza e le conseguenze della successione di Stati in materia di cittadinanza.

La convenzione vieta la discriminazione in materia di naturalizzazione basata sul sesso, la religione, la razza, il colore della pelle, l'origine nazionale o etnica. Non sono ammesse riserve. Secondo il diritto in vigore la Confederazione non è in grado di imporre questo principio ai Cantoni e ai Comuni senza limitazione preventiva delle loro competenze. La firma della convenzione sarà possibile solo dopo la necessaria revisione costituzionale.

4.4.12

Protocollo n. 2 alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativa alla cooperazione transnazionale e interregionale (1998) (S.T.E. 169)

Priorità per la Svizzera:

A

Ratificato da:

Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia

Firmato da:

Albania, Francia, Islanda, Portogallo, Romania, Slovenia, Ucraina

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di quattro ratifiche

Il protocollo mira a completare la Convenzione quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (S.T.E.

106). Le disposizioni sugli aspetti giuridici della Convenzione quadro e del Protocollo addizionale (S.T.E. 159) si applicano, mutatis mutandis, alla cooperazione transnazionale. Concerne la cooperazione cantonale e comunale con le collettività estere che non si situano immediatamente oltre un confine comune. Questa forma di cooperazione rientra peraltro, al pari della cooperazione transfrontaliera, nel quadro del programma INTERREG III (FF 1999 2297) il cui decreto federale è stato approvato dal Parlamento l'8 ottobre 1999.

La procedura di firma e di ratifica sarà avviata prossimamente dal nostro Collegio dopo consultazione con i Cantoni.

1040

4.5

Diritto civile

4.5.1

Convenzione relativa ad un sistema d'iscrizione dei testamenti (1972) (S.T.E. 77)

Priorità per la Svizzera: Ratificata da:

B Belgio, Cipro, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Turchia

Firmata da:

Danimarca, Germania, Gran Bretagna

Entrata in vigore:

20 marzo 1976

La convenzione prevede per ogni Stato contraente l'istituzione di uno o più organismi presso i quali taluni testamenti dovranno essere registrati. Questi organismi forniscono agli interessati, dopo il decesso di un testatore, informazioni sul testamento depositato. In ogni Stato contraente un organismo centrale si incarica dei collegamenti internazionali per facilitarli.

La ratifica di questo strumento non presuppone soltanto modifiche legislative, tra cui l'adeguamento degli articoli 498 segg. del Codice civile, ma anche un aumento del lavoro per l'Amministrazione federale incaricata delle relazioni internazionali.

Siccome il sistema di iscrizione previsto dalla convenzione alleggerisce unicamente la ricerca di un testamento, ma non offre alcuna garanzia in materia, la necessità di ratifica non appare così evidente. La Federazione dei notai svizzeri ha però riveduto il proprio atteggiamento inizialmente negativo e ha allestito un registro dei testamenti su base privata che, a suo dire, funziona bene. Tenuto conto di questi elementi si potrà prevedere una ratifica della convenzione.

4.5.2

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (1996) (S.T.E. 160)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

Grecia, Polonia

Firmata da:

Austria, Croazia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche di cui due membri del Consiglio d'Europa

La convenzione contiene un certo numero di misure procedurali che consentono ai fanciulli di far valere i loro diritti e prevede inoltre l'istituzione di un Comitato Permanente incaricato di trattare le questioni poste dalla convenzione. Essa promuove i diritti dei fanciulli nelle procedure familiari davanti a un tribunale.

Benché la convenzione preveda di migliorare la situazione dei fanciulli nelle questioni familiari che li concernono, essa è stata ratificata solo da pochi Stati e non è ancora entrata in vigore. A livello internazionale la Svizzera ha già ratificato la Convenzione del 29 novembre 1989 sui diritti del fanciullo ed è pertanto vincolata dagli

1041

obblighi che ne derivano di cui alcuni direttamente applicabili dalle istanze giudiziarie svizzere senza doverli concretare preventivamente. È superfluo per la Svizzera aderire a un altro strumento internazionale che non fornisce alcun miglioramento alla statuto dei fanciulli rispetto a quello già garantito nel nostro Paese. Sul piano interno, la recente modifica del Codice civile svizzero in materia di divorzio, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, prevede già i diritti procedurali (diritto di essere ascoltato, diritto del figlio di essere rappresentato) che la convenzione in esame vorrebbe garantire. In queste condizioni una sua ratifica non è necessaria.

4.6

Diritto delle obbligazioni

4.6.1

Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per gli autoveicoli (1959) (S.T.E. 29)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

Austria, Danimarca, Germania, Grecia, Norvegia, Svezia

Firmata da:

Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Polonia, Turchia

Entrata in vigore:

22 settembre 1969

La convenzione istituisce un regime unitario di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile che disciplina l'indennizzo delle vittime di infortuni causati da autoveicoli.

Tutti i vantaggi derivanti dalla copertura dei danni causati in Svizzera da veicoli non identificati o non assicurati sarebbero estesi all'insieme degli stranieri tramite il nostro «fondo di garanzia» mentre in taluni Paesi il danneggiato svizzero non fruirebbe di una garanzia equivalente. La Svizzera non ha dunque interesse a ratificare questa convenzione.

4.6.2

Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per gli oggetti recati seco dai viaggiatori (1967) (S.T.E. 41)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Polonia, Slovenia

Firmata da:

Austria, Grecia, Paesi Bassi, Turchia

Entrata in vigore:

15 febbraio 1967

La convenzione mira ad armonizzare le norme sulla responsabilità degli albergatori e a migliorare la protezione dei viaggiatori.

Conviene rammentare che gli ambienti interessati svizzeri, consultati a due riprese, si erano pronunciati contro una sua ratifica. Dopo la presentazione del quarto rapporto l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) ha 1042

tentato una seconda volta di allestire una convenzione sul contratto alberghiero ­ che includesse la responsabilità dell'albergatore per i beni recati seco dai viaggiatori ­ ma tale tentativo ha suscitato solo un moderato interesse da parte dei governi. In queste condizioni la ratifica della convenzione appare quanto meno prematura.

4.6.3

Accordo per l'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (1962) (S.T.E. 42)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificato da:

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Moldavia

Firmato da:

­

Entrato in vigore:

25 marzo 1965

Questo accordo sostituisce talune norme che figurano nella convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale elaborata nel 1961 sotto l'egida della CEE/ONU. Il testo prevede che l'autorità giudiziaria potrà regolare, su richiesta della Parte più diligente, le difficoltà relative alla costituzione o al funzionamento di una giurisdizione arbitrale.

L'adesione della Svizzera a questo strumento non si impone per ora dato che il nostro Paese non ha ratificato la Convenzione europea del 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale.

4.6.4

Convenzione europea per una normativa uniforme sull'arbitrato (1966) (S.T.E. 56)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificata da:

Belgio

Firmata da:

Austria

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La convenzione mira a unificare il diritto d'arbitrato tra gli Stati ratificanti.

La convenzione ha finora suscitato scarso interesse tra i membri del Consiglio d'Europa. Il suo esame rivela una certa somiglianza tra i principi fondamentali ivi sanciti e quelli del Concordato intercantonale sull'arbitrato del 1969 (RS 279). Tuttavia sussistono talune incompatibilità.

4.6.5

Convenzione europea sullo stabilimento delle società (1966) (S.T.E. 57)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

Lussemburgo 1043

Firmata da:

Belgio, Germania, Italia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

In virtù di questa convenzione le società di uno Stato contraente beneficiano, sul territorio di ogni altro Stato contraente, dello stesso trattamento delle società nazionali. Inoltre la convenzione istituisce un diritto di domicilio a prescindere dalla nazionalità degli interessati, in favore di una certa categoria di personale (quadri) delle aziende straniere.

La revisione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (RS 211.412.41) entrata in vigore il 1° ottobre 1997, ha notevolmente ridotto la discriminazione tra le società nazionali e quelle straniere per quanto concerne l'acquisto di immobili. Le società straniere soggiacciono al regime dell'autorizzazione soltanto se l'immobile viene adibito a uso locativo. La legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (RS 142.20) potrebbe essere modificata a seguito degli Accordi bilaterali con l'Unione Europea (libera circolazione delle persone). Attualmente, però, non è possibile stabilire in che modo le modifiche legislative incideranno sul personale (quadri) delle società straniere. Infine, l'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (RS 823.21), difficilmente conciliabile con il diritto di domicilio che la convenzione garantisce a questo personale, rimane applicabile agli stranieri che non sono interessati dagli Accordi bilaterali.

4.6.6

Convenzione europea relativa alle obbligazioni in valuta estera (1967) (S.T.E. 60)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

Lussemburgo

Firmata da:

Austria, Francia, Germania

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La convenzione conferisce al debitore la facoltà di pagare in valuta locale e permette al creditore di formulare le proprie conclusioni giudiziali nella valuta alla quale ha diritto.

La convenzione ha una certa similitudine con l'articolo 84 del Codice delle obbligazioni; una sua ratifica richiederebbe una modifica del Codice che non ci sembra attualmente opportuna. I lavori del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sul tema «Diritto e inflazione» hanno evidenziato un numero importante di problemi che non si potrebbero risolvere con la convenzione.

1044

4.6.7

Convenzione europea relativa all'opposizione sui titoli al portatore con circolazione internazionale (1970) (S.T.E. 72)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

Austria, Belgio, Francia, Lussemburgo

Firmata da:

Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito

Entrata in vigore:

11 febbraio 1979

La convenzione istituisce un sistema di opposizione per i titoli al portatore con circolazione internazionale che sono stati rubati o smarriti o di cui il detentore è stato privato in altro modo. Un elenco dei titoli ritenuti internazionali è redatto e aggiornato dal Segretariato generale del Consiglio d'Europa. Le opposizioni sono oggetto di pubblicazione internazionale.

La convenzione sancisce il sistema dell'opposizione mentre in Svizzera la circolazione dei titoli è retta da una procedura di annullamento (ammortamento). L'elenco internazionale delle opposizioni compilato in virtù della convenzione, si sovrappone alle liste nazionali. Questo fatto, aggiunto alla complessità delle procedure previste dalla convenzione, comporterebbe nel nostro Paese una certa incertezza giuridica.

Dato che le cerchie interessate nel nostro Paese hanno sempre criticato una simile normativa riteniamo inopportuno aderire alla convenzione.

4.6.8

Convenzione europea relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni valutarie (1972) (S.T.E. 75)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

­

Firmata da:

Austria, Germania, Paesi Bassi

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

La convenzione prevede essenzialmente che il pagamento sia fatto alla residenza abituale del creditore tranne ove questi esiga che venga effettuato in un altro luogo di residenza. Le spese e perdite risultanti dal mutamento di luogo di pagamento vanno a carico del creditore.

La ratifica della convenzione richiede alcune modifiche del Codice delle obbligazioni (art. 74 cpv. 2 n. 1 e cpv. 3 CO) che allo stato attuale delle cose non riteniamo opportune. Come già rilevato (cfr. n. 4.6.6) i risultati ottenuti dal Comitato di esperti del Consiglio d'Europa che ha trattato il tema «Diritto e inflazione» fanno ritenere poco opportuna la ratifica di questo strumento.

4.6.9

Convenzione europea sulla responsabilità civile in caso di danni causati da autoveicoli (1973) (S.T.E. 79)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificata da:

­ 1045

Firmata da:

Germania, Norvegia, Svizzera

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La convenzione mira ad armonizzare il diritto della responsabilità civile per incidenti stradali e in particolare per quanto concerne l'introduzione di una responsabilità (oggettiva) di rischio.

La Svizzera sarebbe di massima disposta a ratificare la convenzione che ha già firmata, ma la difficoltà risiede nel fatto che è pressoché la sola (con la Norvegia) a farlo. Anche la Germania, che aveva già firmato, ritiene di non poter più prospettare una ratifica. Il Comitato di cooperazione giuridica del Consiglio d'Europa aveva deciso nel 1983 di rinunciare alla revisione della convenzione. È escluso che questo strumento possa entrare un giorno in vigore.

4.6.10

Convenzione europea sulla responsabilità per lesione o morte causate da prodotti (1977) (S.T.E. 91)

Priorità per la Svizzera:

C/D

Ratificata da:

­

Firmata da:

Austria, Belgio, Francia, Lussemburgo

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La Svizzera ha adottato una legge sulla responsabilità per danni derivanti dai prodotti seguendo le direttive CE. Se la Convenzione del Consiglio d'Europa venisse modificata per allinearla alla direttiva CE, la Svizzera potrebbe prevederne la ratifica.

4.6.11

Convenzione sulle operazioni insider (1988) (S.T.E. 130)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificata da:

Cipro, Gran Bretagna, Finlandia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia

Firmata da:

Slovenia

Entrata in vigore:

1° ottobre 1991

La convenzione mira a creare reciproca assistenza mediante scambio di informazioni tra le Parti per garantire la necessaria trasparenza qualora appaiano sospette talune operazioni borsistiche. In caso di perseguimento penale che necessiti una cooperazione internazionale, tale assistenza verrà concessa conformemente alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (S.T.E. 30) sempre che siano riuniti gli elementi costitutivi dell'operazione insider, definiti nella presente convenzione.

1046

La Convenzione del Consiglio d'Europa è stata modellata sull'articolo 161 CP, disposizione sul reato insider in vigore dal 1° luglio 1988, in particolare per la definizione dell'operazione finanziaria irregolare. La convenzione obbliga le Parti a scambiarsi informazioni sul piano dell'assistenza amministrativa. L'applicazione dell'articolo 38 della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM) consente di firmare la convenzione. Dall'entrata in vigore della legge citata nel 1996, di fatto, la Svizzera può collaborare ai sensi della presente Convenzione.

4.6.12

Protocollo alla Convenzione sulle operazioni insider (1989) (S.T.E. 133)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificato da:

Cipro, Finlandia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia

Firmato da:

Slovenia

Entrato in vigore:

1° ottobre 1991

Il Protocollo alla Convenzione sulle operazioni insider comprende una clausola di sconnessione (art. 1 del Protocollo). È opportuno aderire al Protocollo solo quando sarà chiaro che le informazioni trasmesse dalla Svizzera ai Paesi membri dell'Unione europea sono trattate in conformità della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'articolo 38 della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari.

4.6.13

Convenzione sulla responsabilità civile dei danni causati da attività pericolose per l'ambiente (1993) (S.T.E. 150)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificata da:

­

Firmata da:

Cipro, Finlandia, Grecia, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La convenzione prevede una responsabilità causale aggravata per attività pericolose (operazioni con sostanze pericolose o con organismi nocivi). Questa responsabilità si applica ai danni causati alle persone, ai beni e all'ambiente. Deve essere garantita, per esempio, da un'assicurazione. La convenzione disciplina anche l'accesso alle informazioni sull'ambiente e la legittimazione attiva delle organizzazioni.

La firma e la ratifica della convenzione dipendono dalle revisioni in corso della legge sulla protezione dell'ambiente e delle disposizioni in materia di responsabilità civile. Non possiamo per il momento garantire se e quando la convenzione sarà ratificata o firmata.

Se del caso essa sarà oggetto di una procedura di consultazione.

1047

4.7

Diritto penale, assistenza in materia penale ed esecuzione delle pene

4.7.1

Convenzione europea sulla sorveglianza dei condannati o liberati condizionalmente (1964) (S.T.E. 51)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Francia, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Svezia, Ucraina

Firmata da:

Danimarca, Germania, Grecia, Malta, Turchia

Entrata in vigore:

22 agosto 1975

La convenzione mira a organizzare un sistema di cooperazione internazionale atto a consentire, sul territorio di uno Stato contraente, l'applicazione di misure pronunciate in un altro Stato partecipe della convenzione. Quest'ultima non concerne soltanto l'applicazione delle misure di vigilanza, ma prevede anche l'esecuzione di una pena pronunciata dallo Stato richiedente o addirittura la remissione della causa allo Stato richiesto.

Con la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1) la Svizzera si è dotata dei mezzi che le consentono di attuare i principi contenuti nella convenzione. Ma dato che questa convenzione non è applicata nemmeno tra gli Stati che l'hanno ratificata, una ratifica da parte del nostro Paese non reca alcun miglioramento alla situazione attuale.

4.7.2

Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali (1986) (S.T.E. 52)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificata da:

Cipro, Danimarca, Francia, Romania, Svezia

Firmata da:

Austria, Belgio, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Turchia

Entrata in vigore:

18 luglio 1972

La convenzione mira a combattere la violazione delle norme sulla circolazione stradale commessa da cittadini di uno Stato sul territorio di un altro Stato. Lo Stato nel quale è stata commessa l'infrazione può chiedere allo Stato di residenza dell'autore di esercitare il perseguimento o di procedere all'esecuzione di una sentenza o di una decisione pronunciata nello Stato in cui è stata commessa l'infrazione.

La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1) consentirebbe alla Svizzera di ratificare la convenzione in questione. Tuttavia, tenuto conto dello scarso successo di questo strumento, una sua ratifica non dovrebbe avere luogo in un prossimo futuro. Un'adesione del nostro Paese, che dipenderà dai futuri orientamenti in seno agli Stati membri del Consiglio d'Europa, risulta tanto meno

1048

urgente in quanto le nostre autorità sono già competenti a perseguire e reprimere talune infrazioni stradali commesse all'estero sia da Svizzeri sia da stranieri (art. 101 LCStr, RS 741.01).

4.7.3

Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze repressive (1970) (S.T.E. 70)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificata da:

Austria, Cipro, Danimarca, Islanda, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Turchia

Firmata da:

Belgio, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Romania

Entrata in vigore:

26 luglio 1974

Ogni Stato contraente ha la competenza di procedere all'esecuzione di una sentenza pronunciata in un altro Stato contraente se quest'ultimo glielo chiede, se il reato motivante la sanzione costituisce reato anche secondo la legislazione dello Stato sollecitato e se la sentenza pronunciata nello Stato richiedente è definitiva ed esecutiva.

La normativa della convenzione si scosta in numerosi punti da quella della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1). A questo va aggiunto che il sistema d'esecuzione previsto nella convenzione differisce anche da quello previsto in altre convenzioni (p. es. Convenzione n. 52) e che i casi di applicazione tra Stati partecipi sono poco numerosi. In queste condizioni riteniamo superflua una sua ratifica.

4.7.4

Convenzione europea sul rimpatrio dei minori (1970) (S.T.E. 71)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

Italia, Turchia

Firmata da:

Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

Uno Stato può essere invitato a rimpatriare un minore se la presenza di costui sul territorio dello Stato richiesto risulta contraria alla volontà della persona detentrice dell'autorità parentale o incompatibile con un provvedimento protettivo o rieducativo preso nello Stato richiedente o, infine, se la sua presenza sul territorio dello Stato richiedente risulta necessaria a seguito di una procedura avviata in questo Stato.

Per la maggioranza degli Stati membri del Consiglio d'Europa la convenzione è inaccettabile a motivo anche della complessità delle sue procedure. Il Segretariato stesso del Consiglio d'Europa la ritiene troppo ambiziosa. Inoltre talune sue disposizioni sono incompatibili con quelle della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in tema di protezione 1049

dei minori entrata in vigore per il nostro Paese il 4 febbraio 1969 (RS 0.211.231.01).

Dato che in 29 anni di esistenza la convenzione è stata ratificata soltanto da due Stati membri, il Segretariato del Consiglio d'Europa ritiene che questo strumento non entrerà mai in vigore. In queste condizioni la Svizzera può rinunciare a ratificare la convenzione.

4.7.5

Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive (1972) (S.T.E. 73)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificata da:

Austria, Danimarca, Estonia, Lettonia, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Svezia, Turchia, Ucraina

Firmata da:

Albania, Belgio, Grecia, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania

Entrata in vigore:

30 marzo 1978

Questa convenzione consente allo Stato contraente di perseguire, secondo la propria legge penale e su domanda di un altro Stato contraente, ogni reato cui la legge penale di quest'ultimo Stato risulti applicabile.

La convenzione è stata finora ratificata da pochi Stati. Essa disciplina una materia complessa che necessita modifiche legislative e comporta difficoltà di applicazione.

La normativa della convenzione si scosta inoltre su diversi punti da quella dell'AIMP (RS 351.1). Per il momento conviene attendere l'evoluzione della situazione in seno agli Stati membri del Consiglio d'Europa.

4.7.6

Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (1974) (S.T.E. 82)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

Paesi Bassi

Firmata da:

Belgio, Francia, Romania

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

Secondo la convenzione le Parti contraenti si impegnano a prendere misure che escludano la prescrizione per i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra specificati in taluni strumenti internazionali nonché per altre analoghe violazioni del diritto bellico.

La convenzione è stata ratificata da un solo Stato e non è quindi in vigore. Il principio dell'inprescrittibilità di taluni crimini è già incorporato in diverse legislazioni nazionali. Per il momento la Svizzera soddisfa già le esigenze della convenzione poiché ha aggiunto un articolo 75bis al Codice penale ed un articolo 56bis al Codice

1050

penale militare, che prevedono appunto l'inprescrittibilità dei reati previsti dalla convenzione (cfr. art. 109 cpv. 2 AIMP, RS 351.1). Una sua ratifica appare superflua.

4.7.7

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale (1978) (S.T.E. 99)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificato da:

Austria, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Ungheria

Firmato da:

Albania, Belgio, Cipro, Lussemburgo, Moldavia, Russia, Slovenia, Svizzera

Entrato in vigore:

12 aprile 1982

Questo Protocollo aggiuntivo sopprime la possibilità offerta dalla convenzione di rifiutare l'assistenza giudiziaria per reati fiscali ed estendere la cooperazione internazionale alla notifica degli atti volti all'esecuzione di una pena o di misure analoghe (sospensione condizionale, liberazione condizionale, ecc.). Infine completa lo scambio di informazioni sul casellario giudiziario.

Le Camere federali hanno approvato il protocollo il 4 ottobre 1985 riservandosi di non accettare il titolo I (assistenza giudiziaria in materia fiscale). Con questo rifiuto viene meno l'elemento essenziale del detto strumento privando così il protocollo della sua sostanza. Inoltre la ratifica alle condizioni decise dalle Camere, secondo cui la Svizzera rifiuta l'assistenza per i reati fiscali, potrebbe sollevare problemi nell'applicazione dell'articolo 3 capoverso 3 AIMP (RS 351.1). A motivo di quanto precede rinunciamo per il momento a ratificare il protocollo in questione. Sarà il caso di coordinare la prosecuzione dei lavori in base alla politica della Svizzera in rapporto con l'UE.

4.7.8

Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati (1978) (S.T.E. 101)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

Cipro, Danimarca, Germania, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Svezia

Firmata da:

Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Malta, Moldavia, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Turchia

Entrata in vigore:

1° luglio 1982

1051

La convenzione intende regolamentare il controllo dell'acquisto e della detenzione delle armi da fuoco di privati, se queste armi fossero vendute, trasferite o cedute sul territorio di uno Stato ad una persona residente in un altro Stato o che dette armi venissero trasferite definitivamente in un altro Stato senza cambiamento di detentore.

La nuova legge sulle armi è entrata in vigore il 1° gennaio 1999. In virtù del suo mandato costituzionale, detta legge vieta l'impiego abusivo delle armi e delle munizioni e disciplina il controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco solo in casi limitati.

La ratifica della convenzione costringerebbe la Svizzera a introdurre sul proprio territorio una rete di controllo delle armi e munizioni più densa di quella prevista dall'introduzione del nuovo articolo costituzionale. Allo stato attuale delle cose la Svizzera è costretta a rinunciare alla ratifica.

4.7.9

Accordo relativo al traffico illecito via mare, in applicazione dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1995) (S.T.E. 156)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificato da:

Germania, Norvegia

Firmato da:

Cipro, Gran Bretagna, Grecia, Romania, Svezia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

Dato che la Svizzera non ha accesso diretto al mare, la ratifica di questo accordo non costituisce priorità. Tuttavia non appena ratificata la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 1988, la ratifica della Convenzione n. 156 del Consiglio d'Europa potrà essere oggetto di un nuovo esame. Tale decisione si giustificherebbe sotto l'aspetto della solidarietà nel quadro della lotta internazionale contro il traffico illecito degli stupefacenti.

4.7.10

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (1997) (S.T.E. 167)

Priorità per la Svizzera:

A

Ratificato da:

­

Firmato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Islanda, Lettonia, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Svezia, Ungheria

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

1052

Il Protocollo addizionale alla Convenzione (S.T.E. 112) definisce le regole applicabili al trasferimento dell'esecuzione delle sanzioni nei casi in cui la persona condannata fosse evasa dallo Stato di condanna per raggiungere lo Stato di origine, oppure detta persona fosse oggetto di misure di espulsione o di riconduzione alla frontiera a motivo della condanna. In questi casi gli Stati contraenti possono rinunciare al consenso al trasferimento da parte della persona condannata.

Siccome il protocollo verte su una tematica importante della prassi sarà il caso di aderirvi nel corso di questa legislatura.

4.7.11

Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (1998) (S.T.E. 172)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificata da:

­

Firmata da:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Romania, Svezia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La convenzione prevede di tradurre i danni all'ambiente in reati penali passibili di adeguate sanzioni. Inoltre, essa cerca di armonizzare le legislazioni nazionali nell'ambito specifico dei reati contro l'ambiente nonché di favorire la cooperazione internazionale.

Le varie leggi federali sulla protezione dell'ambiente contengono disposizioni penali che comminano pene adeguate ai responsabili dei danni all'ambiente. Tali sanzioni si applicano alle persone fisiche. Ebbene, la maggior parte dei reati contro l'ambiente è commessa nel quadro di un'azienda. Il vigente diritto penale non riconosce la responsabilità penale della persona giuridica. L'introduzione di questa responsabilità è attualmente discussa nell'ambito della revisione della parte generale del Codice penale. Siccome l'applicazione della convenzione spetterà essenzialmente ai Cantoni (art. 74 cpv. 3 nCost.), sarà avviata in merito una procedura di consultazione. Non è quindi possibile affermare se e quando sarà firmata o ratificata la convenzione.

4.7.12

Convenzione penale sulla corruzione (1999) (S.T.E. 173)

Priorità per la Svizzera:

A/B

Ratificata da:

Macedonia

Firmata da:

Albania, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, 1053

Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Ucraina, Ungheria Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di quattordici ratifiche

La convenzione contiene impegni ben definiti volti a una punibilità estesa della corruzione sia nazionale che transfrontaliera. La corruzione privata deve essere parimenti dichiarata punibile, oltre alla corruzione attiva e passiva dei parlamentari, dei giudici e dei funzionari nazionali e stranieri.

La nuova convenzione persegue soprattutto l'obiettivo di unificare il diritto penale della corruzione negli Stati membri del Consiglio d'Europa anche in settori che nella maggior parte dei Paesi non sono ancora puniti penalmente. Questo strumento costituisce, dopo la Convenzione dell'OCSE ­ la cui ratifica è stata decisa dalle Camere durante la sessione invernale 1999 ­ una seconda tappa importante nella lotta internazionale alla corruzione. Il numero delle firme sottolinea la considerazione politica di cui gode la convenzione. Possiamo per contro difficilmente sperare che la convenzione entri rapidamente in vigore dato che sono richieste quattordici ratifiche. Per il momento malgrado i disegni di legge in esame, la Svizzera non potrebbe adempiere tutte le esigenze della convenzione. Per tale motivo la trasposizione della convenzione nel diritto svizzero dipenderà da un secondo e futuro pacchetto legislativo contro la corruzione.

4.8

Cultura e sport

4.8.1

Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali (1985) (S.T.E. 119)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificata da:

­

Firmata da:

Cipro, Grecia, Italia, Liechtenstein, Portogallo, Turchia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

La convenzione mira a regolamentare i reati contro i beni culturali in modo da tutelare il patrimonio culturale europeo. Le Parti contraenti si impegnano a tutelare i beni culturali, a restituirli, ove occorra, e a perseguire gli incriminati.

La convenzione non è mai entrata in vigore per mancanza di ratifiche. A livello nazionale la Svizzera si concentra sugli strumenti esistenti in seno all'UNESCO e all'UNIDROIT.

1054

4.9

Radiotelevisione

4.9.1

Accordo europeo sullo scambio di programmi mediante telefilm (1958) (S.T.E. 27)

Priorità per la Svizzera: Ratificato da:

B/C Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Turchia

Firmato da:

Italia

Entrato in vigore:

1° luglio 1961

L'accordo mira ad agevolare lo scambio di telefilm tra i Paesi membri; consente agli enti televisivi di questi Stati di autorizzare i loro omologhi negli altri Stati a utilizzare e a proiettare i film di cui sono produttori. Queste autorizzazioni sono limitate soltanto se espressamente previsto nei contratti stipulati con l'ente produttore dagli autori e dalle altre persone che hanno partecipato alla realizzazione del film.

Dalla procedura di consultazione condotta fino al 1996 presso gli ambienti interessati è emerso che la maggior parte delle organizzazioni ha espresso parere favorevole alla ratifica anche se taluni fanno osservare che l'Accordo è ormai superato. La sua ratifica sarà esaminata nel quadro della revisione parziale della legge sul diritto d'autore tuttora in elaborazione.

4.9.2

Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1960) (S.T.E. 34)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Spagna, Svezia, Turchia

Firmato da:

Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi

Entrato in vigore:

1° luglio 1961

Questo accordo conferisce agli enti televisivi degli Stati contraenti la facoltà di autorizzare o di vietare, su tutto il territorio degli Stati partecipanti, ritrasmissioni, filodiffusioni, registrazioni audiovisive e altre forme di utilizzazione delle loro trasmissioni. Gli Stati contraenti possono sottoporre a precise riserve gli impieghi protetti; in particolare possono escludere interamente dalla protezione la filodiffusione.

Informazioni supplementari nel numero 4.9.6.

4.9.3

Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1965) (S.T.E. 54)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Spagna, Svezia, Turchia

1055

Firmato da:

Grecia, Lussemburgo

Entrato in vigore:

24 marzo 1965

Il Protocollo all'Accordo S.T.E. 34 mira essenzialmente a limitare la riserva concernente la filodiffusione delle trasmissioni televisive degli Stati contraenti. La metà al massimo di queste trasmissioni può essere liberamente distribuita per filodiffusione nello Stato riservatario, l'altra metà rimanendo sottoposta all'autorizzazione dell'ene emittente. Il Protocollo obbliga inoltre gli Stati ad aderire entro il 1° gennaio 1975 alla Convenzione di Roma del 1961 sulla protezione degli artisti, degli interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli enti di radiodiffusione; diversamente questi Stati non potranno più aderire all'Accordo S.T.E. 34.

Informazioni supplementari nel numero 4.9.6.

4.9.4

Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1974) (S.T.E. 81)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Spagna, Svezia, Turchia

Firmato da:

Lussemburgo

Entrato in vigore:

31 dicembre 1974

Il protocollo proroga sino al 1° gennaio 1985 la data limite entro la quale gli Stati partecipanti all'Accordo S.T.E. 34 potranno aderire alla Convenzione di Roma del 1961 detta dei «diritti affini» per poter restare partecipi di detto accordo o aderirvi.

Siccome questa data limite è stata oggetto di nuove proroghe sia nel secondo che nel terzo Protocollo aggiuntivo (S.T.E. 113 e S.T.E. 131) è da escludere un'adesione svizzera a questo protocollo.

4.9.5

Secondo Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1983) (S.T.E. 113)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Spagna, Svezia, Turchia

Firmato da:

Grecia

Entrato in vigore:

1° gennaio 1985

Questo secondo protocollo aggiuntivo proroga sino al 1° gennaio 1990 la data limite entro la quale gli Stati partecipanti all'Accordo S.T.E. 34 devono aderire alla Convenzione di Roma del 1961 per potere restare partecipi dell'accordo o aderirvi.

Informazioni supplementari nel numero 4.9.6.

1056

4.9.6

Terzo Protocollo aggiuntivo al protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1989) (S.T.E. 131)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificato da:

Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Turchia

Firmato da:

Belgio

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato finora ratificato da tutte le Parti al trattato S.T.E. 34

Questo terzo protocollo aggiuntivo proroga sino al 1° gennaio 1995 la data limite entro la quale gli Stati partecipanti all'Accordo n. 34 devono aderire alla Convenzione di Roma del 1961 per potere restare partecipi di detto accordo o aderirvi.

L'introduzione dei diritti affini nella nuova legge sul diritto d'autore (LDA) ha consentito alla Svizzera di ratificare la Convenzione di Roma con effetto a decorrere dal 24 settembre 1993. La Svizzera adempie in tal modo le condizioni necessarie a un'adesione all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive.

Dalla procedura di consultazione condotta fino al 1996 presso gli ambienti interessati è emerso che la maggior parte delle organizzazioni ha espresso parere favorevole alla ratifica anche se taluni rilevano difficoltà rispetto alla LDA. La ratifica dell'Accordo (S.T.E. 34) e ai relativi Protocolli aggiuntivi (S.T.E. 54, 113, 131) sarà esaminata nell'ambito della revisione parziale della legge sul diritto d'autore tuttora in elaborazione.

4.9.7

Convenzione europea sulle questioni di diritto d'autore e dei diritti affini nel quadro della radiodiffusione transfrontaliera via satellite (1994) (S.T.E. 153)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificata da:

Cipro, Norvegia

Firmata da:

Belgio, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, San Marino, Spagna, Svizzera, CEE

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di sette ratifiche (di cui cinque da Stati membri)

La convenzione chiarisce il diritto applicabile alla radiodiffusione transfrontaliera via satellite e garantisce un certo livello di protezione uniforme del diritto d'autore e dei diritti affini. Essa completa la Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera già ratificata dalla Svizzera e disciplina le questioni di diritto d'autore e dei diritti affini sollevate in questo contesto (vedere anche S.T.E.

171 n. 4.9.8).

La Svizzera ha firmato la convenzione e in linea di massima sarebbe disposta a ratificarla. Dalla procedura di consultazione condotta fino al 1996 presso gli ambienti 1057

interessati è emerso che la maggior parte delle organizzazioni ha espresso parere favorevole alla ratifica la quale sarà esaminata nell'ambito della revisione parziale della legge sul diritto d'autore tuttora in elaborazione.

4.9.8

Protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (1998) (S.T.E. 171)

Priorità per la Svizzera:

A

Ratificato da:

Liechtenstein, Slovenia

Firmato da:

­

Entrato in vigore:

il 1° ottobre 2000 al più tardi salvo opposizione da parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa (S.T.E. 132)

La Svizzera ha ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (S.T.E. 132) il 9 ottobre 1991. Essa garantisce la libertà di ricezione e di ritrasmissione di servizi di programmi televisivi sul territorio delle Parti contraenti. Il protocollo modifica la convenzione. La revisione si era resa necessaria dato che talune regole erano ormai superate dall'evoluzione del settore audiovisivo e doveva essere garantito un certo parallelismo con la direttiva UE «Televisione senza frontiere» recentemente riveduta. Le modifiche in questione vertono essenzialmente sulla definizione della nozione di Parte contraente trasmittente, la qualifica di abuso di diritto del trasferimento di attività del radiotrasmettitore in un'altra Parte contraente per sottrarsi alle norme giuridiche nel Paese di origine, la garanzia dell'accesso del pubblico ai principali eventi rilevanti per la società, la normativa sui programmi di televendita o puramente pubblicitari, la soppressione del termine di due anni per la trasmissione televisiva di opere cinematografiche alla televisione.

Dal 14 settembre 1999 il protocollo si applica provvisoriamente in Svizzera con riserva di reciprocità fino alla sua entrata in vigore formale prevista per il 1° ottobre 2000. Un messaggio relativo alla ratifica del protocollo sarà presentato al Parlamento nel corso del 2000.

4.10

Sanità pubblica

4.10.1

Accordo sullo scambio di mutilati di guerra tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa ai fini di cura medica (1955) (S.T.E. 20)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificato da:

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Turchia

Firmato da:

Portogallo

Entrato in vigore:

1° gennaio 1956

1058

L'accordo consente ai mutilati di guerra delle Parti contraenti di beneficiare di cure mediche di cui non potrebbero fruire nel loro proprio Paese.

Per la Svizzera, che non ha partecipato durante questo secolo a nessuna guerra, questo trattato è senza importanza.

4.10.2

Accordo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sul rilascio, ai mutilati di guerra, militari e civili, di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di protesi e apparecchi ortopedici (1962) (S.T.E. 40)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificato da:

Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi

Firmato da:

Austria, Danimarca

Entrato in vigore:

27 dicembre 1963

Questo accordo mira a rendere più agevole la riparazione di protesi e di apparecchi ortopedici dei mutilati di guerra che soggiornano all'estero.

Per la Svizzera, che non ha partecipato durante questo secolo a nessuna guerra, questo trattato è senza importanza.

4.11

Questioni sociali

4.11.1

Accordo interinale europeo sui regimi di sicurezza sociale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti con Protocollo aggiuntivo (1953) (S.T.E. 12 e S.T.E. 12A)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia

Firmato da:

Lituania, Repubblica Ceca

Entrato in vigore:

1° luglio 1954

Informazioni supplementari al numero 4.11.2.

4.11.2

Accordo interinale europeo concernente la sicurezza sociale nei settori diversi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità con Protocollo aggiuntivo (1953) (S.T.E. 13 e S.T.E. 13A)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificato da:

Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussem-

1059

burgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia Firmato da:

Lituania, Repubblica Ceca

Entrato in vigore:

1° luglio 1954

L'Accordo S.T.E. 12 si applica alle leggi e ai regolamenti delle parti contraenti in materia di prestazioni di vecchiaia, superstiti e invalidità. L'Accordo S.T.E. 13 si applica alle leggi e regolamenti delle parti contraenti in materia di sicurezza sociale per i rami seguenti: malattia, maternità, disoccupazione, infortuni sul lavoro e malattie professionali e assegni familiari.

Gli accordi interinali prevedono la parità di trattamento tra nazionali e cittadini delle altre Parti contraenti rispetto alla legislazione nazionale e l'estensione ai cittadini di tutte le altre Parti contraenti dei vantaggi derivanti dalle convenzioni bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale concluse tra due o più parti contraenti.

I Protocolli aggiuntivi (S.T.E. 12A e 13A) estendono le disposizioni degli accordi interinali ai rifugiati.

Gli accordi interinali sono stati previsti come strumenti provvisori. Sono stati elaborati in attesa di concludere una convenzione generale realizzata successivamente con l'adozione nel 1972 della Convenzione europea di sicurezza sociale (S.T.E. 78; cfr.

qui di seguito).

4.11.3

Convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria con Protocollo aggiuntivo (1953) (S.T.E. 14 e S.T.E. 14A)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta (questo Paese ha ratificato la Convenzione, ma soltanto firmato il Protocollo aggiuntivo), Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia

Firmata da:

­

Entrata in vigore:

1° luglio 1954

Secondo questo accordo una Parte contraente si impegna a far beneficiare dell'assistenza sociale e medica i cittadini delle altre Parti in soggiorno regolare sul suo territorio e privi di risorse adeguate a parità con i propri cittadini e alle stesse condizioni. Tale assistenza è prestata al luogo di domicilio dell'indigente. Nessun rimborso delle spese assunte può essere preteso dallo Stato di origine di quest'ultimo.

Peraltro un cittadino di un'altra Parte non può essere rimpatriato a motivo della sua indigenza. Il rimpatrio è possibile solo a talune condizioni fissate dalla convenzione.

Il Protocollo aggiuntivo (S.T.E. 14A) estende il beneficio della convenzione ai rifugiati.

Il settore dell'assistenza sociale è di competenza cantonale. Un'eventuale ratifica della Convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria dipende dalla ratifica della Carta sociale europea e in particolare all'accettazione del suo articolo 13. In1060

fatti gli obblighi imposti dalla convenzione sono gli stessi contenuti nell'articolo 13 paragrafo 4 della Carta sociale che fa riferimento esplicito alla Convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria.

4.11.4

Accordo europeo sulla collaborazione medica nel campo dei trattamenti speciali e delle risorse termo-climatiche (1962) (S.T.E. 38)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificato da:

Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Svezia, Turchia

Firmato da:

Germania, Grecia, Lussemburgo

Entrato in vigore:

15 giugno 1962

L'obiettivo dell'accordo consiste nel disciplinare la collaborazione medica internazionale per i trattamenti speciali dispensati negli stabilimenti medici e nei centri termo-climatici alle persone che possono beneficiare di prestazioni mediche di sicurezza sociale o dell'assistenza sociale e medica o dei regimi di prestazioni in favore delle vittime della guerra, ma che non possono ricevere le cure appropriate nel paese in cui risiedono.

La Svizzera non è in grado di assumere gli impegni derivanti da questo accordo per le ragioni seguenti: il campo di applicazione si estende non soltanto ai regimi di sicurezza sociale, ma anche ai sistemi di assistenza pubblica e ai regimi di protezione delle vittime della guerra; gli stabilimenti medici e i centri termo-climatici che nel nostro Paese dovrebbero partecipare all'applicazione dell'accordo ricadono nella competenza cantonale; i malati, gli invalidi o infortunati dovrebbero essere collocati ad opera di un ente centrale di collegamento che dovrebbe anticipare le spese.

Peraltro la Svizzera entrerà nel sistema comunitario di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (Regolamenti n. 1408/71 e 574/72) al momento dell'entrata in vigore degli accordi settoriali conclusi tra il nostro Paese e la Comunità europea. Una disposizione del Regolamento n. 1408/71 prevede la possibilità per i lavoratori cittadini di un altro Stato membro di recarsi sul territorio dell'altro Stato per ricevere le cure adeguate al proprio stato di salute mediante autorizzazione dell'istituto competente. La Svizzera parteciperà a questa regolamentazione e non auspica essere vincolata da obblighi più estesi.

4.11.5

Protocollo al Codice europeo di sicurezza sociale (1964) (S.T.E. 48A)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificato da:

Belgio, Germania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia,

Firmato da:

Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Turchia

Entrato in vigore:

17 marzo 1968

1061

Al pari del Codice europeo di sicurezza sociale (S.T.E. 48) ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977, il protocollo mira ad incrementare lo sviluppo della sicurezza sociale negli Stati contraenti. Esso prevede un livello di prestazioni di sicurezza sociale più elevato di quello del Codice.

Per poter ratificare il protocollo uno Stato deve accettarne almeno otto parti. La legislazione svizzera soddisfa le esigenze connesse con le prestazioni di vecchiaia (parte V), invalidità (parte IX) e superstiti (parte X). Non soddisfa per contro le esigenze relative alle prestazioni per infortuni sul lavoro, malattie professionali (parte VI) e prestazioni familiari (parte VII). Inoltre la Svizzera non ha potuto ratificare le parti II, III, IV e VIII (cure mediche, indennità per malattia, maternità e disoccupazione) per quanto concerne il Codice. Lo stesso dicasi a maggior ragione per quanto concerne il protocollo. La Svizzera potrebbe, nel migliore dei casi accettare cinque (la parte V conta per tre parti) delle otto parti minime richieste, ma ciò esclude comunque la ratifica dello strumento.

4.11.6

Accordo europeo sul collocamento alla pari (1969) (S.T.E. 68)

Priorità per la Svizzera:

B

Ratificato da:

Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Spagna

Firmato da:

Belgio, Finlandia, Germania, Grecia, Svizzera

Entrato in vigore:

30 maggio 1971

L'accordo regola le condizioni di vita e di lavoro delle persone collocate alla pari nell'interesse delle persone stesse e delle famiglie ospitanti.

Il nostro Paese riconosce le necessità delle disposizioni volte a tutelare questa categoria di stranieri e raccomanda costantemente ai Cantoni di applicare le disposizioni dell'accordo.

4.11.7

Convenzione europea di sicurezza sociale e Accordo complementare di applicazione della Convenzione europea di sicurezza sociale (1972) (S.T.E. 78 e S.T.E. 78A)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificata da:

Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Turchia

Firmata da:

Francia, Grecia, Irlanda

Entrata in vigore:

1° marzo 1977

La Convenzione europea di sicurezza sociale (S.T.E. 78) mira ad eliminare le discriminazioni nelle legislazioni di sicurezza sociale nei confronti dei lavoratori migranti e dei loro familiari, in particolare sopprimendo il carattere territoriale delle disposizioni legislative. Essa include inoltre normative di coordinamento dei diversi 1062

regimi di sicurezza sociale e sancisce la parità di trattamento e la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nell'ambito della legislazione di due o più Stati contraenti per l'acquisto, il mantenimento o il recupero dei diritti alle prestazioni.

L'accordo complementare (S.T.E. 78A) consente l'applicazione delle disposizioni della convenzione che sono direttamente applicabili e funge da guida per le disposizioni applicabili soltanto dopo la conclusione di a ccordi bilaterali.

La Convenzione europea di sicurezza sociale è uno strumento di difficile applicazione, ossia sono direttamente applicabili solo alcune disposizioni mentre altre dipendono dalla conclusione ulteriore di accordi bilaterali o multilaterali ad hoc tra Parti contraenti.

In linea di massima nell'ambito del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale il nostro Paese privilegia la conclusione di convenzioni bilaterali, meglio adeguate ai bisogni specifici degli Stati contraenti. La Svizzera entrerà nel sistema comunitario di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (Regolamenti n. 1408/71 e 574/72) dall'entrata in vigore degli accordi settoriali conclusi tra la Svizzera e la Comunità europea. In considerazione di quanto precede non intendiamo ratificare la Convenzione europea di sicurezza sociale.

4.11.8

Protocollo alla Convenzione europea di sicurezza sociale (1994) (S.T.E. 154)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificato da:

­

Firmato da:

Austria, Grecia, Lussemburgo

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di due ratifiche

Il Comitato dei Ministri ha adottato il 14 marzo 1994 il Protocollo alla Convenzione europea di sicurezza sociale. Questo strumento, aperto alla firma l'11 maggio 1994, emenda la convenzione allo scopo di estendere il campo di applicazione a tutti coloro che non sono cittadini dello Stato partecipe della medesima. Tuttavia, uno Stato che ha ratificato il protocollo ha la possibilità di applicare le disposizioni della convenzione sulla parità di trattamento e sull'esportazione delle prestazioni alle persone inizialmente coperte dalla convenzione. La Svizzera non ha ratificato la convenzione per le ragioni già enunciate sopra per cui viene meno anche la ratifica del protocollo.

4.11.9

Convenzione europea sullo statuto giuridico del lavoratore migrante (1977) (S.T.E. 93)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificata da:

Francia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia

Firmata da:

Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo

Entrata in vigore:

1° maggio 1983

1063

Questa convenzione tratta gli aspetti essenziali della situazione giuridica dei lavoratori migranti in particolare riguardo all'assunzione, esami medico-professionali, ricongiungimento familiare, condizioni di lavoro, trasferimento dei risparmi, sicurezza sociale, assistenza sociale e medica, termine del contratto di lavoro, licenziamento e reimpiego.

La normativa svizzera sugli stranieri costituisce l'ostacolo principale all'adesione a questa convenzione. Anche se dagli anni Ottanta la normativa si è avvicinata ai termini della convenzione, essa è tuttora incompatibile con quest'ultima. Siccome la portata geografica della convenzione supera il numero dei Paesi interessati dagli accordi settoriali con l'UE, la loro entrata in vigore non avrebbe un'influenza diretta sulla questione dell'adesione alla convenzione. Per contro, la possibilità dell'adesione potrebbe essere riesaminata quando saranno note le disposizioni della nuova legge sugli stranieri tuttora in elaborazione.

4.11.10

Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto) (1990) (S.T.E. 139)

Priorità per la Svizzera:

C

Ratificato da:

­

Firmato da:

Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Norvegia, Svezia, Turchia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo raggiunto il minimo richiesto di due ratifiche

Rispetto al Codice europeo di sicurezza sociale e al suo protocollo (S.T.E. 48), il Codice riveduto apporta i seguenti miglioramenti: estensione del campo di applicazione personale, miglioramento della natura e del livello delle prestazioni, elasticità nel settore e della concessione dei diritti; infine adegua all'evoluzione degli ultimi anni le nozioni fondamentali di sicurezza sociale contenute nel Codice e nel protocollo.

La Svizzera ha accettato cinque parti del Codice europeo di sicurezza sociale ma non è in grado di ratificare il protocollo (cfr. S.T.E. 48) A, n. 4.11.5).

Per ratificare il Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto), gli Stati parte al Codice europeo di sicurezza sociale del 1964 devono accettare almeno una delle parti da II a X del Codice riveduto.

Il Codice riveduto è uno strumento estremamente complesso e malgrado la pubblicazione nel 1999 di un rapporto esplicativo, nessuno Stato membro del Consiglio d'Europa lo ha finora ratificato.

1064

4.12

Protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente

4.12.1

Protocollo che emenda l'accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura (1983) (S.T.E. 115)

Priorità per la Svizzera:

D

Ratificato da:

Danimarca, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna

Firmato da:

Germania, Svizzera

Entrato in vigore:

1° novembre 1984

Il protocollo modifica l'Accordo n. 64 (ratificato dalla Svizzera il 21 novembre 1975) nei seguenti punti: la protezione contro le immissioni inquinanti connesse con l'uso di detersivi è estesa all'uomo e all'ambiente; è definito il concetto di detersivo; sono introdotte alcune prescrizioni che consentono in taluni campi l'impiego eccezionale di detersivi meno facilmente biodegradabili non essendo stato ancora possibile trovare altri composti di cui, comunque, viene promossa la ricerca. L'accordo sui detersivi è stato riveduto agli inizi degli anni ottanta in conformità delle direttive CE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti i metodi di controllo della biodegradabilità dei detersivi. Il contenuto dell'accordo è stato recepito in termini ancora più severi nell'ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l'ambiente (allegati 4.1 e 4.2 inerenti ai prodotti di lavatura e pulitura). Una ratifica del protocollo non è dunque n ecessaria.

1065

Allegato 1

Elenco delle convenzioni non ratificate per grado di priorità Priorità A 164, 167, 168, 169, 171 173 (A/B) Priorità B 9, 34, 43, 54, 68, 77, 94, 95, 96, 99, 100, 113, 122, 130, 131, 149, 150, 153 27 (B/C), 35 (B/C), 128 (B/C), 142 (B/C), 158 (B/C) Priorità C 14, 14A, 19, 42, 46, 48A, 52, 56, 70, 73, 79, 93, 119, 136, 139, 144, 166 91 (C/D) Priorità D 12, 12A, 13, 13A, 20, 29, 38, 40, 41, 51, 57, 60, 61, 61A, 61B, 71, 72, 75, 78, 78A, 81, 82, 101, 115, 127, 133, 154, 160, 163

1066

Allegato 2

Serie di trattati europei (S.T.E.)

Convenzioni e accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa S.T.E.2 Titolo

Ratifica.3

001 002

RS 0.192.030 RS 0.192.110.3

003 004 005

006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Statuto del Consiglio d'Europa (1949) Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1949) Accordo speciale relativo alla sede del Consiglio d'Europa (1949) 6 Accordo complementare all'Accordo generale concernente i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa (1950) 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) I Dichiarazioni sull'articolo 25 (Diritto di ricorso individuale) II Dichiarazioni sull'articolo 46 (Giurisdizione obbligatoria della Corte) Emendamenti allo Statuto (maggio 1951)7 Emendamenti allo Statuto (dicembre 1951) 7 Testi di carattere statutario adottati nel maggio e agosto 1951 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ( (1952) Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1952) Emendamento allo Statuto del Consiglio d'Europa (1953)8 Accordo interinale europeo sui regimi di sicurezza sociale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti con Protocollo aggiuntivo (1953) Accordo interinale europeo concernente la sicurezza sociale nei settori diversi dall'AVS/AI con protocollo aggiuntivo Convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria con Protocollo aggiuntivo (1953) Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (1953) Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetti (1953)9

Priorità4

Pag.

B

5

D

38

D

38

C

39

RS 0.101 RS 0.101 RS 0.101 RS 0.192.030 RS 0.192.030 RS 0.192.030

RS 0.192.110.31 RS 0.192.030

RS 0.414.1

Stato: ottobre 1999.

Le convenzioni e gli accordi sono stati numerati nell'ordine cronologico dell'apertura alla firma.

Ratifica da parte della Svizzera, riferimento alla Raccolta sistematica delle leggi (RS).

A, B, C o D.

Dell'estratto del presente rapporto.

Questo accordo tratta unicamente problemi concernenti i rapporti tra il Consiglio d'Europa e la Francia. La Svizzera non è Parte contraente.

Gli emendamenti sono parte integrante dello Statuto.

Parte integrante dello Statuto.

Questa convenzione è stata denunciata da quasi tutte le Parti contraenti tra cui la Svizzera.

1067

S.T.E. Titolo

017

Convenzione europea concernente la classificazione internazionale dei brevetti d'invenzione (compreso allegato emendato; 1954-1961)10 Convenzione culturale europea (1954) Convenzione europea sul domicilio (1955) Accordo sullo scambio dei mutilati di guerra tra i paesi membri del Consiglio d'Europa ai fini di cura medica (1955) Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari (1956) Secondo protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1956) Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie (1957) Convenzione europea di estradizione (1957) Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa (1957) Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana (1958) Accordo europeo sullo scambio dei programmi mediante telefilm (1958) Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1959) Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per gli autoveicoli (1959) Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1959) Accordo europeo sulla soppressione dei visti per i rifugiati (1959) Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (1959) Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medicochirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari (1960) Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1960) Carta sociale europea (1961) Quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1961) Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa (1961) Accordo europeo sulla collaborazione medica nel campo dei trattamenti speciali e delle risorse termoclimatiche (1962) Accordo europeo concernente lo scambio di reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni (1962)

018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033

034 035 036 037 038 039 10

Ratifica

Priorità

Pag.

C D

10 37

B/C

33

D

40

RS 0.440.1

RS 0.414.31 RS 0.192.110.32 RS 0.193.231 RS 0.353.1 RS 0.142.103 RS 0.812.161

RS 0.192.110.33

RS 0.351.1 RS 0.142.38 RS 0.414.5 RS 0.631.244.55

RS 0.192.110.34 RS 0.142.104

RS 0.812.31

Questa convenzione è stata denunciata da quasi tutte le Parti contraenti, tra cui la Svizzera.

1068

S.T.E. Titolo

040

041 042 043 044

045

046

047 048 049 050 051 052 053 054 055

056 057 058 059 060 11

Accordo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sul rilascio, ai mutilati di guerra, militari e civili, di un libretto internazionale per la riparazione di protesi e apparecchi ortopedici (1962) Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per gli oggetti recati seco dai viaggiatori (1962) Accordo per l'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (1962) Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1963) Protocollo n. 2 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che attribuisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la competenza a emettere pareri consultivi (1963) Protocollo n. 3 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che riconosce taluni diritti e libertà diversi da quelli che figurano già nel primo Protocollo addizionale alla Convenzione (1963)11 Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che riconosce taluni diritti e libertà diversi da quelli che figurano già nel primo Protocollo addizionale alla Convenzione (1963) Convenzione concernente l'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione (1963) Codice europeo di sicurezza sociale e Protocollo al Codice europeo di sicurezza sociale (1964) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (1964) Convenzione concernente l'elaborazione di una Farmacopea europea (1964) Convenzione europea sulla sorveglianza dei condannati o liberati condizionalmente (1964) Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali (1964) Accordo per la repressione di radiodiffusioni effettuate da stazioni fuori dei territori nazionali (1965) Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1965) Protocollo n. 5 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione (1966)11 Convenzione europea per una normativa uniforme sull'arbitrato (1966) Convenzione europea sul domicilio (1966) Convenzione europea sull'adozione dei minori (1967) Accordo europeo sull'istruzione e la formazione delle infermiere (1967) Convenzione europea sulle obbligazioni in valuta estera (1967)

Ratifica

Priorità

Pag.

D

D D B RS 0.101.02

RS 0.101.02

RS 0.232.142.1 RS 0.831.104 RS 0.414.11 RS 0.812.21 D C RS 0.784.404 B RS 0.101

C D RS 0.211.21.310 RS 0.811.21 D

Questi emendamenti sono parte integrante dello Statuto.

1069

S.T.E. Titolo

061

062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087

1070

Convenzione europea sulle funzioni consolari (1967) I Protocollo relativo alla protezione dei rifugiati II Protocollo in materia di aviazione civile Convenzione europea nell'ambito dell'informazione sul diritto estero (1968) Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari (1968) Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura (1968) Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (1968) Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (1969) Accordo europeo concernente le persone che partecipano ai procedimenti davanti alla Commissione e alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1969) Accordo europeo sul collocamento (1969) Accordo europeo sul mantenimento delle borse agli studenti che continuano gli studi all'estero (1969) Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze repressive (1970) Convenzione europea sul rimpatrio dei minori (1970) Convenzione relativa all'opposizione sui titoli al portatore con circolazione internazionale (1970) Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive (1972) Convenzione europea sull'immunità degli Stati e Protocollo addizionale (1972) Convenzione europea relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie (1972) Convenzione europea sul computo dei termini (1972) Convenzione relativa a un sistema di iscrizione dei testamenti (1972) Convenzione europea di sicurezza sociale e Accordo complementare di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale (1972) Convenzione europea sulla responsabilità civile in caso di danni causati da autoveicoli (1973) Accordo sulla traslazione delle salme (1973) Protocollo aggiuntivo al protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1974) Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (1974) Convenzione europea concernente la protezione sociale degli agricoltori (1974) Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari (1974) Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio (1975) Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (1975) Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (1976)

Ratifica

Priorità

D D D RS 0.434.2 RS 0.172.030.3 RS 0.814.226.29 RS 0.452 RS 0.440.2 RS 0.101.1 B RS 0.414.7 C D D C RS 0.273.1 D RS 0.221.122.3 B D C RS 0.818.62 D D RS 0.831.108 RS 0.812.32 RS 0.211.221.131 RS 0.353.11 RS 0.454

Pag.

S.T.E. Titolo

Ratifica

088

RS 0.741.16

089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore (1976) Protocollo addizionale all'Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari (1976) Convenzione europea per la repressione del terrorismo (1977) Convenzione europea sulla responsabilità per lesione o morte causati da prodotti (1977) Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (1977) Convenzione europea sullo statuto del lavoratore migrante (1977) Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (1977) Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) Protocollo addizionale alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (1978) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (1978) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1978) Convenzione europea sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (1978) Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati (1978) Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello (1979) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (1979) Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (1979) Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento (1980) Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (1980) Accordo europeo sul trasferimento delle responsabilità per i rifugiati (1980) Convenzione per la protezione delle persone nell'ambito del trattamento automatico dei dati personali (1981) Protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana (1983) Protocollo aggiuntivo all'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari (1983)

Priorità

Pag.

RS 0.812.321 RS 0.353.3 C/D RS 0.274.137 C B B B RS 0.351.21 RS 0.353.12 B B D RS 0.458 RS 0.452 RS 0.455 RS 0.211.230.01 RS 0.131.1 RS 0.142.305 FF 1997 I 701/717 RS 0.812.161.1 RS 0.631.244.551

1071

S.T.E. Titolo

Ratifica

111

RS 0.812.311

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

1072

Protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo concernente lo scambio di reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni (1983) Convenzione sul trasferimento dei condannati (1983) Protocollo aggiunto al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1983) Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concernente l'abolizione della pena capitale (1983) Protocollo che emenda l'Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e di pulitura (1983) Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (1983) Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1984) Protocollo n. 8 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1985) Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali (1985) Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (1985) Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (1985) Carta europea dell'autonomia locale (1985) Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini scientifici (1986) Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative (1986) Convenzione europea sulla protezione degli animali da compagnia (1987) Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1987) Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (1988) Protocollo aggiuntivo alla Carta sociale europea (1988) Convenzione per l'applicazione dell'Accordo europeo del 17.10.80 concernente le cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo (1988) Convenzione sulle operazioni insider (1989) 3° Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1989) Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (1989) Protocollo alla Convenzione sulle operazioni insider (1989) Protocollo alla Convenzione concernente l'elaborazione di una Farmacopea europea (1989) Convenzione europea contro il doping (1989) Convenzione europea concernente taluni aspetti internazionali del fallimento (1990)

Priorità

RS 0.343 B RS 0.101 D RS 0.312.5 RS 0.101.07 RS 0.101 C RS 0.415.3 RS 0.440.4 B RS 0.457 RS 0.192.111 RS 0.456 RS 0.106 D B/C B B B RS 0.784.405 D RS 0.812.21 RS 0.812.122.1 C

Pag.

S.T.E. Titolo

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

150 151 152 153 154 155

156

157 158 159



Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1990) Convenzione europea sull'equivalenza generale dei periodi di studi universitari (1990) Codice europeo di sicurezza sociale (riveduto) (1990) Protocollo n. 9 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1990) Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (1990) Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea (1991) Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) (1992) Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) Protocollo d'emendamento della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (1992) Protocollo n. 10 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1992) Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica (1992) Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) Secondo Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1993) Convenzione sulla responsabilità civile dei danni causati da attività pericolose per l'ambiente (1993) Protocollo n. 1 alla Convenzione europea alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1993) Protocollo n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1993) Convenzione europea sulle questioni di diritto d'autore e diritti affini nel quadro della radiodiffusione transfrontaliera via satellite (1994) Protocollo alla Convenzione europea di Sicurezza sociale (1994) Protocollo n. 11 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione (1994) Accordo relativo al traffico illecito via mare, in applicazione dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1995) Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995) Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995) Protocollo addizionale alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (1995)

Ratifica

Priorità

Pag.

RS 0.192.110.35 RS 0.414.32 C FF 1994 II 416 RS 0.311.53 B/C RS 0.440.5 C RS 0.454 FF 1994 II 419 RS 0.443.2 FF 1997 I 1105/1165 B

B

B D RS 0.101.09

B

FF 1998 1033/1293 B/C FF 1997 IV 539/610

1073

S.T.E. Titolo

160

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (1996) Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1996) Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1996) Carta sociale europea (riveduta) (1996) Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità umana nei confronti delle applicazioni biologiche e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (1997) Convenzione sul riconoscimento delle qualificazioni relative all'insegnamento superiore nella regione europea (1997) Convenzione europea sulla nazionalità (1997) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (1997) Protocollo addizionale alla Convenzione per i diritti dell'uomo e la biomedicina concernente il divieto di clonazione dell'essere umano (1998) Protocollo n. 2 alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativa alla cooperazione transnazionale e interregionale (1998) Protocollo d'emendamento alla Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o altri fini (1998) Protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (1998) Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (1998) Convenzione penale sulla corruzione (1999)

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da pubblicare

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Ratifica

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