Istruzioni sulla cura dei rapporti internazionali dell'Amministrazione federale del 29 marzo 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 30 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 1 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), emana le seguenti istruzioni:

1

Scopo e campo di applicazione

1 Lo scopo delle presenti istruzioni è di tutelare efficacemente gli interessi svizzeri nei rapporti internazionali, garantendo la coerenza della politica estera.

2 Le presenti istruzioni si applicano a tutte le unità dell'Amministrazione federale centrale menzionate nell'articolo 6 capoverso 1 lettere a - d OLOGA.

2

Competenze

1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) dirige la politica estera, ne garantisce la coerenza e assicura la visione d'insieme su tutti i rapporti bilaterali e multilaterali della Svizzera.

2 Per gli aspetti materiali specifici, la competenza è attribuita ai dipartimenti, gruppi e uffici competenti.

3

Obbligo di consultazione

1 I dipartimenti, gruppi e uffici non intrattengono rapporti internazionali, escluse le questioni tecniche e di routine, senza avere precedentemente consultato il DFAE.

Rendono attento il DFAE sulla dimensione di politica estera della loro attività e, nei casi importanti, lo informano anticipatamente sui loro contatti con le autorità estere e le organizzazioni internazionali.

2 Il DFAE non prende alcun provvedimento di politica estera che riguardi l'attività di altri dipartimenti senza essersi precedentemente accordato con essi. Informa i dipartimenti interessati sui provvedimenti e gli sviluppi in materia di politica estera.

1

RS 172.010.1

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2000-6287

Istruzioni sulla cura dei rapporti internazionali dell'Amministrazione federale

4

Rapporti con l'estero

1

Il DFAE garantisce la trasmissione degli affari tra le unità amministrative e le rappresentanze svizzere all'estero, esclusi i settori specifici nei quali le unità amministrative, in base a disposizioni speciali, trattano direttamente con le rappresentanze svizzere all'estero. Esso impartisce alle rappresentanze svizzere all'estero le necessarie istruzioni.

2

In questioni materiali specifiche, i dipartimenti, gruppi e uffici trattano di regola direttamente con le autorità e amministrazioni estere competenti.

3 Le unità amministrative svizzere preparano e attuano, in collaborazione con il DFAE o la rappresentanza svizzera competente, tutti i provvedimenti intesi a mantenere e ad approfondire i rapporti internazionali.

4

Le unità amministrative materialmente competenti comunicano alle rappresentanze svizzere all'estero le loro necessità in materia d'informazione e ogni altra richiesta.

Le rappresentanze svizzere all'estero sono costantemente informate dalle unità amministrative materialmente competenti su ogni attività che riguarda direttamente o indirettamente il Paese di accreditamento della rappresentanza.

5

Trattati conclusi con l'estero

1 Il DFAE è corresponsabile, in collaborazione con l'unità amministrativa materialmente competente, dell'elaborazione, della negoziazione, dell'attuazione e dello sviluppo dei trattati internazionali.

2 È informato sin dall'inizio sui lavori preparatori, sulle intenzioni dell'unità amministrativa materialmente competente e sulle soluzioni previste ed è chiamato a collaborare.

6

Coordinamento e informazione

1

I dipartimenti, gruppi e uffici ricorrono sistematicamente ai meccanismi di consultazione esistenti a livello interdipartimentale, in particolare agli organi specializzati, agli organi di informazione e di consultazione, alla conferenza dei segretari generali come pure alle procedure di consultazione degli uffici e di corapporto, per garantire la coerenza e l'efficacia della politica estera svizzera.

2

Ogni dipartimento può chiedere in ogni momento una consultazione ad hoc di altri dipartimenti o una discussione se ritiene che il coordinamento in un determinato settore della cooperazione internazionale sia insufficiente. Se la discussione non porta a una soluzione mutuamente accettabile, decide il Consiglio federale.

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Disposizione finale

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° giugno 2000.

29 marzo 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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