Termine di referendum: 20 aprile 2000
Codice delle obbligazioni (Della contabilità commerciale) Modifica del 22 dicembre 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 1999 1, decreta: I Il Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue: Art. 957 A. Obbligo di tenere e conservare i libri di commercio
1
Chi ha l'obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere e conservare regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della sua azienda e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali.
2
I libri, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari possono essere tenuti e conservati per scritto, su supporto elettronico o in modo analogo, sempreché sia garantita la concordanza con i fatti aziendali cui si riferiscono.
3
Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere conservati per scritto e muniti di firma. Gli altri libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari possono anche essere conservati su supporto elettronico o in modo analogo, sempreché possano essere resi leggibili in ogni momento.
4
I libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari conservati su supporto elettronico o in modo analogo hanno la stessa forza probante di quelli leggibili senza mezzi ausiliari.
5
Il Consiglio federale può precisare le condizioni.
Art. 961 III. Firma
1 2
Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere sottoscritti dal titolare della ditta o, dato il caso, da tutti i soci personalmente responsabili; nelle società anonime o in accomandita per azioni o a garanzia limi-
FF 1999 4457 RS 220
1999-4527
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tata o cooperative, essi devono essere sottoscritti dalle persone cui è affidata la gestione.
Art. 962 C. Durata dell'obbligo di conservare
1
I libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari devono essere conservati per dieci anni.
2
Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'esercizio annuale nel quale sono state fatte le ultime iscrizioni, sono stati stesi i documenti contabili ed è stata ricevuta o spedita la corrispondenza d'affari.
Art. 963
D. Obbligo di edizione
1
Chi ha l'obbligo di tenere libri di commercio può, nelle controversie concernenti l'azienda, essere obbligato a produrre detti libri, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari, in quanto sia giustificato un interesse degno di protezione e il giudice reputi l'edizione necessaria ai fini della prova.
2
Se i libri di commercio, i documenti contabili o la corrispondenza d'affari sono conservati su supporto elettronico o in modo analogo, il giudice o l'autorità autorizzata a chiederne l'edizione in virtù del diritto pubblico può ordinare che: 1.
siano prodotti in modo da essere leggibili senza mezzi ausiliari; o
2.
siano resi disponibili i mezzi atti a renderli leggibili.
Art. 964 Abrogato
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II Modifica di altre leggi federali
1. La legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta è modificata come segue: Ingresso ...
visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale4, ...
Art. 126 cpv. 3 3
Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all'articolo 125 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività.
Le modalità secondo cui devono essere tenuti, conservati e prodotti tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni5 (art. 957 e 963 cpv. 2).
2. La legge federale del 14 dicembre 19906 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:
Ingresso ...
visto l'articolo 42quinquies della Costituzione federale7, ...
3 4 5 6 7
RS 642.11 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
RS 220; RU ... (FF 2000 61) RS 642.14 Questa disposizione corrisponde all'articolo 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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Art. 42 cpv. 3 secondo periodo 3
... Le modalità secondo cui devono essere tenuti, conservati e prodotti tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni8 (art. 957 e 963 cpv. 2).
III Referendum ed entrata in vigore 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999
Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999
Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker
Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz
Data di pubblicazione: 11 gennaio 20009 Termine di referendum: 20 aprile 2000
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RS 220; RU ... (FF 2000 61) FF 2000 61
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