Termine di referendum: 20 aprile 2000

Codice delle obbligazioni (Della contabilità commerciale) Modifica del 22 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 1999 1, decreta: I Il Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue: Art. 957 A. Obbligo di tenere e conservare i libri di commercio

1

Chi ha l'obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere e conservare regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della sua azienda e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali.

2

I libri, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari possono essere tenuti e conservati per scritto, su supporto elettronico o in modo analogo, sempreché sia garantita la concordanza con i fatti aziendali cui si riferiscono.

3

Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere conservati per scritto e muniti di firma. Gli altri libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari possono anche essere conservati su supporto elettronico o in modo analogo, sempreché possano essere resi leggibili in ogni momento.

4

I libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari conservati su supporto elettronico o in modo analogo hanno la stessa forza probante di quelli leggibili senza mezzi ausiliari.

5

Il Consiglio federale può precisare le condizioni.

Art. 961 III. Firma

1 2

Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere sottoscritti dal titolare della ditta o, dato il caso, da tutti i soci personalmente responsabili; nelle società anonime o in accomandita per azioni o a garanzia limi-

FF 1999 4457 RS 220

1999-4527

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Contabilità commerciale

tata o cooperative, essi devono essere sottoscritti dalle persone cui è affidata la gestione.

Art. 962 C. Durata dell'obbligo di conservare

1

I libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari devono essere conservati per dieci anni.

2

Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'esercizio annuale nel quale sono state fatte le ultime iscrizioni, sono stati stesi i documenti contabili ed è stata ricevuta o spedita la corrispondenza d'affari.

Art. 963

D. Obbligo di edizione

1

Chi ha l'obbligo di tenere libri di commercio può, nelle controversie concernenti l'azienda, essere obbligato a produrre detti libri, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari, in quanto sia giustificato un interesse degno di protezione e il giudice reputi l'edizione necessaria ai fini della prova.

2

Se i libri di commercio, i documenti contabili o la corrispondenza d'affari sono conservati su supporto elettronico o in modo analogo, il giudice o l'autorità autorizzata a chiederne l'edizione in virtù del diritto pubblico può ordinare che: 1.

siano prodotti in modo da essere leggibili senza mezzi ausiliari; o

2.

siano resi disponibili i mezzi atti a renderli leggibili.

Art. 964 Abrogato

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Contabilità commerciale

II Modifica di altre leggi federali

1. La legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta è modificata come segue: Ingresso ...

visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale4, ...

Art. 126 cpv. 3 3

Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all'articolo 125 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività.

Le modalità secondo cui devono essere tenuti, conservati e prodotti tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni5 (art. 957 e 963 cpv. 2).

2. La legge federale del 14 dicembre 19906 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:

Ingresso ...

visto l'articolo 42quinquies della Costituzione federale7, ...

3 4 5 6 7

RS 642.11 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 220; RU ... (FF 2000 61) RS 642.14 Questa disposizione corrisponde all'articolo 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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Contabilità commerciale

Art. 42 cpv. 3 secondo periodo 3

... Le modalità secondo cui devono essere tenuti, conservati e prodotti tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni8 (art. 957 e 963 cpv. 2).

III Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 11 gennaio 20009 Termine di referendum: 20 aprile 2000

8 9

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RS 220; RU ... (FF 2000 61) FF 2000 61

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