Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Modifica del 17 marzo 2000
Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 27 gennaio 19971, del 16 febbraio 19982 e del 26 gennaio 19993, sono dichiarate d'obbligatorietà generale4: Art. 11a:
Adeguamenti salariali
Art. 12a:
Salari medi aziendali attuali
Art. 12b:
Media aziendale - zone salariali
II I datori di lavoro che hanno concesso, a contare dal 1° gennaio 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 12a capoverso 1 del contratto collettivo di lavoro.
III Il presente decreto entra in vigore il 1o aprile 2000 e ha effetto sino al 31 dicembre 2000.
17 marzo 2000
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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FF 1997 I 1335 FF 1998 813 FF 1999 842 Estratti del conferimento di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.
2000-0522
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