B Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità

Disegno

(LAI) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19592 su l'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue: Art. 66 cpv. 1 1

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, sono applicabili per analogia le prescrizioni della legge su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti3 concernenti il trattamento di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, l'assistenza amministrativa, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, la responsabilità per danni, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato.

Art. 66a (nuovo) Comunicazione di dati 1

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a.

alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di rendite AI e siano necessari per l'applicazione delle leggi in materia fiscale;

b.

alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno 19594 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare conformemente all'articolo 24 di tale legge.

2

Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a della legge su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti5.

1 2 3 4 5

FF 2000 205 RS 831.20 RS 831.10 RS 661 RS 831.10

1999-5674

229

Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 66b (nuovo) Procedura di richiamo 1 L'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS6) tiene un registro dei beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il registro e l'elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni.

2

Gli uffici dell'AI, le casse di compensazione e l'Ufficio federale possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all'elenco summenzionati, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

3

Il Consiglio federale disciplina la responsabilità della protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.

II

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1833

6

230

RS 831.10