C Legge federale

Disegno

concernente il trasferimento di capitali del Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennitā per perdita di guadagno a favore dell'assicurazione per l'invaliditā del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4 e 112 della C ostituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 2000 1, decreta:

Art. 1

Trasferimento di capitali

Dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennitā per perdita di guadagno di cui all'articolo 28 della legge federale del 25 settembre 19522 sulle indennitā di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile sono trasferiti 1500 milioni di franchi al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā di cui all'articolo 107 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti a favore del conto dell'assicurazione per l'invaliditā (art. 79 della Legge federale del 19 giugno 1959 4 sull'assicurazione per l'invaliditā).

Art. 2

Data del trasferimento di capitali

Il trasferimento di capitali di cui all'articolo 1 č effettuato il 1° gennaio 2003.

Art. 3

Referendum, entrata in vigore e durata di validitā

1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2003 e ha effetto fino al 30 giugno 2003.

1977

1 2 3 4

FF 2000 1651 RS 834.1 RS 831.10 RS 831.20

1999-6207

1841