Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate del 25 maggio 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro del 17 dicembre 1998 nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, viene conferita obbligatorietà generale2.

Art. 2 1 L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccettuati i Cantoni di Vaud, Ginevra, Basilea Campagna e Basilea Città.

2 Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e lavoratori delle aziende del settore tetto e facciate. Al settore tetto e facciate appartengono le aziende che si occupano di rivestimento degli stabili. Il concetto di «rivestimento degli stabili» include: tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa infrastruttura ed isolamento termico).

Sono esclusi: a.

i familiari dei datori di lavoro;

b.

il personale occupato prevalentemente nel ramo commerciale e tecnico;

c.

gli apprendisti, secondo la legge sulla formazione professionale.

3

Le disposizioni elencate qui di seguito si applicano anche ai datori di lavoro con sede all'estero, rispettivamente al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1, e ai loro lavoratori, purché adempiano le condizioni previste al capoverso 2 ed eseguano lavori rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1: art. 9.4 lett. a, d, h, i, m; art. 9.5; art. 14.1 e 3; art. 15.1 e 2; art. 16.1 e 3; art. 22.1; art. 25.2; art. 26; art. 27; art. 29 (dal secondo mese di occupazione nel campo di applicazione secondo il cpv. 1); art. 30.1 e 4; art. 33.1 e 2; art. 38.2 e 3; art. 39.1, 2 e 1 2

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate

3; art, 43.1 e 2; art. 44; art. 45. 1 e 4, art. 52; art. 73; art. 77; appendice 6. Se la durata di questi lavori in un periodo di conteggio pari ad un anno supera due mesi, bisogna concludere un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia secondo le disposizioni dell'articolo 50 oppure stipulare una regolamentazione scritta per il pagamento del salario in caso di malattia che sia conforme almeno alle esigenze dell'articolo 324a CO.

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 21) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1o luglio 2000 ed è valido sino al 30 giugno 2003.

25 maggio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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