K Legge federale sul collocamento e il personale a prestito
Disegno
(Legge sul collocamento, LC) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge del 6 ottobre 1989 2 sul collocamento è modificata come segue: Sostituzione di espressioni 1
Nell'articolo 2 capoverso 3, l'espressione «Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è sostituita con «Segretariato di Stato dell'economia».
2
In tutta la legge, l'espressione «UFIAML» è sostituita con «Seco».
3
Concerne solo il testo tedesco.
Art. 33a (nuovo) Trattamento di dati personali 1
Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a.
registrare, consigliare e collocare le persone in cerca di lavoro;
b.
registrare, comunicare e assegnare i posti vacanti;
c.
registrare i licenziamenti e le chiusure d'impresa;
d.
applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
e.
sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
f.
allestire statistiche.
2
Dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati alle condizioni seguenti: a.
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per i dati concernenti la salute e l'appartenenza religiosa della persona in cerca di lavoro: se sono necessari per il collocamento; FF 2000 205 RS 823.11 1999-5684
Legge sul collocamento
b.
per i dati concernenti i provvedimenti decisi o previsti nell'ambito dell'esecuzione della legge federale del 25 giugno 19823 sull'assicurazione contro la disoccupazione: se si ripercuotono direttamente sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 34
Obbligo del segreto
Le persone incaricate di svolgere, controllare o sorvegliare l'attività del servizio pubblico di collocamento devono mantenere il segreto nei confronti di terzi riguardo ai dati relativi alle persone in cerca di lavoro, ai datori di lavoro e ai posti vacanti.
Art. 34a (nuovo) Comunicazione di dati 1
Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a.
agli organi dell'assicurazione per l'invalidità, qualora un obbligo in tal senso sia sancito dalla legge federale del 19 giugno 19594 su l'assicurazione per l'invalidità;
b.
alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per accertare l'idoneità al collocamento e per decidere in merito a domande di assistenza sociale;
c.
ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
d.
ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto.
2
Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a.
ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
b.
agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
c.
agli organi della statistica federale, conformemente alla legge del 9 ottobre 19925 sulla statistica federale;
d.
alle autorità istruttorie penali, qualora sia necessario per denunciare o impedire un crimine.
3
I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato delle persone in cerca di lavoro e dei datori di lavoro è garantito.
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RS 837.0 RS 831.20 RS 431.01
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Legge sul collocamento
4
Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a.
per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;
b.
per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.
5
Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.
6
I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
Art. 34b (nuovo) Consultazione degli atti
1
Purché siano tutelati interessi degni di protezione, possono consultare gli atti: a.
le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro, per i dati che li concern ono;
b.
le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;
c.
le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;
d.
le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito.
2
Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.
Art. 35
1
Sistema d'informazione
Il Seco gestisce un sistema d'informazione che serve a: a.
facilitare il collocamento;
b.
rendere esecutiva la legge federale del 25 giugno 19826 sull'assicurazione contro la disoccupazione;
c.
osservare il mercato del lavoro;
d.
agevolare la collaborazione fra gli organi del servizio pubblico di collocamento, dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione per l'invalidità e dell'orientamento professionale.
2
Il sistema d'informazione può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all'articolo 33a capoverso 2, e profili della personalità.
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RS 837.0
Legge sul collocamento
3
I seguenti uffici possono accedere al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti: a.
il Seco;
b.
l'Ufficio federale degli stranieri;
c.
gli uffici cantonali del lavoro;
d.
i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
e.
gli uffici regionali di collocamento;
f.
le casse di disoccupazione;
g.
gli organi dell'assicurazione per l'invalidità;
h.
gli organi dell'orientamento professionale;
i.
l'Ufficio svizzero del lavoro a domicilio.
4
La Confederazione partecipa alle spese, nella misura in cui siano dovute all'adempimento di compiti federali.
5
Il Consiglio federale disciplina: a.
la responsabilità per la protezione dei dati;
b.
il catalogo dei dati da raccogliere;
c.
il termine di conservazione dei dati;
d.
l'accesso ai dati, segnatamente stabilendo quali utenti del sistema d'informazione possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità;
e.
l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
f.
la collaborazione fra le autorità interessate;
g.
la sicurezza dei dati.
Art. 35a (nuovo) Collaborazione con gli uffici di assistenza ai disoccupati e i collocatori privati 1
I dati del sistema d'informazione necessari per l'assistenza ai disoccupati possono essere comunicati periodicamente agli uffici cantonali di assistenza ai disoccupati.
2
I collocatori privati che dispongono di un'autorizzazione di collocamento possono accedere ai dati del sistema d'informazione mediante un'adeguata procedura di richiamo. A tal fine i dati devono essere resi anonimi. L'anonimato viene meno soltanto se la persona in cerca di lavoro dà il proprio consenso scritto.
Art. 35b (nuovo) Elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate 1
Con la collaborazione delle competenti autorità cantonali, il Seco tiene, mediante un adeguato sistema d'informazione, un elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate e dei rispettivi responsabili.
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Legge sul collocamento
2
Tale elenco può contenere dati personali degni di particolare protezione relativi alla revoca, alla soppressione o al rifiuto di un'autorizzazione.
II
1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Entra in vigore il 1° gennaio 2001.
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