K Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Disegno

(Legge sul collocamento, LC) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge del 6 ottobre 1989 2 sul collocamento è modificata come segue: Sostituzione di espressioni 1

Nell'articolo 2 capoverso 3, l'espressione «Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è sostituita con «Segretariato di Stato dell'economia».

2

In tutta la legge, l'espressione «UFIAML» è sostituita con «Seco».

3

Concerne solo il testo tedesco.

Art. 33a (nuovo) Trattamento di dati personali 1

Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a.

registrare, consigliare e collocare le persone in cerca di lavoro;

b.

registrare, comunicare e assegnare i posti vacanti;

c.

registrare i licenziamenti e le chiusure d'impresa;

d.

applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;

e.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge;

f.

allestire statistiche.

2

Dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati alle condizioni seguenti: a.

1 2

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per i dati concernenti la salute e l'appartenenza religiosa della persona in cerca di lavoro: se sono necessari per il collocamento; FF 2000 205 RS 823.11 1999-5684

Legge sul collocamento

b.

per i dati concernenti i provvedimenti decisi o previsti nell'ambito dell'esecuzione della legge federale del 25 giugno 19823 sull'assicurazione contro la disoccupazione: se si ripercuotono direttamente sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 34

Obbligo del segreto

Le persone incaricate di svolgere, controllare o sorvegliare l'attività del servizio pubblico di collocamento devono mantenere il segreto nei confronti di terzi riguardo ai dati relativi alle persone in cerca di lavoro, ai datori di lavoro e ai posti vacanti.

Art. 34a (nuovo) Comunicazione di dati 1

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a.

agli organi dell'assicurazione per l'invalidità, qualora un obbligo in tal senso sia sancito dalla legge federale del 19 giugno 19594 su l'assicurazione per l'invalidità;

b.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per accertare l'idoneità al collocamento e per decidere in merito a domande di assistenza sociale;

c.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;

d.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto.

2

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;

b.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

c.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge del 9 ottobre 19925 sulla statistica federale;

d.

alle autorità istruttorie penali, qualora sia necessario per denunciare o impedire un crimine.

3

I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato delle persone in cerca di lavoro e dei datori di lavoro è garantito.

3 4 5

RS 837.0 RS 831.20 RS 431.01

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Legge sul collocamento

4

Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.

5

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

6

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

Art. 34b (nuovo) Consultazione degli atti

1

Purché siano tutelati interessi degni di protezione, possono consultare gli atti: a.

le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro, per i dati che li concern ono;

b.

le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;

c.

le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;

d.

le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito.

2

Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.

Art. 35

1

Sistema d'informazione

Il Seco gestisce un sistema d'informazione che serve a: a.

facilitare il collocamento;

b.

rendere esecutiva la legge federale del 25 giugno 19826 sull'assicurazione contro la disoccupazione;

c.

osservare il mercato del lavoro;

d.

agevolare la collaborazione fra gli organi del servizio pubblico di collocamento, dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione per l'invalidità e dell'orientamento professionale.

2

Il sistema d'informazione può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all'articolo 33a capoverso 2, e profili della personalità.

6

256

RS 837.0

Legge sul collocamento

3

I seguenti uffici possono accedere al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti: a.

il Seco;

b.

l'Ufficio federale degli stranieri;

c.

gli uffici cantonali del lavoro;

d.

i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro;

e.

gli uffici regionali di collocamento;

f.

le casse di disoccupazione;

g.

gli organi dell'assicurazione per l'invalidità;

h.

gli organi dell'orientamento professionale;

i.

l'Ufficio svizzero del lavoro a domicilio.

4

La Confederazione partecipa alle spese, nella misura in cui siano dovute all'adempimento di compiti federali.

5

Il Consiglio federale disciplina: a.

la responsabilità per la protezione dei dati;

b.

il catalogo dei dati da raccogliere;

c.

il termine di conservazione dei dati;

d.

l'accesso ai dati, segnatamente stabilendo quali utenti del sistema d'informazione possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità;

e.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

f.

la collaborazione fra le autorità interessate;

g.

la sicurezza dei dati.

Art. 35a (nuovo) Collaborazione con gli uffici di assistenza ai disoccupati e i collocatori privati 1

I dati del sistema d'informazione necessari per l'assistenza ai disoccupati possono essere comunicati periodicamente agli uffici cantonali di assistenza ai disoccupati.

2

I collocatori privati che dispongono di un'autorizzazione di collocamento possono accedere ai dati del sistema d'informazione mediante un'adeguata procedura di richiamo. A tal fine i dati devono essere resi anonimi. L'anonimato viene meno soltanto se la persona in cerca di lavoro dà il proprio consenso scritto.

Art. 35b (nuovo) Elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate 1

Con la collaborazione delle competenti autorità cantonali, il Seco tiene, mediante un adeguato sistema d'informazione, un elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate e dei rispettivi responsabili.

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Legge sul collocamento

2

Tale elenco può contenere dati personali degni di particolare protezione relativi alla revoca, alla soppressione o al rifiuto di un'autorizzazione.

II

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

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