Decreto federale sull'iniziativa popolare federale «per una fornitura di medicamenti sicura e volta alla protezione della salute (Iniziativa medicamenti)»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare federale «per una fornitura di medicamenti sicura e volta alla promozione della salute (Iniziativa medicamenti)», depositata il 21 aprile 19991, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20002, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare federale «per una fornitura di medicamenti sicura e volta alla promozione della salute (Iniziativa medicamenti)» č valida ed č sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa, adattata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, ha il seguente tenore:

La Costituzione federale č completata come segue: Art. 118 cpv. 3 3 La Confederazione disciplina, nell'interesse della salute pubblica, le modalitą di commercializzazione dei medicamenti come pure la loro distribuzione individuale da parte di professionisti della salute autorizzati a tal fine; in particolare, previene e vieta qualsiasi incitamento a un consumo inadeguato, eccessivo o abusivo di medicamenti.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

1919

1 2

FF 1999 3747 FF 2000 1842

1858

1999-6227