Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge sulla tariffa delle dogane 1; visto l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 19742 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; visto il rapporto del 30 agosto 2000 3 concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 2000, decreta:

Art. 1 Sono approvate:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

a.

la modifica del 12 gennaio 20004 dell'ordinanza del l'ordinanza del 27 giugno 19955 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) (allegato 1);

b.

la modifica del 29 marzo 20006 dell'ordinanza del 18 ottobre 19897 sul libero scambio (allegato 2);

c.

la modifica del 29 marzo 20008 dell'ordinanza del 27 giugno 19959 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) (allegato 3);

d.

le modifiche del 13 dicembre 199910, del 17 dicembre 199911 e del 14 febbraio 200012 dell'ordinanza del 7 dicembre 199813 sulle importazioni agricole (allegati 4, 6 e 7);

e.

l'ordinanza del 13 dicembre 199914 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 (allegato 8);

RS 632.10 RS 632 111.72 FF 2000 4324 RU 2000 270 RS 632.319 RU 2000 1018 RS 632.421.0 RU 2000 1017 RS 632.319 RU 1999 3622 RU 2000 180 RU 2000 620 RS 916.01 RU 2000 613

4338

2000-1841

Misure concernenti la tariffa delle dogane

f.

la modifica del 13 marzo 200015 dell'ordinanza del 13 dicembre 199916 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 (allegato 9);

g.

la modifica del 13 dicembre 199917 dell'ordinanza del 18 ottobre 199518 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 5).

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

2287

15 16 17 18

RU 2000 839 RU 2000 613 RU 1999 3579 RS 632.111.723

4339

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE)

Allegato 1

Modifica del 12 gennaio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'allegato 2 dell'ordinanza del 27 giugno 199519 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) è modificato come segue: Allegato 2 (art. 1) Voce di tariffa

Aliquota preferenziale applicabile

0301.1000/0307.9000

Paesi beneficiari (Codice ISO 2)

aliquota normale meno

esente

TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI, MA, XC

Le note 7-18 relative a queste voci sono soppresse.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2000.

12 gennaio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

19

RS 632.319

4340

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE

Allegato 2

(Ordinanza sul libero scambio) Modifica del 29 marzo 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'allegato 1 dell'ordinanza del 18 ottobre 198920 sul libero scambio è modificato come segue: Voce di tariffa

1904.9099 72

Aliquota di dazio Fr. per 100 kg lordo CE

AELS

em72

em72

grani di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili

Fr. 4.80

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

29 marzo 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

20

RS 632.421.0

4341

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza Allegato 3 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) Modifica del 29 marzo 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'allegato 2 dell'ordinanza del 27 giugno 199521 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) è modificato come segue: Voce di tariffa

Aliquota preferenziale applicabile

1904.9099

em

Paesi beneficianti (Codice ISO 2)

aliquota normale meno

(TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI, MA, XC)94

94 grani

di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili: aliquota applicabile Fr. 4.80

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

29 marzo 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

21

RS 632.319

4342

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Allegato 4

(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 13 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge sulla tariffa doganale22, ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 199823 sulle importazioni agricole è modificata come segue: Allegato 1 n. 14

14. Disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana Voce di tariffa

Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (fr.)

1001.1031 ...

1.00

Testo complementare

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

13 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

22 23

RS 632.10 RS 916.01

4343

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati

Allegato 5

Modifica del 13 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 18 ottobre 199524 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1, sostituire le voci di tariffa e le designazioni della merce dopo ex 0408.9910/9990, e cpv. 2: Voce di tariffa

Designazione della merce

...

1101.0029 1102.1029

Farina di frumento, frumento segalato e segala

1103.1199, ex 1919 ex 1104.1919, ex 2919

Altri prodotti della macinazione di frumento, segala e frumento segalato

ex 1104.3089

Germi di frumento, segala e frumento segalato

2 Per gli zuccheri e le melasse delle voci 1701, 1702 e 1703 della tariffa doganale (eccettuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, fruttosio e maltosio chimicamente puri nonché zucchero di canna greggio) sono parimenti concessi contributi all'esportazione, nella misura in cui sono esportati sotto forma di prodotti alimentari trasformati dei capitoli da 15 a 22 della tariffa doganale.

24

RS 632.111.723

4344

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Art. 6 cpv. 1 lett. a, a bis, b, g,, h 1

Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base: a.

per il latte intero in polvere e il latte condensato: i prezzi rilevati dall'Ufficio federale dell'agricoltura per il latte intero in polvere destinato all'alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di 260 grammi il chilogrammo, diminuiti delle eventuali riduzioni secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 197425 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati;

abis. per la crema in polvere: i prezzi rilevati dall'Ufficio federale dell'agricoltura per la crema di latte in polvere destinata all'alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di 530 grammi il chilogrammo, diminuiti delle eventuali riduzioni secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; b.

per il latte scremato in polvere: il prezzo rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione umana;

g.

Abrogata

h.

per i germi di frumento, di segala e di frumento segalato: il prezzo medio netto del mulino determinato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per i germi di frumento.

Art. 7 cpv. 2 e 4 2 Per prezzi esteri dei prodotti di base elencati qui di seguito si intendono i prezzi rappresentativi della CE per i prodotti di riferimento corrispondenti, detratti gli importi di base della CE che sono utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli nella CE al momento dell'importazione di prodotti agricoli di origine svizzera per il prodotto di riferimento corrispondente. Se l'importo di base della CE è superiore all'aliquota della tariffa doganale comune, quest'ultima è applicabile. I prezzi dei prodotti della macinazione del grano tenero sono moltiplicati per il fattore di rendimento tecnico.

Prodotti di base

Prodotti di riferimento

Crema in polvere e latte condensato

Latte in polvere, latte granulato o latte in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti, con un contenuto in peso di grasso del 26 per cento

Farine e altri prodotti della macinazione dei cereali panificabili

Grano tenero

25

RS 632.111.72

4345

Misure concernenti la tariffa delle dogane

4

Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala e frumento segalato, esportati sotto forma di prodotti alimentari trasformati della voce di tariffa 1904.10, si intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, detratto l'elemento agricolo della CE prelevato al momento dell'importazione di prodotti di origine svizzera del codice NC 1904.1090 moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico. Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala e frumento segalato, esportati sotto forma di altri prodotti alimentari trasformati dei capitoli da 15 a 22 della tariffa doganale, si intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, detratto l'elemento agricolo della CE prelevato al momento dell'importazione di prodotti di origine svizzera del codice addizionale 7006 moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico.

Art. 17bis Abrogato II L'ordinanza del 18 ottobre 199526 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 6 lett. a e b Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base: a.

per il latte intero in polvere: il prezzo rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per il latte intero in polvere destinato all'alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di 260 grammi per chilogrammo, diminuito delle eventuali riduzioni secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 197427 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati;

b.

per il latte scremato in polvere: il prezzo rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione umana;

Art. 7 cpv. 3 3

Per le patate fresche, il prezzo estero determinante è il prezzo rappresentativo della CE per le patate industriali.

26 27

RS 632.111.722 RS 632.111.72

4346

Misure concernenti la tariffa delle dogane

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

13 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

4347

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza generale concernente l'importazione di prodotti agricoli

Allegato 6

(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 14 febbraio 2000

Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 28 sulle patate, ordina: I L'allegato 4 numero 7, disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate dell'ordinanza del 7 dicembre 199829 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 21 febbraio 2000.

14 febbraio 2000

Dipartimento federale dell'economia: Pascal Couchepin

28 29

RS 916.113.11 RS 916.01

4348

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Allegato 4

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del contingente doganale

Prodotto

Voce/i di tariffa

Contingente doganale (tonnellate)

[1]

[1]

[1]

[1]

14

Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate di cui: Patate, comprese patate da semina

0701.1010 9010 0710.1010 9010

18 250

14.1 14.1.1

Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000 1)

14.2

Prodotti a base di patate

0710.1010 9021 0712.9021 1105.1011 2011 2001.9031 2004.1011 1091 9028 9051 2005.2021 2022 2092 2093 9021 9051

25 750 4 000

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

4349

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Allegato 7

(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 17 dicembre 1999

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull'agricoltura 30, ordina: I L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 31 sulle importazioni agricole è modificato come segue: Numero del contingente doganale

Prodotto

Voce di tariffa

Contingente doganale (tonnellate)

07.41

Fresco, non salato

0405.1011

1100

II L'ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 199932 concernente l'importazione di burro è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 1 Ai produttori di burro è assegnata una quota di 1000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

17 dicembre 1999

Ufficio federale dell'agricoltura: Burger

30 31 32

RS 910.1 RS 916.01; RU 1999 2719 RS 916.357.1

4350

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza Allegato 8 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 del 13 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 4 capoverso 3 lettera a della legge sulla tariffa delle dogane33, ordina:

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle importazioni, effettuate nel 2000, dei prodotti originari della Comunità europea elencati nell'articolo 2.

Art. 2

Contingenti doganali

L'importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti doganali qui appresso: Voce di tariffa34

Designazione della merce

Quantitativi

0505.1090

Piume delle specie utilizzate per l'imbottitura e piume non gregge, lavate Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate Altre bevande non alcoliche Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

11 t netto

2202.1000 2202.9090 2402.2020 2403.1000

Art. 3

32 milioni l 12 milioni l 220 t netto 90 t netto

Dazi all'importazione

All'importazione sono riscossi i dazi che figurano nell'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).

RS 632.422.0 33 RS 632.10 34 RS 632.10 Allegato

4351

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Art. 4

Assegnazione delle quote di contingente doganale

1

L'autorità d'esecuzione di cui all'articolo 9 assegna le quote del contingente doganale su domanda. È determinante l'ordine d'arrivo delle domande.

2 Le domande presentate il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento sono considerate proporzionalmente ai quantitativi totali richiesti il giorno stesso.

Art. 5

Presentazione delle domande

Le domande sono presentate per scritto all'autorità d'esecuzione corredate dell'originale delle ricevute doganali e delle copie della dichiarazione doganale.

Art. 6

Rimborso dei dazi

Il rimborso dei dazi riscossi all'importazione è effettuato dall'autorità d'esecuzione ai titolari delle quote del contingente, sempreché le siano state esibite le necessarie prove d'origine.

Art. 7

Regole d'origine e cooperazione amministrativa

Si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 del 19 dicembre 199635 relativo all'Accordo del 22 luglio 197236 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.

Art. 8

Pubblicazione dell'esaurimento dei contingenti doganali

L'autorità d'esecuzione pubblica periodicamente, per via elettronica, lo stato di esaurimento dei contingenti doganali.

Art. 9

Esecuzione

L'Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000 37.

13 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

35 36 37

RS 0.632.401.3 RS 0.632.401 Decisione presidenziale del 15 febbraio 2000.

4352

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza Allegato 9 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 Modifica del 13 marzo 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 13 dicembre 199938 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 è modificata come segue: Art.2 L'importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti doganali qui appresso: Voce di tariffa39

Designazione della merce

Quantitativi

0505.1090

Piume e penne delle specie utilizzate per l'imbottitura e calugine, non greggia, lavata Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate Altre bevande non alcoliche Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

12 t netto

2202.1000 2202.9090 2402.2020 2403.1000

35 milioni l 13 milioni l 242 t netto 99 t netto

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

13 marzo 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

38 39

RS 632.422.0; RU 2000 613 RS 632.10 Allegato

4353