99.093 Messaggio concernente l'adeguamento e l'armonizzazione delle basi legali per il trattamento di dati personali nelle assicurazioni sociali del 24 novembre 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni di modifiche di leggi che permetteranno di adeguare la legislazione in materia di assicurazioni sociali alle esigenze della legge sulla protezione dei dati per quanto riguarda le basi legali e di armonizzare le disposizioni corrispondenti.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 novembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1999-5672

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Compendio Conformemente alla legge sulla protezione dei dati (LPD), ogni trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità da parte di un organo federale dev'essere espressamente previsto in una legge in senso formale. Lo stesso vale quando simili dati sono resi accessibili mediante procedura di richiamo (accesso «in linea»). Queste esigenze devono essere adempiute quando si trattano i dati. Tuttavia, una disposizione transitoria della LPD (art. 38 cpv. 3) permette di utilizzare ancora durante cinque anni a contare dalla data di entrata in vigore di detta legge, vale a dire fino al 1° luglio 1998, collezioni contenenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, sebbene una legge in senso formale non lo preveda. Mediante decreto del 26 giugno 1998, il Parlamento ha prorogato questo periodo transitorio sino al 31 dicembre 2000.

Il presente messaggio riguarda le modifiche di leggi che si impongono, per quanto attiene alle basi legali, in virtù della LPD nel settore delle assicurazioni sociali.

Esso intende proporre essenzialmente in ogni legge dell'assicurazione sociale una disposizione nuova che autorizzi il trattamento di dati personali necessari al funzionamento dell'assicurazione; vuole inoltre disciplinare nella legge le comunicazioni di dati che rientrano attualmente nell'ambito delle ordinanze e fornire una base legale formale per le procedure di richiamo esistenti. Le presenti proposte sono per quanto possibile armonizzate fra di loro e con il progetto di legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali che il Parlamento sta elaborando. La legge sul collocamento dev'essere pure modificata, dal momento che è strettamente legata all'assicurazione contro la disoccupazione. Le modifiche proposte in questo messaggio devono entrare in vigore il 1° gennaio 2001.

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Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Esigenze della legge sulla protezione dei dati

La legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) è entrata in vigore il 1° luglio 1993. Questa legge si prefigge di proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone che sono oggetto di un trattamento di dati personali. Essa si applica in particolare a tutti i trattamenti di dati personali effettuati da organi federali, indipendentemente dal genere di trattamento o dalla natura dei dati trattati. In generale, la LPD prevede che la raccolta di dati personali debba essere lecita e che il loro trattamento debba essere effettuato conformemente ai principi di buona fede e di proporzionalità. Inoltre, i dati personali devono essere esatti e possono essere trattati soltanto secondo lo scopo indicato al momento della raccolta che è previsto da una legge o risulta dalle circostanze. Gli organi federali hanno inoltre il diritto di trattare dati personali soltanto se esiste una base legale. La legge prevede esigenze più elevate qualora il trattamento riguardi dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c LPD o profili della personalità ai sensi dell'articolo 3 lettera d LPD. In tal modo, secondo l'articolo 17 capoverso 2 LPD, simili dati possono essere trattati in linea di massima soltanto se una legge in senso formale lo prevede espressamente. Eccezionalmente, simili dati possono pure essere trattati senza che questo sia espressamente previsto in una legge, se l'adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale lo richiede assolutamente, se il Consiglio federale l'ha autorizzato e se la persona interessata ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati accessibili a tutti (art. 17 cpv. 2 LPD), fermo restando che il consenso dell'interessato non può comunque colmare la mancanza di una base legale. Queste esigenze valgono parimenti per la comunicazione di dati. Conformemente all'articolo 19 capoverso 3 LPD, gli organi federali sono autorizzati a rendere accessibili dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità soltanto se una legge in senso formale lo prevede espressamente e se non vi è alcun obbligo di serbare il segreto.

Le esigenze della LPD si fondano su garanzie costituzionali di diritti fondamentali, che possono subire importanti restrizioni soltanto se ciò è espressamente
consentito da una legge in senso formale. Il trattamento di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, compresa la loro comunicazione mediante procedura di richiamo, rappresentano in questo senso una restrizione.

Al momento dell'entrata in vigore della LPD, numerosi trattamenti di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità non soddisfacevano ancora le esigenze legali. Questi trattamenti avrebbero dovuto essere sospesi sino all'adeguamento delle basi legali o essere abbandonati. Tuttavia, il legislatore ha adottato un regime transitorio, autorizzando per cinque anni gli organi federali a continuare a utilizzare le collezioni esistenti contenenti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità (art. 38 cpv. 3 LPD). Era infatti materialmente impossibile creare dall'oggi al domani le basi legali richieste dalla LPD.

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1.1.2

Proroga del termine transitorio

In un rapporto del 30 gennaio 1998, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha esposto i motivi che l'hanno indotta a lanciare un'iniziativa parlamentare in cui si chiede una proroga di 18 mesi del termine transitorio di cinque anni previsto nell'articolo 38 capoverso 3 LPD, termine scaduto il 1° luglio 1998.

Al termine delle discussioni parlamentari, il termine è stato portato al 31 dicembre 2000, decisione sancita nel decreto federale del 26 giugno 1998 concernente la proroga del termine di transizione previsto nella legge sulla protezione dei dati per la creazione e l'adeguamento di basi legali applicabili ai registri di persone.

1.1.3

Inventario

Il nostro Consiglio ha stabilito il 18 febbraio 1998 che la Cancelleria federale e i dipartimenti avrebbero allestito prima della fine del semestre un inventario delle misure legislative da adottare. L'elaborazione delle disposizioni necessarie si è fondata su questo inventario.

1.1.4

Procedura di consultazione

Il presente messaggio si limita a proporre una serie di adeguamenti della legislazione sulle assicurazioni sociali alle esigenze della LPD e ad armonizzare le disposizioni corrispondenti. Non si tratta di creare nuovi compiti importanti e il disegno non ha ripercussioni finanziarie. Per questo fatto non è stata condotta alcuna procedura di consultazione.

1.2

Situazione nelle assicurazioni sociali

1.2.1

Trattamento di dati personali in generale

I numerosi organi incaricati di applicare le diverse leggi in materia di assicurazioni sociali sono chiamati, per forza di cose, a trattare costantemente una moltitudine di dati personali. Questi dati riguardano l'insieme della popolazione (p. es. nell'AVS e l'assicurazione malattie) o ampie fasce della stessa (p. es. i salariati nell'assicurazione infortuni obbligatoria). La rilevazione e il trattamento di dati personali sono già necessari al momento dell'assoggettamento all'assicurazione, come pure per il calcolo e il prelievo dei contributi o premi. Sono pure indispensabili al momento della determinazione e della concessione delle prestazioni d'assicurazione. I dati personali così raccolti e trattati sono di natura molto diversa. Vanno da semplici indicazioni sull'identità di una persona (nome, indirizzo) a informazioni di carattere confidenziale (rapporti medici), passando da fatti qualsiasi che possono essere considerati secondo diversi gradi come appartenenti alla sfera privata (età, reddito, iter professionale, storia familiare, ecc.). A seconda della maniera in cui devono essere eventualmente riuniti, simili dati personali possono fornire un quadro generale della personalità di un individuo.

Praticamente, tutte le attività svolte nell'ambito delle assicurazioni sociali esigono quindi il trattamento di dati personali. Alcuni di questi dati sono «dati personali de208

gni di particolare protezione» ai sensi dell'articolo 3 lettera c LPD (p. es. dati di ordine medico). Altri possono formare o formano già «profili della personalità» ai sensi dell'articolo 3 lettera c LPD (p. es. «compilazione di dati che permette di valutare caratteristiche essenziali della personalità»).

In generale, le attività necessarie al funzionamento delle assicurazioni sociali si fondano su disposizioni legali che non disciplinano espressamente il diritto di rilevare e trattare i dati personali indispensabili allo svolgimento di questi compiti. Il trattamento di dati personali è considerato in linea di massima come inerente a ogni compito. Solo alcune disposizioni di leggi o ordinanze vertono espressamente sul trattamento di dati personali, fra cui le più importanti sono quelle che riguardano l'obbligo di mantenere il segreto e le relative eccezioni.

1.2.2

Comunicazione di dati personali a terzi

L'articolo 19 LPD offre non solo una base legale alla comunicazione di dati personali a terzi, ma riserva anche eventuali disposizioni legali sull'obbligo di mantenere il segreto (cpv. 4 lett. b). Tutte le leggi in materia di assicurazioni sociali comprendono una disposizione sull'obbligo di mantenere il segreto, in generale accompagnata da una norma di delega che ci autorizza a prevedere eccezioni a questo obbligo. Tali eccezioni hanno essenzialmente lo scopo di permettere la comunicazione di informazioni e documenti a enti esterni, quali assicurazioni sociali, servizi d'assistenza sociale o tribunali. Benché i dati personali comunicati nell'ambito di queste eccezioni possano costituire dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, le eccezioni in questione non si trovano in linea di massima nelle leggi in senso formale, ma nelle ordinanze (unica eccezione prevista in una legge: art. 50 cpv. 1bis della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, LAVS).

1.2.3

Procedure di richiamo

Quando un organo federale permette a terzi di accedere direttamente, senza farne domanda in un caso specifico, a collezioni di dati personali (procedura di richiamo o accesso «in linea»), deve disporre a tale scopo di una base giuridica. Questa deve trovarsi in una legge in senso formale se si tratta di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità (art. 19 cpv. 3 LPD). L'esigenza di una base legale si spiega in particolare per il fatto che l'organo che accorda l'accesso rischia di perdere il controllo dei dati trasmessi. Sebbene possano riguardare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, attualmente le procedure di richiamo esistenti nelle assicurazioni sociali non sono disciplinate in maniera sufficiente nelle leggi in senso formale.

1.3

Adeguamenti proposti

1.3.1

Concezione globale

Le modifiche di leggi proposte in questo messaggio si iscrivono in un contesto legislativo attinente alle assicurazioni sociali, caratterizzato segnatamente dalla messa a 209

punto di una legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

In seguito a un'iniziativa parlamentare depositata in Consiglio degli Stati il 7 febbraio 1985, questa vasta impresa, a cui ci siamo sempre dichiarati favorevoli (cfr.

nostro rapporto del 17 aprile 1991, FF 1991 II 766, e il nostro parere del 17 agosto 1994, FF 1994 V 853), può considerarsi oggi nella sua fase terminale. Dopo numerosi anni di intenso lavoro, a cui hanno partecipato gli ambienti interessati ed alcuni esperti, come pure gli uffici competenti dell'Amministrazione federale, siamo ora in presenza di un disegno di legge sostanziale comprendente circa 90 articoli, a cui vanno aggiunti gli adeguamenti richiesti nelle leggi speciali. Alcuni cambiamenti potranno ancora intervenire nell'ambito dell'eliminazione delle divergenze in corso fra le Camere. Siamo tuttavia propensi a ritenere che questi testi siano in parte sufficientemente consolidati e che la loro adozione da parte del Parlamento non sia più così lontana nel tempo. In simili condizioni, occorre badare che, in materia di assicurazioni sociali, le revisioni tengano conto della futura LPGA, al fine di assicurare una certa coerenza legislativa.

Nel suo tenore attuale (cfr. rapporto del 26 marzo 1999 della Commissione del Consiglio nazionale della sicurezza sociale e della sanità; FF 1999 3896), il progetto di LPGA contiene disposizioni che armonizzano tutte le norme delle leggi speciali suscettibili di esserlo, segnatamente quelle concernenti le definizioni, la procedura e il contenzioso. Esso parte dalla constatazione che alcune disposizioni presenti in tutte le leggi sulle assicurazioni sociali presentano differenze di cui non è sempre possibile comprendere il motivo. Ai fini della certezza del diritto e per semplificare i testi, è necessario armonizzare simili disposizioni, processo che comporta qualche cambiamento di fondo. La materia oggetto del presente messaggio riguarda precisamente ambiti (l'obbligo di mantenere il segreto e le relative eccezioni, l'assistenza amministrativa ecc.) disciplinati in tutte le leggi e ordinanze sulle assicurazioni sociali, ma con differenze che sovente non si giustificano. Per questa ragione proponiamo in questo messaggio disposizioni che sono per quanto possibile armonizzate e quindi in parte suscettibili
di essere inserite nella LPGA direttamente o dopo qualche ritocco di minore importanza. Regole specifiche figureranno nelle leggi speciali soltanto se sono necessarie. Si tratta di conciliare al meglio l'esigenza di disporre di basi legali ai sensi della LPD con gli imperativi di coerenza legislativa, che richiedono pure la considerazione della futura LPGA.

1.3.2

Trattamento di dati personali in generale

Come detto nel numero 1.2.1, la maggior parte dei trattamenti di dati effettuata nel settore delle assicurazioni sociali riguarda dati personali, di cui alcuni sono dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità; tuttavia, le disposizioni su cui si fondano tali trattamenti di dati non li disciplinano espressamente. Non si tratta certamente di completare le innumerevoli disposizioni applicabili. Innanzitutto, una simile operazione provocherebbe un sovraccarico sproporzionato nei testi in questione. In seguito, si ostacolerebbe fortemente la flessibilità nell'adeguamento dei trattamenti di dati personali a bisogni legittimi e ai progressi della tecnica, dal momento che la più piccola innovazione dovrebbe essere oggetto di una procedura legislativa qualora riguardi anche minimamente dati considerati come degni di particolare protezione o costitutivi di un profilo della personalità. Ma soprattutto, l'adeguamento di ogni disposizione sarebbe contrario agli sforzi di semplificazione e di armonizzazione intrapresi dal Parlamento nell'ambito del progetto di LPGA.

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D'altra parte, lo scopo dei trattamenti di dati riveste anche un ruolo nelle esigenze riguardanti la base legale. Le assicurazioni sociali trattano dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità essenzialmente allo scopo di erogare alle persone interessate le prestazioni a cui hanno diritto.

Per questi motivi, proponiamo di inserire in ciascuna legge di assicurazione sociale una disposizione generale che funga da base legale per tutti i trattamenti di dati personali necessari allo svolgimento dei compiti che si fondano su questa legge.

1.3.3

Obbligo di mantenere il segreto e comunicazione di dati

Come detto nel numero 1.2.2, l'obbligo di mantenere il segreto s'impone per le persone incaricate di applicare le leggi in materia di assicurazioni sociali. Tale obbligo ostacola la comunicazione di dati personali a terzi (art. 19 cpv. 4 lett. b LPD), tranne nel caso in cui la legge che lo fissa preveda determinate eccezioni. Riguardo alle assicurazioni sociali, simili eccezioni sono previste in generale nelle ordinanze e rivestono la forma di un'enumerazione di casi in cui si dispensa dall'obbligo di mantenere il segreto, casi completati talvolta da una disposizione sul diritto di consultare gli atti concesso ad alcune persone o istituzioni.

Dal momento che in questo ambito i dati comunicati possono essere dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, i disegni allegati disciplinano questi problemi a livello di leggi, come richiesto dagli articoli 17 capoverso 2 e 19 LPD. Le formulazioni scelte presentano tuttavia qualche differenza rispetto ai testi delle ordinanze in vigore. Per tale ragione, la distinzione fra esonero dall'obbligo di mantenere il segreto e diritto di consultare gli atti, che senza ragione apparente è operata attualmente nell'assicurazione malattie e nell'assicurazione infortuni, è stata estesa a tutte le assicurazioni sociali.

La disposizione sulla consultazione degli atti s'ispira in parte all'articolo 54 (in congiunzione con l'art. 42) del progetto di LPGA. Non vi è in linea di massima alcuna ragione per cui la consultazione degli atti sia disciplinata in maniera diversa nelle diverse assicurazioni sociali.

L'esonero dall'obbligo del segreto in altri casi sarà ormai oggetto, in ciascuna legge, di una disposizione dal titolo «Comunicazione di dati» (ispirata alla terminologia della LPD), che riprende sostanzialmente le eccezioni all'obbligo di mantenere il segreto previste attualmente nelle ordinanze. Tuttavia, l'elenco dei casi di comunicazione di dati è stato per quanto possibile armonizzato. Come nel progetto di LPGA, gli sforzi d'armonizzazione messi in atto comportano alcune modifiche materiali in alcune assicurazioni sociali.

I casi in cui dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità possono essere comunicati a terzi mediante una procedura di richiamo (cfr. n. 1.2.3) saranno disciplinati da disposizioni che
menzionano i compiti di un determinato sistema d'informazione, le persone o le istituzioni aventi diritto d'accesso e lo scopo per il quale queste possono utilizzare i dati accessibili. Tali disposizioni sono limitate agli ambiti in cui simili sistemi esistono (cfr. n. 2.2.01, 2.2.02, 2.2.08, 2.2.10 e 2.2.11). Esse rimarranno quindi nelle leggi speciali corrispondenti anche dopo l'entrata in vigore della LPGA.

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Per quanto riguarda la comunicazione di dati fra assicurazioni sociali, le disposizioni delle attuali ordinanze mancano di coerenza. Alcune rinviano semplicemente a disposizioni sull'assistenza amministrativa contenute nelle altre leggi inerenti alle assicurazioni sociali, altre indicano nei dettagli per quali scopi i dati sono comunicati all'altra assicurazione. Questo è dovuto in parte al fatto che non tutte le leggi in materia di assicurazioni sociali contengono una disposizione sull'assistenza amministrativa. In queste circostanze, proponiamo per questi scambi di dati la formula seguente: il rinvio alle disposizioni di una legge federale (la stessa o la legge che disciplina un'altra assicurazione) che implicano l'obbligo di comunicare dati, da un lato, e l'introduzione nella legge che disciplina l'altra assicurazione di una disposizione sull'assistenza amministrativa se questa non è già prevista, dall'altro lato. Allo stesso tempo, le disposizioni sull'assistenza amministrativa sono state armonizzate secondo un modello che si ispira all'articolo 40 del progetto di LPGA, precisando (ai fini della trasparenza) che la domanda di assistenza dev'essere scritta e motivata.

L'obbligo di mantenere il segreto sarà oggetto di una disposizione uniforme che prende spunto dall'articolo 41 del progetto di LPGA. Le differenze di formulazione attualmente esistenti fra le diverse leggi delle assicurazioni sociali non sono infatti giustificate. Questa uniformazione non comporta alcun cambiamento sostanziale.

2

Parte speciale

2.1

Spiegazioni comuni a tutti i disegni

2.1.1

Disposizione generale sul trattamento di dati personali

Le disposizioni generali sul trattamento di dati personali che proponiamo di inserire in ogni legge sono pressoché identiche. Fatte salve alcune particolarità del settore interessato, esse presentano la stessa struttura e lo stesso contenuto.

La disposizione generale s'intitola «Trattamento di dati personali», ciò che costituisce un riferimento diretto alla protezione dei dati ai sensi della LPD. I dati personali rappresentano tutte le informazioni che interessano una persona identificata o identificabile (art. 3 lett. a LPD).

La disposizione indica, in termini necessariamente generali, quali organi hanno il diritto di trattare dati personali e per quali scopi possono farlo. La natura dei dati dipende dallo scopo del trattamento.

Gli organi autorizzati a trattare dati personali sono quelli designati dalla legge. Si tratta innanzitutto di organi che praticano l'assicurazione sociale (anche se sono organizzati secondo il diritto privato, come casse malati o casse pensioni; cfr. art. 3 lett. h LPD), ma anche di altri organi (Ufficio centrale di compensazione AVS, uffici AI, organi di sicurezza del lavoro ecc.), come pure degli organi incaricati di sorvegliare l'applicazione della legge (p. es. l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS). Possono anche essere organi cantonali (p. es. le casse cantonali di compensazione). Un organo cantonale che applica una legge federale sulle assicurazioni sociali deve osservare le disposizioni di questa legge relative al trattamento di dati personali, all'obbligo di mantenere il segreto ecc.

La disposizione proposta precisa che l'organo competente non soltanto può trattare lui stesso dati personali, ma anche farli trattare. Ogni organo è responsabile della 212

protezione dei dati che tratta o fa trattare nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti (art. 16 cpv. 1 LPD). Se incarica un terzo di trattare dati (perizia medica in un caso d'assicurazione, controllo dei trattamenti medici o di fatture, mandato di ricerca nell'ambito dell'analisi degli effetti di una legge ecc.), deve sorvegliare che questo avvenga in conformità del mandato, segnatamente in merito alla loro confidenzialità, utilizzazione e comunicazione (art. 22 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati; OLPD; RS 235.11).

Riguardo al loro scopo, i trattamenti di dati personali devono limitarsi a quanto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti nelle diverse leggi delle assicurazioni sociali. Il principio della proporzionalità, che regge tutto il diritto amministrativo, esige in particolare che il numero e la natura dei dati personali raccolti, il flusso di questi dati e la durata della loro conservazione si limitino a quanto necessario per l'adempimento dei compiti legali. Per le ragioni esposte più sopra (cfr. n. 1.2.1), i disegni allegati forniscono una definizione generale di questi compiti, illustrati peraltro da un elenco di esempi tipici, quali il prelievo dei contributi, l'erogazione di prestazioni e la sorveglianza.

Beninteso, le eventuali disposizioni speciali delle leggi delle assicurazioni sociali che prevedono un trattamento di dati o che limitano il diritto di trattare dati sono preminenti rispetto alla disposizione generale. È il caso, ad esempio, dell'articolo 42 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), che concerne segnatamente la comunicazione di dati di ordine medico agli assicuratori-malattie.

2.1.2

Obbligo di mantenere il segreto

Nella disposizione sull'obbligo di mantenere il segreto, che avrà una veste uniforme (cfr. n. 1.3.3), l'espressione «le persone incaricate di» indica che le persone interessate possono essere collaboratori dell'organo che tratta i dati o persone esterne alle quali esso ha affidato il trattamento di dati.

2.1.3

Consultazione degli atti

L'obbligo di mantenere il segreto è soppresso nei confronti di persone e istituzioni che hanno il diritto di consultare gli atti. Questo principio è dedotto dal diritto amministrativo (cfr. art. 26 della legge federale sulla procedura amministrativa, RS 172.021), che a sua volta deriva dall'articolo 29 capoverso 2 della Costituzione federale. Si prevede di iscriverlo espressamente nella LPGA, adeguandolo al settore delle assicurazioni sociali. Nei disegni allegati, proponiamo una disposizione che concretizza il principio costituzionale del diritto di essere sentiti e forma un disciplinamento completo, che non tocca tuttavia la portata dell'articolo 8 LPD (diritto d'accesso). Questa disposizione ha due capoversi: Capoverso 1 Il diritto di consultare gli atti sarà accordato alle persone o istituzioni che hanno un interesse diretto ad accedervi. Questo accesso è tuttavia limitato visto che i dati messi a loro disposizione devono essere necessari e gli interessi privati degni di prote-

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zione devono essere salvaguardati, in particolare quelli delle persone menzionate negli atti.

Capoverso 2 Questo capoverso prevede che le informazioni sulla salute siano comunicate in alcuni casi soltanto da un medico, la cui scelta è lasciata alla persona autorizzata a consultare gli atti. Vi sono situazioni delicate dove una simile precauzione è d'obbligo.

Questa disposizione s'ispira all'articolo 54 capoverso 2 del progetto LPGA.

2.1.4

Comunicazione di dati a terzi

L'obbligo di mantenere il segreto sarà pure soppresso nei casi enumerati dall'articolo intitolato «Comunicazione di dati». Fatte salve alcune particolarità proprie di un settore o l'altro, questa disposizione avrà lo stesso tenore in tutte le leggi: Comunicazione su richiesta Il capoverso 1 disciplina i casi in cui taluni dati possono essere comunicati soltanto se il destinatario ne ha fatto richiesta scritta e motivata in un caso particolare.

La comunicazione alle autorità dell'assistenza sociale e ai tribunali non subisce alcun cambiamento rispetto al diritto in vigore. La comunicazione ai tribunali civili sarà limitata alle controversie inerenti al diritto di famiglia e successorio, come è già il caso in praticamente tutti i settori.

La comunicazione agli uffici d'esecuzione e fallimento sarà d'ora in poi menzionata a seguito di una decisione del Tribunale federale del 24 marzo 1998 (DTF 124 III 170), da cui si evince che le assicurazioni sociali devono fornire loro i dati che hanno diritto di richiedere in virtù della legge sull'esecuzione e sul fallimento (RS 281.1).

La comunicazione di dati alle autorità fiscali (e a quelle competenti in materia di tasse d'esenzione dall'obbligo militare) non subisce alcun cambiamento sostanziale rispetto alle disposizioni e alla pratica vigenti. La comunicazione alle autorità fiscali in generale è possibile soltanto se l'autorità fiscale competente ne fa richiesta scritta e motivata in un determinato caso. Un caso particolare può riferirsi a numerose persone (p. es. quando la richiesta intende verificare se un datore di lavoro ha realmente pagato i contributi delle assicurazioni sociali per tutti i suoi lavoratori) 1.

Comunicazione spontanea o su richiesta Il capoverso 2 disciplina i casi in cui dati possono anche essere comunicati spontaneamente e indipendentemente dall'esistenza di un caso particolare.

Si menzionerà d'ora in poi la comunicazione fra organi incaricati di applicare la stessa legge d'assicurazione sociale. Sinora, questo caso non è sempre espressamente citato. Occorre ora menzionarlo, affinché l'obbligo di mantenere il segreto non sia di ostacolo a questi scambi di dati, sempre che siano indispensabili all'applicazione della legge in questione, per esempio quando si tratta di adempiere i compiti risultanti da un cambiamento di cassa di compensazione AVS, d'istituto di 1

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Cfr. anche Pratique VSI, 1995, n. 1, p. 1 (ed. UFAS; distr. Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, Berna).

previdenza o di cassa malati, di determinare l'obbligo di erogare prestazioni in caso di più assicuratori, di permettere a un organismo centrale (centrale di compensazione AVS/AI, istituto suppletivo di previdenza professionale, cassa suppletiva dell'assicurazione infortuni ecc.) di svolgere i suoi compiti, di controllare l'affiliazione all'assicurazione, di assicurare la prevenzione degli infortuni o di sorvegliare l'esecuzione della legge.

Le comunicazioni ad altre assicurazioni sociali sono previste nella legge che disciplina l'altra assicurazione o nella legge relativa all'assicurazione che fornisce queste comunicazioni. Può trattarsi di una disposizione sull'assistenza amministrativa in generale (cfr. nostre spiegazioni nel n. 1.3.3) o di una disposizione specifica che implica l'obbligo di fornire dei dati (p. es. quando un'assicurazione deve prelevare i contributi AVS sulle sue prestazioni).

I dati devono anche poter essere comunicati agli organi della statistica federale, senza che questi si vedano opporre l'obbligo di mantenere il segreto. Un simile obbligo vincola peraltro anche gli agenti di questi organi in virtù dell'articolo 14 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (RS 431.01).

Qualora determinate prestazioni d'assicurazione siano soggette all'imposta alla fonte, le assicurazioni sociali devono fornire questa imposta spontaneamente alle autorità fiscali. Per questa ragione, le comunicazioni di dati necessari a questa operazione avvengono pure in maniera spontanea (cfr. disegni LAI, LPP, LAMal, LAINF e LADI). Diverse prestazioni d'assicurazioni sono soggette all'imposta preventiva in virtù dell'articolo 7 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21). In questi casi, l'obbligo legale non viene eseguito in generale mediante una deduzione dalla prestazione, bensì mediante una dichiarazione dell'assicuratore (art. 19 LIP). Per scrupolo di trasparenza, abbiamo menzionato questa dichiarazione in un capoverso distinto (cfr. disegni LPP, LAINF e LAM). La comunicazione di dati alle autorità competenti in materia di tassa d'esenzione dall'obbligo militare deve pure poter avvenire spontaneamente (cfr. disegni LAI, LAINF, LAM e LIPG).

Infine, è introdotta una nuova regola che permetterà d'ora in poi di rivolgersi spontaneamente
alle autorità preposte al perseguimento penale nei rari casi in cui la persona competente viene a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, che un delitto (nel senso sancito dal Codice penale) è stato commesso o è in fase di preparazione.

Pubblicazione di dati Numerosi dati sono pubblicati. Può trattarsi di dati che si riferiscono segnatamente a persone giuridiche ben precise, come a determinati assicuratori-malattie (cfr. art. 28 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102), o a persone fisiche (p. es. elenco dei fornitori di prestazioni nelle assicurazioni che implicano una scelta limitata degli stessi ai sensi dell'art. 41 cpv. 4 LAMal). Per questa ragione un capoverso prevede la pubblicazione di dati, a condizione che questi rivestano un interesse generale, che si riferiscano unicamente all'applicazione della legge in questione e che gli assicurati rimangano nell'anonimato.

Altri casi Un capoverso precisa che il consenso della persona interessata è necessario nel caso in cui la comunicazione di dati personali a terzi non sia espressamente autorizzata.

Se non è possibile ottenere il consenso della persona interessata (p. es. perché è stata

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colpita da un'incapacità), lo si può presumere, ma soltanto in casi eccezionali, vale a dire qualora le circostanze suggeriscano chiaramente che questa persona avrebbe approvato la comunicazione dei dati, segnatamente quando questa avviene nel suo interesse. Trattandosi di dati non personali (che rientrano in linea di massima pure nell'obbligo di mantenere il segreto), spetta all'organo che comunica stabilire se la loro comunicazione risponde a un interesse degno di protezione. Questa disposizione si ispira all'articolo 19 capoverso 1 lettera b LPD.

2.2 2.2.01

Spiegazioni specifiche dei diversi disegni Legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Il nuovo articolo 50b e l'articolo 71 modificato della LAVS (RS 831.10) costituiscono la base legale per l'accesso mediante procedura di richiamo (o «in linea») all'Ufficio centrale di compensazione. I registri accessibili sono designati nell'articolo 71 capoverso 4 (i registri specifici delle prestazioni in natura saranno menzionati nell'art. 66a LAI). Un accesso in linea è previsto al di fuori dell'AVS/AI soltanto in favore della «Centrale 2° pilastro» per dati necessari all'identificazione e alla localizzazione degli aventi diritto, qualora averi della previdenza professionale siano stati dimenticati (art. 50b cpv. 1 lett. a). All'interno dell'AVS/AI, le casse di compensazione, gli uffici AI e l'UFAS dispongono di un accesso in linea per tutti i dati indispensabili allo svolgimento dei loro compiti legali (art. 50b cpv. 1 lett. b).

Questi sono in particolare il controllo dell'affiliazione, la determinazione e il prelievo dei contributi, l'esame delle condizioni d'assicurazione, la gestione dei conti individuali, come pure la determinazione e l'erogazione delle prestazioni (cfr. art. 63 LAVS e art. 57 LAI). L'articolo 71 capoverso 5 è l'attuale capoverso 4 adattato al nuovo disciplinamento.

Per le altre disposizioni, si vedano i numeri 1.3 e 2.1.

Nel diritto in vigore, le eccezioni all'obbligo di mantenere il segreto sono enumerate nell'articolo 209bis dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) e nell'articolo 50 capoverso 1bis LAVS.

2.2.02

Legge sull'assicurazione per l'invalidità

Secondo l'articolo 66 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), alcune regole dell'AVS sono applicabili per analogia nell'assicurazione invalidità (AI). Il disegno allegato completa questo articolo in maniera tale che le nuove disposizioni della LAVS sul trattamento di dati personali e la consultazione degli atti valgono parimenti per l'AI.

Come avviene già attualmente (cfr. art. 89bis dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità, OAI; RS 831.201), l'articolo 66a capoverso 1 lettera a consente alle casse di compensazione di annunciare spontaneamente il versamento di rendite AI alle autorità fiscali. Questa regola era stata introdotta nell'OAI perché è più difficile verificare l'esistenza di una rendita nell'AI che nell'AVS o l'età determinante. Il nuovo articolo 66a capoverso 1 lettera a LAI copre anche le

216

comunicazioni di dati che hanno luogo in occasione del pagamento dell'imposta alla fonte.

Il nuovo articolo 66b costituisce la base legale per l'accesso mediante procedura di richiamo a due registri dell'Ufficio centrale di compensazione che riguardano le prestazioni in natura e i loro beneficiari. Questo accesso è autorizzato soltanto all'interno dell'AVS/AI (cfr. n. 2.2.1 ad art. 50b LAVS).

2.2.03

Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI

L'articolo 13 della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30) prevede l'obbligo d'informare l'autorità (assistenza amministrativa), come pure l'obbligo del segreto. Questo disciplinamento è sostituito da una norma che rinvia alle nuove disposizioni della LAVS.

2.2.04

Legge sulla previdenza professionale

Nell'articolo 86a del disegno di modifica della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), la lettera e del capoverso 1 (comunicazione alle autorità fiscali) è ripresa dall'articolo 1 lettera d dell'ordinanza del 7 dicembre 1987 sulle deroghe all'obbligo del segreto nella previdenza professionale e sull'obbligo d'informazione degli organi dell'AVS/AI (OSIPP; RS 831.462.2). Come nel diritto vigente, la comunicazione alle autorità fiscali si limita alle prestazioni. Per le informazioni riguardanti i contributi è sufficiente l'articolo 81 LPP.

L'articolo 87, che tratta attualmente degli obblighi degli organi dell'AVS/AI, è stato ampliato in una disposizione sull'assistenza amministrativa in generale (cfr. anche n. 133).

Per le altre disposizioni, si vedano i numeri 1.3 e 2.1.

Nel diritto vigente, le eccezioni all'obbligo del segreto e il disciplinamento dettagliato dell'obbligo di cooperare degli organi dell'AVS/AI rientrano nell'OSIPP.

2.2.05

Legge sul libero passaggio

La legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale (LFLP; RS 831.42) prevede un articolo 25 che rinvia alle disposizioni della LPP sul contenzioso. Questo articolo sarà completato da un rinvio alle disposizioni della LPP sul trattamento e sulla comunicazione di dati, sull'obbligo del segreto e sull'assistenza amministrativa.

2.2.06

Legge sull'assicurazione malattie

L'articolo 21 (vigilanza) della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) è modificato come segue: il capoverso 1 è adeguato all'articolo 84 capoverso 1 del progetto di LPGA. Come in questo disegno e nelle 217

altre leggi, la vigilanza federale tocca tutti gli aspetti della LAMal e delle sue ordinanze d'esecuzione. Il termine «vigilanza» riguarda anche la ripartizione delle competenze in materia di vigilanza, cosicché l'attuale capoverso 2 è stato soppresso. Il contenuto della vigilanza necessita di precisazioni solo se ciò è necessario alla certezza del diritto. È il caso nei capoversi 3 e 4. Il capoverso 3 (competenze dell'UFAS nei confronti degli assicuratori), che riprende l'attuale capoverso 4, subisce una sola modifica redazionale: l'espressione «tutte le informazioni e tutti i documenti» è sostituita da «i dati» conformemente alla terminologia della LPD. Il capoverso 4 (dati degli ospedali e delle case di cura) è una novità nella legge. Sinora, questo aspetto era disciplinato nell'articolo 30 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102). Questo capoverso 4 deve permettere all'autorità di vigilanza di ottenere direttamente dalle istituzioni in questione i dati che le sono necessari per verificare se le disposizioni legali relative ai costi sono applicate correttamente. Qualora riguardino gli assicurati, questi dati devono tuttavia essere forniti in maniera tale da garantire loro l'anonimato.

L'articolo 23 LAMal è stato semplificato. Rinvia ora alla legge sulla statistica federale (LStat), che si applica a tutte le unità amministrative della Confederazione (art. 2 cpv. 1 lett. b LStat) e dunque anche all'autorità incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'assicurazione malattie. La LStat prevede segnatamente una normativa sulla protezione dei dati e permette di trattare a fini statistici dati ottenuti nell'ambito della vigilanza (cfr. art. 4 cpv. 1 LStat).

Nell'articolo 84 capoverso 2 LAMal, la lettera c (imposta alla fonte) è ripresa dal diritto vigente (cfr. art. 130 cpv. 1 lett. d OAMal). La lettera e tiene conto delle statistiche comuni di assicuratori che servono soprattutto a controllare il carattere economico delle prestazioni, poiché possono essere stabilite solo sulla base di dati provenienti da diversi assicuratori. La lettera e, il cui contenuto è nuovo, permette di sostenere i Cantoni in occasione della pianificazione prevista dall'articolo 39 LAMal. Il capoverso 4 (contributi arretrati) è ripreso dall'attuale articolo 130 capoverso 1bis OAMal. Infine,
riguardo al capoverso 6 va rilevato che l'obbligo d'informare l'assicurato in occasione di uno scambio d'informazioni con un altro assicuratoremalattie o un'altra assicurazione sociale è già previsto attualmente nell'articolo 120 OAMal e sarà mantenuto come principio nell'ordinanza.

Per le altre disposizioni, si vedano i numeri 1.3 e 2.1.

Nel diritto vigente, la consultazione degli atti e le eccezioni all'obbligo del segreto sono oggetto degli articoli 127-130 OAMal.

2.2.07

Legge sull'assicurazione contro gli infortuni

Il nuovo articolo 54a (obbligo d'informare i fornitori di prestazioni) è stato introdotto in questo disegno di modifica della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) per la ragione seguente: dal momento che l'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF si fonda sul principio delle prestazioni in natura (in cui l'assicuratore è tenuto lui stesso a fornire il trattamento medico, anche se ciò avviene per il tramite di un medico o di un ospedale), si è sempre ritenuto che i medici e altri fornitori di prestazioni comunicassero all'assicuratore i dati necessari di ordine medico. Tuttavia, dall'entrata in vigore della LPD questa comunicazione richiede una base legale formale. Questa è oggetto del nuovo articolo, pure previsto nell'ambito della LPGA (modifica della LAINF).

218

Nell'articolo 102a (comunicazione di dati), la lettera f del capoverso 2, come pure i capoversi 4 (pericolo), 6 (medici del lavoro) e 10 («denuncia» di un lavoratore) s'ispirano al diritto in vigore. La lettera c del capoverso 2 corrisponde alla situazione attuale in cui gli assicuratori-infortuni sono tenuti a prelevare l'imposta alla fonte sulle loro prestazioni. Riguardo alla lettera e, occorre notare che le statistiche comuni allestite in virtù dell'ordinanza del 1° marzo 1984 sulle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni (RS 431.835) fanno pure parte della statistica federale.

Per le altre disposizioni, si vedano i numeri 1.3 e 2.1.

Nel diritto in vigore, le regole dettagliate sulla consultazione degli atti nonché sull'obbligo del segreto e le sue eccezioni figurano negli articoli 122, 123 e 125 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) e nell'articolo 101 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30).

2.2.08

Legge sull'assicurazione militare

Nell'articolo 95a della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), la lettera d del capoverso 1 e le lettere d-g del capoverso 2 (comunicazione ai tribunali militari, a determinate istanze mediche e a opere di assistenza) sono specifiche dell'ambito militare. Il capoverso 5 (pericolo) s'ispira all'attuale articolo 34 capoverso 3 dell'ordinanza del 10 dicembre 1993 sull'assicurazione militare (OAM; RS 833.11).

Il nuovo articolo 95b prevede una procedura di richiamo. Dal momento che i militari sono coperti dall'assicurazione militare durane la durata del servizio, è importante per questa assicurazione disporre di una base di dati sicura e riconosciuta, come pure facilmente accessibile per poter controllare con precisione l'esistenza e la durata dei periodi assicurati. I dati contenuti nel sistema d'informazione del personale dell'esercito rispondono interamente a questo bisogno, visto che secondo le prescrizioni in vigore soltanto questo sistema fa stato in caso di divergenze con le relative iscrizioni figuranti nel libretto di servizio militare. Il richiamo di questi dati direttamente per via informatica facilita molto il compito quotidiano di gestione affidato all'Ufficio federale dell'assicurazione militare e risponde a moderne esigenze di lavoro. Tuttavia, la possibilità offerta da questa procedura di richiamo sarà attribuita solo a un numero ristretto di persone dell'assicurazione militare, allo scopo di garantire la confidenzialità dei dati. Visto che l'articolo 147 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10) stabilisce che l'assicurazione militare può accedere senza il consenso dell'interessato al sistema d'informazione summenzionato soltanto se la legge lo prevede, questo accesso è ormai espressamente previsto nell'articolo 95b LAM.

Per le altre disposizioni, si vedano i numeri 1.3 e 2.1.

Nel diritto in vigore, le eccezioni all'obbligo del segreto sono enumerate nell'articolo 34 OAM.

219

2.2.09

Legge sulle indennità di perdita di guadagno

La legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG; RS 834.1) è stata completata (art. 29) da un rinvio alle nuove disposizioni dell'AVS. L'articolo 21 è stato modificato per evitare che l'obbligo del segreto fosse menzionato due volte.

Il nuovo articolo 29a capoverso 1 permette di comunicare dati al fine di ridurre la tassa d'esenzione dall'obbligo militare qualora l'interessato abbia compiuto il servizio nella protezione civile.

2.2.10

Legge sugli assegni familiari nell'agricoltura

La legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1) non necessita di modifiche, poiché prevede un rinvio generale alle regole dell'AVS (art. 25).

2.2.11

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Il nuovo articolo 83 capoverso 1 lettera i della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0) tiene conto del fatto che gli organi del servizio pubblico di collocamento, e quindi anche il loro sistema d'informazione, partecipano all'applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Esiste quindi uno stretto legame fra il sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione e quello del servizio pubblico di collocamento.

Il nuovo articolo 97a (comunicazione di dati) è armonizzato con le disposizioni corrispondenti degli altri disegni. La lettera e del capoverso 1 corrisponde alla prassi attuale, secondo la quale l'assicurazione contro la disoccupazione comunica alcuni dati alle autorità fiscali. Questa disposizione è la stessa che figura nell'AVS e dev'essere interpretata nel medesimo modo (cfr. n. 2.1.4).

Il nuovo articolo 96c disciplina la comunicazione mediante procedura di richiamo di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità. La complessità dell'assicurazione contro la disoccupazione e la diversità degli organi incaricati della sua esecuzione, le cui competenze disciplinate in parte da disposizioni cantonali possono variare da un Cantone all'altro, comportano un flusso considerevole d'informazioni. Il capoverso 1 designa gli organi autorizzati a trattare dati per mezzo di una procedura di richiamo. È soprattutto il caso degli uffici regionali di collocamento, che erano già organi pubblici di collocamento previsti dalla legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11) e che hanno ricevuto competenze in materia di assicurazione contro la disoccupazione in virtù della modifica della LADI del 23 giugno 1995.

Per le altre disposizioni, si vedano i numeri 1.3 e 2.1.

Nel diritto in vigore, le eccezioni all'obbligo del segreto sono menzionate nell'articolo 125 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (OADI; RS 837.02).

220

2.2.12

Legge sul collocamento

Sia la LADI sia la legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11) disciplinano il collocamento di personale. Dato che queste due leggi hanno uno stretto legame a causa della materia che trattano, l'adeguamento della LC deve aver luogo nell'ambito della revisione delle leggi sulle assicurazioni sociali. Il legame fra questi due ambiti sarà quindi mantenuto. Il fatto che le autorità dell'assicurazione contro la disoccupazione e quelle relative al mercato del lavoro siano sovente le stesse giustifica un adeguamento simultaneo della LC e della LADI.

La LC dispone attualmente di una base legale insufficiente per quanto riguarda il trattamento di dati nel settore del servizio pubblico di collocamento, dell'obbligo del segreto (comprese le eccezioni) e della gestione di un sistema d'informazione. Essa va dunque riveduta. Parallelamente, alcuni adeguamenti vanno apportati nel settore della cooperazione fra il servizio pubblico di collocamento e i servizi sociali, come pure i collocatori privati. Occorre sottolineare che il servizio pubblico di collocamento dipende dai collocatori privati, dal momento che questi effettuano l'80 per cento dell'insieme dei collocamenti.

Le modifiche proposte nella LC impongono le seguenti considerazioni: Le disposizioni generali sul trattamento di dati personali (nuovo art. 33a), sull'obbligo del segreto (art. 34 modificato), sulla comunicazione di dati (nuovo art. 34a) e sulla consultazione degli atti (nuovo art. 34b) si ispirano alle disposizioni corrispondenti dei disegni di modifica delle leggi di assicurazioni sociali, accompagnate da qualche particolarità della LC.

Il sistema «COLSTA», gestito dal Segretariato di Stato dell'economica (Seco) in collaborazione con l'Ufficio federale dell'informatica, è un sistema comune d'informazione per il collocamento pubblico e la statistica del mercato del lavoro, mediante il quale si registrano le persone in cerca d'impiego e i posti vacanti annunciati. Questo sistema d'informazione è stato introdotto nel 1982 e sperimentato in cinque Cantoni pilota. In seguito è stato esteso progressivamente a tutti i Cantoni senza impegno sino al 1988. La base legale di questo sistema d'informazione è stata creata nell'articolo 35 LC nell'ambito della revisione di questa legge nel 1989. I dettagli
sono disciplinati oggi nell'ordinanza del 14 dicembre 1992 sul sistema d'informazione in materia di collocamento e di statistica di mercato del lavoro (O-COLSTA; RS 823.114). Secondo l'articolo che definisce lo scopo dell'O-COLSTA, questo sistema d'informazione deve migliorare il collocamento, assicurare l'esecuzione della LADI, come pure facilitare la collaborazione fra gli organi del servizio di collocamento, dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione per l'invalidità e dell'orientamento professionale. Per rispondere alle esigenze della protezione dei dati, alcune disposizioni dell'O-COLSTA devono avere la forma di una disposizione di legge. Inoltre, alcune pratiche correnti delle autorità da cui dipende il mercato del lavoro esigono una base legale, visto che vertono sul trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità. Parimenti, proponiamo di modificare l'articolo 35 LC nel modo seguente: ­

La norma che definisce lo scopo dell'O-COLSTA è ripresa nel capoverso 1 con qualche modifica redazionale.

­

Il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità mediante una procedura di richiamo necessita, conformemente 221

all'articolo 19 capoverso 3 LPD, di una base legale formale, che figura ora nel capoverso 2.

­

Il capoverso 3 definisce gli utenti secondo l'attuale articolo 5 O-COLSTA.

Dal momento che la perizia dal profilo del mercato del lavoro nell'ambito della legge sugli stranieri è ora di competenza dell'UFDS, questo ufficio deve pure figurare in questa disposizione. Inoltre, «UFIAML» dev'essere sostituito da «Seco» e gli «uffici del lavoro regionali e comunali» da «uffici regionali di collocamento». Infine, i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro, i cui compiti sono stati svolti sinora dagli uffici cantonali del lavoro, devono essere menzionati.

­

Il capoverso 4 corrisponde al capoverso 2 dell'attuale articolo 35 LC. Attualmente, la Confederazione finanzia la gestione dell'ordinatore dell'UFI, le licenze e le tasse di gestione per i programmi di comunicazione, l'allestimento della statistica del mercato del lavoro, lo sviluppo e l'estensione delle applicazioni come pure le interfacce con teletext, i terminali a libero accesso (SSI) e Internet. Le altre spese di gestione sono messe a carico del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione per il tramite dei preventivi dell'organo di compensazione e dei Cantoni.

­

Il capoverso 5 stabilisce quanto dev'essere disciplinato dal nostro Consiglio nell'O-COLSTA. Questa norma di delega risponde alle esigenze della LPD.

Gli organi cantonali di assistenza ai disoccupati si sforzano di consigliare e collocare i disoccupati di lunga durata che non possono più ricevere le indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione. A questo scopo, necessitano di alcuni dati che sono stati introdotti nel sistema «COLSTA». Come ora previsto nell'articolo 35a capoverso 1 LADI, è dunque affatto opportuno trasmettere periodicamente a questi organi i dati necessari, senza tuttavia accordar loro l'accesso al sistema d'informazione.

Gli articoli 85 capoverso 1 lettera a e 85b capoverso 2 LADI, come pure l'articolo 119c OADI prevedono che gli uffici regionali di collocamento possano adempiere i loro compiti in collaborazione con collocatori privati. Grazie a queste basi legali, il Seco ha potuto mettere su Internet in modo anonimo una copia dei dati COLSTA concernenti le persone in cerca d'impiego, dati ai quali i collocatori privati autorizzati possono accedere mediante un codice. Se un collocatore privato vede su Internet il profilo di una persona in cerca d'impiego che può corrispondere a un posto vacante, può indirizzarsi all'ufficio regionale di collocamento competente che gli attribuisce la persona in questione. Questa procedura è assai complessa e il consulente in materia di personale interessato non è sempre raggiungibile. Allo scopo di semplificare questa procedura, la seconda frase del capoverso 3 dell'articolo 35a prevede che la persona in cerca d'impiego possa dare, di sua spontanea volontà, l'autorizzazione per far figurare il suo nome su Internet. In tal modo può essere direttamente contattato dal collocatore privato.

Sinora, l'elenco delle aziende private di collocamento e di prestito di servizi autorizzati è stata pubblicata in forma di opuscolo. Da poco è pure pubblicata su Internet.

Questo rappresenta una considerevole semplificazione per il pubblico. Un simile sistema di richiamo di dati necessita tuttavia di una base legale. Questa sarà creata nell'ambito della revisione dell'OC, attualmente in corso. La forma dell'ordinanza è sufficiente, poiché non si tratta di dati personali degni di particolare protezione. La soluzione si fonda su un sistema d'informazione gestito su Intranet dal Seco e dalle 222

autorità cantonali da cui dipende il mercato del lavoro. Dal momento che un'autorizzazione cantonale permette di operare nell'insieme della Svizzera, sembra opportuno che la Confederazione e i Cantoni si uniformino reciprocamente avvalendosi di Intranet sui motivi di una revoca, di una soppressione o di un rifiuto dell'autorizzazione. Così, un'azienda che perde la sua autorizzazione in un Cantone non può chiederne un'altra in un altro Cantone passando inosservata. Visto che, in un simile caso, si tratta di dati personali degni di particolare protezione (sanzioni amministrative; cfr. art. 3 lett. c n. 4 LPD), è richiesta una base legale formale supplementare nella LC. Questa è introdotta nel nuovo articolo 35b.

3

Ripercussioni finanziarie

Gli adeguamenti legislativi non hanno conseguenze finanziarie.

4

Programma di legislatura

Il programma di legislatura 1995-1999 non ha previsto gli adeguamenti legislativi proposti.

5

Relazione con il diritto europeo

I disegni proposti non hanno alcuna relazione diretta con il diritto europeo.

6

Costituzionalità

Ogni legge oggetto di modifica si fonda su una base costituzionale propria. Gli adeguamenti proposti risultano da obblighi sanciti nella LPD, che a sua volta si basa sugli articoli 122, 123, 163 e 164 della Costituzione federale.

1831

223

Allegato

Disegni di modifica delle seguenti leggi A

Legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

B

Legge sull'assicurazione per l'invalidità

C

Legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

D

Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

E

Legge sul libero passaggio

F

Legge sull'assicurazione malattie

G

Legge sull'assicurazione contro gli infortuni

H

Legge sull'assicurazione militare

I

Legge sull'indennità di perdita di guadagno

J

Legge sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione

K

Legge sul collocamento

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