A Decreto federale relativo al finanziamento dell'AVS/AI mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 2000 1, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 112 cpv. 3 lett. c (nuova) e cpv. 5 3

L'assicurazione è finanziata: c.

con la partecipazione ai proventi dell'assicurazione derivanti dai supplementi dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 130 capoversi 3-6.

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Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate, della tassa sui casinò e con le quote dei proventi dei supplementi dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 130 cpv. 4-6 (nuovi) 4

Per garantire il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, il Consiglio federale può aumentare tutte le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite secondo i capoversi 1e 3 al massimo di 1,5 punti percentuali. Il Consiglio federale disciplina la ripartizione del prodotto fra le singole assicurazioni sociali e determina la quota spettante alla Confederazione conformemente al capoverso 6. Se i debiti dell'assicurazione per l'invalidità sono ammortati, il Consiglio federale riduce adeguatamente le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

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Se il Fondo di compensazione dell'AVS scende sotto l'importo corrispondente al 70 per cento delle spese annuali dell'AVS e l'equilibrio fra le entrate e le uscite dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non è garantito a lungo termine il supplemento dell'imposta sul valore aggiunto viene aumentato mediante legge al massimo di un ulteriore punto percentuale. In caso di rifiuto di questo finanziamento supplementare, la legge, per compensare il mancato provento, conviene un nuovo

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FF 2000 1651

1999-6205

1815

Finanziamento dell'AVS/AI mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

disciplinamento per l'adeguamento delle rendite, all'occorrenza in deroga all'articolo 112 capoverso 2 lettera d.

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Il prodotto dell'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto conformemente ai capoversi 4 e 5 è attribuito alle assicurazioni sociali. Una parte di questo prodotto è accreditata costantemente alle riserve della Confederazione per tali assicurazioni. Questa parte corrisponde al massimo alla quota percentuale della Confederazione alle spese di queste assicurazioni.

II Il presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

1975

1816