J Legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

Disegno

(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge del 25 giugno 19822 sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue: Art. 83 cpv. 1 lett. i 1

L'Ufficio di compensazione: i.

gestisce un sistema d'informazione che serve all'adempimento dei compiti legali, nonché a scopi statistici;

Art. 96a (nuovo) Assistenza amministrativa Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni, nonché per prevenire versamenti indebiti, fissare e riscuotere i contributi.

Art. 96b (nuovo) Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a.

1 2

250

registrare, consigliare e collocare gli assicurati che chiedono prestazioni assicurative;

FF 2000 205 RS 837.0 1999-5682

Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

b.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;

c.

stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego;

d.

riscuotere contributi assicurativi di altre assicurazioni sociali;

e.

riscuotere l'imposta alla fonte;

f.

applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;

g.

far valere le pretese dell'assicurazione;

h.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge;

i.

allestire statistiche.

Art. 96d (nuovo) Procedura di richiamo 1

Per adempiere i compiti elencati nel capoverso 2, i seguenti uffici possono accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione gestito dall'Ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. i): a.

l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

b.

le casse di disoccupazione;

c.

gli uffici designati dai Cantoni, incaricati dell'applicazione della presente legge;

d.

gli uffici di collocamento regionali;

e.

i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro.

2 Essi possono accedere a dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i seguenti compiti conferiti loro dalla presente legge:

a.

sorveglianza e controllo dell'esecuzione della presente legge;

b.

assegnazione dei mezzi necessari alle casse;

c.

determinazione e rimborso dei costi amministrativi;

d.

consulenza e collocamento delle persone in cerca d'impiego;

e.

valutazione del diritto alle prestazioni;

f.

esecuzione delle prescrizioni in materia di controllo;

g.

calcolo e versamento delle prestazioni;

h.

emanazione delle decisioni previste dalla presente legge o da disposizioni della procedura amministrativa;

i.

approntamento di una sufficiente offerta di provvedimenti relativi al mercato del lavoro.

3

Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da rilevare e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, l'organizzazione e la gestione

251

Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorità designate nel capoverso 1 e la sicurezza dei dati.

Art. 96c (nuovo)

Consultazione degli atti

1

Purché siano tutelati i dati personali degni di protezione, possono consultare gli atti: a.

la persona interessata, per i dati che la concernono;

b.

le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;

c.

le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;

d.

le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito.

2

Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.

Art. 97

Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

Art. 97a (nuovo) Comunicazione di dati 1

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di assistenza;

b.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;

c.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;

d.

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889 3 sulla esecuzione e sul fallimento;

e.

alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.

2

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

3

252

RS 281.1

Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

a.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;

b.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

c.

alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;

d.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge del 9 ottobre 19925 sulla statistica federale;

e.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

3

I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

4

Negli altri casi, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.

5

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

6

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1841

4 5

RS 642.11 RS 431.01

253