Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione tra la Svizzera e la Germania sul diritto di transito del 5 febbraio 1958

La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, considerando che è auspicabile un completamento della Convenzione tra la Svizzera e la Germania sul diritto di transito del 5 febbraio 1958, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 La Convenzione tra la Svizzera e la Germania sul diritto di transito del 5 febbraio 1958 (qui di seguito definita «Convenzione») è completata come segue: (1) Nell'articolo 1, dopo il paragrafo 1, è introdotto il seguente paragrafo 1a: «(1a) I funzionari delle amministrazioni citate nel paragrafo 1 primo e secondo periodo non sono vincolati alle norme del codice stradale e hanno la facoltà di azionare segnali speciali per l'adempimento di compiti ufficiali urgenti.» Art. 2 La Convenzione tra la Svizzera e la Germania sul diritto di transito del 5 febbraio 1958 e il presente accordo si interpretano e si applicano come un'unica Convenzione.

Art. 3 (1) Il presente accordo deve essere ratificato; gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile.

(2) Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio dei rispettivi strumenti di ratifica.

(3) La registrazione dell'accordo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite secondo l'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite sarà curata da parte tedesca.

Fatto a Berna, l'8 luglio 1999, in due originali in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica federale di Germania:

Huber

Bald

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Dal testo originale tedesco.

1999-5947

847