Decreto federale sulla revisione del diritto di cittadinanza nella Costituzione federale # S T #
del 24 giugno 1983
U Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 aprile 1982 1), decreta:
I La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 44 1 La Confederazione regola l'acquisto e la perdita del diritto di cittadinanza per origine, matrimonio e adozione, come pure la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione nella stessa.
2 La cittadinanza svizzera può ugualmente essere acquisita per naturalizzazione in un Cantone e in un Comune. La naturalizzazione è pronunciata dai Cantoni, previo rilascio della pertinente autorizzazione federale. La Confederazione emana prescrizioni minime.
3 La persona naturalizzata gode degli stessi diritti ed obblighi degli altri cittadini del Cantone e del Comune. Essa partecipa ai beni patriziali e corporativi nella misura prevista dal diritto cantonale. 2> Art. 45 cpv. 2 2 Nessuno Svizzero può essere espulso dal territorio della Confederazione.
Art. 54 cpv. 4 Abrogato
H II presente decreto sottosta al voto del popolo e dei Cantoni.
» FF 1982 II 125 2)
Questo capoverso diverrà capoverso 4 qualora il presente decreto entrasse in . vigore simultaneamente a quello del 24 giugno 1983 inteso ad agevolare certe naturalizzazioni.
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1983 - · 537
Diritto di cittadinanza Consiglio degli Stati, 24 giugno 1983 II presidente : Weber II segretario: Huber
Consiglio nazionale, 24 giugno 1983 II presidente : Eng II segretario: Zwicker
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Decreto federale sulla revisione del diritto di cittadinanza nella Costituzione federale del 24 giugno 1983
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Foglio federale
Jahr
1983
Année Anno Band
2
Volume Volume Heft
26
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
05.07.1983
Date Data Seite
674-675
Page Pagina Ref. No
10 114 151
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