Termine di referendum: 26 marzo 1984

Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero # S T #

(LAFE)

del 16 dicembre 1983

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la competenza generale della Confederazione nel campo degli affari esteri, come anche gli articoli 20, 64 e 64bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 1981 1), decreta:

Capitolo 1: Scopo e principi Art. l Scopo La presente legge limita l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, per evitare l'eccessivo dominio straniero del suolo indigeno.

Art. 2 Autorizzazione Per l'acquisto di fondi, le persone all'estero devono chiedere un'autorizzazione all'autorità cantonale competente.

Art. 3 Diritto federale e diritto cantonale 1 L'autorizzazione è rilasciata soltanto per i motivi previsti nella presente legge.

· I Cantoni, per tutelare i loro particolari interessi, possono prevedere motivi d'autorizzazione aggiuntivi e ulteriori limitazioni nella misura in cui ne sono autorizzati dalla presente legge.

Capitolo 2: Obbligo dell'autorizzazione Art. 4 Acquisto di fondi 1 È considerato acquisto di un fondo : a. l'acquisto della proprietà, di un diritto di superfìcie, di un diritto di abitazione o dell'usufrutto su un fondo; " FF 1981 IH 521

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1983

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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero b. la partecipazione a una società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, ai cui attivi appartiene un fondo in Svizzera o il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi ; e. l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una partecipazione a un fondo d'investimento immobiliare, i cui certificati di partecipazione non sono negoziati regolarmente sul mercato, oppure su un patrimonio analogo; d. l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una quota di una persona giuridica, i cui attivi, secondo il loro valore effettivo, sono costituiti per più di un terzo da fondi in Svizzera, nella misura in cui persone all'estero ottengano o rafforzino, con tale acquisto, una posizione preponderante; e. l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una quota di una persona giuridica il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi; f. la costituzione e l'esercizio di un diritto di compera, di prelazione o di ricupera su un fondo oppure su quote secondo le lettere b - e; g. l'acquisto di altri diritti che procurano all'acquirente una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo.

2 È considerato acquisto di un fondo anche il mantenimento di diritti su un fondo da parte di una persona giuridica o di una società di persone senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che trasferisce all'estero la sede statutaria o effettiva.

Art. 5 Persone all'estero 1 Sono considerate persone all'estero : a. le persone fisiche che non hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera; b. le persone giuridiche o le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno la sede statutaria o effettiva all'estero; e. le persone giuridiche o le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno la sede statutaria e effettiva in Svizzera e nelle quali persone all'estero occupano una posizione preponderante; d. le persone fisiche che hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera oppure le persone giuridiche o le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, con sede in Svizzera, qualora acquistino un fondo per conto di persone all'estero.

2 Sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione anche le persone fisiche di cittadinanza straniera, se il fondo si trova nelle vicinanze di un'opera militare
importante.

Art. 6 Posizione preponderante 1 Una persona all'estero occupa una posizione preponderante se, in virtù della sua partecipazione finanziaria, del suo diritto di voto o per altri motivi, può, da sola o congiuntamente con altre persone all'estero, esercitare un influsso decisivo su l'amministrazione o la direzione.

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La posizione preponderante di persone all'estero in una persona giuridica è presunta se esse: a. possiedono più di un terzo del capitale azionario, del capitale sociale o, se è il caso, del capitale dei certificati di partecipazione; b. dispongono di più di un terzo dei voti nell'assemblea generale o nell' assemblea dei soci; e. costituiscono la maggioranza del consiglio di fondazione o dei beneficiari di una fondazione di diritto privato ; d. mettono a disposizione della persona giuridica mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra i suoi attivi e i suoi debiti verso persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione.

3 La posizione preponderante di persone all'estero in una società in nome collettivo o in accomandita è presunta se una o più di esse: a. sono soci illimitatamente responsabili; b. mettono a disposizione della società, come accomandanti, mezzi finanziari che superano un terzo dei suoi mezzi propri; e. mettono a disposizione della società o dei soci illimitatamente responsabili mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra i suoi attivi e i suoi debiti verso persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione.

Art. 7 Eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione: a. gli eredi legittimi, a' sensi del diritto svizzero, nella devoluzione dell'eredità; b. i parenti in linea ascendente e discendente dell'alienante ed il suo coniugo; e. i fratelli e le sorelle dell'alienante, se già comproprietari o proprietari in comune del fondo; d. i comproprietari per le permute dei loro piani nel medesimo immobile; e. l'acquirente, se riceve il fondo come indennità in natura, in caso di espropriazione, ricomposizione particellare o raggruppamento di terreni, secondo il diritto federale o cantonale; f. l'acquirente di un fondo ottenuto in sostituzione di quello alienato a una corporazione o a un istituto di diritto pubblico; g. l'acquirente di superficie esigue in seguito a una rettificazione di confine oppure, qualora trattisi di proprietà per piani, in seguito a un aumento della quota di valore; h. gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali di diritto internazionale, se acquistano fondi per un fine pubblico riconosciuto in Svizzera, oppure altri acquirenti, se lo esige l'interesse superiore della Confederazione; la superficie non può però essere superiore a quanto è necessario per lo scopo dell'utilizzazione.

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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero Capitolo 3: Motivi per la concessione e il diniego dell'autorizzazione Art. 8 Motivi generali d'autorizzazione L'acquisto è autorizzato, se il fondo deve servire: a. all'acquirente, come stabilimento permanente di un commercio, di un'industria o di un'altra impresa esercitata in forma commerciale, di un'azienda artigianale o di una libera professione; b. come investimento di capitali risultante dall'attività di istituti d'assicurazione stranieri o preponderantemente in mano straniera, autorizzati a esercitare in Svizzera, sempreché siano osservati i principi d'investimento generalmente riconosciuti e il valore di tutti i fondi dell'acquirente non superi quello delle riserve che l'autorità di sorveglianza sulle assicurazioni considera tecnicamente necessarie per l'attività svolta in Svizzera; e. per la previdenza in favore del personale di stabilimenti d'impresa indigeni oppure per scopi esclusivamente d'utilità pubblica, se, per il fondo, l'acquirente è esente dall'imposta federale diretta; d. per la copertura di crediti, garantiti da pegno, di banche o istituti di assicurazione stranieri o preponderantemente in mano straniera, autorizzati a esercitare in Svizzera, nel quadro di realizzazioni forzate o concordati con abbandono dell'attivo, a condizione che il fondo venga nuovamente alienato entro due anni dall'acquisto.

2 A un erede, che sottosta all'obbligo dell'autorizzazione e non può far valere motivi per la medesima, l'acquisto è autorizzato a condizione che il fondo venga nuovamente alienato entro due anni dall'acquisto.

3 A una persona fìsica, che intende acquistare da un'altra un'abitazione principale, secondaria o di vacanza oppure un'unità d'abitazione in un apparthotel e non può far valere motivi per l'autorizzazione in mancanza di disposizioni cantonali o in seguito a un blocco locale delle autorizzazioni, l'acquisto è autorizzato nei casi di rigore. È considerato caso di rigore una imprevedibile situazione d'emergenza dell'alienante, sorta successivamente e alla quale egli può unicamente ovviare alienando il fondo a una persona all'estero. L'autorizzazione accordata a tal titolo è computata nel contingente cantonale di quelle per l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel.

Art. 9 Motivi cantonali
aggiuntivi d'autorizzazione 1 1 Cantoni possono stabilire per legge che l'acquisto è autorizzato se il fondo : a. serve per la costruzione, senza aiuto federale, di abitazioni sociali giusta il diritto cantonale in luoghi dove vi è penuria d'abitazioni o è appena stato edificato con siffatte abitazioni; b. serve come abitazione principale di una persona fisica nel luogo del domicilio legale ed effettivo, fintanto che questo sussiste; e. serve come abitazione secondaria di una persona fisica in un luogo con 561

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero il quale essa mantiene rapporti strettissimi e degni di protezione, finché questi sussistono.

2 1 Cantoni possono inoltre stabilire per legge che l'autorizzazione può essere accordata, nei limiti dei propri contingenti, a una persona fisica che acquista un fondo come abitazione di vacanza o come unità d'abitazione in un apparthotel.

3 1 Cantoni designano periodicamente i luoghi in cui, secondo un programma di sviluppo approvato giusta il diritto federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni di montagna o secondo una pianificazione ufficiale equivalente, l'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità d'abitazione in apparthotel da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo.

Art. 10 Apparthotel Per apparthotel s'intende un albergo nuovo o da rinnovare, appartenente, in proprietà per piani, all'esercente, a persone all'estero e, se del caso, a terzi, qualora adempia le seguenti condizioni: a. gli impianti e le attrezzature speciali per la gestione alberghiera e le unità d'abitazione devono essere di proprietà dell'esercente in ragione del 51 per cento almeno delle quote di valore del complesso ; b. l'esercizio alberghiero delle unità d'abitazione, incluse quelle appartenenti all'esercente, dev'essere duraturo e pari almeno al 65 per cento delle pertinenti quote di valore; e. l'offerta di prestazioni dev'essere adeguata e l'albergo costruito ed esercitato in modo idoneo, nonché presumibilmente redditivo, secondo una perizia della Società svizzera del credito alberghiero.

Art. 11 Contingenti d'autorizzazioni 1 Sentiti i governi cantonali, il Consiglio federale stabilisce per ogni biennio, nei limiti di un numero massimo previsto per l'insieme del Paese, i contingenti cantonali annui delle autorizzazioni per l'acquisto di appartamenti di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel; all'uopo, tiene conto degli interessi superiori dello Stato e degli interessi economici del Paese.

2 Esso riduce gradualmente detto numero massimo. Se gli interessi economici del Paese lo esigono imperativamente e non vi contrastano interessi superiori dello Stato, questo numero può essere mantenuto o temporaneamente aumentato, ma non oltre il numero massimo stabilito per il primo biennio.

3 II Consiglio federale determina i contingenti in
funzione dell'importanza del turismo per i Cantoni, dei piani di sviluppo turistico e della quota di proprietà fondiaria straniera sul loro territorio.

4 1 Cantoni regolano la ripartizione delle autorizzazioni nell'ambito dei loro contingenti.

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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero Art. 12 Motivi imperativi di diniego L'autorizzazione è negata in ogni caso se: a. il fondo serve a un collocamento di capitali non ammesso dalla presente legge; b. la superficie del fondo è superiore a quanto è necessario per lo scopo dell'utilizzazione; e. l'acquirente ha tentato di eludere la presente legge; d. l'acquirente di un'abitazione secondaria o di vacanza o di un'unità d'abitazione in un apparthotel, il suo coniuge o i suoi figli minori di 20 anni sono già proprietari di una tale abitazione in Svizzera; e. il fondo è ubicato nelle vicinanze di un'opera militare importante e l'acquisto può compromettere la sicurezza militare; f. l'acquisto contrasta con interessi superiori dello Stato.

Art. 13 Limitazioni cantonali ulteriori 1 1 Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: a. istituendo un blocco delle autorizzazioni; b. ammettendo l'acquisto di abitazioni di vacanza soltanto nell'ambito della proprietà per piani o di un altro complesso di abitazioni di vacanza; e. ammettendo l'acquisto, per un complesso di abitazioni di vacanza e per unità d'abitazione in apparthotel, soltanto fino a una data quota dello spazio abitabile; d. introducendo un diritto di prelazione, al valore venale, a favore delle persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; e. limitando l'acquisto al diritto di superficie, al diritto di abitazione o all' usufrutto.

3 1 Comuni possono introdurre di moto proprio queste limitazioni. I Cantoni disciplinano la procedura.

Art. 14 Condizioni e oneri 1 L'autorizzazione è subordinata a condizioni e oneri per garantire un'utilizzazione del fondo conforme allo scopo fatto valere dall'acquirente.

2 11 Consiglio federale determina le condizioni e gli oneri minimi, nella misura in cui non vi provvede la presente legge, e la scadenza delle autorizzazioni.

3 Gli oneri sono menzionati nel registro fondiario.

4 Possono essere revocati, su proposta dell'acquirente, per motivi imperiosi.

5 Ove si accerti che non vi è l'obbligo dell'autorizzazione per mancanza della posizione preponderante di persone all'estero, tale accertamento dev'essere vincolato all'onere secondo cui l'acquirente, prima di ogni modificazione delle 563

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero condizioni che potrebbe giustificare tale obbligo, deve chiedere un nuovo accertamento.

Capitolo 4: Autorità e procedura Art. 15 Autorità cantonali 1 Ogni Cantone designa: a. una o più autorità di prima istanza incaricate di decidere sull'obbligo d'autorizzazione, sull'autorizzazione medesima e sulla revoca di un'autorizzazione o di un onere; b. un'autorità legittimata a ricorrere, che può anche esigere la revoca di un'autorizzazione o l'apertura di un procedimento penale e proporre un'azione di rimozione dello stato illecito ; e. un'autorità di ricorso.

2 La competenza spetta all'autorità nel luogo di situazione del fondo e, nel caso di acquisto di quote di persone giuridiche o di partecipazione a società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, all'autorità nel cui circondario è situata la maggior parte dei fondi, calcolata secondo il loro valore.

3 II Dipartimento federale di giustizia e polizia decide i conflitti di competen7a tra le autorità di diversi Cantoni.

Art. 16 Autorità federali 1 II Consiglio federale, sentito il governo cantonale interessato, accerta se: a. trattisi di un acquisto per il quale l'acquirente, per motivi inerenti all'interesse superiore della Confederazione, è dispensato dall'autorizzazione; b. l'acquisto contrasti con interessi superiori dello Stato; nel caso affermativo, nega l'autorizzazione.

2 II Dipartimento federale degli affari esteri, sentito il governo cantonale interessato, accerta se l'acquirente sia uno Stato estero o un'organizzazione internazionale di diritto internazionale e se acquisti il fondo per un fine pubblico riconosciuto in Svizzera.

3 II Dipartimento militare federale accerta se l'acquisto di un fondo nelle vicinanze di un'opera militare importante possa compromettere la sicurezza militare; nel caso affermativo, nega l'autorizzazione.

4 Negli altri casi la competenza spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia e, nella misura in cui la presente legge lo preveda, all'Ufficio federale di giustizia.

Art. 17 Procedura d'autorizzazione 1 II più tardi dopo la conclusione del negozio giuridico, oppure, in mancanza 564

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero di negozio giuridico, dopo l'acquisto, l'acquirente il cui obbligo d'autorizzazione non può essere escluso a priori deve chiedere l'autorizzazione o far accertare ch'egli non sottosta a tale obbligo.

2 L'autorità di prima istanza notifica la decisione, con la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici, alle parti, al Comune nel quale il fondo è situato e, con l'inserto completo, all'autorità cantonale legittimata a ricorrere.

3 L'autorità cantonale legittimata a ricorrere, se rinuncia al ricorso o lo ritira, notifica gratuitamente la decisione, con l'inserto completo, all'Ufficio federale di giustizia.

Art. 18 Registro fondiario e registro di commercio 1 L'ufficiale del registro fondiario, se non può escludere a priori l'obbligo d'autorizzazione, sospende la procedura e assegna all'acquirente un termine di 30 giorni per chiedere l'autorizzazione o far accertare ch'egli non sottosta a tale obbligo; respinge la notificazione se l'acquirente non agisce nel termine prescritto o se l'autorizzazione è negata.

2 L'ufficiale del registro di commercio procede nello stesso modo; rinvia però in tutti i casi all'autorità di prima istanza, prima della cancellazione, la persona giuridica oppure la società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che trasferisce la sede dalla Svizzera all'estero.

8 Contro la decisione negativa dell'ufficiale del registro fondiario e dell'ufficiale del registro di commercio è ammissibile il ricorso all'autorità cantonale di ricorso competente secondo la presente legge; questo ricorso sostituisce quello all'autorità di vigilanza per il registro fondiario o il registro di commercio.

4 II Consiglio federale stabilisce la procedura per i rapporti tra l'ufficiale del registro fondiario, l'autorità di prima istanza e il Dipartimento militare federale ove trattasi dell'acquisto di un fondo situato nelle vicinanze di un'opera militare importante.

Art. 19 Incanto nell'esecuzione forzata Chiunque si fa aggiudicare un fondo per incanto pubblico in un'esecuzione forzata deve dichiarare per scritto all'autorità dell'incanto, dopo l'aggiudicazione, se sia una persona all'estero, in particolare se agisca per conto di una persona all'estero; nelle condizioni dell'incanto, dev'essere edotto al riguardo e circa l'obbligo
dell'autorizzazione cui sottostanno le persone all'estero per l'acquisto di fondi.

2 Se vi è certezza quanto all'obbligo dell'autorizzazione e se quest'ultima non è stata ancora definitivamente concessa, oppure se l'obbligo dell'autorizzazione non può essere escluso senza un esame più approfondito, l'autorità dell'incanto assegna all'acquirente, con comunicazione all'ufficiale del registro fondiario, un termine di dieci giorni per: 1

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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero a. chiedere l'autorizzazione o far accertare ch'egli non sottosta a tale obbligo; b. fornire garanzie per il prezzo d'acquisto, fermo restando che, per la durata delle garanzie, va corrisposto un interesse annuo del 5 per cento; e. fornire garanzie per le spese di un nuovo incanto.

3 Se l'acquirente non agisce nel termine prescritto oppure se l'autorizzazione è negata definitivamente, l'autorità dell'incanto annulla l'aggiudicazione, con comunicazione all'ufficiale del registro fondiario, e ordina un nuovo incanto.

4 Contro la decisione annullativa dell'autorità dell'incanto è ammissibile il ricorso all'autorità cantonale di ricorso competente secondo la presente legge; questo ricorso sostituisce quello all'autorità di vigilanza per l'esecuzione e il fallimento.

5 Se il ricavo del nuovo incanto è minore, il primo aggiudicatario risponde della perdita e di ogni altro danno.

Art. 20 Ricorso all'autorità cantonale 1 Sono impugnabili innanzi all'autorità cantonale di ricorso le decisioni dell' autorità di prima istanza, dell'ufficiale del registro fondiario, dell'ufficiale del registro di commercio e dell'autorità dell'incanto.

2 II diritto di ricorso spetta: a. all'acquirente, all'alienante e a altre persone che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della decisione; b. all'autorità cantonale legittimata a ricorrere oppure, se essa rinuncia al ricorso o lo ritira, all'Ufficio federale di giustizia; e. al Comune in cui il fondo è situato, contro l'autorizzazione, contro l'accertamento che l'acquirente non sottosta all'obbligo dell'autorizzazione e contro la revoca di un onere.

3 II termine di ricorso è di trenta giorni dalla notificazione della decisione alle parti o all'autorità legittimata a ricorrere.

4 L'autorità cantonale di ricorso notifica la decisione, con la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici, alle persone legittimate a ricorrere, all'autorità di prima istanza e, gratuitamente, alle autorità legittimate a ricorrere.

Art. 21 Ricorso alle autorità federali 1 Sono autorità federali di ricorso : a. il Tribunale federale, per ricorsi di diritto amministrativo contro decisioni di autorità cantonali di ricorso e del Dipartimento federale di giustizia e polizia; b. il Consiglio federale, per
ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento militare federale; e. il Dipartimento federale di giustizia e polizia, per ricorsi contro decisioni dell'Ufficio federale di giustizia.

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Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

3 II ricorso di diritto amministrativo è ammissibile anche contro decisioni fondate sul diritto pubblico cantonale; se il ricorrente censura la violazione di una disposizione del diritto cantonale autonomo, il potere d'esame del Tribunale federale è limitato all'arbitrio.

Art. 22 Assunzione delle prove 1 L'autorità di prima istanza e l'autorità cantonale di ricorso accertano i fafti, d'ufficio. Esse si fondano soltanto su allegazioni da esse esaminate e di cui hanno, se del caso, assunto le prove.

2 L'autorità di prima istanza, l'autorità cantonale di ricorso, il Tribunale federale e, in mancanza di un procedimento dinnanzi a tali autorità, l'autorità cantonale legittimata a ricorrere e l'Ufficio federale di giustizia possono chiedere informazioni su tutti i fatti rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione o per l'autorizzazione stessa.

3 È tenuto a fornire informazioni chiunque, d'ufficio, professionalmente, contrattualmente o come organo di una persona giuridica, di una società senza personalità giuridica o di un fondo d'investimento, partecipa, mediante finanziamento o altrimenti, alla preparazione, alla conclusione o all'esecuzione di un negozio giuridico concernente l'acquisto; a domanda, deve consentire anche l'esame dei libri commerciali, della corrispondenza o dei documenti giustificativi e produrli.

4 L'autorità può decidere a svantaggio dell'acquirente, se un assoggettato all' obbligo d'informare nega la cooperazione indispensabile che si può ragionevolmente pretendere da lui.

Art. 23 Provvedimenti cautelari 1 Le autorità cantonali e, se un procedimento non è stato ancora avviato, anche l'Ufficio federale di giustizia possono ordinare provvedimenti cautelari per mantenere immutato uno stato di diritto o di fatto.

2 II ricorso contro un provvedimento cautelare non ha effetto sospensivo.

Art. 24 Assistenza giudiziaria e amministrativa 1 Le autorità amministrative e giudiziarie federali e cantonali si prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa.

2 Le autorità e i funzionari che, nell'esercizio della loro funzione, accertano o apprendono infrazioni sono tenuti a denunziarle immediatamente all'autorità cantonale competente per il procedimento penale, all'autorità cantonale legittimata a ricorrere o all'Ufficio federale di giustizia.

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Le autorità competenti forniscono all'Ufficio federale di giustizia i dati necessari per la compilazione e la pubblicazione di una statistica sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero; l'Ufficio federale di giustizia fornisce alle autorità competenti informazioni su fatti rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione o per l'autorizzazione stessa.

Capitolo 5: Sanzioni Sezione 1: Diritto amministrativo Art. 25 Revoca dell'autorizzazione 1 L'autorizzazione è revocata d'ufficio se l'acquirente l'ha ottenuta fraudolentemente fornendo indicazioni inesatte oppure se, nonostante diffida, non adempie un onere.

- Sono fatte salve le sanzioni secondo il diritto in materia di stranieri.

Sezione 2: Diritto civile Art. 26 Inefficacia e nullità 1 1 negozi giuridici concernenti un acquisto per il quale l'acquirente deve chiedere un'autorizzazione rimangono inefficaci fintante che manca l'autorizzazione definitiva.

- Diventano nulli se: a. l'acquirente attua il negozio giuridico senza chiedere l'autorizzazione o prima che vi sia l'autorizzazione definitiva; b. l'autorità di prima istanza nega o revoca definitivamente l'autorizzazione; e. l'ufficiale del registro fondiario o del registro di commercio respinge la notificazione, senza che l'autorità di prima istanza abbia previamente negato l'autorizzazione; d. l'autorità dell'incanto annulla l'aggiudicazione, senza che l'autorità di prima istanza abbia previamente negato l'autorizzazione.

3 Inefficacia e nullità sono rilevate d'ufficio.

4 Hanno la conseguenza che: a. le prestazioni promesse non possono essere pretese; b. le prestazioni fornite possono essere ripetute entro un anno dal momento in cui l'attore ha avuto notizia del diritto di ripetizione ovvero entro un anno dalla conclusione di un procedimento penale, ma in ogni caso non oltre dieci anni dopo le prestazioni; e. l'azione di rimozione dello ststo illecito è proposta d'ufficio.

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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero Art. 27 Rimozione dello stato illecito 1 L'autorità cantonale legittimata a ricorrere oppure, se essa non agisce, l'Ufficio federale di giustizia promuove contro le parti, davanti al giudice del luogo di situazione della cosa: a. l'azione di ripristino dello stato anteriore se il fondo è stato acquistato in base a un negozio giuridico nullo per mancanza d'autorizzazione; b. l'azione di scioglimento della persona giuridica con devoluzione del suo patrimonio all'ente pubblico, nel caso previsto dall'articolo 57 capoverso 3 del Codice Civile 1) 2 Se il ripristino dello stato anteriore è impossibile o inopportuno, il giudice ordina il pubblico incanto secondo le prescrizioni sulla realizzazione forzata dei fondi. L'acquirente può esigere soltanto il rimborso delle sue spese d'acquisizione; un'eccedenza eventuale spetta al Cantone.

3 L'azione di ripristino decade qualora le parti abbiano ripristinato lo stato anteriore o un terzo di buona fede abbia acquistato il fondo.

4 Le due azioni devono essere promosse : a. entro un anno dalla decisione annullativa, cresciuta in giudicato; b. negli altri casi, entro dieci anni dall'acquisto, ferma stante la sospensione del termine durante un procedimento amministrativo; e. il più tardi fino alla prescrizione dell'azione penale, se questo termine di prescrizione è più lungo.

5 L'articolo 975 capoverso 2 del Codice civile 1; è applicabile alla protezione dei diritti reali acquisiti in buona fede e all'obbligo di risarcimento.

Sezione 3: Diritto penale Art. 28 Elusione dell'obbligo d'autorizzazione 1 Chiunque, intenzionalmente, esegue un negozio giuridico nullo per mancanza d'autorizzazione oppure, come erede sottostante all'obbligo dell'autorizzazione, non la chiede entro il termine prescritto è punito con la detenzione o con la multa sino a 100000 franchi.

2 Se l'autore ha agito per mestiere, la pena è della detenzione non inferiore a sei mesi.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 50 000 franchi.

4 II giudice può attenuare la pena se l'autore ha ripristinato lo stato anteriore.

Art. 29 Indicazioni inesatte 1 Chiunque, intenzionalmente, da all'autorità competente indicazioni inesatte o incomplete su fatti rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione o per l'auto" RS 210 38

Foglio federale 1983, Voi. IV

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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero rizzazione stessa oppure profitta subdolamente dell'errore in cui l'autorità si trova è punito con la detenzione o con la multa sino a 100 000 franchi.

2 Chiunque, per negligenza, da indicazioni inesatte o incomplete è punito con la multa sino a SO 000 franchi.

Art. 30 Inadempimento di oneri 1 Chiunque, intenzionalmente, disattende un onere è punito con la detenzione 0 con la multa sino a 100 000 franchi.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 50 000 franchi.

3 Se l'onere è successivamente revocato o se l'autore lo adempie successivamente, la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

4 II giudice penale non può pronunciare la sentenza fino alla conclusione definitiva di un procedimento per revoca dell'onere.

Art. 31 Rifiuto d'informare o di produrre documenti Chiunque si rifiuta di adempiere l'obbligo d'informazione o d'edizione impostogli dall'autorità competente con la comminatoria delle pene previste nel presente articolo, è punito con l'arresto o con la multa sino 50 000 franchi. È esente da pena se può invocare un segreto professionale di cui all'articolo 321 del Codice penale1J.

Art. 32 Prescrizione 1 L'azione penale si prescrive : a. in due anni per il rifiuto d'informazione o d'edizione; b. in cinque anni per le altre contravvenzioni; e. in dieci anni per i delitti.

2 La pena per una contravvenzione si prescrive in cinque anni.

Art. 33 Confisca di profitti patrimoniali illeciti 1 Chiunque, per il fatto di un'infrazione, ottiene un profitto illecito che non può essere rimosso mediante azione dev'essere obbligato a pagare al Cantone, prima che l'azione penale si prescriva, una somma corrispondente, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona.

2 1 doni e altri profitti sono devoluti allo Stato giusta l'articolo 59 del Codice penale 1 >.

Art. 34 Infrazioni commesse nella gestione dell'azienda Alle infrazioni commesse nella gestione dell'azienda sono applicabili per analogia gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo 2>.

» RS 311.0 > RS 313.0

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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero Art. 35 Procedimento penale 1 11 procedimento penale incombe ai Cantoni.

2 Ogni apertura di procedimento penale, come anche le dichiarazioni di non doversi procedere, i decreti penali e le sentenze penali vanno comunicati, senza indugio e gratuitamente, al Ministero pubblico della Confederazione; quest'ultimo può ognora chiedere informazioni sullo stato di un procedimento penale pendente.

3 Sono applicabili gli articoli 258 e 259 della legge federale sulla procedura penale *>.

Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 36 Disposizioni esecutive 1 II Consiglio federale e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni esecutive.

2 Oltre alle necessarie disposizioni esecutive, i Cantoni possono emanare provvisoriamente, mediante ordinanza non sottostante a referendum, anche disposizioni legislative complementari, in quanto vi siano autorizzati dalla presente legge; queste ordinanze rimangono in vigore sino all'emanazione di disposizioni legislative, ma in ogni caso non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3 Le disposizioni cantonali devono essere approvate dal Consiglio federale; le disposizioni comunali devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.

Art. 37 Diritto previgente: abrogazione e modificazione 1 II decreto federale del 23 marzo 1961 2) sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è abrogato.

2 La legge federale del 23 giugno 19503) concernente la protezione delle opere militari è modificata come segue : Art, 3 cpv. bis lbis

L'obbligo dell'autorizzazione e la procedura per l'acquisto di fondi nelle vicinanze di opere militari sono retti dalla legge federale del 16 dicembre 1983 4> sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.

« RS 312.0 RU 196] 213,1965 1240,1970 1195,1974 83,1977 1689,1982 1914 3) RS 510.518 41 RU . . .

2)

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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero Art. 38 Disposizione transitoria La presente legge e le disposizioni esecutive emanate in virtù di essa sono applicabili alle autorizzazioni concesse in prima istanza dopo la sua entrata in vigore, in quanto non siano fondate su autorizzazioni di massima definitive secondo il diritto previgente 1}.

Art. 39 Contingenti delle autorizzazioni Per il primo biennio, il Consiglio federale stabilisce il numero massimo, previsto per l'insieme del Paese, delle autorizzazioni per l'acquisto di abitazioni e di unità d'abitazione in apparthotel a due terzi al massimo del numero medio delle autorizzazioni concesse nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge per l'acquisto di residenze secondarie a tenore del diritto previgente.

Art. 40 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 Essa entra in vigore il 1c gennaio 1985 se, prima di questa data, l'iniziativa popolare «contro la svendita del territorio» è ritirata o respinta. Nel caso contrario, l'entrata in vigore è fissata dal Consiglio federale.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 1983 Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1983 II presidente : Gautier II presidente : Debétaz II segretario : Koehler II segretario : Huber Data di pubblicazione: 27 dicembre 1983 2) Termine di referendum: 26 marzo 1984

» RU 1972 1238, 1974 109, 1976 2389, 1979 806, 1980 1875, 1981 2070, 1982 2235,19831614 FF 1983 IV 558

2)

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)

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Jahr

1983

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4

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51

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---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.12.1983

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558-572

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