Modifica della Convenzione concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2014 del 1° ottobre 2014

La Confederazione Svizzera e i Cantoni firmatari convengono quanto segue: I La Convenzione del 1° settembre 2010 concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2014 è modificata come segue: Titolo Convenzione concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2015 Art. 1 cpv. 1 1 La presente Convenzione disciplina la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2015.

Art. 13 cpv. 2 Le spese d'esercizio annue per il 2015 non possono eccedere la somma di 800 000 franchi.

2

II La presente modifica entra in vigore dopo la firma da parte della Confederazione e di almeno diciotto Cantoni e la sua pubblicazione sul Foglio federale. Essa rimane valida fintanto che è soddisfatta la condizione della firma.

1

2014-3339

8429

Convenzione concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2014

Per i Cantoni che vi aderiscono successivamente, la modifica entra in vigore con la pubblicazione del loro accordo sul Foglio federale.

2

20 ottobre 2014

In nome della Confederazione Svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

In nome del Cantone

8430

Convenzione concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 20141 del 1° settembre 2010

La Confederazione Svizzera e i Cantoni contraenti, ­

determinati a informare congiuntamente sulla Confederazione Svizzera;

­

allo scopo di offrire alla popolazione e all'economia un facile accesso ai servizi delle autorità federali, cantonali e comunali;

­

intenzionati a tal scopo a gestire il Portale svizzero www.ch.ch;

­

decisi a contribuire a rafforzare la collaborazione tra amministrazioni pubbliche a tutti i livelli istituzionali;

­

decisi a migliorare la collaborazione tra l'amministrazione pubblica, l'economia e la popolazione;

­

desiderosi di rinnovare la Convenzione di diritto pubblico del 7 settembre 20062 concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2007 al 2010;

­

consapevoli che la Convenzione è parte integrante della strategia di Governo elettronico in Svizzera;

­

determinati a valorizzare gli sforzi di armonizzazione e standardizzazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente Convenzione disciplina la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 20143.

1

1

2 3

Conformemente alla modifica del 1° ottobre 2014 della Convenzione concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2014, la Convenzione ch.ch è prorogata sino alla fine del 2015.

FF 2006 8907 Conformemente alla modifica del 1° ottobre 2014 della Convenzione concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2014, la Convenzione ch.ch è prorogata sino alla fine del 2015.

8431

Convenzione concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2014

La presente Convenzione è una convenzione speciale secondo l'articolo 17 della Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera4.

2

Art. 2

www.ch.ch

www.ch.ch è il portale d'accesso alla Svizzera ufficiale. Esso persegue i seguenti obiettivi:

1

a.

consentire a cittadini, imprese e autorità di accedere con facilità ai servizi online delle autorità federali, cantonali e comunali;

b.

facilitare la comunicazione con le autorità;

c.

fornire informazioni su questioni relative alla politica, alle leggi e alle autorità della Svizzera;

d.

completare l'offerta di informazioni e servizi online delle autorità.

www.ch.ch utilizza gli standard del Governo elettronico in Svizzera ed è senza barriere.

2

Art. 3

Convenzioni speciali e progetti pilota

Per garantire qualità, diversificazione e ampliamento di contenuti e funzionalità di www.ch.ch, la Confederazione e i Cantoni possono elaborare progetti pilota e concludere convenzioni speciali conformemente all'articolo 17 della Convezione quadro concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera. I progetti pilota sono realizzati in stretta collaborazione con tutti gli organi competenti e nell'ambito della strategia di Governo elettronico in Svizzera.

1

La Cancelleria federale controlla e pondera i progetti pilota e presenta al Comitato direttivo un rapporto finale che Confederazione e Cantoni, Città e Comuni interessati possono consultare gratuitamente. Le soluzioni realizzate sono a disposizione ­ laddove le leggi lo consentano ­ delle Parti contraenti. I Cantoni sono responsabili degli eventuali adeguamenti (interfacce).

2

Art. 4

Protezione dei dati e sicurezza informatica

Il gestore di www.ch.ch assicura che i dati memorizzati nell'ambito di www.ch.ch siano trattati nel rispetto delle disposizioni legali sulla protezione dei dati. Il rispetto della protezione dei dati dei siti Internet collegati a www.ch.ch spetta ai rispettivi gestori.

1

Le Parti contraenti adottano misure a tutela dell'integrità e della funzionalità dei sistemi informatici nonché della confidenzialità, dell'integrità, della disponibilità e dell'affidabilità dei dati memorizzati, elaborati e trasmessi mediante questi sistemi.

2

4

FF 2008 2863

8432

Convenzione concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2014

Capitolo 2: Organizzazione Sezione 1: Enti responsabili Art. 5 Gli enti responsabili di www.ch.ch sono la Confederazione, i Cantoni contraenti e i Comuni rappresentati.

Sezione 2: Obblighi della Confederazione e dei Cantoni Art. 6

Confederazione

La Confederazione è competente per l'esercizio di www.ch.ch.

Art. 7

Cantoni

I Cantoni assicurano per quanto possibile la gestione e l'aggiornamento dei contenuti delle loro pagine e dei loro sistemi adottando standard comuni per facilitare l'interconnessione e lo scambio di dati con www.ch.ch.

1

I Cantoni sono responsabili della comunicazione e del coordinamento con i Comuni.

2

Ogni Cantone designa un servizio di contatto. Nell'ambito delle loro competenze e per quanto possibile, tali servizi sono responsabili per:

3

a.

la segnalazione di interlocutori cantonali e comunali cui rivolgersi per domande su aspetti tecnici, sui contenuti o sulle procedure amministrative;

b.

il sostegno alle misure di divulgazione volte a incrementare l'utenza di www.ch.ch;

c.

la garanzia dello scambio di informazioni all'interno del Cantone e con i Comuni.

Sezione 3: Comitato direttivo Art. 8

Compiti e competenze

La gestione strategica e il controlling di www.ch.ch competono al Comitato direttivo.

1

2

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti e competenze: a.

approva la strategia di www.ch.ch;

b.

adotta il mandato di prestazioni per la Sezione Governo elettronico (Sezione Web CaF) sulla gestione di www.ch.ch;

c.

adotta il budget annuale di www.ch.ch; 8433

Convenzione concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2014

d.

e.

prende atto del rapporto dell'ufficio di revisione;

f.

formula raccomandazioni all'attenzione del cancelliere della Confederazione per l'elezione del direttore della Sezione Web CaF.

Art. 9 1

approva il rapporto di gestione annuale di www.ch.ch all'indirizzo del Consiglio federale e degli organi cantonali competenti;

Composizione

Il Comitato direttivo è composto da: a.

cinque rappresentanti della Confederazione;

b.

cinque rappresentati dei Cantoni;

c.

un rappresentante dell'Associazione dei Comuni svizzeri;

d.

un rappresentante dell'Unione delle Città svizzere;

e.

un rappresentante della Conferenza svizzera sull'informatica (CSI).

I rappresentanti della Confederazione sono designati dalla Cancelleria federale.

Essa provvede affinché siano rappresentati il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e altri tre Dipartimenti.

2

I rappresentanti dei Cantoni sono designati dalla Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato. Essa provvede affinché le lingue nazionali e la popolazione siano rappresentate adeguatamente.

3

Art. 10 1

Costituzione e modalità di lavoro

Il Comitato direttivo si costituisce da sé.

Il Comitato direttivo si riunisce ogni volta che se ne presenta la necessità, ma almeno due volte all'anno. Si riunisce su richiesta di almeno tre membri.

2

Le decisioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.

3

Sezione 4: Esercizio e compiti operativi Art. 11

Esercizio

La Cancelleria federale gestisce www.ch.ch e mette a disposizione i necessari servizi amministrativi.

1

La Cancelleria federale allestisce un budget annuale delle spese per il disbrigo dei compiti.

2

8434

Convenzione concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2014

Art. 12

Compiti operativi

La Sezione Web CaF esegue i lavori previsti dalla strategia e dal mandato di prestazioni.

1

2

La Sezione Web CaF è in particolare responsabile per: a.

l'offerta di servizi di informazione e comunicazione di www.ch.ch (redazione, aggiornamento, approfondimento e ampliamento dei contenuti, traduzioni, chiarimento di questioni giuridiche);

b.

l'aumento dell'utenza di www.ch.ch collaborando all'attuazione della strategia di Governo elettronico in Svizzera e in altri progetti;

c.

l'allestimento del budget e la tenuta dei conti;

d.

la gestione della qualità dei dati;

e.

l'elaborazione della strategia e la fissazione degli obiettivi annuali;

f.

la stesura di un resoconto periodico sullo stato dei lavori all'indirizzo del Comitato direttivo.

La Sezione Web CaF si occupa dell'informazione, della comunicazione e del marketing. Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

3

a.

cura e approfondisce i contatti con i Cantoni, i servizi federali coinvolti e le organizzazioni attive nel settore del Governo elettronico;

b.

cura gli interessi di www.ch.ch nello sviluppo del Governo elettronico in Svizzera;

c.

rileva le esigenze dell'utenza e delle cerchie che non fanno ancora capo a www.ch.ch;

d.

divulga regolarmente l'offerta di www.ch.ch.

La Sezione Web CaF presenta annualmente un rapporto di gestione al Comitato direttivo. Tale rapporto informa sul raggiungimento degli obiettivi strategici e sul conto annuale.

4

5

La Sezione Web CaF funge da segretariato del Comitato direttivo.

Capitolo 3: Finanziamento Art. 13 La Confederazione e i Cantoni assumono ciascuno la metà delle spese sostenute per il disbrigo dei compiti di cui agli articoli 11 e 12.

1

8435

Convenzione concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2014

Le spese d'esercizio annue durante il periodo in cui la Convenzione è in vigore non possono eccedere la somma di 1,2 milioni di franchi5.

2

La quota che incombe ai Cantoni è suddivisa tra questi proporzionalmente al numero degli abitanti. Il contributo che i singoli Cantoni contraenti sono chiamati a versare non può eccedere l'importo indicato nell'allegato.

3

Le spese d'esercizio devono essere comprovate. Esse sono calcolate e fatturate annualmente.

4

Il Controllo federale delle finanze verifica il conto annuale presentato dalla Sezione Web CaF al Comitato direttivo.

5

Capitolo 4: Arbitrato Sezione 1: Commissione arbitrale Art. 14

Principio

Le Parti contraenti sottopongono le controversie derivanti dalla presente Convenzione alla Commissione arbitrale.

Art. 15 1

Composizione

La Commissione arbitrale è composta da tre persone.

Ogni Parte contraente nomina una persona. Le persone nominate scelgono la terza persona.

2

Art. 16

Sede

La Commissione arbitrale ha sede a Berna.

Art. 17

Indennità dei membri

I membri della Commissione arbitrale hanno diritto a un'indennità per i servizi resi.

L'indennità ammonta a 200 franchi al giorno.

5

Conformemente alla modifica del 1° ottobre 2014 della Convenzione concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2014, le spese d'esercizio annue per il 2015 non possono eccedere la somma di 800 000 franchi.

8436

Convenzione concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2014

Sezione 2: Procedura Art. 18 1

Le Parti contraenti inviano le loro richieste per scritto.

La Commissione arbitrale sottopone in ogni caso alle Parti contraenti una proposta conciliativa che consenta di concludere la procedura in via amichevole. Se una Parte contraente respinge tale proposta, la Commissione arbitrale decide secondo il diritto e l'equità ai sensi dell'articolo 4 del Codice civile6.

2

La procedura dinanzi alla Commissione arbitrale è retta dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.

3

Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 19

Entrata in vigore e validità

La presente Convenzione entra in vigore dopo la firma da parte della Confederazione e di almeno diciotto Cantoni e la sua pubblicazione sul Foglio federale. Essa rimane valida fintanto che è soddisfatta la condizione della firma.

1

Per i Cantoni che vi aderiscono successivamente, la Convenzione entra in vigore con la pubblicazione della loro adesione sul Foglio federale.

2

Art. 20

Denuncia

La presente Convenzione può essere denunciata dalla Confederazione e da ogni Cantone contraente con effetto alla fine di un anno civile, osservando un termine di denuncia di sei mesi.

1

La presente Convenzione rimane valida e in vigore dopo una denuncia da parte di un Cantone contraente fintanto che è soddisfatta la condizione di validità secondo l'articolo 19 capoverso 1.

2

1° settembre 2010

In nome della Confederazione Svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 7

RS 210 RS 172.021

8437

Convenzione concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2014

Allegato (art. 13 cpv. 3)

Elenco dei contributi annui massimi dei Cantoni Cantone

Popolazione residente media

Importo massimo

Fine 2008 provvisorio

CHF

in %

Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Obvaldo Nidvaldo Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna Sciaffusa Appenzello esterno Appenzello interno San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Giura

1 332 900 969 100 368 800 35 100 143 500 34 300 40 600 38 400 110 800 268 100 251 700 186 000 271 700 75 300 52 800 15 600 470 900 190 600 591 700 241 600 332 600 688 500 303 200 170 300 445 800 70 000

17,31 12,59 4,79 0,46 1,86 0,45 0,53 0,50 1,44 3,48 3,27 2,42 3,53 0,98 0,69 0,20 6,12 2,48 7,68 3,14 4,32 8,94 3,94 2,21 5,79 0,91

103 859.60 75 512.30 28 736.90 2 735.00 11 181.50 2 672.70 3 163.60 2 992.10 8 633.50 20 890.40 19 612.50 14 493.10 21 170.90 5 867.40 4 114.20 1 215.60 36 692.60 14 851.60 46 105.30 18 825.50 25 916.20 53 648.00 23 625.40 13 269.80 34 736.80 5 454.40

Totale

7 700 200

100,00

600 000.00

Fonte: Ufficio federale di statistica, statistica dello stato annuale della popolazione (ESPOP), bilancio della popolazione residente; popolazione residente media; svizzeri e stranieri (risultati provvisori, fine 2008).

8438