Termine di referendum: 2 aprile 2015

Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Modifica del 12 dicembre 2014 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 31 marzo 20141; visto il parere del Consiglio federale del 21 maggio 20142, decreta: I La legge del 23 marzo 20073 sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. ebis ed eter 1

Nella presente legge s'intende per: ebis. gruppo di bilancio: raggruppamento giuridico di operatori del mercato dell'energia elettrica per creare, rispetto alla società nazionale di rete, un'unità comune di misurazione e di conteggio all'interno della zona di regolazione Svizzera; eter. energia di compensazione: energia elettrica fatturata per compensare la differenza tra l'acquisto o la fornitura effettivi di un gruppo di bilancio e il relativo acquisto o la relativa fornitura secondo il piano previsionale;

Art. 14 cpv. 3 lett. d e 3bis 3

I tariffari: d.

Abrogata

Nel determinare il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non possono essere presi in considerazione i costi fatturati individualmente dai gestori di rete.

3bis

1 2 3

FF 2014 3395 FF 2014 3405 RS 734.7

2014-1154

8375

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Art. 15a

Costi fatturati individualmente per l'energia di compensazione

La società nazionale di rete fattura individualmente ai gruppi di bilancio i costi per l'energia di compensazione.

1

La società nazionale di rete fissa i prezzi dell'energia di compensazione in modo tale da incentivare su tutto il territorio svizzero un impiego efficiente dell'energia di regolazione e della potenza di regolazione e in modo da evitare abusi. I prezzi dell'energia di compensazione si basano sui costi per l'energia di regolazione4.

2

Se dalla vendita di energia di compensazione risulta un utile, il relativo importo deve essere preso in considerazione nel calcolo dei costi per le prestazioni di servizio relative al sistema.

3

Art. 33a

Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2014

L'imputazione dei costi per l'energia di compensazione effettuata secondo il diritto anteriore mantiene la sua validità.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 23 dicembre 20145 Termine di referendum: 2 aprile 2015

4 5

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

FF 2014 8375

8376