Traduzione1

Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Concluso a Doha l'8 dicembre 2012 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Ratificato con strumenti scambiati il ...

Entrato in vigore il ...

Art. 1

Emendamento

A. Allegato B del Protocollo di Kyoto3 La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella dell'Allegato B del Protocollo: 1

2

3

Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2008­2012) (% delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)

Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013­2020) (% delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)

4

5

Impegno Impegni annunquantificato ciati di ridudi limitazione zione delle o di riduzione emissioni di gas delle emissioni a effetto serra (2013­2020) entro il 2020 (% delle emis- (% delle emissioni dell'anno sioni dell'anno di riferimento)1 di riferimento)2 Anno di riferimento

Parte Germania

92

804

s.o.

s.o.

Australia Austria Bielorussia5* Belgio Bulgaria* Cipro Croazia* Danimarca Spagna Estonia* Finlandia Francia

108 92

99,5 804 88 804 804 804 806 804 804 804 804 804

2000 s.o.

1990 s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

98 s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

1 2 3

6

92 92 95 92 92 92 92 92

­5%/­15% o ­25%3 ­8%

­20%/­30%7

Dal testo originale francese.

FF 2014 3015 RS 0.814.011

2013-1724

3017

Emendamento al Protocollo di Kyoto

1

2

3

Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2008­2012) (% delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)

Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013­2020) (% delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)

6

Impegno Impegni annunquantificato ciati di ridudi limitazione zione delle o di riduzione emissioni di gas delle emissioni a effetto serra (2013­2020) entro il 2020 (% delle emis- (% delle emissioni dell'anno sioni dell'anno di riferimento)1 di riferimento)2

804 804 804 808 804 95 804 84 804 804 804 78 84 804 804 804

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

1990 s.o.

1990 s.o.

s.o.

s.o.

1990 1990 s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

95 s.o.

84 s.o.

s.o.

s.o.

78 84 s.o.

s.o.

s.o.

804 804

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

804 804 804 804 84,2 7612

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

1990 1990

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

­20%/­30%11 ­20%

804

1990

s.o.

­20%/­30%7

Abbreviazione: s.o. = senza oggetto * Paesi in transizione verso un'economia di mercato

3018

5

Anno di riferimento

Parte Grecia 92 Ungheria* 94 Irlanda 92 Islanda 110 Italia 92 Kazakistan* Lettonia* 92 Liechtenstein 92 Lituania* 92 Lussemburgo 92 Malta Monaco 92 Norvegia 101 Paesi Bassi 92 Polonia* 94 Portogallo 92 Repubblica Ceca* 92 Romania* 92 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 92 Slovacchia* 92 Slovenia* 92 Svezia 92 Svizzera 92 Ucraina* 100 Unione 92 europea Canada13 94 Federazione 100 Russa16* Giappone14 94 Nuova 100 Zelanda15

4

­7% ­20%/­30%9

­30% ­30%/­40%10

Emendamento al Protocollo di Kyoto

Tutte le note seguenti (ad eccezione delle note 1, 2 e 5) sono state comunicate dalle Parti interessate.

Un anno di riferimento può essere utilizzato facoltativamente da ogni Parte a uso proprio per esprimere i suoi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni in percentuale delle emissioni dell'anno in questione, senza che ciò implichi un obbligo internazionale a titolo del Protocollo di Kyoto, in aggiunta alla lista dei suoi QELRC per l'anno di riferimento nella seconda e nella terza colonna della tabella, che implicano invece un obbligo internazionale.

1

Per maggiori informazioni riguardanti tali annunci, si consultino i documenti FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 e FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 e Add.2.

2

L'impegno quantificato dell'Australia per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto è conforme al suo obiettivo incondizionato per il 2020, che consiste in una riduzione del 5 per cento rispetto ai livelli del 2000. L'Australia si riserva la possibilità di optare ulteriormente per il 2020 per un obiettivo più ambizioso di riduzione tra il 5 e il 15 per cento, o addirittura del 25 per cento, rispetto ai livelli del 2000, a patto che siano rispettate alcune condizioni. Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda gli annunci fatti a titolo degli accordi di Cancún e non implicano un nuovo obbligo internazionale a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalità connesse.

3

È inteso che l'Unione europea e i suoi Paesi membri raggiungeranno congiuntamente i rispettivi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto, in conformità all'articolo 4 del medesimo Protocollo. Tali obiettivi non pregiudicano l'ulteriore notifica da parte dell'Unione europea e dei suoi Paesi membri di un accordo mirante ad adempiere congiuntamente ai loro impegni in conformità alle disposizioni del Protocollo di Kyoto.

4

Paesi il cui nome è stato aggiunto nell'Allegato B a seguito di un emendamento adottato in applicazione della decisione 10/CMP.2. Tale emendamento non è ancora entrato in vigore.

5

È inteso che la Croazia ottempererà al suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Paesi membri, in conformità all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto. Pertanto, l'adesione della Croazia all'Unione europea non inciderà né sulla sua partecipazione all'accordo per l'adempimento congiunto concluso in conformità all'articolo 4 né sul suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni.

6

Nel quadro di un accordo mondiale e globale per il periodo successivo al 2012, l'Unione europea rinnova la sua offerta di optare per una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle proprie responsabilità e delle loro rispettive capacità.

7

3019

Emendamento al Protocollo di Kyoto

È inteso che l'Islanda ottempererà al suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri, in conformità all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

8

L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni presentato nella terza colonna corrisponde a un obiettivo di riduzione del 20 per cento entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Il Principato del Liechtenstein è disposto a prevedere un obiettivo più elevato di riduzione, pari a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilità e delle loro rispettive capacità.

9

10 L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni della Norvegia, pari a 84, è conforme al suo obiettivo di riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. Se la Norvegia potrà contribuire a un accordo mondiale e globale grazie al quale i grandi Paesi emettitori tra le Parti si accordino su riduzioni delle emissioni conformi all'obiettivo dei 2 °C, essa opterà per una riduzione del 40 per cento delle emissioni entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda l'annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancún e non implicano un nuovo obbligo internazionale a titolo del presente Protocollo.

11 L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni presentato nella terza colonna della tabella corrisponde a un obiettivo di riduzione del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. La Svizzera è disposta a esaminare l'opzione di un obiettivo più elevato, pari al massimo a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilità e delle loro capacità nonché dell'obiettivo dei 2 °C. Questo riferimento mantiene l'annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancún e non implica un nuovo obbligo internazionale giuridicamente vincolante a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalità connesse.

12 Il riporto dovrebbe essere totale e non viene tollerato nessun annullamento o limitazione dell'utilizzo di questo bene sovrano legittimamente acquisito.

13 Il 15 dicembre 2011, il Depositario è stato informato per iscritto del ritiro del Canada dal Protocollo di Kyoto. Tale misura avrà effetto per il Canada a partire dal 15 dicembre 2012.

14 In una comunicazione del 10 dicembre 2010, il Giappone ha indicato che non intende essere vincolato al secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto dopo il 2012.

15 La Nuova Zelanda resta Parte del Protocollo di Kyoto. Si imporrà un obiettivo quantificato di riduzione delle emissioni per l'insieme della sua economia a titolo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel corso del periodo 2013­2020.

3020

Emendamento al Protocollo di Kyoto

In una comunicazione dell'8 dicembre 2010, pervenuta al Segretariato il 9 dicembre 2010, la Federazione Russa ha indicato che non intende assumersi alcun obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento.

16

3021

Emendamento al Protocollo di Kyoto

B. Allegato A del Protocollo di Kyoto L'elenco che figura nella rubrica «Gas a effetto serra» dell'Allegato A del Protocollo è sostituito con l'elenco seguente:

Gas a effetto serra Biossido di carbonio (CO2) Metano (CH4) Protossido di azoto (N2O) Idrocarburi fluorurati (HFC) Idrocarburi perfluorati (PFC) Esafluoro di zolfo (SF6) Trifluoruro di azoto (NF3)4

C. Paragrafo 1bis dell'articolo 3 Dopo il paragrafo 1 dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente: 1bis. Le Parti incluse nell'Allegato I assicurano, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra indicati nell'Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, non superino le quantità loro assegnate, calcolate in funzione degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni riportati nella terza colonna della tabella dell'Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre le loro emissioni globali di tali gas di almeno il 18 per cento rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2013­2020.

D. Paragrafo 1ter dell'articolo 3 Dopo il paragrafo 1bis dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente: 1ter.

Una Parte inclusa nell'Allegato B può proporre un adeguamento per diminuire la percentuale del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni indicata nella terza colonna della tabella dell'Allegato B. La proposta di un adeguamento di questo tipo è comunicata alle Parti dal Segretariato almeno tre mesi prima della riunione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, cui la proposta viene presentata per adozione.

4

Si applica soltanto a partire dall'inizio del secondo periodo d'impegno.

3022

Emendamento al Protocollo di Kyoto

E. Paragrafo 1quater dell'articolo 3 Dopo il paragrafo 1ter dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente: 1quater. Ogni adeguamento proposto da una Parte inclusa nell'Allegato I e volto ad aumentare il grado di ambizione del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni in conformità al paragrafo 1ter dell'articolo 3 è considerato come adottato dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, a meno che un numero superiore ai tre quarti delle Parti presenti e votanti si opponga alla sua adozione. L'adeguamento adottato è comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmette a tutte le Parti, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del Depositario. Simili adeguamenti sono vincolanti per le Parti.

F. Paragrafo 7bis dell'articolo 3 Dopo il paragrafo 7 dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente: 7bis. Nel secondo periodo di adempimento degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni, dal 2013 al 2020, la quantità assegnata a ciascuna Parte inclusa nell'Allegato I è uguale alla percentuale, indicata nella terza colonna della tabella dell'Allegato B, di emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra di cui all'Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, relative al 1990, all'anno o al periodo di riferimento ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per otto.

Per il calcolo della quantità loro assegnata, le Parti incluse nell'Allegato I per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e delle foreste costituiva nel 1990 una fonte netta di emissione di gas a effetto serra includono nelle emissioni relative all'anno di riferimento (1990) o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio equivalente, meno le quantità assorbite dai pozzi nel 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni.

G. Paragrafo 7ter dell'articolo 3 Dopo il paragrafo 7bis dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente: 7ter.

Qualsiasi differenza positiva tra la quantità assegnata per il secondo periodo di adempimento a una Parte inclusa nell'Allegato I e il volume delle emissioni annuali medie per i primi tre anni del periodo di adempimento precedente moltiplicato per otto viene trasferita sul conto delle cancellazioni di tale Parte.

3023

Emendamento al Protocollo di Kyoto

H. Paragrafo 8 dell'articolo 3 Al paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo, sostituire l'espressione seguente: Al paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo l'espressione «del calcolo di cui al paragrafo 7» è sostituita con «del calcolo di cui ai paragrafi 7 e 7bis».

I. Paragrafo 8bis dell'articolo 3 Dopo il paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo è inserito il paragrafo seguente: 8bis. Tutte le Parti incluse nell'Allegato I possono utilizzare il 1995 o il 2000 come anno di riferimento ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7bis per il trifluoruro di azoto.

J. Paragrafi 12bis e ter dell'articolo 3 Dopo il paragrafo 12 dell'articolo 3 del Protocollo sono inseriti i paragrafi seguenti: 12bis. Ogni unità generata dai meccanismi di mercato creati a titolo della Convenzione o dei suoi strumenti può essere utilizzata dalle Parti incluse nell'Allegato I in vista di facilitare il rispetto dei loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell'articolo 3. Tutte le unità acquistate da una Parte a un'altra Parte della Convenzione sono sommate alla quantità assegnata alla Parte acquirente e sottratte dalla quantità di unità detenuta dalla Parte che le cede.

12ter. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, assicura che una parte delle unità provenienti dalle attività approvate a titolo dei meccanismi di mercato menzionati nel paragrafo 12bis, utilizzate dalle Parti incluse nell'Allegato I per aiutarle a rispettare i loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell'articolo 3, serva a coprire le spese d'amministrazione come pure ad aiutare i Paesi in via di sviluppo, particolarmente vulnerabili agli effetti nefasti dei cambiamenti climatici, a far fronte ai costi di adattamento nel caso di unità acquistate a titolo dell'articolo 17.

K. Paragrafo 2 dell'articolo 4 Alla fine del primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 4 del Protocollo è aggiunta la parte di periodo seguente: «, o alla data di deposito dei loro strumenti di accettazione di ogni emendamento all'Allegato B adottato in virtù del paragrafo 9 dell'articolo 3».

3024

Emendamento al Protocollo di Kyoto

L. Paragrafo 3 dell'articolo 4 Al paragrafo 3 dell'articolo 4 del Protocollo l'espressione «all'articolo 3 paragrafo 7» è sostituita con «all'articolo 3, cui si riferiscono.» Art. 2

Entrata in vigore

Il presente emendamento entra in vigore in conformità agli articoli 20 e 21 del Protocollo di Kyoto.

(Seguono le firme)

3025

Emendamento al Protocollo di Kyoto

3026