Termine di referendum: 15 gennaio 2015

Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali (Modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e della legge sul Parlamento) del 26 settembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 20121, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 7a cpv. 2, 3 e 4 Parimenti in modo autonomo può concludere trattati internazionali di portata limitata.

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3

4

Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali che: a.

non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti;

b.

servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base;

c.

sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.

Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali che: a.

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adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale;

FF 2012 6669 RS 172.010

2012-1168

6285

Competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e applicazione provvisoria dei trattati internazionali. LF

b.

contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni;

c.

comportano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all'anno.

Art. 7b cpv. 1bis 1bis Il Consiglio federale rinuncia all'applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.

2. Legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento Art. 152 cpv. 3bis 3bis Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui approvazione è di competenza dell'Assemblea federale. Rinuncia all'applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 7 ottobre 20144 Termine di referendum: 15 gennaio 2015

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RS 171.10 FF 2014 6285

6286