Traduzione1

Trattato sul commercio delle armi Concluso il 2 aprile 2013 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Ratificato dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Preambolo Gli Stati Parte al presente Trattato, guidati dalle finalità e dai principi dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 19453, richiamando l'articolo 26 dello Statuto delle Nazioni Unite, che cerca di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio di risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, rimarcando il bisogno di prevenire e di eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e di prevenire la loro diversione verso il mercato illecito o per utilizzi ed utilizzatori finali non autorizzati, inclusa la commissione di atti terroristici, riconoscendo i legittimi interessi politici, economici, commerciali e di sicurezza degli Stati nel commercio internazionale di armi convenzionali, ribadendo il diritto sovrano di ogni Stato di disciplinare e controllare le armi convenzionali esclusivamente all'interno del proprio territorio in conformità con il proprio ordinamento giuridico o costituzionale, consapevoli che la pace e la sicurezza, lo sviluppo e i diritti umani costituiscono i pilastri del sistema delle Nazioni Unite e le fondamenta della sicurezza collettiva e riconoscendo che lo sviluppo, la pace e la sicurezza e i diritti umani sono interconnessi e si rafforzano mutualmente, richiamando le Linee Guida della Commissione per il Disarmo delle Nazioni Unite sul trasferimento delle armi, adottate dall'Assemblea Generale con la Risoluzione 46/36H del 6 dicembre 1991, prendendo nota del contributo fornito dal Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, dal Protocollo addizionale del 31 maggio 20014 contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 20005 contro la criminalità organizzata transnazionale, e dello Strumento internazionale volto a

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Dal testo originale francese.

FF 2014 1463 RS 0.120 RS 0.311.544 RS 0.311.54

2013-1066

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Trattato sul commercio delle armi

consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro illegali, riconoscendo le conseguenze sociali, economiche, umanitarie e di sicurezza del commercio illecito e del commercio non regolamentato di armi convenzionali, considerando che i civili, in particolare donne e bambini, rappresentano la grande maggioranza delle persone colpite dai conflitti armati e dalla violenza armata, riconoscendo inoltre le sfide affrontate dalle vittime dei conflitti armati e il loro bisogno di cure adeguate, riabilitazione e di reinserimento sociale ed economico, sottolineando che nessuna disposizione del presente Trattato impedisce agli Stati di mantenere e adottare ulteriori ed efficaci misure per favorire gli obiettivi e le finalità del Trattato, consapevoli che il commercio, il possesso e l'uso di determinate armi convenzionali per svolgere attività di tipo ricreativo, culturale, storico e sportivo sono leciti e legittimi nella misura in cui tale commercio, possesso e uso sono autorizzati o tutelati dalla legge, consapevoli anche del ruolo che possono svolgere le organizzazioni regionali nell'assistere, su richiesta, gli Stati Parte per l'attuazione del presente Trattato, riconoscendo il ruolo volontario e attivo che la società civile, incluse le organizzazioni non governative, e il settore industriale possono svolgere nel sensibilizzare all'oggetto e alle finalità del presente Trattato nonché nel promuovere la sua attuazione, affermando che la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e la prevenzione della loro diversione non devono ostacolare la cooperazione internazionale e il commercio lecito di materiali, equipaggiamenti e tecnologie per finalità pacifiche, evidenziando l'auspicio di raggiungere un'adesione universale al presente Trattato, determinati ad agire secondo i seguenti principi: Principi: ­

il diritto naturale degli Stati all'autotutela individuale o collettiva, riconosciuto dall'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite;

­

la risoluzione di controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo, ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 3 dello Statuto delle Nazioni Unite;

­

l'astensione nelle relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 4 dello Statuto delle Nazioni Unite;

­

il non intervento in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7 dello Statuto delle Nazioni Unite;

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Trattato sul commercio delle armi

­

il rispetto e la garanzia del rispetto del diritto internazionale umanitario ai sensi, tra l'altro, delle Convenzioni di Ginevra del 19496, e il rispetto e la garanzia del rispetto dei diritti umani ai sensi, tra l'altro, dello Statuto delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

­

la responsabilità di ogni Stato, in ottemperanza ai propri obblighi internazionali, di regolamentare in modo efficace il commercio internazionale di armi convenzionali e di prevenire la loro diversione, oltre alla responsabilità principale degli Stati di istituire ed attuare un regime nazionale di controllo;

­

il rispetto dell'interesse legittimo di ogni Stato ad acquisire armi convenzionali per esercitare il proprio diritto alla legittima autodifesa e per contribuire alle operazioni di mantenimento della pace nonché di produrre, esportare, importare e trasferire armi convenzionali;

­

l'attuazione del presente Trattato in maniera coerente, oggettiva e non discriminatoria, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Obiettivi e finalità

L'obiettivo del presente Trattato è di: ­

istituire i più elevati standard internazionali comuni possibili al fine di regolare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali;

­

prevenire ed eradicare il commercio illecito di armi convenzionali e prevenire la loro diversione;

al fine di: ­

contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali e regionali;

­

ridurre le sofferenze umane;

­

promuovere la cooperazione, la trasparenza e l'agire responsabile degli Stati Parte nel commercio internazionale di armi convenzionali e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati Parte.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente Trattato si applica a tutte le armi convenzionali incluse nelle seguenti categorie:

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a)

carri armati;

b)

veicoli corazzati da combattimento;

c)

sistemi di artiglieria di grosso calibro;

d)

aerei da combattimento;

RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

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Trattato sul commercio delle armi

e)

elicotteri da attacco;

f)

navi da guerra;

g)

missili e lanciatori di missili; e

h)

armi leggere e di piccolo calibro.

2. Ai fini del presente Trattato, le attività di commercio internazionale includono l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasbordo e l'intermediazione di armi, d'ora innanzi denominati «trasferimento».

3. Il presente Trattato non si applica al trasporto internazionale da parte o per conto di uno Stato Parte di armi convenzionali destinate al proprio uso, a condizione che le armi convenzionali restino di proprietà dello stesso Stato Parte.

Art. 3

Munizioni

Ciascuno Stato Parte istituisce e mantiene un regime nazionale di controllo per regolare l'esportazione delle munizioni sparate, lanciate o scaricate dalle armi convenzionali comprese nell'articolo 2 paragrafo 1 e applica le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 prima di autorizzare l'esportazione di tali munizioni.

Art. 4

Parti e componenti

Ciascuno Stato Parte istituisce e gestisce un regime nazionale di controllo per regolare l'esportazione di parti e componenti, qualora l'esportazione renda possibile l'assemblaggio delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1, e applica le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 prima di autorizzare l'esportazione di tali parti e componenti.

Art. 5

Attuazione generale

1. Ciascuno Stato Parte attua il presente Trattato in maniera coerente, oggettiva, e non discriminatoria, tenendo conto dei principi espressi nel Trattato.

2. Ciascuno Stato Parte istituisce e gestisce un regime nazionale di controllo che includa anche una lista nazionale di controllo, al fine di attuare le disposizioni del presente Trattato.

3. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato ad applicare le disposizioni del presente Trattato alla più ampia tipologia di armi convenzionali. Le definizioni nazionali di ognuna delle categorie previste dall'articolo 2 paragrafo 1 lettere a)-g) hanno almeno la stessa portata delle descrizioni utilizzate nel Registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato. Per la categoria prevista dall'articolo 2 paragrafo 1 lettera h, le definizioni nazionali hanno almeno la stessa portata delle descrizioni utilizzate negli strumenti pertinenti delle Nazioni Unite al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.

4. Ciascuno Stato Parte, in conformità con la sua legislazione nazionale, comunica la propria lista nazionale di controllo al Segretariato, il quale la mette a disposizione degli altri Stati Parte. Gli Stati Parte sono incoraggiati a rendere pubbliche le loro liste di controllo.

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Trattato sul commercio delle armi

5. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per attuare le disposizioni del presente Trattato e designa le autorità nazionali competenti allo scopo di istituire un regime nazionale di controllo efficace e trasparente che regolamenti il trasferimento delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 e di ogni altro bene previsto dagli articoli 3 e 4.

6. Ciascuno Stato Parte nomina uno o più punti di contatto nazionali incaricati di scambiare informazioni relative all'attuazione del presente Trattato. Ciascuno Stato Parte notifica al Segretariato, istituito ai sensi dell'articolo 18, i punti di contatto nazionali e mantiene tali informazioni aggiornate.

Art. 6

Divieti

1. Nessuno Stato Parte autorizza il trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 o dei beni previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento è suscettibile di violare i suoi obblighi derivanti da misure adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare relativamente all'embargo di armi.

2. Nessuno Stato Parte autorizza il trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 o dei beni previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento è suscettibile di violare i suoi obblighi internazionali pertinenti ai sensi degli accordi internazionali di cui è Parte, in particolare di quelli riguardanti il trasferimento o il traffico illecito di armi convenzionali.

3. Nessuno Stato Parte autorizza il trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 o dei beni previsti dagli articoli 3 e 4 qualora al momento dell'autorizzazione sia a conoscenza del fatto che le armi o i beni possono essere utilizzati per la commissione di genocidi, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o soggetti civili protetti in quanto tali o altri crimini di guerra definiti come tali dagli accordi internazionali di cui lo Stato è parte.

Art. 7

Esportazione e valutazione dell'esportazione

1. Se l'esportazione non è proibita dall'articolo 6, ciascuno Stato Parte esportatore, prima dell'autorizzazione di esportazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 o di ogni altro bene previsto dagli articoli 3 e 4, sotto la propria giurisdizione e in conformità con il proprio sistema di controllo nazionale valuta, in maniera obiettiva e non discriminatoria, e prendendo in considerazione ogni elemento pertinente, incluse le informazioni fornite dallo Stato importatore ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 1, se le armi convenzionali o i beni: a)

possono contribuire a minacciare la pace e la sicurezza;

b)

possono essere utilizzati per: i) commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario; ii) commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani; 1469

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iii) commettere o facilitare un atto che costituisce un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi al terrorismo di cui lo Stato esportatore è parte; oppure iv) commettere o facilitare un atto che costituisce un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi alla criminalità organizzata transnazionale di cui lo Stato esportatore è parte.

2. Lo Stato Parte esportatore valuta inoltre se possono essere adottate delle misure per ridurre i rischi identificati alle lettere a­b nel paragrafo 1, come ad esempio misure per accrescere la fiducia reciproca o programmi sviluppati e concordati congiuntamente fra gli Stati esportatori e importatori.

3. Se, dopo aver condotto tale valutazione e aver esaminato le misure di mitigazione disponibili, lo Stato Parte esportatore ritiene che vi sia il rischio rilevante che si presenti una delle conseguenze negative previste dal paragrafo 1, lo Stato Parte esportatore non autorizza l'esportazione.

4. Lo Stato Parte esportatore, nel formulare la propria valutazione, prende in considerazione il rischio che le armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 o la merce prevista dagli articoli 3 e 4 possano essere utilizzate per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne e bambini.

5. Ciascuno Stato Parte esportatore adotta misure per assicurare che ogni autorizzazione per l'esportazione di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 o di merce prevista dagli articoli 3 o 4 sia descritta nel dettaglio ed emessa prima dell'esportazione.

6. Ciascuno Stato Parte esportatore, su richiesta, mette a disposizione dello Stato Parte importatore e degli Stati Parte di transito o trasbordo appropriate informazioni relative all'autorizzazione in questione, ai sensi delle leggi, delle pratiche e delle politiche nazionali dello Stato esportatore.

7. Se, dopo la concessione di un'autorizzazione, uno Stato Parte esportatore dovesse venire a conoscenza di nuove informazioni rilevanti, è incoraggiato a riesaminare la sua autorizzazione dopo aver consultato, se opportuno, lo Stato importatore.

Art. 8

Importazione

1. Ciascuno Stato Parte importatore adotta misure per assicurare che siano fornite informazioni opportune e pertinenti, su richiesta e in conformità con la propria legislazione nazionale, allo Stato Parte esportatore, per assisterlo nel condurre la valutazione nazionale dell'esportazione ai sensi dell'articolo 7. Tali misure possono includere documentazione sull'utilizzo finale o sull'utilizzatore finale.

2. Ciascuno Stato Parte importatore adotta misure che gli permettono di regolare, ove necessario, l'importazione sotto la propria giurisdizione di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1. Tali misure possono includere regimi di importazione.

3. Ciascuno Stato Parte importatore può richiedere informazioni allo Stato Parte esportatore su ogni autorizzazione di esportazione in sospeso o in corso in cui lo Stato Parte importatore risulta essere il Paese finale di destinazione.

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Trattato sul commercio delle armi

Art. 9

Transito o trasbordo

Ciascuno Stato Parte adotta le misure opportune per regolare, ove necessario e possibile, il transito o il trasbordo sotto la propria giurisdizione e sul proprio territorio delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 conformemente al diritto internazionale pertinente.

Art. 10

Intermediazione

Ciascuno Stato Parte adotta, in conformità con le proprie leggi nazionali, misure per regolare le attività di intermediazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 nell'ambito della propria giurisdizione. Tali misure possono includere la richiesta agli intermediari di registrarsi od ottenere l'autorizzazione scritta prima di poter esercitare le attività di intermediazione.

Art. 11

Diversione

1. Ciascuno Stato Parte interessato dal trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 adotta misure per prevenire la loro diversione.

2. Lo Stato Parte esportatore si impegna attraverso il proprio regime nazionale di controllo, istituito ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2, a prevenire una diversione del trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 valutando il rischio di diversione delle armi esportate e considerando l'adozione di misure di mitigazione del rischio come, ad esempio, misure per accrescere la fiducia reciproca o programmi sviluppati e concordati congiuntamente fra gli Stati esportatori e importatori. Altre misure di prevenzione possono includere, ove opportuno, la verifica delle parti interessate dall'esportazione, la richiesta di ulteriori documenti, certificati o garanzie, la non autorizzazione dell'esportazione o altre misure opportune.

3. Gli Stati Parte importatori, di transito, di trasbordo ed esportatori cooperano e si scambiano informazioni, in conformità con le rispettive leggi nazionali, ove opportuno e possibile, al fine di ridurre il rischio di diversione del trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1.

4. Se uno Stato Parte scopre una diversione di armi convenzionali ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1, che sono o erano oggetto di un trasferimento, adotta le misure opportune in conformità con le proprie leggi nazionali e il diritto internazionale, per impedire tale diversione. Tali misure possono includere l'allerta degli Stati Parte potenzialmente coinvolti, l'ispezione dei carichi di tali armi convenzionali ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1, l'adozione di misure di monitoraggio attraverso indagini e azioni penali.

5. Per poter meglio seguire e prevenire la diversione di armi convenzionali ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1, che sono o erano oggetto di un trasferimento gli Stati Parti sono incoraggiati a scambiarsi informazioni pertinenti su misure efficaci per affrontare la diversione. Tali informazioni possono riguardare attività illecite tra cui la corruzione, le rotte del commercio internazionale illecito, l'intermediazione illecita, le fonti di approvvigionamento illecito, i metodi di occultamento, i punti comuni di spedizione o le destinazioni utilizzate dai gruppi organizzati coinvolti nelle diversioni.

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Trattato sul commercio delle armi

6. Gli Stati Parte sono incoraggiati a comunicare agli altri Stati Parte, attraverso il Segretariato, le misure adottate per affrontare la diversione di armi convenzionali trasferite ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1, che sono o erano oggetto di un trasferimento.

Art. 12

Conservazione dei documenti

1. Ciascuno Stato Parte tiene, in conformità con la propria legislazione e regolamentazione nazionale, dei registri nazionali delle autorizzazioni rilasciate per l'esportazione o delle effettive esportazioni di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1.

2. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a tenere dei registri delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 che sono trasferite nel proprio territorio come destinazione finale o che sono state autorizzate a transitare o essere trasbordate nel territorio della propria giurisdizione.

3. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a indicare in tali registri, secondo il caso: la quantità, il valore, il modello o il tipo, i trasferimenti internazionali autorizzati delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1, i trasferimenti realmente effettuati e le informazioni sullo Stato o sugli Stati esportatori, importatori, di transito o di trasbordo, nonché sugli utilizzatori finali.

4. I registri sono conservati per un minimo di dieci anni.

Art. 13

Presentazione di rapporti

1. Ciascuno Stato Parte, entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente Trattato per lo Stato Parte in questione ai sensi dell'articolo 22, fornisce al Segretariato un rapporto iniziale sulle misure adottate per attuare il presente Trattato, incluse le leggi nazionali, le liste di controllo nazionali ed altri regolamenti o misure amministrative. Se opportuno, ciascuno Stato Parte informa il Segretariato di ogni nuova misura adottata per l'attuazione del Trattato. I rapporti forniti sono messi a disposizione e distribuiti dal Segretariato agli Stati Parte.

2. Gli Stati Parte sono incoraggiati a comunicare agli altri Stati Parte, attraverso il Segretariato, informazioni sulle misure adottate che sono risultate efficaci per impedire la diversione di armi convenzionali ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1, che sono o erano oggetto di un trasferimento.

3. Ciascuno Stato Parte presenta annualmente al Segretariato entro il 31 maggio un rapporto relativo al precedente anno civile sulle esportazioni ed importazioni autorizzate o effettive di armi convenzionali ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1. I rapporti forniti sono messi a disposizione e distribuiti dal Segretariato agli Stati Parte. Il rapporto presentato al Segretariato può contenere le stesse informazioni fornite dallo Stato Parte ad altri dispositivi pertinenti delle Nazioni Unite, incluso il Registro ONU delle armi convenzionali. I rapporti possono escludere informazioni commercialmente sensibili o riguardanti la sicurezza nazionale.

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Trattato sul commercio delle armi

Art. 14

Applicazione

Ciascuno Stato Parte adotta le misure opportune per far applicare le leggi e i regolamenti nazionali che attuano i provvedimenti del presente Trattato.

Art. 15

Cooperazione Internazionale

1. Gli Stati Parte devono cooperare, compatibilmente con i rispettivi interessi in materia di sicurezza e le proprie leggi nazionali al fine di attuare efficacemente il presente Trattato.

2. Gli Stati Parte sono incoraggiati a facilitare la cooperazione internazionale, anche scambiando informazioni su questioni di interesse reciproco relative all'attuazione e applicazione del presente Trattato, in conformità con i rispettivi interessi in materia di sicurezza e le proprie leggi nazionali.

3. Gli Stati Parte sono incoraggiati a consultarsi, se opportuno, su questioni di interesse reciproco e a scambiarsi informazioni per promuovere l'attuazione del presente Trattato.

4. Gli Stati Parte sono incoraggiati a cooperare, in conformità con le proprie leggi nazionali, per favorire l'attuazione nazionale dei provvedimenti del presente Trattato, anche attraverso lo scambio di informazioni relative ad attività illecite e attori illeciti, nonché per prevenire ed eradicare la diversione di armi convenzionali di cui all'articolo 2 paragrafo 1.

5. Gli Stati Parte, laddove concordato e compatibilmente con le rispettive leggi nazionali, devono prestarsi il più possibile assistenza nelle indagini, nelle azioni penali e nei procedimenti giudiziari relativi a violazioni delle misure nazionali adottate in conformità con il presente Trattato.

6. Gli Stati Parte sono incoraggiati ad adottare misure sul piano nazionale e a cooperare per prevenire il trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 che potrebbero essere oggetto di pratiche scorrette.

7. Gli Stati Parte sono incoraggiati a scambiarsi esperienze e informazioni sulle lezioni apprese riguardanti ogni aspetto del presente Trattato.

Art. 16

Assistenza Internazionale

1. Ai fini dell'attuazione del presente Trattato, ciascuno Stato Parte può richiedere assistenza, inclusa quella giuridica o legislativa, a sostegno dello sviluppo delle capacità istituzionali, e assistenza tecnica, materiale o finanziaria. Tale assistenza può includere la gestione delle scorte, i programmi di disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione, leggi modello e pratiche efficaci per l'attuazione. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo fornisce, su richiesta, tale assistenza.

2. Ciascuno Stato Parte può richiedere, offrire o ricevere assistenza tramite l'intermediazione, tra l'altro, delle Nazioni Unite, di organizzazioni internazionali, regionali, subregionali o nazionali, di organizzazioni non-governative oppure a livello bilaterale.

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Trattato sul commercio delle armi

3. Un fondo fiduciario volontario è istituito dagli Stati Parte per assistere gli Stati Parte richiedenti che necessitano di assistenza internazionale per l'attuazione del presente Trattato. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a contribuire a tale fondo.

Art. 17

Conferenza degli Stati Parte

1. Una Conferenza degli Stati Parte è convocata dal Segretariato provvisorio, istituito ai sensi dell'articolo 18, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato e successivamente ogni qualvolta la Conferenza stessa lo stabilisca.

2. La Conferenza degli Stati Parte adotta per consenso il proprio regolamento interno durante la sua prima sessione.

3. La Conferenza degli Stati Parte adotta le regole finanziarie per garantire il proprio funzionamento e quelle che disciplinano il finanziamento di ogni organo sussidiario da essa istituito, nonché le disposizioni finanziarie che disciplinano il funzionamento del Segretariato. In ciascuna sessione ordinaria, essa adotta un bilancio per il periodo finanziario fino alla successiva sessione ordinaria.

4. La Conferenza degli Stati Parte: a)

controlla l'attuazione del presente Trattato, inclusi gli sviluppi nel settore delle armi convenzionali;

b)

esamina e adotta raccomandazioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente Trattato, in particolare riguardo alla promozione della sua universalità;

c)

esamina le proposte di emendamento al presente Trattato, ai sensi dell'articolo 20;

d)

esamina tutte le questioni derivanti dall'interpretazione del presente Trattato;

e)

esamina e determina le mansioni e il bilancio del Segretariato;

f)

esamina l'istituzione di ogni organo sussidiario che può essere necessario per migliorare il funzionamento del presente Trattato; e

g)

svolge ogni altra funzione compatibile con il presente Trattato.

5. Le riunioni straordinarie della Conferenza degli Stati Parte possono aver luogo ogni qualvolta la stessa lo consideri necessario o su richiesta scritta di uno Stato Parte, a condizione che la richiesta sia sostenuta da almeno due terzi degli Stati Parte.

Art. 18

Segretariato

1. Il presente Trattato istituisce un Segretariato per assistere gli Stati Parte nell'attuazione efficace dello stesso. In attesa della prima riunione della Conferenza degli Stati Parte, un Segretariato provvisorio è responsabile per le funzioni amministrative previste dal presente Trattato.

2. Il Segretariato dispone di adeguato personale. I suoi collaboratori hanno le competenze necessarie per assicurarne il corretto funzionamento come descritto nel paragrafo 3.

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Trattato sul commercio delle armi

3. Il Segretariato è responsabile nei confronti degli Stati Parte. All'interno di una struttura essenziale, il Segretariato si assume le seguenti responsabilità: a)

ricevere, mettere a disposizione e distribuire i rapporti come prescritto dal presente Trattato;

b)

tenere e mettere a disposizione degli Stati Parte la lista dei punti di contatto nazionali;

c)

facilitare l'incontro tra domanda e offerta di assistenza per l'attuazione del Trattato e promuovere la cooperazione internazionale come richiesto;

d)

facilitare il lavoro della Conferenza degli Stati Parte, anche adottando i provvedimenti per le riunioni previste dal presente Trattato e fornendo i servizi necessari; e

e)

svolgere qualunque altra funzione decisa dalla Conferenza degli Stati Parte.

Art. 19

Risoluzione delle controversie

1. Gli Stati Parte si consultano e, di comune accordo, cooperano per giungere alla risoluzione di ogni controversia che possa sorgere tra loro riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, anche attraverso negoziati, intermediazione, conciliazione, risoluzione giudiziaria o altri mezzi pacifici.

2. Gli Stati Parte possono, di comune accordo, ricorrere alla procedura di arbitrato per risolvere ogni controversia sorta tra loro riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato.

Art. 20

Emendamenti

1. Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, ogni Stato Parte può proporre degli emendamenti. In seguito, gli emendamenti proposti possono essere esaminati dalla Conferenza degli Stati Parte solo ogni tre anni.

2. Ogni proposta di emendamento al presente Trattato è presentata per iscritto al Segretariato, il quale la distribuisce a tutti gli Stati Parte almeno 180 giorni prima della successiva riunione della Conferenza degli Stati Parte nella quale gli emendamenti possono essere esaminati in conformità con il paragrafo 1. L'emendamento viene esaminato alla successiva Conferenza degli Stati Parti nella quale l'emendamento può essere esaminato in conformità con il paragrafo 1 se, entro i 120 giorni successivi alla trasmissione del testo da parte del Segretariato, la maggioranza degli Stati Parte ha notificato al Segretariato il proprio accordo all'esame della proposta.

3. Gli Stati Parte fanno ogni sforzo possibile per raggiungere un consenso su ciascun emendamento. Se nonostante gli sforzi profusi non viene raggiunto nessun accordo, l'emendamento è adottato, in ultima istanza, con il consenso di tre quarti degli Stati Parte presenti e votanti alla riunione della Conferenza degli Stati Parte. Ai fini del presente articolo, per Stati Parte presenti e votanti si intendono gli Stati Parte presenti alla riunione che esprimono un voto a favore o contrario. Il Depositario comunica a tutti gli Stati Parte ogni emendamento adottato.

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Trattato sul commercio delle armi

4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 3 entra in vigore per ciascuno Stato Parte che ha depositato il proprio strumento di accettazione per tale emendamento novanta giorni dopo che la maggioranza degli Stati che erano parte del Trattato al momento dell'adozione dell'emendamento hanno depositato i loro strumenti di accettazione presso il Depositario. Successivamente l'emendamento entra in vigore per ogni altro Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito del loro strumento di accettazione dell'emendamento.

Art. 21

Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede delle Nazioni Unite, a New York, dal 3 giugno 2013 fino alla sua entrata in vigore.

2. Il presente Trattato è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte di ciascuno Stato firmatario.

3. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Trattato è aperto all'adesione da parte di tutti gli Stati non firmatari.

4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Depositario.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente Trattato entra in vigore novanta giorni dopo la data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario.

2. Per ogni Stato che deposita i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, quest'ultimo entra in vigore novanta giorni dopo la data di deposito da parte dello Stato del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 23

Applicazione a titolo provvisorio

Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che applicherà a titolo provvisorio gli articoli 6 e 7 fino all'entrata in vigore del presente Trattato per lo Stato in questione.

Art. 24

Durata e recesso

1. Il presente Trattato ha durata illimitata.

2. Ciascuno Stato Parte ha il diritto, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, di recedere dal presente Trattato. Deve darne notifica al Depositario, il quale informa tutti gli altri Stati Parte. La notifica può includere una spiegazione delle motivazioni del recesso e ha effetto novanta giorni dopo la ricezione della stessa da parte del Depositario, tranne nel caso in cui la notifica non indichi una data successiva.

3. Il recesso non libera lo Stato dagli obblighi derivanti dal presente Trattato, inclusi quelli finanziari, assunti al momento della firma del presente Trattato.

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Trattato sul commercio delle armi

Art. 25

Riserve

1. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, ciascuno Stato Parte può formulare delle riserve, per quanto non siano incompatibili con gli obiettivi e le finalità del presente Trattato.

2. Ciascuno Stato Parte può ritirare la sua riserva in ogni momento tramite notifica in tal senso al Depositario.

Art. 26

Relazione con altri accordi internazionali

1. L'attuazione del presente Trattato non pregiudica gli obblighi assunti dagli Stati Parte in virtù di accordi internazionali esistenti o futuri di cui sono parte, purché tali obblighi siano compatibili con il presente Trattato.

2. Il presente Trattato non può essere citato come motivo per annullare gli accordi di cooperazione in materia di difesa conclusi tra Stati Parte del presente Trattato.

Art. 27

Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Trattato.

Art. 28

Testi facenti fede

Il testo originale del presente Trattato, di cui le copie in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Fatto a New York, il 2 aprile 2013.

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Trattato sul commercio delle armi

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