Traduzione1

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay Conclusa l'11 aprile 2013 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Entrata in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, animati dal desiderio di regolare le relazioni tra i loro due Paesi nel settore della sicurezza sociale, hanno deciso di concludere la presente Convenzione:

Titolo I Disposizioni generali Art. 1

Definizioni

(1) Ai fini della presente Convenzione:

1 2

a.

«Svizzera» designa la Confederazione Svizzera e «Uruguay» designa la Repubblica Orientale dell'Uruguay;

b.

«disposizioni legali» designa tutte le norme giuridiche degli Stati contraenti relative alla sicurezza sociale, di cui all'articolo 2;

c.

«territorio» designa, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera e, per quanto riguarda l'Uruguay, il territorio della Repubblica Orientale dell'Uruguay, compreso il mare territoriale;

d.

«cittadini» designa, per quanto riguarda la Svizzera, le persone di nazionalità svizzera e, per quanto riguarda l'Uruguay, le persone che possiedono la nazionalità uruguayana dalla nascita e coloro che l'acquistano conformemente alla sua legislazione;

e.

«familiari e superstiti» designa i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da quelli dei cittadini degli Stati contraenti, dei rifugiati o degli apolidi;

f.

«periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un'attività lucrativa oppure i periodi di residenza, nonché i

Dal testo originale francese.

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periodi parificati, definiti o riconosciuti come tali dalle disposizioni legali pertinenti; g.

«domicilio» designa il luogo in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;

h.

«residenza» designa il luogo in cui una persona soggiorna abitualmente;

i.

«autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne l'Uruguay, il Ministero del lavoro e della sicurezza sociale o l'istituzione delegata;

j.

«organismo di collegamento» designa l'istituzione indicata come tale dall'autorità competente di ciascuno Stato contraente per facilitare l'applicazione delle disposizioni legali di cui all'articolo 2;

k.

«istituzione competente» designa l'ente presso il quale la persona interessata è assicurata nel momento in cui presenta la domanda di prestazioni o l'istituzione dalla quale una persona ha o avrebbe il diritto di percepire prestazioni;

l.

«rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19674 sullo statuto dei rifugiati;

m. «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19545 sullo statuto degli apolidi; n.

«prestazioni» designa le prestazioni pecuniarie o in natura.

(2) I termini non definiti nel presente articolo hanno il significato attribuito loro dalle disposizioni legali dei rispettivi Stati contraenti.

Art. 2

Campo di applicazione materiale

(1) Salvo disposizioni contrarie, la presente Convenzione si applica: ­

per quanto riguarda la Svizzera: a) alla legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b) alla legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità;

­

per quanto riguarda l'Uruguay: alla legislazione relativa alle prestazioni contributive di sicurezza sociale per i rischi di vecchiaia e d'invalidità e per i superstiti, sia per il sistema di solidarietà intergenerazionale (ripartizione) sia per il sistema obbligatorio di risparmio individuale (capitalizzazione).

(2) La presente Convenzione si applica a tutte le disposizioni legali che codificano, modificano o completano le disposizioni legali enumerate al paragrafo 1 del presente articolo.

3 4 5

RS 0.142.30 RS 0.142.301 RS 0.142.40

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(3) In deroga ai paragrafi 1 e 2, la presente Convenzione si applica alle disposizioni legali che introducono un nuovo ramo dell'assicurazione sociale soltanto se i due Stati contraenti concordano in tal senso.

Art. 3

Campo di applicazione personale

La presente Convenzione si applica: a)

ai cittadini degli Stati contraenti che sono o sono stati soggetti alle disposizioni legali di uno o l'altro Stato contraente nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti;

b)

ai rifugiati e agli apolidi nonché ai loro familiari e ai loro superstiti, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti; rimangono salve le disposizioni legali più favorevoli di uno degli Stati;

c)

riguardo agli articoli 7, 8 paragrafi 3, 4 e 6 secondo periodo, 9, 10 e al titolo III lettera B, a tutte le persone, qualunque sia la loro nazionalità.

Art. 4

Parità di trattamento

(1) Fatte salve disposizioni derogatorie della presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle disposizioni legali dell'altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo Stato, dei loro familiari e dei loro superstiti.

(2) Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni legali svizzere concernenti: a)

l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

b)

l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale;

c)

l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei membri del personale di cittadinanza svizzera dei beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20076 sullo Stato ospite.

Art. 5

Esportazione delle prestazioni

(1) Le persone di cui all'articolo 3 lettere a e b che hanno diritto a prestazioni in contanti in virtù delle disposizioni legali enumerate all'articolo 2 ricevono tali prestazioni integralmente e senza alcuna limitazione fintanto che risiedono sul territorio di uno Stato contraente; sono fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

(2) Le rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità concesse agli assicurati con un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono versati solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera.

6

RS 192.12

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(3) Le prestazioni pecuniarie ai sensi delle disposizioni legali di uno degli Stati contraenti sono erogate ai cittadini dell'altro Stato residenti in uno Stato terzo nonché ai loro familiari e ai loro superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettivamente ai loro familiari e ai loro superstiti che risiedono in questo Stato terzo.

Titolo II Disposizioni legali applicabili Art. 6

Principio generale

L'obbligo assicurativo delle persone esercitanti un'attività lucrativa è determinato conformemente alle disposizioni legali dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano detta attività. Sono fatti salvi gli articoli 7­9.

Art. 7

Regole particolari

(1) Le persone impiegate da un'impresa con sede sul territorio di uno Stato contraente inviate temporaneamente per l'esecuzione di lavori sul territorio dell'altro Stato rimangono sottoposti, per una durata massima di 24 mesi, alle disposizioni legali dello Stato contraente sul cui territorio l'impresa ha sede.

(2) Se il distacco si protrae al di là di 24 mesi, le disposizioni legali del primo Stato possono continuare ad essere applicate per altri 24 mesi, previo consenso dell'autorità competente dell'altro Stato.

(3) Le persone impiegate da un'impresa di trasporto aereo con sede sul territorio di uno Stato contraente che esercitano la loro attività sul territorio di entrambi gli Stati sono sottoposte alle disposizioni legali dello Stato in cui l'impresa ha sede, come se fossero occupate solo sul territorio di questo Stato. Tuttavia, se sono domiciliate nell'altro Stato o vi sono occupate durevolmente presso una succursale o una rappresentanza permanente di detta impresa, tali persone sono sottoposte alle disposizioni legali di questo Stato.

(4) I funzionari e le persone ad essi equiparate di uno Stato contraente distaccati sul territorio dell'altro Stato sono sottoposti alle disposizioni legali dello Stato che li ha distaccati.

(5) Le persone esercitanti un'attività lucrativa salariata su una nave battente bandiera di uno Stato contraente sottostanno unicamente alle disposizioni legali di questo Stato. Per l'applicazione del presente articolo, l'attività esercitata su una nave battente bandiera di uno Stato contraente è assimilata a un'attività esercitata sul territorio di questo Stato.

Art. 8

Rappresentanze diplomatiche o consolari

(1) I cittadini di uno Stato contraente inviati come membri di una missione diplomatica o di una sede consolare di questo Stato sul territorio dell'altro Stato contraente sono sottoposti alle disposizioni legali del primo Stato contraente.

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(2) I cittadini di uno Stato contraente, assunti sul territorio dell'altro Stato per esservi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare del primo Stato contraente, sono assicurati secondo le disposizioni legali del secondo Stato contraente. Possono optare per l'applicazione delle disposizioni legali del primo Stato entro il termine di tre mesi a contare dall'inizio della loro occupazione o dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

(3) Il paragrafo 2 si applica anche: a)

ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato contraente sul territorio dell'altro Stato;

b)

ai cittadini di uno Stato contraente e ai cittadini di Stati terzi impiegati sul territorio dell'altro Stato contraente al servizio personale dei cittadini del primo Stato menzionati al paragrafo 1.

(4) Una missione diplomatica o una sede consolare di uno Stato contraente che occupa sul territorio dell'altro Stato persone assicurate secondo le disposizioni legali di quest'ultimo Stato deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle disposizioni legali del secondo Stato contraente. Lo stesso obbligo incombe ai cittadini di cui ai paragrafi 1 e 2 che impiegano persone al loro servizio personale.

(5) I paragrafi 1­4 non si applicano ai membri onorari di sedi consolari né ai loro impiegati.

(6) I cittadini di uno Stato contraente occupati sul territorio dell'altro Stato al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato terzo e che non sono assicurati in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine sono assicurati conformemente alle disposizioni legali dello Stato in cui esercitano la loro attività lucrativa.

Riguardo all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, la disposizione si applica per analogia ai coniugi e ai figli che vivono in Svizzera con gli assicurati, a condizione che non vi siano già assicurati in virtù delle disposizioni legali interne.

Art. 9

Eccezioni

Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, deroghe alle disposizione degli articoli 6­8.

Art. 10

Familiari

(1) Se una persona che esercita un'attività lucrativa sul territorio di uno Stato contraente rimane assoggettata alle disposizioni legali dell'altro Stato in virtù dell'articolo 7, 8 paragrafi 1 e 2 o 9, lo stesso vale anche per il coniuge e i figli che vivono con tale persona sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che non vi esercitino a loro volta un'attività lucrativa.

(2) Se, giusta il paragrafo 1, al coniuge e ai figli si applicano le disposizioni legali svizzere, questi sono assicurati presso l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

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Titolo III Disposizioni concernenti le prestazioni A. Applicazione della legislazione svizzera Art. 11

Provvedimenti d'integrazione

(1) I cittadini uruguayani che immediatamente prima dell'insorgenza dell'invalidità sono sottoposti all'obbligo di contribuzione nell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità hanno diritto a provvedimenti d'integrazione fintanto che soggiornano in Svizzera.

(2) I cittadini uruguayani senza attività lucrativa che, in ragione della loro età, all'insorgenza dell'invalidità non sottostanno all'obbligo di contribuzione nell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, pur essendovi assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell'insorgenza dell'invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti qualora siano domiciliati in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita.

(3) I cittadini uruguayani residenti in Svizzera che lasciano questo Paese per un periodo di al massimo tre mesi non interrompono la loro durata di residenza secondo il paragrafo 2.

(4) I figli nati invalidi in Uruguay, la cui madre durante la gravidanza ha soggiornato in questo Paese complessivamente al massimo due mesi rimanendo però domiciliata in Svizzera, sono equiparati ai figli nati invalidi in Svizzera. In caso d'infermità congenita del figlio, l'assicurazione federale per l'invalidità assume i costi per le prestazioni fornite durante i primi tre mesi di vita fino all'importo che avrebbe dovuto concedere in Svizzera. Il primo e il secondo periodo del presente paragrafo si applicano per analogia ai figli nati invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraenti; tuttavia, in tal caso l'assicurazione federale per l'invalidità assume i costi delle prestazioni fornite all'estero solo se devono essere concesse d'urgenza a causa delle condizioni di salute del figlio.

Art. 12

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

(1) Se i periodi di assicurazione compiuti secondo le disposizioni legali svizzere non sono sufficienti per adempiere le condizioni per il beneficio di una rendita ordinaria secondo l'assicurazione invalidità svizzera, ai fini della determinazione del diritto a tale prestazione l'istituzione competente conteggia i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione uruguayana, nella misura in cui questi ultimi non si sovrappongano ai periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera.

(2) Qualora la durata complessiva dei periodi di assicurazione compiuti secondo le disposizioni legali svizzere sia inferiore a un anno, il paragrafo 1 del presente articolo non è applicabile.

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(3) Per determinare le prestazioni si prendono in considerazione esclusivamente i periodi di assicurazione compiuti secondo le disposizioni legali svizzere. L'importo dovuto è fissato anch'esso in virtù delle disposizioni legali svizzere.

Art. 13

Indennità uniche

(1) I cittadini uruguayani o i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti; restano salvi i paragrafi 2­5.

(2) I cittadini uruguayani o i loro superstiti residenti fuori della Svizzera che hanno diritto a una rendita ordinaria parziale pari al massimo al 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente percepiscono, anziché la rendita parziale, un'indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini uruguayani o i loro superstiti che hanno beneficiato di una tale rendita parziale e che lasciano definitivamente la Svizzera ricevono anche'essi un'indennità pari al valore attuale di questa rendita al momento della partenza.

(3) Se l'importo della rendita ordinaria parziale è superiore al 10 per cento, ma non al 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini uruguayani o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente possono scegliere tra il versamento della rendita o quello dell'indennità unica.

Se all'insorgenza dell'evento assicurato la persona interessata risiede fuori della Svizzera, la scelta dev'essere operata durante la procedura di fissazione della rendita, se invece ha già beneficiato di una rendita in Svizzera, al momento in cui lascia il Paese.

(4) Nel caso di una coppia sposata in cui entrambi i coniugi sono stati assicurati in Svizzera, l'indennità unica è versata a un coniuge soltanto se anche l'altro ha diritto a una rendita.

(5) Dopo il versamento dell'indennità unica da parte dall'assicurazione svizzera, nei confronti di quest'ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino ad allora.

(6) I paragrafi 2­5 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione federale per l'invalidità, a condizione che l'avente diritto abbia compiuto 55 anni e non sia previsto un riesame delle condizioni per la concessione di prestazioni.

Art. 14

Rendite straordinarie

(1) I cittadini uruguayani hanno diritto a una rendita straordinaria per i superstiti o per invalidità o a una rendita straordinaria per la vecchiaia successiva a una rendita straordinaria per i superstiti o per invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per un periodo di almeno cinque anni.

(2) Il periodo di residenza in Svizzera ai sensi del paragrafo 1 è considerato ininterrotto se la persona lascia la Svizzera durante un periodo di al massimo tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. Per contro, i 1589

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periodi durante i quali i cittadini uruguayani residenti in Svizzera erano dispensati dall'obbligo assicurativo nell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non sono accreditati alla durata di residenza.

(3) I rimborsi dei contributi versati all'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti e il versamento di indennità uniche secondo l'articolo 13 paragrafi 2­6 non precludono la concessione di rendite straordinarie ai sensi del paragrafo 1; tuttavia in questi casi i contributi rimborsati o le indennità versate sono dedotti dalle rendite da concedere.

Art. 15

Rimborso di contributi

(1) I cittadini uruguayani che hanno lasciato definitivamente la Svizzera possono richiedere, anziché una rendita svizzera, il rimborso dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti. Possono richiederne il rimborso anche i loro superstiti che hanno lasciato la Svizzera e non sono di nazionalità svizzera. Il rimborso è disciplinato dalle relative disposizioni legali svizzere.

(2) Una volta rimborsati i contributi, non si possono più far valere diritti nei confronti dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sulla base dei periodi di assicurazione precedenti.

B. Applicazione della legislazione uruguayana Art. 16

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

Se le disposizioni legali uruguayane subordinano l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di un determinato numero di periodi di assicurazione, l'istituzione competente conteggia i periodi di assicurazione compiuti secondo il sistema svizzero di sicurezza sociale come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti secondo la propria legislazione, nella misura in cui i due non si sovrappongano.

Art. 17

Determinazione del diritto e calcolo delle prestazioni

La persona assicurata che è stata soggetta successivamente o alternativamente alle disposizioni legali di entrambi gli Stati contraenti ha diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e per i superstiti alle condizioni seguenti: a)

l'istituzione uruguayana competente determina il diritto e calcola la prestazione tenendo conto unicamente dei periodi di assicurazione compiuti in Uruguay;

b)

l'istituzione competente determina pure il diritto dell'assicurato aggiungendo ai propri periodi di assicurazione quelli compiuti secondo le disposizioni legali svizzere.

Se il diritto alla prestazione è dato dalla totalizzazione dei periodi, la prestazione è calcolata secondo le norme seguenti:

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a)

l'importo della prestazione cui l'assicurato avrebbe avuto diritto è determinato come se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti secondo le disposizioni legali uruguayane (pensione teorica);

b)

l'importo della prestazione è calcolato applicando alla pensione teorica, determinata secondo le disposizioni legali uruguayane, lo stesso rapporto che vi è tra i periodi di assicurazione compiuti in Uruguay e quelli compiuti in entrambi gli Stati contraenti (pensione pro rata);

c)

per il beneficiario della prestazione, l'applicazione della presente Convenzione non può in alcun caso creare una situazione meno vantaggiosa rispetto a quella risultante dall'applicazione delle disposizioni legali uruguayane.

Art. 18

Totalizzazione in caso di rimborso dei contributi

In caso di rimborso dei contributi prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione o conformemente al suo articolo 15, per determinare e calcolare le prestazioni da versare l'istituzione uruguayana competente aggiungerà i periodi di assicurazione compiuti secondo le disposizioni legali svizzere a quelli compiuti secondo le proprie disposizioni legali.

Art. 19

Periodi compiuti in Stati terzi

Se, tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti conformemente all'articolo 16 della presente Convenzione, una persona non può aver diritto a una prestazione uruguayana, il suo diritto alla prestazione sarà determinato prendendo in considerazione anche i periodi compiuti secondo le disposizioni legali di Stati terzi con i quali l'Uruguay ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

Art. 20

Assegno in caso di morte

L'assegno in caso di morte è concesso dall'istituzione uruguayana competente se il defunto, al momento del suo decesso, era assicurato secondo le disposizioni legali uruguayane.

Art. 21

Determinazione dell'invalidità

Per determinare la riduzione della capacità al lavoro al fine di concedere una pensione d'invalidità corrispondente, l'istituzione uruguayana competente procederà a una valutazione secondo le disposizioni legali del suo Paese.

Art. 22

Sistemi di solidarietà e di risparmio individuale obbligatorio

(1) Le prestazioni di persone affiliate a una società di gestione di fondi di risparmio per la previdenza in Uruguay sono finanziate tramite il capitale accumulato sui loro conti di previdenza individuale.

(2) Se la persona assicurata adempie le condizioni stabilite dalle disposizioni legali in vigore, se del caso applicando la totalizzazione dei periodi di assicurazione, le 1591

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prestazioni concesse da un regime di risparmio individuale obbligatorio vanno ad aggiungersi a quelle versate dal regime di solidarietà.

Titolo IV Modalità di applicazione Art. 23

Cooperazione tra le autorità competenti

Le autorità competenti: a)

concordano le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione;

b)

designano organismi di collegamento alla scopo di facilitare le relazioni tra le istituzioni dei due Stati contraenti;

c)

s'informano reciprocamente su tutti i provvedimenti adottati per l'applicazione della presente Convenzione;

d)

s'informano reciprocamente sulle modifiche delle rispettive disposizioni legali.

Art. 24

Assistenza amministrativa

(1) Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità, gli organismi di collegamento e le istituzioni competenti degli Stati contraenti si assistono reciprocamente come se si trattasse di applicare le proprie disposizioni legali. Fatte salve le spese in contanti, l'assistenza è gratuita.

(2) Il paragrafo 1 primo periodo si applica anche agli esami medici.

(3) I rapporti medici e i documenti in possesso dell'istituzione dello Stato contraente sul cui territorio soggiorna o risiede la persona interessata sono messi gratuitamente a disposizione dell'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

(4) Gli esami effettuati e i rapporti medici redatti in applicazione delle disposizioni legali di un solo Stato contraente, che riguardano una persona che soggiorna o risiede sul territorio dell'altro Stato contraente, sono ordinati dall'istituzione dello Stato di soggiorno o di residenza su richiesta e a carico dell'istituzione competente.

L'istituzione competente ha diritto di fare esaminare la persona da un medico di sua scelta.

(5) Gli esami effettuati e i rapporti medici redatti in applicazione delle disposizioni legali di entrambi gli Stati contraenti sono a carico dell'istituzione dello Stato di soggiorno o di residenza.

(6) Se l'istituzione di uno Stato contraente chiede che il richiedente o il beneficiario di una prestazione sia sottoposto a un esame medico complementare, l'istituzione dell'altro Stato contraente organizza l'esame richiesto sul territorio in cui la persona interessata risiede conformemente alle disposizioni legali valide per detta istituzione e secondo le tariffe applicabili nello Stato di residenza. Le spese sono rimborsate dall'istituzione che ha richiesto l'esame su presentazione di un conteggio partico1592

Sicurezza sociale. Conv. con l'Uruguay

lareggiato e corredato dei documenti giustificativi. I dettagli relativi alla procedura di rimborso sono stabiliti di comune accordo dagli organismi di collegamento.

Art. 25

Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni

(1) Per evitare gli abusi e la frode ai danni dell'assicurazione, l'istituzione competente di uno Stato contraente, in accordo con le disposizioni legali nazionali di entrambi gli Stati contraenti, può effettuare controlli supplementari se, alla presentazione di domande o alla riscossione di prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità o dell'assicurazione contro gli infortuni, vi è un sospetto fondato che una persona percepisca, abbia percepito o cerchi di percepire indebitamente prestazioni.

(2) Nei casi di cui al paragrafo 1, l'istituzione competente di uno Stato contraente può incaricare un ente riconosciuto dall'altro Stato contraente di effettuare controlli supplementari, in nome di tale istituzione e a sue spese, nel rispetto delle disposizioni legali del secondo Stato.

Art. 26

Esonero da tasse e da visti di legalizzazione

(1) Nella misura in cui le disposizioni legali degli Stati contraenti contengano disposizioni relative all'esonero o alla riduzione degli oneri o delle tasse per gli atti, i documenti e i giustificativi da presentare secondo le disposizioni legali del rispettivo Stato contraente, tali disposizioni saranno applicabili anche agli atti, ai documenti e ai giustificativi da presentare in applicazione della presente Convenzione e delle disposizioni legali dell'altro Stato contraente.

(2) Per gli atti, i documenti e i giustificativi da presentare per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità e le istituzioni degli Stati contraenti non richiederanno né il visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari né la loro registrazione.

Art. 27

Termini

Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che, in applicazione delle disposizioni legali di uno Stato contraente, devono essere presentati entro un dato termine a un'autorità o un'istituzione di questo Stato contraente sono considerati ricevibili se sono stati depositati entro lo stesso termine presso un'autorità o un'istituzione corrispondenti dell'altro Stato contraente. In tali casi, l'autorità o l'istituzione che ha ricevuto il documento vi appone la data di ricevimento e lo trasmette all'autorità o all'istituzione competente del primo Stato contraente.

Art. 28

Restituzione di pagamenti indebiti

Se l'istituzione di uno Stato contraente ha concesso indebitamente prestazioni in contanti, l'importo indebitamente corrisposto può essere trattenuto a favore di detta istituzione su una prestazione corrispondente dovuta conformemente alle disposizioni legali dell'altro Stato contraente.

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Sicurezza sociale. Conv. con l'Uruguay

Art. 29

Protezione dei dati personali

Se in base alla presente Convenzione vengono trasmessi dati personali, per il loro trattamento e la loro protezione si applicano, nel rispetto del diritto nazionale e internazionale in materia di protezione dei dati in vigore negli Stati contraenti, le seguenti disposizioni: a)

i dati trasmessi alle istituzioni competenti dell'altro Stato contraente possono essere utilizzati unicamente per l'applicazione della presente Convenzione e delle disposizioni legali alle quali essa si riferisce. Tali istituzioni potranno trattare e utilizzare le informazioni ricevute solo a questo scopo. L'utilizzazione ad altri scopi, nel quadro del diritto dello Stato ricevente, è lecita se permette di perseguire gli scopi della sicurezza sociale e delle relative procedure giudiziarie;

b)

l'istituzione che trasmette i dati deve accertarsi che i dati siano esatti e che lo scopo perseguito con la loro trasmissione rispetti il principio della proporzionalità. A questo proposito vanno osservati i divieti di trasmissione in vigore nel diritto interno di ciascuno degli Stati contraenti. Se risulta che sono stati trasmessi dati che non potevano esserlo o erano inesatti, l'istituzione ricevente deve esserne immediatamente informata. Essa provvederà alla loro rettifica o alla loro distruzione;

c)

i dati personali trasmessi devono essere conservati solo fino a quando lo scopo della loro trasmissione lo richiede. Se la loro distruzione rischia di ledere interessi personali degni di protezione nell'ambito della sicurezza sociale, i dati non possono essere eliminati;

d)

le istituzioni che trasmettono i dati e quelle che li ricevono sono tenute a proteggere efficacemente i dati personali trasmessi contro l'accesso, le modifiche e la comunicazione non autorizzati.

Art. 30

Modalità di pagamento

(1) Le prestazioni in contanti dovute in applicazione della presente Convenzione possono essere versate nella valuta dello Stato contraente dell'istituzione debitrice o in qualsiasi altra valuta definita da questo Stato.

(2) Se un'istituzione di uno Stato contraente deve effettuare pagamenti a un'istituzione dell'altro Stato contraente, questi possono avvenire nella valuta del primo Stato o in qualsiasi altra valuta da esso definita.

(3) Se uno Stato contraente emana disposizioni che limitano il commercio delle valute, gli Stati contraenti, di comune accordo, prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti da ambo le parti in virtù della presente Convenzione.

Art. 31

Assicurazione facoltativa svizzera

I cittadini svizzeri residenti sul territorio dell'Uruguay non sono soggetti ad alcuna restrizione riguardo all'affiliazione all'assicurazione facoltativa per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti conformemente alle disposizioni legali svizzere, segnatamen1594

Sicurezza sociale. Conv. con l'Uruguay

te anche in relazione al versamento dei contributi a quest'assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite.

Art. 32

Lingue ufficiali

(1) Le autorità e le istituzioni di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare di trattare le domande e prendere in considerazione altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato.

(2) Per l'applicazione della presente Convenzione le autorità e le istituzioni degli Stati contraenti possono corrispondere tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti in una delle loro rispettive lingue ufficiali.

Art. 33

Notifica delle decisioni

Le decisioni emanate da un'istituzione competente o da un tribunale di uno Stato contraente sono notificate direttamente, per lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo equivalente, alle persone che soggiornano sul territorio dell'altro Stato contraente, ferma restando la comunicazione all'organismo di collegamento del secondo Stato contraente.

Art. 34

Composizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione o dall'interpretazione delle sue disposizioni sono risolte di comune intesa tra le autorità competenti dei due Stati contraenti.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali Art. 35

Disposizioni transitorie

(1) La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore.

(2) Le decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione non ne ostacolano l'applicazione.

(3) I diritti delle persone la cui rendita è stata rifiutata prima che entrasse in vigore la presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Convenzione. Il riesame può essere effettuato anche d'ufficio.

(4) La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

(5) Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima dell'entrata in vigore di questa Convenzione.

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Sicurezza sociale. Conv. con l'Uruguay

(6) Per tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione, i termini di prescrizione secondo le disposizioni legali degli Stati contraenti decorrono al più presto dalla sua entrata in vigore.

(7) La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con un'indennità unica o con il rimborso dei contributi. È fatto salvo l'articolo 18.

(8) La presente Convenzione non ostacola l'applicazione delle disposizioni della legge uruguayana n. 16.140 del 5 ottobre 1990.

Art. 36

Durata e denuncia

(1) La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata.

(2) Ogni Stato contraente può disdirla per scritto per la fine di un anno civile utilizzando la via diplomatica e osservando un termine di sei mesi.

(3) In caso di denuncia della presente Convenzione, le sue disposizioni continuano ad essere applicabili ai diritti alle prestazioni acquisiti fino alla data della sua abrogazione. I diritti in corso di acquisizione in virtù delle sue disposizioni saranno disciplinati mediante accordi.

Art. 37

Entrata in vigore

(1) La presente Convenzione deve essere ratificata da ciascuno Stato contraente conformemente alla sua legislazione.

(2) I Governi degli Stati contraenti si notificano reciprocamente per scritto la conclusione delle procedure prescritte dalla Costituzione e dalla legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione; la Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, l'11 aprile 2013, in due originali, uno in lingua francese e uno in lingua spagnola, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay:

Didier Burkhalter

Luis Leonardo Almagro

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