Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Proroga e modifica del 9 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2008, del 30 giugno 2009, del 18 maggio 2010, del 23 agosto 2011, del 6 dicembre 2012 e del 23 maggio 20131 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata con effetto fino al 31 dicembre 2015.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari del 18 dicembre 2013 Art. 1 Art. 2 III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 della convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari.

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FF 2003 4473, 2006 6205, 2008 5258, 2009 4475, 2010 3651, 2011 5939, 2012 8583, 2013 3033 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2014-2660

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Contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2014 e ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

9 ottobre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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