Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 3 dicembre 2015

Iniziativa popolare federale «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)», presentata il 12 maggio 2014; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)», presentata il 12 maggio 2014, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. de Siebenthal François, Chemin des Roches 14, 1010 Lausanne 2. Jenni Thomas, Charmilles 14, 1400 Yverdon

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2014-1313

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Iniziativa popolare federale

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Mottier Pierre Dimitri, Av. du Petit Chasseur 40, 1950 Sion Kornmann Ewald, Frank-Buchser-Strasse 8, 4532 Feldbrunnen Weber Hansruedi, Weinbergweg 7, 5408 Ennetbaden Brändle Thomas, Höfnerstrasse 54, 6314 Unterägeri Demeter Konstantin, Campagna 103, 6523 Preonzo Geiler Enrico, ai Casgnò 3, 6528 Camorino Kallenberger Werner, Waserstrasse 83, 8053 Zürich Joób Mark, Bergstrasse 5, 8103 Unterengstringen Scheller Hans-Rudolf, Haldenstrasse 8, 8427 Rorbas Meier Daniel, Austrasse 25, 8483 Kollbrunn Harringer Reinhold, Bachweidstrasse 25, 9011 St. Gallen

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Iniziativa Moneta intera, Casella postale 1017, 3000 Berna 23, e pubblicata nel Foglio federale del 3 giugno 2014.

20 maggio 2014

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 99

Ordinamento monetario e dei mercati finanziari

La Confederazione garantisce lapprovvigionamento delleconomia in denaro e servizi finanziari. Può in questo derogare al principio della libertà economica.

1

Soltanto la Confederazione emette monete, banconote e moneta scritturale come mezzi legali di pagamento.

2

3 Sono consentiti lemissione e luso di altri mezzi di pagamento, per quanto ciò sia compatibile con il mandato legale della Banca nazionale svizzera.

4 La legge disciplina i mercati finanziari nellinteresse generale del Paese. Disciplina in particolare:

a.

gli obblighi fiduciari dei fornitori di servizi finanziari;

b.

la vigilanza sulle condizioni generali dei fornitori di servizi finanziari;

c.

lautorizzazione e la sorveglianza dei prodotti finanziari;

d.

le esigenze relative ai fondi propri;

e.

la limitazione delle operazioni per conto proprio.

I fornitori di servizi finanziari gestiscono i conti per il traffico dei pagamenti dei clienti esternamente al loro bilancio. Questi conti non entrano nella massa fallimentare.

5

Art. 99a

Banca nazionale svizzera

La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nellinteresse generale del Paese; regola la massa monetaria e garantisce il buon funzionamento del traffico dei pagamenti nonché lapprovvigionamento creditizio delleconomia tramite i fornitori di servizi finanziari.

1

2

Può fissare termini minimi di detenzione per investimenti finanziari.

Nellambito del suo mandato legale, mette in circolazione denaro nuovamente emesso, non gravato da debito, tramite la Confederazione, i Cantoni, oppure tramite la distribuzione diretta ai cittadini. Inoltre può concedere alle banche prestiti a tempo determinato.

3

Costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.

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4

RS 101

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Iniziativa popolare federale

5

Lutile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.

Nelladempimento dei suoi compiti la Banca nazionale svizzera sottostà unicamente alla legge.

6

Art. 197 n.125 12. Disposizioni transitorie dellart. 99 (Ordinamento monetario e dei mercati finanziari) e dellart. 99a (Banca nazionale svizzera) Le disposizioni desecuzione prevedono che, il giorno della loro entrata in vigore, tutta la moneta scritturale diventi un mezzo legale di pagamento. In quanto tale, essa costituisce la base dei relativi impegni dei fornitori di servizi finanziari nei confronti della Banca nazionale svizzera. Questa provvede affinché gli obblighi risultanti dalla conversione della moneta scritturale siano estinti in un ragionevole periodo transitorio. I contratti di credito in vigore restano invariati.

1

In particolare durante il periodo transitorio la Banca nazionale svizzera provvede affinché non si crei scarsità o eccedenza di denaro. Durante questo periodo può concedere ai fornitori di servizi finanziari un accesso facilitato al credito.

2

3 Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro due anni dallaccettazione degli art. 99 e 99a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana entro un anno mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive.

5

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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