Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti di assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

11 febbraio 2014

AXA Vita SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale AXA Vita riduce, con effetto al 1° gennaio 2014, la remunerazione minima garantita per gli averi di vecchiaia sovraobbligatori della previdenza professionale riassicurati nel quadro dell'assicurazione collettiva vita dal precedente 1¼ % all'1 %.

AXA Vita SA garantisce per il 2014 una remunerazione complessiva (= remunerazione minima garantita + eccedenza degli interessi) degli averi di vecchiaia obbligatori e sovraobbligatori riassicurati dell'1,75 %.

La decisione della FINMA riguarda invece soltanto la remunerazione minima garantita nel regime sovraobbligatorio, mentre la remunerazione complessiva non è soggetta all'obbligo di approvazione.

Con lettera del 4 novembre 2013, la AXA Vita SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una tariffa per la remunerazione degli averi di vecchiaia sovraobbligatori detenuti nell'ambito dei contratti di assicurazione collettiva vita.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto di assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione dell'11 febbraio 2014 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2014 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni,

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2014-0660

nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Einsteinstrasse 2 (a partire dal 31 marzo 2014: Laupenstrasse 27), 3003 Berna.

25 marzo 2014

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

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