Decreto federale Disegno che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Berna, Zugo, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni e Vaud del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale 14 maggio 20142, decreta: Art. 1 La garanzia federale è conferita: 1. Zurigo alla modifica della Costituzione del Cantone di Zurigo del 27 febbraio 20053, accettata nella votazione popolare del 23 settembre 2012 (art. 35); 2. Berna alla modifica della Costituzione del Cantone di Berna del 6 giugno 19934, accettata nella votazione popolare del 23 settembre 2012 (art. 108 cpv. 2­5 e 113 cpv. 3); 3. Zugo alle modifiche della Costituzione del Cantone di Zugo del 31 gennaio 18945, accettate nelle votazioni popolari del 9 giugno 2013 (§ 78 cpv. 2 e 3) e del 22 settembre 2013 (§ 20 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 2, § 38 cpv. 1­4, § 45 cpv. 2 e § 78 cpv. 2a); 4. Soletta alla modifica della Costituzione del Cantone di Soletta dell'8 giugno 19866, accettata nella votazione popolare del 14 aprile 2013 (art. 105 cpv. 1 e 2); 5. Basilea Campagna alla modifica della Costituzione del Cantone di Basilea Campagna del 17 maggio 19847, accettata nella votazione popolare del 3 marzo 2013 (§ 131 cpv. 1 lett. i);

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RS 101 FF 2014 3183 RS 131.211 RS 131.212 RS 131.218 RS 131.221 RS 131.222.2

2014-0573

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Garanzia federale a costituzioni cantonali rivedute. DF

6. Grigioni alla modifica della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio/14 settembre 20038, accettata nella votazione popolare del 3 marzo 2013 (art. 16 n. 6); 7. Vaud alla modifica della Costituzione del Cantone di Vaud del 14 aprile 20039, accettata nella votazione popolare del 25 novembre 2012 (art. 74 cpv. 1 e 2 nonché 142 cpv. 1, frase introduttiva).

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 131.226 RS 131.231

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