Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

3 giugno 2014

AXA Vita SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

La modifica riguarda tutti gli assicurati delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza affiliati presso AXA Vita SA in Svizzera.

La modifica della tariffa collettiva concerne la riduzione dell'aliquota di conversione degli averi di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio nell'ambito dell'assicurazione completa. Le modifiche sono costituite dall'introduzione di una tavola di mortalità delle rendite con validità aggiornata e dalla riduzione del tasso d'interesse tecnico dal 3,5 % al 3,34 %. L'adeguamento è calibrato in modo tale che, in caso di conversione in rendita all'età termine di pensionamento fissata dalla legge, la riduzione non risulti superiore al 4 %.

Con lettera del 4 marzo 2014 AXAVita SA ha presentato nel settore dell'assicurazione sulla vita una richiesta tariffaria per la propria tariffa collettiva 2015.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 3 giugno 2014 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2015 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

29 luglio 2014 5164

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA 2014-1934