Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2013 (Programma d'armamento 2013) del 5 dicembre 2013
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20132, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il Programma d'armamento 2013.
1
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito complessivo di 740 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno in allegato.
2
Art. 2 1
Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.
L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).
2
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 5 dicembre 2013
Consiglio degli Stati, 3 dicembre 2013
Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol
1 2
RS 101 FF 2013 3045
2013-0742
167
Programma d'armamento 2013. DF
Allegato
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Importi in fr.
Condotta
209 000 000
Mobilità
160 000 000
Appoggio e capacità di resistenza
149 000 000
Protezione delle proprie forze
222 000 000
Credito complessivo del Programma d'armamento 2013
740 000 000
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