Termine di referendum: 2 aprile 2015

Legge federale sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale (Modifica della legge sugli investimenti collettivi, della legge sulle banche e della legge sulle borse) del 12 dicembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 19 maggio 20141; visto il parere del Consiglio federale del 13 agosto 20142, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi Art. 148, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. l, nonché cpv. 1bis Crimini e delitti È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

l.

divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera k, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera k o l, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

1 2 3

FF 2014 5347 FF 2014 5357 RS 951.31

2014-1761

8373

Estensione della punibilità della violazione del segreto professionale. LF (Modifica della legge sugli investimenti collettivi, della legge sulle banche e della legge sulle borse)

2. Legge federale dell'8 novembre 19344 sulle banche Art. 47 cpv. 1 lett. c e 1bis È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

c.

divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

3. Legge federale del 24 marzo 19955 sulle borse Art. 43 cpv. 1 lett. c e 1bis È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

c.

divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 23 dicembre 20146 Termine di referendum: 2 aprile 2015 4 5 6

RS 952.0 RS 954.1 FF 2014 8373

8374