Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e l'Australia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito Conclusa il 30 luglio 2013 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Entrata in vigore attraverso uno scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Australia, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo d'applicazione Art. 1

Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno degli Stati contraenti e, in Svizzera, per conto delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

1 2

per quanto concerne l'Australia: l'imposta sul reddito, l'imposta sulle prestazioni accessorie al salario («fringe benefits tax») e le imposte sull'affitto delle risorse («resource rent taxes») prelevate secondo il diritto federale australiano (di seguito indicate quale «imposta australiana»);

Dal testo originale tedesco.

FF 2014 15

2013-2226

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Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

b)

per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi) (di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione secondo il diritto federale australiano o secondo il diritto svizzero, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Capitolo II Definizioni Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, a)

il termine «Australia» designa, se usato in senso geografico, tutti i territori esterni tranne: (i) il territorio dell'isola Norfolk; (ii) il territorio dell'isola Christmas; (iii) il territorio delle isole Cocos (Keeling); (iv) il territorio delle isole Ashmore e Cartier; (v) il territorio delle dell'isola Heard e delle isole McDonalds; e (vi) il territorio delle isole del mare di Corail e include ogni zona adiacente ai limiti territoriali dell'Australia (compresi i territori menzionati nella presente lettera) cui si applica a un momento dato, in conformità con il diritto internazionale, una legge dell'Australia per quanto concerne l'esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali della zona commerciale speciale o del fondo marino e del sottosuolo della piattaforma continentale;

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b)

il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;

c)

il termine «persona» le persone fisiche, le società, i trust e tutte le altre associazioni di persone;

d)

i termine «società» designa le persone giuridiche o i soggetti giuridici che ai fini dell'imposizione sono trattate come una persona giuridica;

e)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente

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di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; f)

per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

g)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne l'Australia: il «Commissioner of Taxation» o un rappresentante autorizzato del «Commissioner»; (ii) per quanto concerne la Svizzera: il capo del Dipartimento federale delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;

h)

per quel che concerne uno Stato contraente, il termine «cittadino» designa: (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente, (ii) tutte le persone giuridiche, società, società di persone o associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i)

l'espressione «istituzione di previdenza» designa tutti i piani, sistemi, fondi, fondazioni, trust o altre regolamentazioni di uno Stato contraente oppure, nel caso dell'Australia, un «superannuation fund» australiano secondo il diritto tributario australiano che: (i) sottostà alle prescrizioni di questo Stato, e (ii) serve principalmente essenzialmente all'amministrazione e al versamento di prestazioni di previdenza o al conseguimento di redditi a favore di tali istituzioni;

j)

il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l'imposta australiana o l'imposta svizzera, non designa però le multe o gli interessi che secondo il diritto di uno Stato contraente vengono riscossi in relazione a queste imposte;

k)

l'espressione «borsa riconosciuta» designa: (i) l'«Australian Securities Exchange» e qualsiasi altra borsa australiana riconosciuta secondo il diritto australiano; (ii) la «SIX Swiss Exchange» e qualsiasi altra borsa svizzera riconosciuta secondo il diritto svizzero; (iii) la «London Stock Exchange», la «Irish Stock Exchange» e le borse di Amsterdam, Bruxelles, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Hong Kong, Johannesburg, Lisbona, Lussemburgo, Madrid, Messico, Milano, New York, Parigi, San Paolo, Seul, Singapore, Stoccolma, Toronto e Vienna, nonché il sistema NASDAQ; e (iv) ogni altra borsa che trova consenzienti le autorità competenti.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, salvo se il contesto non richiede una diversa interpretazione, i termini e le espressioni non 19

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diversamente definiti hanno il significato ad essi è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, tenuto conto che il senso attribuito a questi termini ed espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato».

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo della sua residenza e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche o i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ricavano da fonti ivi situate.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare

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a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

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c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio;

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali e

g)

un'azienda agricola, pastorizia o forestale.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione solo quando la sua durata oltrepassa i 12 mesi.

4. Nonostante i paragrafi 1­3, se un'impresa di uno Stato contraente: a)

esercita attività di sorveglianza o di consulenza nell'altro Stato per oltre dodici mesi in relazione a un cantiere di costruzione o una catena di montaggio in questo altro Stato,

b)

esercita attività (compreso l'impiego attrezzature considerevoli) nell'altro Stato contraente al fine della ricerca o dello sfruttamento di risorse naturali in questo altro Stato per almeno sei mesi nell'arco di 24 mesi,

c)

impiega attrezzature considerevoli nell'altro Stato (comprese quelle di cui alla lettera b) per oltre 12 mesi,

si considera che questa impresa ha esercitato queste attività in tale altro Stato tramite una stabile organizzazione per tutte le attività esercitate a suo nome, a meno che le attività non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 5 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

5. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione per il solo fatto che: a)

fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di attività che hanno un carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa, come la pubblicità o la ricerca scientifica.

6. Una persona ­ diversa da un agente che goda di uno status indipendente, ai sensi del paragrafo 7 ­ che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente è considerata come una «stabile organizzazione» di questa impresa nel primo Stato se:

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a)

essa dispone in tale Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti per conto dell'impresa, a meno che le attività di questa persona non si limitino all'acquisto di merci per l'impresa; o

b)

in questo Stato produce o trasforma per l'impresa merci di proprietà dell'impresa stessa, a condizione che la presente disposizione si applichi unicamente alle merci così prodotte o trasformate.

7. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione o in altro modo) non basta da solo per considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

9. I principi stabiliti ai paragrafi 1­8 si applicano anche all'occorrenza per determinare ai sensi della presente Convenzione se un'impresa che non è un'impresa di uno Stato contraente, ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente.

Capitolo III Imposizione dei redditi Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da beni immobili (compresi i redditi provenienti da attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che a essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso:

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a)

l'affitto di terreni o i qualsiasi altro diritto su un tratto di terreno;

b)

gli accessori relativi ai beni immobili;

c)

le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali;

d)

i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria;

e)

l'usufrutto dei beni immobili;

f)

il diritto all'esplorazione di giacimenti minerari, pozzi di petrolio o gas o altre risorse naturali e il diritto allo sfruttamento di questi giacimenti, pozzi o risorse e

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g)

il diritto relativo a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione della ricerca o dello sfruttamento di giacimenti minerari, pozzi di petrolio o gas, cave e altri posti d'estrazione di risorse naturali.

Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. I diritti di cui al paragrafo 2 sono considerati situati nel luogo in cui sono situati i giacimenti minerari, pozzi di petrolio o gas, cave o altre risorse naturali o nel luogo in cui la ricerca è stata effettuata.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a tale stabile organizzazione.

2. Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione o con altre imprese con le quali essa tratta.

3. Nel calcolo degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese dell'impresa sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione (comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione) che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un'entità indipendente pagante tali spese, sostenute sia nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

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2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili provenienti dal trasporto per mezzo di navi o di aeromobili di passeggeri, bestiame, posta o merci imbarcati in uno Stato contraente per essere sbarcati in un'altra località di tale Stato, o dalla locazione di navi o di aeromobili interamente equipaggiati, compresi i membri dell'equipaggio, sono imponibili in questo altro Stato.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Imprese associate

1. Se: a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando in uno Stato contraente negli utili di un'impresa di questo Stato contraente sono inclusi e tassati in conseguenza utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

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il 5 per cento dell'importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene, nel caso dell'Australia, direttamente almeno il

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10 per cento dei diritti di voto, o nel caso della Svizzera, direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b)

il 15 per cento dell'importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

3. Nonostante il paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall'imposizione i dividendi pagati se il beneficiario è una società residente dell'altro Stato contraente e che detiene, nel caso dell'Australia, direttamente o indirettamente tramite uno o diversi residenti di uno Stato contraente almeno l'80 per cento dei diritti di voto, o nel caso della Svizzera, che detiene almeno l'80 per cento del capitale della società che versa i dividendi per almeno un periodo di dodici mesi che termina alla data della decisione relativa ai dividenti, e se il beneficiario dei dividendi è una società: a)

la cui principale categoria di azioni è quotata o registrata in una borsa riconosciuta ai sensi dei numeri (i) o (ii) della lettera k del paragrafo 1 dell'articolo 3 e negoziata con regolarità in una o diverse borse riconosciute;

b)

che è detenuta direttamente o indirettamente da una o diverse società: (i) la cui principale categoria di azioni è quotata o registrata in una borsa riconosciuta ai sensi dei numeri (i) o (ii) della lettera k del paragrafo 1 dell'articolo 3 e negoziata con regolarità in una o diverse borse riconosciute, o (ii) nella misura in cui ciascuna di queste società, che detiene direttamente le azioni per cui i dividendi sono versati, potrebbe aver diritto agli stessi vantaggi in base a una convenzione per evitare la doppia imposizione tra lo Stato di cui questa società è residente e lo Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente; o

c)

non soddisfa le condizioni della lettera a) o b) del presente paragrafo, ma l'autorità competente del primo Stato decide che il paragrafo 1 del Protocollo della presente Convenzione non è applicabile. L'autorità competente del primo Stato contraente consulta l'autorità competente dell'altro Stato contraente prima di negare i vantaggi della convenzione secondo questa lettera.

4. Nonostante la lettera b del paragrafo 2 lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall'imposizione i dividendi pagati se il beneficiario dei dividendi dispone, nel caso dell'Australia, direttamente o indirettamente del 10 per cento al massimo dei diritti di voto o, nel caso della Svizzera, del 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi e se il beneficiario effettivo dei dividendi è: a)

uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o un suo ente locale (incluso il fondo di investimento del Governo);

b)

una banca nazionale di uno Stato contraente;

c)

nel caso dell'Australia, un residente di Australia le cui attività comportano il pagamento di tali dividendi ai fini della previdenza («superannuation»); o

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d)

nel caso della Svizzera, un'istituzione di previdenza i cui redditi di investimento sono esenti da imposta in Svizzera.

5. Le disposizioni dei paragrafi 2­4 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.

6. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

7. Le disposizioni dei paragrafi 1­4 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

8. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un beneficiario effettivo non residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

9. Nonostante il paragrafo 8, i dividendi pagati da una società considerata come un residente di un solo Stato contraente conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 4, sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma solo nella misura in cui i dividendi pagati provengano da utili realizzati in questo altro Stato. Se il beneficiario è residente del primo Stato, il paragrafo 2 è applicabile come se la società che paga i dividendi fosse residente soltanto nell'altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

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Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se gli interessi sono pagati: a)

a uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o un suo ente locale (incluso un fondo di investimento del Governo) o a qualsiasi altra istituzione che esercita funzioni governative in uno Stato contraente, o a una banca che esercita i compiti di una banca centrale in uno Stato contraente;

b)

a un istituto finanziario non associato al debitore e che commercia in tutta indipendenza dal debitore. L'espressione «istituto finanziario» designa, ai fini del presente articolo, una banca o un'altra impresa che realizza i suoi utili ricorrendo principalmente al finanziamento esterno sul mercato dei capitali o detiene depositi con interessi e utilizza questi mezzi per operazioni di finanziamento;

c)

nel caso dell'Australia, un residente di Australia le cui attività comportano il pagamento di tali dividendi ai fini della previdenza («superannuation»); o

d)

nel caso della Svizzera, un'istituzione di previdenza i cui redditi di investimento sono esenti da imposta in Svizzera.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3: a)

gli interessi, ai sensi della lettera b del presente paragrafo sono imponibili nello Stato da cui provengono, laddove l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, se gli interessi fanno parte di una struttura con dei contro-mutui o di una altra struttura equivalente sul piano economico e che mira a produrre un effetto analogo a quello dei contro-mutui; e

b)

gli interessi, ai sensi delle lettere a, c o d del presente paragrafo sono imponibili nello Stato dal quale provengono, laddove l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, se il beneficiario effettivo degli interessi partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale del debitore o gode di un diritto esistente o condizionato a partecipare alle decisioni del debitore in materia di finanze, di gestione o di direzione.

5. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno di pegno ipotecario o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni nonché ogni provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, della lettera b del paragrafo 3 e del paragrafo 4 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organiz-

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Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

zazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è una persona residente in questo Stato ai fini delle sue imposte. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente oppure sia residente fuori da entrambi gli Stati, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. L'espressione «canoni» di cui al presente articolo designa i pagamenti o i crediti, periodici e no, qualunque sia la denominazione o il modo di calcolo, nella misura in cui sono effettuati per:

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a)

l'uso o la concessione dell'uso di un diritto d'autore, di un brevetto, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreto, di un marchio di fabbrica o di commercio o di un altro bene o diritto analogo;

b)

la fornitura di conoscenze o d'informazioni scientifiche, tecniche, industriali o commerciali;

c)

il sostegno addizionale o ausiliario fornito per permettere l'applicazione o l'uso di beni o diritti ai sensi della lettera a o di conoscenze o d'informazioni scientifiche ai sensi della lettera b;

Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

d)

l'uso o la concessione dell'uso di: (i) film cinematografici; (ii) film, registrazioni audio o video, dischetti o altri supporti per la riproduzione o la trasmissione di immagini e suoni destinati alla televisione alla radio o altre radiodiffusioni; o

e)

la rinuncia totale o parziale all'uso o alla messa di disposizione di un bene o di un diritto a cui il presente paragrafo si riferisce.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di una Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente o fuori da entrambi gli Stati contraenti una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Alienazione di beni

1. I proventi o utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili ai sensi dell'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. I proventi o utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi i proventi o gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

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Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

3. Tuttavia, i proventi o gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, possono essere imponibili soltanto in questo Stato contraente.

4. I redditi o gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni simili, il cui valore si basa per oltre il 50 per cento direttamente o indirettamente su patrimonio immobiliare, situato nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

5. Gli utili di capitale derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1­4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o d'altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, tranne nel caso in cui questo residente disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della propria attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi siano attribuibili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18, e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

la persona soggiorna nell'altro Stato per al massimo 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è a carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute da un'impresa di uno Stato contraente per un'attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

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Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

4. Se, senza l'applicazione del presente paragrafo, una prestazione accessoria al salario è soggetta a imposta in entrambi gli Stati contraenti, può assoggettare a imposta questa prestazione soltanto lo Stato contraente che, sulla base della presente Convenzione, dispone del diritto d'imposizione primario di salari e stipendi in corrispettivo di un lavoro subordinato. Uno Stato contraente dispone del «diritto d'imposizione primario» nella misura in cui il diritto d'imposizione di salari e stipendi in corrispettivo di un lavoro subordinato è attribuito a questo Stato e l'altro Stato contribuente è obbligato ad accordare uno sgravio per le imposte prelevate dal primo Stato su tali rimunerazioni.

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia stabilito che né l'artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a loro associate partecipino, direttamente o indirettamente, agli utili di questa altra persona.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti e sportivi, se detti redditi derivano direttamente o indirettamente, completamente o in maniera rilevante da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o da un suo ente locale. In questi casi i redditi sono imponibili solo nello Stato in cui l'artista o lo sportivo è residente.

Art. 18

Pensioni

1. Fatto salvo il paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni, prestazioni di assicurazioni sociali pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, se tali redditi provengono dall'altro Stato contraente e il beneficiario non soggiace a imposta in relazione a questi redditi nel primo Stato.

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Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

2. Fatto salvo il paragrafo 2 dell'articolo 19, le prestazioni di capitale pagate provenienti da uno Stato contraente e pagate a un residente dell'altro Stato contraente da un'istituzione di previdenza a causa di vecchiaia, invalidità, incapacità di esercitare un'attività lucrativa o decesso o quale indennizzo a titolo di ferimento sono imponibili nel primo Stato.

3. Il termine «rendita» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termini fissi, a vita o per un periodo determinato o determinabile, a titolo di controprestazione di un adeguato e completo compenso in denaro o valutabile in denaro.

Art. 19

Funzioni pubbliche

1. a)

Stipendi, salari e rimunerazioni analoghe, pagati da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)

Tuttavia, tali salari, stipendi e altre rimunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente che: (i) possieda la cittadinanza di questo Stato, o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Le pensioni e le rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione, ente locale sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)

Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza e non sia anche cittadino del primo Stato.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale o da un suo ente di diritto pubblico.

Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna momentaneamente nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

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Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

Art. 21

Altri redditi

I redditi o gli utili di residente di uno Stato contraente assoggettati a imposta nell'altro Stato contraente secondo uno o più degli articoli 6­8 e 10­19, sono considerati ai fini della legislazione fiscale dell'altro Stato contraente come provenienti da fonti di questo altro Stato.

Capitolo IV Sgravio della doppia imposizione Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

1. Conformemente alla legislazione australiana concernente il computo dell'imposta pagata in un territorio esterno all'Australia nell'imposta pagabile in Australia (che non può infirmare i principi generali seguenti), l'imposta svizzera pagata in virtù della legislazione svizzera e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione su redditi che un residente di Australia ritrae è computata nell'imposta australiana dovuta su tali redditi.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che, secondo le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Australia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione. Per gli utili secondo il paragrafo 4 dell'articolo 13 questa esenzione viene applicata unicamente se è comprovata la loro effettiva imposizione in Australia.

b)

Qualora un residente di Svizzera ritrae dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Australia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Australia, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetta persona; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili in Australia, (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, interessi e diritti di licenza di cui si tratta, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Australia dall'ammontare lordo di tali dividendi, interessi e diritti di licenza.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle conven33

Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

zioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

3. Una società residente della Svizzera che riceve dividendi da una società residente dell'Australia beneficia, per quanto riguarda l'imposta svizzera afferente a tali dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.

Capitolo V Disposizioni speciali Art. 23

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, segnatamente in relazione alla residenza.

Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di quest'altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati a un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo a essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese simili del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione, nonostante le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 24

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente 34

Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, l'autorità competente fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.

5. Se: a)

una persona ha sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione; e

b)

le autorità competenti non giungono a un accordo che possa risolvere questo caso in virtù del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 25 della Convenzione.

7. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo XXII (Consultazioni) dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, gli Stati contraenti convengono che, nonostante le disposizioni di detto paragrafo, in caso di disaccordo fra di loro nello stabilire se una misura rientri nel campo d'applicazione della presente Convenzione, ciascuno di essi ha la 35

Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

facoltà di sottoporre la questione al Consiglio per gli scambi di servizi soltanto con il consenso dei due Stati contraenti, come previsto dal presente paragrafo. Qualsiasi dubbio sull'interpretazione del presente paragrafo deve essere risolto conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 3 o, in assenza di un accordo, secondo qualsiasi altra procedura convenuta dagli Stati contraenti.

Art. 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno in materia d'imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento, della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o della vigilanza sulle persone o autorità summenzionate. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria.

Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato che ha trasmesso i dati ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto 36

Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato Contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate secondo questo paragrafo, sempre che sia indispensabile per soddisfare gli obblighi da esso previsti.

Art. 26

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante ai fini della presente Convenzione, a condizione che: a)

conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato; e

b)

abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo, dei residenti di detto Stato.

3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente o non siano trattati, in materia di imposte sul reddito, come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Capitolo VI Disposizioni finali Art. 27

Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore alla data dell'ultima di queste notificazioni.

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Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

2. La Convenzione si applicherà a)

in Australia: (i) con riferimento all'imposta alla fonte sui redditi, sui redditi che un residente di Svizzera ha conseguito il 1° gennaio dell'anno civile seguente all'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data, (ii) con riferimento alle restanti imposte australiane, sui redditi o utili di un anno di reddito che sono stati conseguiti il 1° luglio dell'anno civile seguente all'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data, (iii) con riferimento all'imposta sulle prestazioni accessorie al salario, sulle prestazioni accessorie al salario che sono state conseguite il 1° aprile dell'anno civile seguente all'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;

b)

in Svizzera: (i) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data, (ii) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente all'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

c)

con riferimento all'articolo 25, alle informazioni che si riferiscono agli anni fiscali o agli esercizi commerciali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente all'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

3. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il suo Protocollo, firmati il 28 febbraio 1980 a Canberra, sono abrogati. Tuttavia, le disposizioni della prima Convenzione continueranno a essere applicate agli anni e periodi fiscali terminati a decorrere dalla data in cui le disposizioni della presente Convenzione entrano in vigore.

Art. 28

Denuncia

La presente Convenzione resta in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi per la fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile:

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a)

alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o in seguito;

b)

alle rimanenti imposte per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data.

Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Sydney, il 30 luglio 2013, nelle lingue tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il Consiglio federale Svizzero:

Per il Governo dell'Australia:

Marcel Stutz Ambasciatore

Hon David Bradbury MP Assistant Treasurer

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Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Australia, all'atto della firma della Convenzione conclusa tra i due Stati a Sydney, il 30 luglio 2013, per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni, parte integrante della presente Convenzione.

1. In generale Resta inteso che i vantaggi della Convenzione non sono accordati se una persona crea o cede un bene o un diritto per cui è stato pagato un reddito oppure diventa residente di uno Stato contraente principalmente per ottenere i vantaggi della Convenzione.

2. Ad art. 3 Resta inteso che l'espressione «istituzione di previdenza» alla lettera i) del paragrafo 1 comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni simili, costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma della presente Convenzione: a)

in Australia un fondo che è: (i) un «approved deposit fund» secondo la definizione del «Income Tax Assessment Act 1997», (ii) un «pooled superannuation trust» secondo la definizione del «Income Tax Assessment Act 1997»;

b)

in Svizzera, tutti i piani e modelli secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, (iii) la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (iv) legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, e le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata.

3. Ad art. 4 a)

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Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 4, resta inteso che l'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende in particolare:

Doppia imposizione. Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Australia

(i) le istituzioni di previdenza costituite in questo Stato; e (ii) le organizzazioni stabilite e amministrate esclusivamente per scopi religiosi, caritativi, scientifici, culturali, sportivi o educativi (o per vari di detti scopi) e che sono residenti di uno Stato contraente secondo la sua legislazione e i cui redditi o utili sono generalmente esentati da imposta in questo Stato secondo la sua legislazione.

b)

Nel caso in cui, secondo la presente Convenzione, i redditi o gli utili sono esentati da imposizione in Svizzera e una persona fisica, secondo il diritto vigente in Australia, è esentata dall'imposta in relazione a questi redditi o utili in qualità di residente temporaneo in Australia ai sensi delle leggi australiane applicabili, allora non è applicabile lo sgravio in Svizzera secondo la presente Convenzione, nella misura in cui questi redditi o utili sono esenti da imposta in Australia.

4. Ad art. 5 e 7 Per evitare gli abusi riguardo gli articoli 5 e 7, allo scopo di determinare la durata dell'attività secondo i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5, il periodo in cui un'attività è esercitata in uno Stato contraente da un'impresa associata a un'altra impresa (che non è un'impresa di questo Stato contraente) viene addizionato al periodo durante il quale un'attività è esercitata dall'impresa associata se la prima attività citata è in relazione con l'attività esercitata in questo Stato contraente dall'ultima impresa citata. Il periodo in cui due o più imprese associate esercitano la loro attività contemporaneamente viene contato una volta sola. Un'impresa è considerata come associata a un'altra impresa se un'impresa detiene direttamente o indirettamente il capitale dell'altra impresa o se una terza persona o diverse terze persone detengono direttamente o indirettamente entrambe le imprese.

5. Ad art. 7 a)

Questo articolo non si applica agli utili di un'impresa provenienti dall'esercizio di un'attività legata a qualsiasi tipo di assicurazione eccetto l'assicurazione sulla vita.

b)

Se: (i) un residente di uno Stato contraente è l'avente diritto economico, direttamente o tramite uno o diversi patrimoni in trust, di una parte dell'utile di un'impresa esercitata nell'altro Stato contraente da un fiduciario di un patrimonio in trust, eccetto un patrimonio in trust trattato come una società ai fini fiscali, e se (ii) in relazione a questa impresa il fiduciario, conformemente ai principi dell'articolo 5, ha una stabile organizzazione in questo altro Stato, l'impresa esercitata dal fiduciario è considerata come un'attività esercitata da questo residente nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e questa parte degli utili viene attribuita a tale stabile organizzazione.

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6. Ad art. 7 e 9 Se le informazioni a disposizione dell'autorità competente di uno Stato contraente non bastano a determinare gli utili di un'impresa assoggettabile in tale Stato in conformità delle disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 9 della Convenzione, nessuna disposizione di tali articoli impedirà l'applicazione delle disposizioni di una qualsiasi legge di tale Stato concernente la determinazione dell'assoggettamento fiscale di un'impresa in circostanze particolari, a condizione che tale legge sia applicata, nella misura in cui le informazioni a disposizione dell'autorità competente lo permettono, conformemente ai principi di tali articoli.

7. Ad art. 7, 8, 12 e 14 Resta inteso che le remunerazioni incassate per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici sono considerate utili dell'impresa ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7, 8 o 14.

8. Ad art. 10, 11 e 12 a)

Resta inteso che in relazione a dividendi e interessi provenienti dalla Svizzera e percepiti da un'istituzione di previdenza australiana, questa istituzione di previdenza è considerata la beneficiaria di tali redditi se questi redditi sono considerati redditi di questa istituzione di previdenza ai fini fiscali australiani.

b)

Resta inteso che in relazione a dividendi, interessi e canoni provenienti dalla Svizzera e percepiti da un trust discrezionale («discretionary trust») o che sono percepiti dal suo intermediario, il fiduciario di questo trust non è considerato come il beneficiario effettivo di questi redditi se li trasmette a un beneficiario effettivo non residente di Australia, a meno che questi redditi siano assoggettati in Australia e se l'imposta versata dal fiduciario non è restituita in un secondo tempo al beneficiario effettivo.

9. Ad art. 11 Resta inteso che la lettera b del paragrafo 4 garantisce che le previste esenzioni alle lettere a, c e d del paragrafo 3 si applichino solo se il beneficiario degli interessi ha una partecipazione simile a un portafoglio nei confronti del debitore e che non si applichino se il beneficiario è legato al debitore o può controllare o influenzare i principali processi decisionali del debitore.

10. Ad art. 13 L'articolo 13 non limita l'Australia nell'assoggettare conformemente alle disposizioni della sua legislazione i redditi o i guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili che una persona fisica residente in Australia riceve in un momento qualunque dell'anno di reddito in cui il patrimonio viene alienato, o che è stato residente in Australia in un momento qualunque nel corso dei quattro anni immediatamente precedenti all'alienazione.

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11. Ad art. 18 Con riferimento al paragrafo 2, resta inteso che in caso di pagamenti provenienti dall'Australia l'espressione «istituzione di previdenza» include i conti risparmio per la pensione e che un pagamento del «Commissioner» sulla base del «Superannuation (Unclaimed Money and Lost Members) Act 1999» è considerato come una prestazione di capitale proveniente da un'istituzione di previdenza.

12. Ad art. 19 Resta inteso che l'espressione «pensioni, rendite e altre rimunerazioni analoghe» di cui all'articolo 19 della Convenzione non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

13. Ad art. 23 Il presente articolo non è applicabile alle disposizioni di legge di uno Stato contraente che servono a impedire l'abuso a livello fiscale, si occupano di capitale proprio occulto o che garantiscono l'efficace prelevamento o riscossione delle imposte.

14. Ad art. 25 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione la competente autorità dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta, (ii) il periodo oggetto della domanda, (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiesto, (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste, (v) il nome e, per quanto noto, l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

Il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la presente lettera contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i punti (i)­(v) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

c)

Sebbene l'articolo 25 non limiti i metodi possibili dello scambio di informazioni, resta inteso che, sulla base di questo articolo, gli Stati contraenti non

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sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

d)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

15. Ad art. 27 Resta inteso che nel caso dell'Australia il rimando agli «anni fiscali» di cui alla lettera c del paragrafo 2 e al paragrafo 3 si riferisce, a seconda del contesto all'«anno di reddito» o all'«anno di imposta sulle prestazioni accessorie al salario».

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Sydney, il 30 luglio 2013 nelle lingue tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il Consiglio federale Svizzero:

Per il Governo dell'Australia:

Marcel Stutz Ambasciatore

Hon David Bradbury MP Assistant Treasurer

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