Decisione concernente la modifica della struttura dello spazio aereo della Svizzera 2014 del 3 febbraio 2014

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna

Oggetto:

Con la presente modifica, la struttura dello spazio aereo della Svizzera è definita in modo vincolante per l'anno 2014. Vengono pubblicate una nuova carta OACI 1:500 000 Svizzera 2014, 43° edizione, e una nuova carta per il volo a vela 1:300 000 Svizzera 2014, 23esima edizione.

Basi giuridiche:

In virtù dell'articolo 8a capoverso 1 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. I potenziali utenti dello spazio aereo e i Cantoni sono stati consultati previamente.

Conformemente all'articolo 8a capoverso 2 LNA, i ricorsi contro le decisioni dell'UFAC concernenti la struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo.

Contenuto della decisione:

2014-0216

1. La struttura dello spazio aereo della Svizzera è modificata come segue: 1.1 Per gli avvicinamenti IFR in direzione di Buochs la zona di controllo (CTR) Emmen è ampliata con un secondo settore (CTR Emmen 2). I limiti laterali sono fissati come segue (coordinate): N470130.271 / E0081637.972 N470819.487 / E0082418.099 N470840.417 / E0082426.565 N470605.113 / E0082928.060 N470235.392 / E0082529.868 N470149.524 / E0082018.140 N470025.082 / E0081815.957 I limiti verticali si estendono dal suolo fino a 4500 ft/AMSL.

La CTR Emmen 2 è attivata soltanto nel caso di un avvicinamento IFR in direzione di Buochs e se nella regione interessata le condizioni meteo sono le seguenti: ­ nuvolosità al di sotto di 4 500 ft/AMSL oppure ­ visibilità orizzontale inferiore a 5 km.

In queste circostanze la CTR 2 viene attivata con 30 minuti di anticipo.

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1.2 Alle zone di controllo (CTR) di Sion viene attribuito lo statuto HX (nessun orario d'esercizio preciso). Le disposizioni esecutive relative all'utilizzazione della zona vengono pubblicate nel Manuale d'informazione aeronautica (Aeronautical Information Publication, AIP).

2. La modifica della struttura dello spazio aereo della Svizzera secondo il n. 1 entra in vigore il 6 marzo 2014, con durata di validità illimitata.

3. I relativi dati vengono pubblicati nel Manuale d'informazione aeronautica (Aeronautical Information Publication, AIP). Le zone sono rappresentate sulle carte aeronautiche determinanti, che sono parte integrante della presente decisione.

4. a) La presente decisione viene notificata tramite lettera raccomandata alle Forze aeree, a Skyguide e agli organi ufficiali che hanno presentato un parere.

b) La decisione viene inoltre notificata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle altre parti che hanno presentato un parere.

c) La decisione viene infine pubblicata in tedesco, francese e italiano nel Foglio federale.

Destinatari:

La presente modifica temporanea dello spazio aereo della Svizzera interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, di conseguenza, sulla sicurezza del traffico aereo.

Procedura:

La procedura si fonda sulle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Deposito pubblico:

La decisione viene notificata tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può essere richiesta per scritto all'UFAC, Divisione Sicurezza delle infrastrutture, oppure tramite il sito Internet dell'UFAC (www.bazl.admin.ch).

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo.

In caso di notifica personale alle parti, il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla notifica; in caso di pubblicazione su un bollettino ufficiale, il giorno successivo alla pubblicazione.

Il ricorso, da inoltrare in duplice copia, deve essere redatto in una lingua ufficiale e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del

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ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, per quanto disponibili, nonché la procura di un eventuale rappresentante.

11 febbraio 2014

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Peter Müller

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