13.097 Messaggio concernente l'approvazione di una nuova Convenzione tra la Svizzera e la Cina per evitare le doppie imposizioni del 20 novembre 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale che approva una nuova Convenzione tra la Svizzera e la Cina per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio La Convenzione tra la Svizzera e la Cina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è stata firmata il 6 luglio 1990 e non è mai stata oggetto di revisione.

Nel quadro della decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di cambiare la sua politica in materia di convenzioni riguardo lo scambio di informazioni, la Svizzera e la Cina hanno avviato nel 2010 negoziati per rivedere la Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Nella vigente Convenzione l'assistenza amministrativa in ambito fiscale è limitata alle informazioni necessarie alla corretta applicazione della Convenzione e a evitare gli abusi.

Si è convenuto di rivedere integralmente il testo e di concludere una nuova Convenzione che sostituisce quella del 1990. Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare diversi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare i miglioramenti conseguiti nell'imposizione di dividendi, interessi e canoni nonché nelle prestazioni di trasporto internazionali eseguite da imprese di navigazione o compagnie aeree svizzere.

La Convenzione è stata firmata a Pechino il 25 settembre 2013.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Considerazioni generali concernenti le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica svizzera in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'OCSE, poiché sono i più idonei per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Essa mira principalmente a una chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. La Svizzera deve inoltre da sempre trovare il buon compromesso per poter mantenere condizioni fiscali vantaggiose e far accettare il suo sistema fiscale a livello internazionale. In assenza di legittimità internazionale la migliore delle soluzioni della Svizzera non avrebbe alcun valore.

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Situazione iniziale, andamento e risultato dei negoziati

Tra la Svizzera e la Cina esiste una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.924.91, di seguito «Convenzione del 1990») che è stata firmata il 6 luglio 1990. La Svizzera è stata uno dei primi Paesi a poter concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica popolare Cinese.

Da allora la Cina ha subito una notevole evoluzione ed è diventata la seconda economia più importante del mondo. Dispone di ingenti riserve valutarie ed esporta il maggior numero di beni di qualsiasi altro Paese. Anche in ambito di regolamentazione ha subito cambiamenti. Un fattore determinante al riguardo è stato l'adesione all'OMC nel 2001 che ha, tra l'altro, indotto la Cina a creare una nuova legge concernente l'imposizione delle imprese. La legge è entrata in vigore nel 2008 e rappresenta una pietra miliare nella recente storia in materia fiscale della Cina.

Parallelamente all'evoluzione della Cina si sono sviluppate le relative relazioni economiche con la Svizzera. Dal 2010 la Cina è quindi il principale partner commerciale della Svizzera in Asia nonché un importante mercato d'esportazione e la piazza degli investimenti.

Nel frattempo la Cina ha concluso con diversi Stati ­ tra cui anche Stati membri dell'OCSE ­ delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni che in parte prevedono aliquote di imposta alla fonte sui dividendi, interessi e canoni più basse rispetto alla Convenzione del 1990. Aliquote di imposta alla fonte basse fino all'esenzione dall'imposta alla fonte sui dividendi, interessi e canoni sono uno dei pilastri della politica svizzera in materia di convenzioni. Una lacuna della Convenzione del 1990 è costituita dalla mancanza di disposizioni sulla «Business Tax» cinese nonché sull'imposta sul valore aggiunto per prestazioni di trasporto internazionali e sulle 47

imposte le cui ripercussioni gravano sulle imprese di navigazione o compagnie aeree svizzere.

Per questi motivi la Svizzera ha accolto favorevolmente la proposta della Cina effettuata nel mese di novembre del 2010 di avviare negoziati per adeguare in diversi settori la Convenzione per evitare le doppie imposizioni e introdurre un articolo sullo scambio di informazioni secondo lo standard internazionale.

In considerazione della necessità di adeguamento di numerosi disposizioni, legata all'intento comune di stralciare disposizioni diventate obsolete, i due Paesi hanno concordato di effettuare una revisione totale anziché parziale della Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

La nuova Convenzione (di seguito «CDI-CN») è stata firmata a Pechino il 25 settembre 2013.

Analogamente alla Convenzione del 1990, la CDI-CN si applica al territorio della Repubblica popolare Cinese, ad eccezione delle due regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao nonché del territorio gestito dalle autorità del Taiwan (Taipei cinese).

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Valutazione

Le aspettative nei confronti della nuova CDI-CN sono soddisfatte. È stato in particolare possibile raggiungere uno degli obiettivi principali, ovvero di ridurre le aliquote di imposta alla fonte sui dividendi e canoni.

L'aliquota di imposta alla fonte sui dividendi da partecipazioni di società con una quota di capitale di almeno il 25 per cento non ammonta più al 10 per cento, ma soltanto al 5 per cento. I dividendi pagati a determinati enti, quali i fondi appartenenti allo Stato cinese o la Banca nazionale, sono integralmente esenti dall'imposta alla fonte. Questo contribuirà in misura sostanziale alla promozione reciproca dei flussi di investimento.

In considerazione della notevole e crescente importanza dei beni immateriali, la convenuta riduzione dell'aliquota di imposta alla fonte sui canoni dal 10 al 9 per cento dovrebbe determinare sensibili risparmi ­ in termini assoluti e non in percentuale. Inoltre, i Cantoni possono verosimilmente prevedere maggiori entrate, poiché le imposte alla fonte sui canoni più basse dalla Cina comporteranno sostanzialmente un ammontare del computo globale d'imposta ridotto.

La CDI-CN contiene altresì delle norme sugli abusi intese a evitare strutture influenzate dal punto di vista fiscale.

In futuro la Cina non potrà più riscuotere alcuna «Business Tax» o imposta sul valore aggiunto su prestazioni di trasporto internazionali eseguite da imprese di navigazione o compagnie aeree svizzere. Questo costituisce un ulteriore miglioramento della CDI-CN. Infine, la nuova disposizione sullo scambio di informazioni è conforme allo standard internazionale e alla politica svizzera in materia di convenzioni.

Complessivamente la CDI-CN è soddisfacente ed equilibrata e contribuirà all'ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la CDI-CN.

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Commento ai singoli articoli della Convenzione

La CDI-CN segue, sul piano formale e materiale, le soluzioni previste dal Modello OCSE e la politica svizzera in materia di convenzioni.

Le spiegazioni riportate di seguito si limitano a commentare gli scostamenti più importanti rispetto al Modello OCSE, alla Convenzione del 1990 e alla politica svizzera in materia di convenzioni.

Art. 2

Imposte considerate

Le imposte cinesi considerate dalla Convenzione comprendono l'imposta sul reddito delle persone fisiche («individual income tax») e le imposte sugli utili delle imprese («enterprise income tax»).

Diversamente da quanto previsto dal sistema fiscale svizzero, in Cina i diversi generi di reddito delle persone fisiche non sono cumulati e quindi sottoposti all'imposizione, ma imposti separatamente. Spesso è applicata un'aliquota proporzionale anziché progressiva. In generale, nel sistema fiscale cinese esistono solo poche possibilità di deduzione. La base di calcolo può, di regola, essere ridotta soltanto mediante un importo fisso valido per tutti. In Cina non vengono accordate deduzioni che tengono conto delle condizioni particolari di un contribuente in relazione ad esempio agli oneri familiari.

Per contro, l'imposizione degli utili delle imprese è disciplinata in maniera analoga a quella della Svizzera. Infatti, vale il principio dell'imponibilità del reddito complessivo, per i dividendi sono però previste eccezioni per impedire un onere economico multiplo. In Cina gli utili di un'impresa sottostanno a un'aliquota proporzionale del 25 per cento.

In Cina non esistono imposte sul patrimonio. Se in futuro la Cina introdurrà un'imposta sul patrimonio che comporta una doppia imposizione, il numero 1 del Protocollo CDI-CN prevede che tale imposta rientrerà automaticamente nel campo di applicazione della Convenzione.

La «Business Tax» cinese non rientra nelle imposte considerate nella CDI-CN. La Cina la qualificata come imposta indiretta. Sebbene applichi un sistema dell'imposta sul valore aggiunto simile a quello della Svizzera, numerose prestazioni di servizi non sono sottoposte all'imposta sul valore aggiunto, bensì alla «Business Tax». Essa costituisce un'imposta locale ed è riscossa se il destinatario o il fornitore delle prestazioni di servizi è residente di Cina, indipendentemente dal luogo di fornitura delle prestazioni.

Art. 4

Residenza

L'articolo 4 è stato adeguato in base alle soluzioni previste dal Modello OCSE e alla politica svizzera in materia di convenzioni. La CDI-CN contiene segnatamente il secondo periodo del paragrafo 1 del Modello OCSE. Esso è di particolare importanza per persone fisiche estere residenti di Cina da almeno un anno, ma meno di cinque, poiché non devono sottoporre a imposizione i loro redditi complessivi, ma soltanto quelli conseguiti in Cina. Se siffatte persone in base a una Convenzione per evitare le doppie imposizioni potessero beneficiare di sgravi sui redditi dall'estero, esisterebbe il rischio di doppie esenzioni involontarie.

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Il secondo periodo del paragrafo 1 del Modello OCSE precisa che ai fini della CDICN la Svizzera deve considerare queste persone come non residenti di Cina. Di conseguenza, la Svizzera non accorda sgravi fiscali sui redditi corrispondenti. Pertanto, dette persone non possono chiedere alcun rimborso dell'imposta preventiva svizzera sui dividendi e interessi e le prestazioni previdenziali provenienti dalla Svizzera rimangono gravate dall'imposta alla fonte.

Art. 5

Stabile organizzazione

La definizione di stabile organizzazione della CDI-CN è di particolare rilievo per le imprese svizzere, poiché, contrariamente alla Svizzera, le condizioni poste dalla Cina all'esistenza di una stabile organizzazione sono in generale minori. In Cina esiste in particolare la stabile organizzazione di prestazione di servizi. Questo significa che la sola fornitura di prestazioni di servizi in Cina comporta una stabile organizzazione, anche se l'impresa estera non dispone di una sede fissa di affari in Cina.

Conformemente al diritto nazionale, una stabile organizzazione di prestazioni di servizi non presuppone nemmeno una durata minima dell'attività sul posto.

Rispetto alla Convenzione del 1990, l'articolo 5 della CDI-CN è cambiato di poco.

L'espressione «stabile organizzazione» si basa come finora sulle soluzioni previste dal Modello OCSE e sulla politica svizzera in materia di convenzioni. Inoltre, la stabile organizzazione di prestazioni di servizi è stata ripresa senza modifica materiale, ma con un nuovo testo (par. 4).

È considerata una stabile organizzazione di prestazioni di servizi quando le attività corrispondenti si protraggono per un periodo che complessivamente oltrepassa i 183 giorni nell'arco di 12 mesi. La Cina chiede in particolare che tutti i partner della Convenzione inseriscano la stabile organizzazione di prestazioni di servizi. Recepire nella CDI-CN la stabile organizzazione di prestazioni di servizi con la vigente durata minima non costituisce pertanto alcun svantaggio.

La Cina intendeva stralciare l'espressione «nel quadro dello stesso progetto o di progetti collegati» di cui al paragrafo 4, che avrebbe determinato un allentamento delle condizioni poste al rispetto della durata minima. Infatti, la Cina avrebbe potuto sottoporre a imposizione le imprese svizzere anche se le loro prestazioni di servizi in Cina fossero stati forniti nel quadro di progetti indipendenti e si fossero protratti per un periodo inferiore a 183 giorni. La Svizzera ha tuttavia potuto contrastare tale richiesta. L'esistenza di una stabile organizzazione di prestazioni di servizi presuppone quindi che le prestazioni vengano fornite nel quadro dello stesso progetto o di progetti collegati e presentino la durata necessaria.

Inoltre, è stato possibile convenire con la Cina di aumentare la durata minima di
un cantiere di costruzione da sei a 12 mesi (par. 3). In questo punto la CDI-CN è pertanto conforme alle soluzioni previste dal Modello OCSE e alla politica svizzera in materia di convenzioni.

Art. 7

Utili delle imprese

Nel 2010 l'OCSE ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano l'imposizione degli utili delle imprese e la loro assegnazione tra sede principale e stabile organizzazione. Mentre la Svizzera ha integrato nella sua politica in materia di convenzioni queste nuove disposizioni, la Cina non le può attualmente applicare. Le Delegazioni

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hanno pertanto convenuto di riprendere nella CDI-CN il testo dell'articolo 7 della Convenzione del 1990.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

L'articolo 8 rimane di per sé invariato. Tuttavia nel Protocollo CDI-CN è stata inserita una disposizione concernente questo articolo (par. 4) che disciplina la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e la «Business Tax» cinese su prestazioni di trasporto internazionali derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili. Si tratta di una soluzione specifica in questo ambito che non ha alcuna influenza sul fatto che i due generi di imposta non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.

La disposizione è stata introdotta su richiesta della Svizzera e prevede che in futuro le prestazioni di trasporto internazionali fornite da imprese svizzere siano esenti dalla «Business Tax». La Cina e la Svizzera devono altresì accordare l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per siffatte prestazioni e ammettere la deduzione dell'imposta preventiva nella stessa misura come le imprese residenti del rispettivo Stato.

Per il fisco svizzero questa disposizione è soltanto di carattere esplicativo, poiché in base alle prescrizioni del diritto svizzero in materia di imposta sul valore aggiunto le prestazioni di trasporto internazionali sono già esenti da imposta e danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Grazie a suddetta disposizione, le imprese di navigazione o compagnie aeree svizzere esercitanti in Cina possono beneficiare di condizioni favorevoli.

Art. 10

Dividendi

La Convenzione del 1990 prevede un'aliquota di imposta residua unica del 10 per cento. Questa aliquota del 10 per cento viene applicata anche nella nuova Convenzione; la CDI-CN prevede tuttavia al contempo diverse eccezioni.

L'aliquota di imposta residua sui dividendi a società con partecipazioni determinanti di almeno il 25 per cento ammonta ora al 5 per cento. I dividendi pagati allo Stato, a una delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali nonché alla Banca nazionale sono integralmente esclusi dall'imposizione alla fonte.

Anche i dividendi pagati a determinati enti appartenenti interamente al Governo sono esclusi dall'imposta alla fonte. Conformemente al numero 5 del Protocollo CDI-CN questi enti comprendono la «China Investment Corporation» (CIC) e il «National Council for Social Security Fund» (SSF). La CIC costituisce un fondo statale finanziato mediante riserve valutarie e per quanto riguarda il SSF, si tratta di un fondo a destinazione vincolata costituito da mezzi del Governo per finanziare futuri prestazioni sociali.

La quota di imprese statali nell'economia cinese è molto elevata. Il paragrafo 3 dell'articolo 10 prevede che le autorità competenti degli Stati contraenti possono convenire di includere nell'elenco degli enti a cui sono pagati dividendi esclusi dall'imposta alla fonte altre enti appartenenti interamente al Governo. Tuttavia, le imprese statali della Cina non possono appellarsi a questa disposizione per chiedere di essere iscritte sull'elenco; segnatamente quando la loro richiesta è motivata unicamente dalla loro appartenenza in modo completo al Governo cinese. In un siffatto caso, l'autorità competente della Svizzera non approverà l'iscrizione di imprese

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statali cinesi, bensì chiederà che analogamente al fondo statale siano soddisfatte ulteriori condizioni.

Art. 11

Interessi

L'aliquota di imposta residua sugli interessi rimane del 10 per cento. Per contro, è stata adeguata ed estesa la disposizione delle eccezioni a favore degli interessi derivanti da crediti dello Stato e dei suoi enti. In futuro la Cina non può soprattutto più riscuotere alcuna imposta alla fonte sugli interessi pagati alla Banca nazionale svizzera.

Art. 12

Canoni

La Convenzione del 1990 prevede un'aliquota di imposta residua sui canoni del 10 per cento. Il termine « canoni» comprende anche i canoni di locazione (leasing).

La disposizione del Protocollo riferita all'articolo 12 della Convenzione del 1990 stabilisce che solo il 60 per cento dell'ammontare lordo dei canoni può essere imposto all'aliquota di imposta residua. Di conseguenza, l'aliquota di imposta effettiva sui canoni è di solo il 6 per cento.

La CDI-CN prevede un'aliquota di imposta residua sui canoni del 9 per cento. Dato che la disposizione del Protocollo concernente i canoni è stata stralciata, l'aliquota del 9 per cento è applicata anche ai canoni di locazione. In considerazione dell'importanza dei canoni in senso stretto rispetto ai canoni di locazione, la Svizzera considera questa soluzione più vantaggiosa.

Art. 13

Utili di capitale

Ad eccezione del paragrafo 5, l'articolo 13 corrisponde sul piano materiale a quello del Modello OCSE, alla politica svizzera in materia di convenzioni e alla Convenzione del 1990.

Il paragrafo 5 è stato introdotto su richiesta della Cina. Con questa disposizione la Cina può ora sottoporre a imposizione gli utili che un residente di Svizzera trae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa cinese. Tale diritto di imposizione si applica soltanto se la persona che trae gli utili deteneva una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale dell'impresa. Per accertare la quota minima di partecipazioni del 25 per cento si tiene conto del giorno dell'alienazione della partecipazione nonché degli ultimi 12 mesi prima dell'alienazione. In questo modo è possibile porre un freno alla vendita graduale di una partecipazione per evitare l'imposizione cinese.

In base all'articolo 24 paragrafo 1 lettera a CDI-CN, la Svizzera in quanto Stato di residenza dell'alienante deve escludere dall'imposizione gli utili provenienti dall'alienazione della partecipazione all'impresa cinese con riserva della progressione.

Bisogna tenere conto di questa disposizione in particolare nei casi in cui le condizioni per una deduzione per partecipazioni conformemente al diritto svizzero, quale la quota minima di alienazione e la durata minima di detenzione, non sono soddisfatte.

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Art. 18

Pensioni

L'imposizione di pensioni secondo l'articolo 18 CDI-CN corrisponde a quella del Modello OCSE, alla politica svizzera in materia di convenzioni e alla Convenzione del 1990. La vigente disposizione del Protocollo concernente l'articolo 18 è però stata sostituita con una nuova disposizione (n. 6­8).

Il sistema di assicurazione sociale cinese è soggetto a una notevole evoluzione e a cambiamenti costanti. Mentre una volta le prestazioni corrispondenti venivano pagate esclusivamente dal Governo e finanziate mediante entrate pubbliche, nel corso degli ultimi anni è stato sviluppato un sistema basato sui contributi dei lavoratori. Questo sistema è stato riformato in modo esaustivo nel quadro di una legge che è entrata in vigore il 1° luglio 2011. La nuova legislazione sulle assicurazioni sociali nazionale si applica anche agli stranieri che lavorano in Cina. Ora queste persone devono versare contributi alle assicurazioni sociali cinesi; nel contempo hanno diritto al versamento delle pensioni non appena hanno raggiunto l'età legale di pensionamento o lasciano anticipatamente la Cina.

A seguito della prescrizione adottata nella CDI-CN, ora le pensioni pagate dal Governo cinese e finanziate mediante entrate statali a una persona residente di Svizzera sono imponibili soltanto in Cina. Per quanto concerne le pensioni finanziate mediante contributi versati dai lavoratori non vi sono per contro cambiamenti: la Svizzera in quanto Stato di residenza del beneficiario di tali prestazioni continua ad avere il diritto esclusivo di imposizione.

In merito alle prestazioni di un'istituzione di previdenza svizzera fornite a una persona residente di Cina, la situazione è la seguente: soltanto i proventi dalla previdenza professionale (2° pilastro) costituiscono pensioni ai sensi dell'articolo 18. Le prestazioni dell'AVS, dell'AI (1° pilastro) e della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) secondo la prassi attuale rientrano nella categoria degli altri redditi conformemente all'articolo 21. Poiché sia l'articolo 18 sia l'articolo 21 accordano allo Stato di residenza del beneficiario il diritto esclusivo di imposizione, le conseguenze fiscali di queste prestazioni sono pertanto uguali per tutte le persone residenti di Cina: la Svizzera non può riscuotere alcuna imposta alla fonte, a meno che i redditi corrispondenti
siano esclusi dall'imposizione esclusiva in Cina. Questa riserva dell'imposizione effettiva in Cina è applicata alle prestazioni della previdenza professionale senza restrizioni in base alla disposizione del numero 7 del Protocollo CDI-CN; quanto alle prestazioni del pilastro 3a, la riserva è per contro applicabile soltanto se ai fini della CDI-CN il beneficiario non è considerato residente di Cina in base al secondo periodo dell'articolo 4 paragrafo 1 CDI-CN (cfr.

commento all'art. 4).

Art. 20

Studenti

Le disposizioni sull'imposizione di studenti, apprendisti, professori e insegnanti sono armonizzate con le disposizioni corrispondenti del Modello OCSE e la politica svizzera in materia di convenzioni. Rispetto alla Convenzione del 1990, la CDI-CN non prevede pertanto alcuna disposizione particolare concernente i professori invitati e gli insegnanti ospiti. Non comprende nemmeno l'imposizione di redditi degli studenti da attività lucrativa dipendente. In futuro questi redditi rientreranno nel campo d'applicazione dell'articolo 15 (lavoro subordinato).

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Art. 21

Altri redditi

Conformemente al Modello OCSE e alla politica svizzera in materia di convenzioni, l'articolo 21 introduce nella CDI-CN una disposizione sull'imposizione di cosiddetti «altri redditi». Secondo questa disposizione i redditi per i quali non esistono norme di ripartizione proprie o quelli che provengono da uno Stato terzo in linea di massima possono essere sottoposti a imposizione soltanto nello Stato residente del beneficiario di questi redditi. Con l'ancoraggio dell'articolo 21 si garantisce che tali redditi rientrino nel campo d'applicazione della Convenzione e che in tal modo si evita doppie imposizione.

Su richiesta della Cina al paragrafo 3 della CDI-CN è stata introdotta una disposizione che si applica quando l'importo dei redditi di cui all'articolo 21 non è conforme al mercato. In questo modo si limita il principio dell'imponibilità esclusiva di altri redditi nello Stato di residenza: in questi casi allo Stato della fonte è accordato il diritto all'imposizione dei redditi eccedenti. La CDI-CN non è l'unica convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa dalla Svizzera contenente una disposizione conformemente al paragrafo 3. Infatti, questa disposizione figura ad esempio nelle convenzioni con la Gran Bretagna, il Giappone e il Corea. Il commentario al Modello OCSE consiglia l'inserimento nella CDI di tale disposizione qualora i Paesi dovessero avere difficoltà nel trattamento di redditi da strumenti finanziari strutturati se le Parti contraenti non sono indipendenti.

Art. 23

Diversi

L'articolo 23 CDI-CN definisce l'applicabilità di norme sugli abusi secondo il diritto nazionale. Stabilisce inoltre che tali norme sugli abusi si applicano soltanto se non comportano un'imposizione contraria alle disposizioni della CDI-CN. Una norma sugli abusi ai sensi dell'articolo 23 CDI-CN costituisce ad esempio la qualificazione fiscale di interessi come distribuzioni dissimulate di utili in situazioni di capitale proprio occulto secondo il diritto nazionale.

Le norme sugli abusi della CDI-CN sono inoltre disciplinate dagli articoli sull'imposizione dei dividendi (art. 10), sugli interessi (art. 11), sui canoni (art. 12) e sugli altri redditi (art. 21). Queste disposizioni hanno tutte lo scopo di evitare la creazione di strutture concepite a scopi fiscali.

Art. 24

Eliminazione della doppia imposizione

Nel quadro della CDI-CN, la Cina evita la doppia imposizione con il metodo del computo d'imposta.

Ora il computo indiretto d'imposta («underlying tax credit») è considerato solo a partire da una quota di partecipazione del 20 per cento, anziché a partire dal 10 per cento. A differenza di quello diretto, nel computo indiretto d'imposta non si tratta di evitare la doppia imposizione legale, bensì di attenuare l'imposizione multipla dal punto di vista economico. La Cina ha sostenuto questo aumento, poiché anche la legislazione fiscale cinese applica una quota minima del 20 per cento. Per i pagamenti di dividendi provenienti da un'impresa svizzera e finanziati con il proprio utile, la Cina computa tale imposta dovuta sull'utile, a condizione che una società cinese detenga almeno il 20 per cento della società svizzera.

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La Svizzera evita la doppia imposizione con il metodo dell'esenzione con riserva della progressione. Per quanto riguarda i dividendi, interessi e canoni, la Svizzera evita la doppia imposizione mediante il computo globale d'imposta. La lettera c dell'articolo 23 della Convenzione del 1990 prevede il cosiddetto «computo fittizio dell'imposta» per determinati tipi di interessi e canoni cinesi. La Svizzera è obbligata ad concedere un computo d'imposta per siffatti interessi e canoni pari al 10 per cento, anche se in Cina questi pagamenti sono esenti dall'imposta alla fonte o sottoposti a un'imposta alla fonte bassa. Su richiesta della Svizzera la CDI-CN non comprende più disposizioni simili.

Art. 26

Procedura amichevole

L'articolo 26 corrisponde a quello della Convenzione del 1990. La politica cinese in materia di convenzioni non consente l'aggiunta di alcuna clausola arbitrale nella CDI-CN.

Art. 27

Scambio di informazioni

La CDI-CN contiene una disposizione concernente lo scambio di informazioni secondo lo standard internazionale. Le spiegazioni riportate di seguito spiegano soltanto singoli punti dell'articolo 27 CDI-CN e le pertinenti disposizioni del Protocollo (n. 9).

Analogamente alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni che la Svizzera ha concluso con diversi altri Stati nonché al Modello OCSE, la disposizione concernente lo scambio di informazioni è applicata a tutte le imposte. Il campo d'applicazione non è quindi limitato alle imposte considerate dalla Convenzione.

Nel quadro dei negoziati la Cina è stata informata sul fatto che a una domanda di assistenza amministrativa fondata su dati (di una banca) acquistati illegalmente non viene dato seguito.

Le disposizioni dell'articolo 27 sono concretizzate nel Protocollo CDI-CN (n. 9).

Il Protocollo disciplina, tra l'altro, in modo dettagliato le condizioni che una domanda di assistenza deve soddisfare (lett. b prima sezione). Sono segnatamente necessarie l'identificazione del contribuente interessato nonché, se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste (ad es. di una banca). Il Protocollo CDI-CN stabilisce inoltre che le condizioni non devono essere interpretate in modo formalistico (lett. b seconda sezione).

Secondo lo standard internazionale, lo scambio di informazioni è limitato a domande concrete. Secondo l'interpretazione dell'OCSE, essa include le domande concrete concernenti un gruppo chiaramente definito di contribuenti di cui si suppone che non abbiano soddisfatto i loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. Secondo la CDICN la Svizzera potrà rispondere a tali domande. Fornendo le indicazioni precise riguardo il gruppo di contribuenti che permettono allo Stato richiesto di identificare le persone interessate, lo Stato richiedente soddisfa il requisito dell'identificazione delle persone interessate dalla domanda (lett. b prima sezione). Una tale interpretazione segue la regola d'interpretazione (lett. b prima sezione in combinato disposto con la lett. b seconda sezione) che obbliga gli Stati contraenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza pertanto autorizzare le «fishing expedition». La legge federale del 28 settembre 2013 sull'assistenza amministrativa

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fiscale (RS 672.5) costituisce la base legale di diritto interno necessaria per poter rispondere alle domande concernenti un gruppo di contribuenti.

Art. 29

Entrata in vigore

Le disposizioni della CDI-CN si applicano agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data. Ciò vale anche per le disposizioni concernente lo scambio di informazioni.

La Convenzione del 1990 cesserà di essere applicabile a partire dal giorno in cui le disposizioni della CDI-CN saranno applicabili. La Convenzione del 1990 rimane pertanto applicabile agli anni precedenti.

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Ripercussioni finanziarie

La riduzione dell'imposta alla fonte sui dividendi da partecipazioni determinanti oppure l'esenzione dall'imposta alla fonte per i dividendi pagati a determinati istituzioni comporta in linea di principio perdite fiscali. Lo stesso vale per le previste eccezioni dall'imposizione alla fonte degli interessi. Tuttavia, questo condurrà a un miglioramento dell'attrattiva della piazza economica svizzera e, di conseguenza, a entrate fiscali supplementari. Inoltre, la riduzione dell'imposta alla fonte sui canoni nonché l'abolizione del computo fittizio dell'imposta per certi tipi di interessi e canoni avranno come conseguenza che la Svizzera pagherà contributi di entità inferiore al computo globale d'imposta e non dovrà più effettuare il computo fittizio dell'imposta. Non esistono stime concernenti l'ammontare delle perdite e delle maggiori entrate fiscali.

La CDI-CN contribuisce nel suo insieme al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali, sostenendo in questo modo gli scopi principali della politica commerciale estera svizzera.

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Costituzionalità

La CDI-CN si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarla. Sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale e comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. La CDI-CN è stata conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (RS 171.10), una disposizione iscritta in un trattato internazionale contiene norme di diritto che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

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La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE costituisce un'importante novità della politica svizzera in materia di convenzioni contro la doppia imposizione. La Convenzione contiene dunque nuove disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva la CDI-CN firmata il 25 settembre 2013 sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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