Codice delle obbligazioni

Disegno

(diritto delle ditte commerciali) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20141, decreta: I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue: Art. 607 Abrogato Art. 945 cpv. 2 Se la ditta contiene altri cognomi, se ne deve evincere il cognome del titolare.

2

Art. 947 e 948 Abrogati Art. 950 III. Ditte sociali 1. Formazione delle ditte

Le società commerciali e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev'essere indicata la forma giuridica.

1

Il Consiglio federale stabilisce le abbreviazioni della forma giuridica ammesse.

2

Art. 951 2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

1 2

La ditta di una società commerciale o di una società cooperativa deve distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di società commerciali o società cooperative.

FF 2014 8039 RS 220

2014-1148

8057

Codice delle obbligazioni (diritto delle ditte commerciali)

Art. 953 Abrogato II La legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi è modificata come segue: Art. 12 cpv. 2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di colloca-mento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.

2

Art. 101 La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SAcCol).

III Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 1 A. Regola generale

Gli articoli 1­4 titolo finale del Codice civile4 si applicano alla presente legge, in quanto le disposizioni qui appresso non prevedano altrimenti.

1

Agli enti giuridici esistenti le disposizioni della modifica del ... si applicano dalla loro entrata in vigore.

2

Art. 2 B. Adeguamento delle ditte iscritte

3 4

RS 951.31 RS 210

8058

Le società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge e la cui ditta non è conforme alle disposizioni della modifica del ... possono mantenere invariata la propria ditta, fintanto che gli articoli 947 e 948 del diritto anteriore non richiedano una modifica.

Codice delle obbligazioni (diritto delle ditte commerciali)

Art. 3 C. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

Il diritto esclusivo di usare la ditta di una società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritta nel registro di commercio prima dell'entrata in vigore della modifica del ... è retto dagli articoli 946 e 951 del diritto anteriore.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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