Codice delle obbligazioni
Disegno
(diritto delle ditte commerciali) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20141, decreta: I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue: Art. 607 Abrogato Art. 945 cpv. 2 Se la ditta contiene altri cognomi, se ne deve evincere il cognome del titolare.
2
Art. 947 e 948 Abrogati Art. 950 III. Ditte sociali 1. Formazione delle ditte
Le società commerciali e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev'essere indicata la forma giuridica.
1
Il Consiglio federale stabilisce le abbreviazioni della forma giuridica ammesse.
2
Art. 951 2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta
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La ditta di una società commerciale o di una società cooperativa deve distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di società commerciali o società cooperative.
FF 2014 8039 RS 220
2014-1148
8057
Codice delle obbligazioni (diritto delle ditte commerciali)
Art. 953 Abrogato II La legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi è modificata come segue: Art. 12 cpv. 2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di colloca-mento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.
2
Art. 101 La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SAcCol).
III Disposizioni transitorie della modifica del ...
Art. 1 A. Regola generale
Gli articoli 14 titolo finale del Codice civile4 si applicano alla presente legge, in quanto le disposizioni qui appresso non prevedano altrimenti.
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Agli enti giuridici esistenti le disposizioni della modifica del ... si applicano dalla loro entrata in vigore.
2
Art. 2 B. Adeguamento delle ditte iscritte
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RS 951.31 RS 210
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Le società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge e la cui ditta non è conforme alle disposizioni della modifica del ... possono mantenere invariata la propria ditta, fintanto che gli articoli 947 e 948 del diritto anteriore non richiedano una modifica.
Codice delle obbligazioni (diritto delle ditte commerciali)
Art. 3 C. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta
Il diritto esclusivo di usare la ditta di una società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritta nel registro di commercio prima dell'entrata in vigore della modifica del ... è retto dagli articoli 946 e 951 del diritto anteriore.
IV 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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Codice delle obbligazioni (diritto delle ditte commerciali)
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