Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e degli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101 l'Associazione svizzera degli impresari fumisti e piastrellisti (VHP) ha presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale superiore di maestro fumista/maestra fumista.

In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e degli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101), l'Organo responsabile per l'esame professionale di accompagnatore sociale e accompagnatrice sociale composto dall'associazione professionale svizzera dell'accompagnamento sociale e dall' associazione di categoria delle istituzioni svizzere per persone andicappate (INSOS Svizzera) ha presentato un disegno di modifica del regolamento concernente l'esame professionale di accompagnatore sociale con attestato professionale federale/accompagnatrice sociale con attestato professionale federale.

In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e degli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101), l'Associazione per la protezione delle acque e la sicurezza dei serbatoi (CITEC Suisse) ha presentato un disegno di modifica di regolamento concernente l'esame professionale di specialista per la sicurezza dei serbatoi con attestato professionale federale/specialista per la sicurezza dei serbatoi con attestato professionale federale.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tiene tali disegni a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

18 febbraio 2014

2014-0286

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

1487

Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,5 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

18 febbraio 2014

1488

Cancelleria federale