14.075 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Brasile del 5 novembre 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Brasile, firmata il 3 aprile 2014.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-2383

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Compendio La conclusione di una convenzione di sicurezza sociale con il Brasile, il principale partner economico della Svizzera in America latina, permette di completare la rete di convenzioni con gli Stati del continente sudamericano.

La Convenzione è in linea con gli accordi in materia conclusi finora dalla Svizzera e riflette i principi applicati nell'ambito della sicurezza sociale internazionale, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulla parità di trattamento dei cittadini degli Stati contraenti, il versamento all'estero delle rendite, il computo dei periodi di assicurazione, l'assoggettamento delle persone che esercitano un'attività lucrativa e l'assistenza amministrativa reciproca. La Convenzione concerne l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

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Messaggio 1

Punti essenziali della Convenzione

1.1

Situazione iniziale

Il Brasile è il principale partner economico della Svizzera in America latina. Le imprese svizzere vi impiegano oltre 100 000 persone. Nel corso degli ultimi anni, le relazioni fra i due Stati si sono intensificate sia sul piano politico che su quello economico.

La colonia svizzera in Brasile conta attualmente circa 15 300 persone (di cui 3235 con sola cittadinanza svizzera). In Svizzera risiedono circa 19 000 cittadini brasiliani e circa 46 000 figurano nei nostri registri delle assicurazioni sociali.

La conclusione di una convenzione di sicurezza sociale con il Brasile permetterebbe di completare la rete di convenzioni con gli Stati del continente sudamericano. La convenzione con il Cile è in vigore dal 1998. Quella conclusa con l'Uruguay dovrebbe entrare in vigore nel 2015 e i negoziati con l'Argentina sono in corso. Dal canto suo, il Brasile ha concluso accordi dello stesso tipo con numerosi Stati europei.

1.2

Svolgimento e risultato dei negoziati

Nel luglio del 2012 il Brasile ha chiesto di avviare le discussioni per concludere una convenzione di sicurezza sociale. I negoziati, svoltisi in maggio e dicembre del 2013, hanno permesso di elaborare senza difficoltà il testo dell'accordo che è poi stato perfezionato per corrispondenza. La Convenzione è stata firmata a Brasilia il 3 aprile 2014.

1.3

Procedura di consultazione

Per questo tipo di convenzione non è prevista alcuna procedura di consultazione, poiché le disposizioni della legislazione in materia non trovano applicazione. La conclusione della Convenzione, infatti, non sottostà a referendum facoltativo, non riguarda interessi essenziali dei Cantoni e non è di ampia portata.

1.4

Contenuto della Convenzione e valutazione

La Convenzione corrisponde agli ultimi accordi conclusi dalla Svizzera e agli standard internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Come tutti gli altri accordi conclusi dalla Svizzera, la Convenzione ha lo scopo di coordinare i sistemi di previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Stati contraenti per ridurre gli svantaggi e le discriminazioni che possono subire i cittadini dell'altro Stato. L'accordo concerne l'AVS per quanto riguarda la Svizzera e le assicurazioni corrispondenti per quanto riguarda il Brasile. La Convenzione

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accorda in larga misura la parità di trattamento tra i cittadini dei due Stati contraenti e prevede in particolare il versamento all'estero delle rendite.

Inoltre, con disposizioni sulla legislazione applicabile ai lavoratori che hanno un legame con entrambi gli Stati contraenti, la Convenzione intende facilitare la mobilità delle persone ed evitare i casi di doppio assoggettamento. Le disposizioni sull'assoggettamento prevedono in particolare che le persone inviate dal loro datore di lavoro nel territorio dell'altro Stato contraente per un'attività temporanea (distacco) rimangono assicurate nel loro Stato d'origine e sono dunque esonerate dall'obbligo contributivo nello Stato d'invio.

In materia di prestazioni, i cittadini brasiliani che hanno versato contributi in Svizzera potranno beneficiare della rendita svizzera anche se lasciano il nostro Paese. La Convenzione lascia loro tuttavia la possibilità di ottenere il rimborso dei contributi AVS, a titolo di diritto d'opzione. Ai cittadini brasiliani che risiedono in Svizzera verrà facilitato l'accesso a determinate prestazioni, quali, ad esempio, le rendite straordinarie. Per i cittadini svizzeri, i periodi di assicurazione svizzeri potranno essere presi in considerazione per facilitare l'accesso a una rendita brasiliana. Le prestazioni del Brasile saranno versate agli Svizzeri che lasciano questo Paese.

La Convenzione contiene inoltre disposizioni sulla cooperazione amministrativa e prevede la conclusione di un accordo amministrativo per definire i dettagli della sua applicazione.

2

Il sistema brasiliano di previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità in breve

2.1

In generale

La struttura generale del sistema brasiliano di previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità si compone di un sistema contributivo obbligatorio per i lavoratori e di un sistema di solidarietà non contributivo che copre l'insieme della popolazione.

Il secondo sistema, che prevede prestazioni per gli anziani e i disabili che vivono in condizioni precarie, è simile all'aiuto sociale e non rientra nel campo di applicazione della Convenzione.

Il sistema contributivo, cui si applica la Convenzione, è suddiviso in due parti: un regime generale per i lavoratori del settore privato, compresi gli indipendenti, e diversi regimi specifici per gli impiegati della funzione pubblica (civile e militare).

Le persone senza attività lucrativa possono affiliarvisi facoltativamente.

Il regime generale è finanziato tramite i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro. I contributi degli impiegati sono soggetti a un tetto massimo e sono scalati per fasce di reddito: 8 per cento per i redditi mensili fino a 1247,70 reales (ca.

500 fr.); 9 per cento per i redditi compresi tra 1247,71 e 2079,50 reales (ca. 840 fr.); 11 per cento per i redditi compresi tra 2079,51 e 4159 reales (ca. 1670 fr.). I datori di lavoro versano il 20 per cento dell'insieme dei salari, senza tetto massimo. Le piccole imprese che non raggiungono un determinato reddito sottostanno a un altro metodo di calcolo. Gli indipendenti possono sia versare il 20 per cento del loro reddito per ottenere una pensione del regime generale sia pagare soltanto l'11 per cento del salario minimo e percepire una pensione minima di 678 reales (ca. 270 fr.).

Il Governo finanzia le spese amministrative e copre i deficit.

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Gli osservatori esterni sottolineano tuttavia l'importanza del mercato del lavoro informale, i cui lavoratori non sono affiliati alla sicurezza sociale.

Le pensioni sono pagate tredici volte all'anno. Senza un accordo internazionale, non possono essere versate all'estero.

A livello amministrativo, il sistema federale è suddiviso in cinque regioni principali per un totale di 1443 agenzie. Considerata la vastità del territorio brasiliano, certe zone sono servite da uffici mobili situati in autobus o battelli specialmente equipaggiati.

2.2

Vecchiaia

Nel regime generale, l'età di pensionamento è fissata a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. Per i lavoratori del settore rurale, essa passa rispettivamente a 60 e a 55 anni. Per aver diritto a una rendita sono necessari 15 anni di assicurazione.

L'importo della pensione è calcolato nel modo seguente: l'assicurato ha diritto al 70 per cento del salario determinante (definito in base a una media dei salari percepiti), cui va ad aggiungersi un punto percentuale per ogni anno di contribuzione.

Dopo 30 anni di contribuzione, il beneficiario ha così diritto al 100 per cento del salario determinante. La pensione mensile non può essere inferiore al reddito minimo, ossia 678 reales (ca. 270 fr.). La pensione massima è di 4159 reales (ca. 1670 fr.).

2.3

Decesso

Le prestazioni per i superstiti sono versate alle vedove e ai vedovi e agli orfani (fino a 21 anni o oltre, se disabili), se il defunto era assicurato e aveva o poteva avere diritto a una pensione di vecchiaia o d'invalidità. In assenza di un coniuge o di figli, i genitori o i fratelli e le sorelle di età inferiore ai 21 anni possono ottenere una pensione se dipendevano finanziariamente dal defunto. L'importo delle prestazioni corrisponde al 100 per cento della rendita cui il defunto aveva o avrebbe avuto diritto, suddiviso in parti uguali tra i beneficiari.

2.4

Invalidità

Vengono versate unicamente rendite d'invalidità intere, per un'incapacità totale e permanente. Tranne in caso d'infortunio, per poterne beneficiare l'assicurato deve aver versato contributi durante dodici mesi. I figli nati invalidi ricevono una prestazione a parte, soggetta a condizioni legate al reddito. L'incapacità temporanea è coperta da un altro genere di prestazione, simile a una prestazione in caso di malattia. L'incapacità è valutata dall'Istituto nazionale di sicurezza sociale che ha la sua propria rete di medici. L'importo della rendita corrisponde al 100 per cento del salario determinante (definito in base a una media dei salari percepiti dall'assicurato).

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3

Commento ai singoli articoli della Convenzione

La Convenzione concerne l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) e i rami corrispondenti della sicurezza sociale brasiliana. Analogamente a tutte le convenzioni, poggia sui principi fondamentali in materia di coordinamento: parità di trattamento nella maggior misura possibile tra i cittadini dei due Stati contraenti; regole d'assoggettamento per determinare lo Stato competente nel caso in cui l'attività lucrativa interessi entrambi gli Stati; accesso facilitato alle prestazioni degli Stati contraenti, principalmente tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato ai fini dell'acquisizione del diritto; esportazione delle prestazioni; collaborazione amministrativa tra gli Stati.

Disposizioni generali (titolo I) Art. 2

Campo di applicazione materiale

Il campo di applicazione materiale della Convenzione comprende, per quando concerne la Svizzera, l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e, per quanto concerne il Brasile, il regime generale di previdenza sociale e i regimi di previdenza dei funzionari.

Art. 3

Campo di applicazione personale

La Convenzione si applica ai cittadini dei due Stati contraenti, ai familiari e ai superstiti, a prescindere dalla loro nazionalità (diritti derivati), nonché ai rifugiati e agli apolidi, a condizione che risiedano nel territorio di uno degli Stati contraenti. Le disposizioni sulla legislazione applicabile si applicano anche ai cittadini di Stati terzi. Il Brasile, dove il concetto di nazionalità non è determinante, applica le disposizioni della Convenzione riguardanti la propria legislazione anche ai cittadini di Stati terzi.

Art. 4

Parità di trattamento

Si tratta di un principio fondamentale proprio a tutte le convenzioni, al quale gli Stati apportano spesso restrizioni. La Svizzera formula sempre le stesse riserve per quanto concerne l'AVS/AI facoltativa, l'AVS/AI di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di determinate altre organizzazioni e l'adesione facoltativa all'AVS/AI riservata ai funzionari internazionali di cittadinanza svizzera.

Art. 5

Esportazione delle prestazioni

La garanzia del versamento delle prestazioni ai cittadini di uno Stato contraente che risiedono nel territorio dell'altro Stato è un elemento essenziale del coordinamento internazionale della sicurezza sociale (par. 1).

Il versamento in uno Stato terzo è disciplinato allo stesso modo: se uno Stato lo prevede per i propri cittadini, applicherà la stessa regola ai cittadini dell'altro Stato (par. 3).

La Svizzera formula sempre riserve in merito a determinate prestazioni: le rendite d'invalidità di assicurati il cui grado d'invalidità è inferiore al 50 per cento (quarto

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di rendita), le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'AVS/AI vengono infatti versati solo in Svizzera (par. 2).

Disposizioni sulla legislazione applicabile (titolo II) Art. 6

Principio generale

Uno degli aspetti centrali disciplinati dalle convenzioni di sicurezza sociale è quello della legislazione applicabile ai cittadini di uno Stato contraente che esercitano un'attività lucrativa nel territorio dell'altro Stato al fine di evitare un doppio assoggettamento o lacune assicurative. Per la presente Convenzione, come del resto per tutti gli altri accordi dello stesso genere, vale il principio dell'assoggettamento al luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa. Questo significa che chi lavora in entrambi gli Stati contraenti sarà assicurato in ciascuno di essi unicamente per l'attività che vi è esercitata. Questo vale anche per i lavoratori indipendenti.

Gli articoli seguenti contengono disposizioni speciali che, per determinate categorie di dipendenti, derogano al principio dell'assoggettamento al luogo di lavoro.

Art. 7

In caso di distacco

I dipendenti distaccati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato contraente restano soggetti alle disposizioni legali dello Stato contraente che li ha distaccati per un massimo di cinque anni. Questo permette di evitare un doppio assoggettamento o un'interruzione della copertura assicurativa e facilita il lavoro amministrativo del datore di lavoro.

Art. 8

Personale di imprese di trasporto aereo internazionale

L'equipaggio di un'impresa di trasporto aereo è soggetto alla legge dello Stato in cui ha sede l'impresa o, all'occorrenza, alla legge dello Stato in cui si trova la succursale che lo impiega. L'articolo è in linea con le convenzioni concluse recentemente dalla Svizzera e riflette la prassi internazionale.

Art. 9

Personale di imprese di trasporto marittimo

L'equipaggio di una nave battente la bandiera di uno Stato contraente è assicurato nello Stato di bandiera. Assimilare l'attività esercitata su una nave a quelle esercitate nel territorio degli Stati permette di affiliare effettivamente le persone in questione.

L'articolo non si applica alle persone che lavorano nei porti e salgono a bordo delle navi solo temporaneamente.

Art. 10

Membri di missioni diplomatiche o sedi consolari

Nel rispetto della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611 sulle relazioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632 sulle relazioni consolari, il paragrafo 2 del presente articolo stabilisce che i cittadini di uno Stato contraente inviati come membri di una missione diplomatica o di una sede consolare di questo 1 2

RS 0.191.01 RS 0.191.02

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Stato nel territorio dell'altro Stato sono soggetti alla legislazione del primo Stato contraente. Va precisato che il termine missioni diplomatiche include sia le ambasciate sia le missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali.

Secondo il paragrafo 3, il personale al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato contraente di cui ha la cittadinanza, impiegato nel territorio dell'altro Stato, è soggetto alla legislazione sociale del secondo Stato. La Convenzione prevede però la possibilità di scegliere la legislazione del primo Stato.

Il paragrafo 4 prevede che i domestici privati, cittadini di uno degli Stati contraenti, impiegati al servizio personale di un membro di una missione diplomatica o di una sede consolare sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui lavorano a prescindere dalla loro nazionalità. A titolo di diritto d'opzione le persone interessate possono scegliere di essere assoggettate alla legislazione sociale dello Stato del loro datore di lavoro (membro di una missione diplomatica o di una sede consolare).

Nel paragrafo 7, al fine di evitare lacune assicurative, le Parti hanno inoltre voluto disciplinare lo statuto giuridico dei cittadini degli Stati contraenti che sono al servizio di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati terzi, nel territorio di uno Stato contraente. Nel caso in cui né il loro Paese d'origine né il Paese accreditante dessero loro la possibilità di assicurarsi, queste persone sarebbero assicurate nello Stato in cui lavorano.

Art. 11

Funzionari

Le persone assunte da un servizio pubblico di uno Stato contraente distaccate nel territorio dell'altro Stato rimangono assoggettate all'assicurazione del loro Paese di origine.

Art. 12

Eccezioni

Le regole sulla legislazione applicabile sono completate dalla presente disposizione, detta clausola d'eccezione, che offre alle autorità competenti dei due Stati contraenti la possibilità di prevedere, di comune accordo, soluzioni particolari in casi speciali.

Art. 13

Familiari

Questa disposizione standard sulla copertura assicurativa dei familiari che accompagnano il lavoratore distaccato permette al coniuge senza attività lucrativa e ai figli di rimanere assoggettati alla legislazione del Paese di origine assieme al lavoratore distaccato.

Disposizioni relative alle prestazioni (titolo III) Applicazione delle disposizioni legali brasiliane (art. 14 e 15) Visto che il regime brasiliano esige 15 anni di assicurazione per aver diritto a una rendita, la totalizzazione dei periodi compiuti all'estero, prevista dagli articoli 14 e 15, riveste particolare importanza. Va sottolineato che il Brasile, se necessario, prenderà in considerazione non solo i periodi di assicurazione svizzera, ma anche quelli compiuti in uno Stato terzo con il quale ha concluso una convenzione.

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Applicazione delle disposizioni legali svizzere (art. 16­20) Art. 16

Provvedimenti d'integrazione

La disposizione si rifà alle convenzioni concluse recentemente dalla Svizzera: l'accesso ai provvedimenti d'integrazione dell'AI svizzera è facilitato per i cittadini brasiliani, ma comporta alcune deroghe al principio della parità di trattamento.

I cittadini brasiliani sottoposti all'obbligo contributivo all'AVS/AI svizzera (persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa) possono ottenere provvedimenti d'integrazione dell'AI svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se dimorano in questo Stato. I cittadini brasiliani affiliati all'AVS/AI non soggetti all'obbligo contributivo (persone senza attività lucrativa tra i 18 e i 20 anni e figli minorenni) hanno diritto ai provvedimenti di cui sopra se hanno risieduto in Svizzera almeno un anno o se vi sono nati invalidi.

Art. 17

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

Nel 2008, con la 5a revisione AI, nella legislazione svizzera è stato introdotto un periodo di assicurazione minimo di tre anni per avere diritto a una rendita d'invalidità. In base alle norme internazionali di coordinamento in materia di sicurezza sociale, uno Stato che, per accordare le sue prestazioni, prevede un periodo di assicurazione minimo superiore ad un anno deve tener conto dei periodi di assicurazione compiuti nello Stato contraente per raggiungere questo termine. L'articolo 17 prevede pertanto che la Svizzera tenga conto degli eventuali periodi di assicurazione compiuti in Brasile per permettere a un assicurato di raggiungere il periodo minimo di tre anni. L'assicurato deve aver versato contributi al sistema svizzero per almeno un anno.

Art. 18

Indennità uniche

Questa disposizione mira a razionalizzare la gestione amministrativa. Le spese di gestione e quelle per i trasferimenti mensili all'estero sono proporzionalmente troppo elevate per rendite di modesta entità. Per questo motivo, il versamento all'estero di una rendita di vecchiaia per un cittadino brasiliano pari al massimo al dieci per cento della rendita ordinaria completa è sostituito da un'indennità unica pari al valore capitalizzato della rendita dovuta. Se la rendita svizzera supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, l'assicurato può scegliere tra il versamento della rendita e quello di un'indennità unica. A determinate condizioni, quest'ultima forma di pagamento è applicabile anche alle rendite dell'AI.

Art. 19

Rendite straordinarie

Si tratta di una disposizione standard delle nostre convenzioni che facilita l'accesso alle rendite straordinarie per i cittadini dell'altro Stato contraente. In deroga al principio della parità di trattamento, è richiesto un periodo di residenza in Svizzera di almeno cinque anni. Inoltre, il fatto di adempiere le condizioni per l'ottenimento di una rendita straordinaria previste da una convenzione di sicurezza sociale dà

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diritto alle prestazioni complementari all'AVS/AI (cfr. art. 5 cpv. 3 della legge del 6 ottobre 20063 sulle prestazioni complementari).

Art. 20

Rimborso di contributi

Secondo la legislazione svizzera, quando lasciano definitivamente la Svizzera i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale possono ottenere il rimborso dei propri contributi AVS e di quelli versati dal loro datore di lavoro (importo limitato in funzione della rendita cui avrebbero diritto). Per principio, le convenzioni concluse dalla Svizzera escludono qualsiasi possibilità di rimborso dei contributi. Ciononostante, nelle convenzioni con i Paesi più lontani quali l'Australia o le Filippine, è stato deciso di mantenere questa opzione. Analizzando la situazione di diversi cittadini degli Stati contraenti, si è constatato che in certi casi il rimborso dei contributi corrispondeva meglio ai bisogni degli interessati. Gli stranieri che hanno lavorato soltanto poco tempo in Svizzera e desiderano tornare nel loro Paese, nella maggior parte dei casi molto prima dell'età di pensionamento, possono aver particolarmente bisogno di un piccolo capitale. Per l'organismo svizzero incaricato di versare le prestazioni alle persone residenti all'estero, ciò permette di semplificare in modo considerevole il lavoro amministrativo. Ecco perché la Convenzione mantiene, a titolo di diritto d'opzione, la possibilità di ottenere il rimborso dei contributi. I cittadini brasiliani che lasciano la Svizzera potranno quindi scegliere tra il versamento di una rendita (al momento della realizzazione del rischio) e il rimborso immediato dei contributi AVS.

Disposizioni diverse (titolo IV) Questa parte contiene gli articoli che disciplinano la gestione amministrativa della Convenzione. Sono disposizioni comuni a tutte le convenzioni. Esse prevedono, in particolare, la conclusione di un accordo amministrativo (affidata all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali), lo scambio delle informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione (art. 21) nonché l'obbligo per le autorità degli Stati contraenti di prestarsi reciprocamente assistenza nell'applicazione della Convenzione, in particolare per quanto riguarda le perizie mediche (art. 22 e 23). La Convenzione contiene una disposizione che mira a lottare contro la frode mediante controlli supplementari in caso di dubbio fondato (art. 24). Anche la protezione dei dati personali è disciplinata nel dettaglio (art. 25);
in particolare, i dati trasmessi fra gli Stati possono essere utilizzati solo per gli scopi previsti dalla Convenzione. I dati, segnatamente quelli degni di particolare protezione, vanno trasmessi conformemente alla legislazione nazionale. In caso di un eventuale accordo sullo scambio elettronico, verrà adottata una disposizione più specifica in materia di protezione dei dati.

Disposizioni transitorie e finali (titolo V) Le disposizioni transitorie e finali prevedono che la Convenzione si applichi anche agli eventi assicurati verificatisi prima della sua entrata in vigore e permettono di prendere in considerazione i periodi d'assicurazione compiuti prima di questa data.

Tuttavia, le prestazioni che ne risultano saranno versate a partire da tale data. Viene inoltre disciplinata la revisione dei diritti liquidati prima dell'entrata in vigore. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in 3

RS 831.30

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cui gli Stati si saranno reciprocamente notificati l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie allo scopo. Conclusa per una durata indeterminata, la Convenzione può essere disdetta in qualsiasi momento osservando un termine di dodici mesi.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni finanziarie e sul personale

Le ripercussioni finanziarie della Convenzione dipendono dal numero di persone che ne trarranno beneficio e dal tipo di prestazione svizzera scelta dai cittadini brasiliani residenti fuori dalla Svizzera. Il rimborso dei contributi AVS, soluzione attuale e proposta quale opzione nella Convenzione, non causerà costi supplementari.

Partendo dall'ipotesi che la metà delle persone interessate scelga il versamento della rendita, si stima che a lungo termine i costi raggiungeranno complessivamente l'importo di 5,8 milioni di franchi all'anno. Essi saranno ripartiti come segue: 4,1 milioni di franchi a carico dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 0,7 milioni di franchi a carico dell'assicurazione per l'invalidità e 1 milione di franchi a carico della Confederazione. Va per contro sottolineato che il versamento all'estero delle rendite favorisce la partenza dalla Svizzera dei beneficiari di rendite.

Questo permetterà di realizzare risparmi nelle prestazioni di assistenza, quali le prestazioni complementari, i sussidi ai premi dell'assicurazione malattie o l'aiuto sociale, dato che queste prestazioni non vengono versate al di fuori della Svizzera.

La Cassa svizzera di compensazione (CSC), competente per il versamento all'estero delle rendite e per determinate attività amministrative necessarie all'applicazione della Convenzione, stima che a lungo termine il volume di lavoro registrerà un aumento (pari a circa due posti supplementari a tempo pieno di amministratore clienti, per un costo aggiuntivo di circa 300 000 franchi l'anno), ma che non è possibile determinare ex ante gli effetti nel breve periodo. Gli eventuali posti supplementari verrebbero finanziati dal Fondo AVS.

4.2

Ripercussioni a livello informatico

L'applicazione della Convenzione non avrà ripercussioni sui sistemi informatici in uso.

5

Programma di legislatura

La Convenzione non è stata preannunciata né nel messaggio4 né nel decreto federale sul Programma di legislatura 2011­20155, perché presenta un carattere ripetitivo data la serie di convenzioni di sicurezza sociale già concluse dalla Svizzera.

4 5

FF 2012 305 FF 2012 6413

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6

Aspetti giuridici

6.1

Rapporto con altre convenzioni di sicurezza sociale e con il diritto internazionale

La Convenzione si rifà al modello delle altre convenzioni bilaterali concluse recentemente dalla Svizzera. Le sue disposizioni corrispondono agli standard di coordinamento previsti dalle regolamentazioni vigenti a livello europeo e internazionale in materia di assicurazioni sociali.

6.2

Costituzionalità

La Confederazione ha la competenza di concludere la Convenzione in virtù dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)6, che le conferisce la competenza esclusiva per gli affari esteri e la autorizza a concludere accordi internazionali.

L'approvazione della Convenzione è di competenza dell'Assemblea federale, conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2), se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro attuazione è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

La Convenzione è denunciabile in qualsiasi momento per la fine dell'anno civile seguente (art. 36), non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e, per la sua attuazione, non è necessario operare adeguamenti a livello di legge.

Resta da verificare se la Convenzione comprenda disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (cfr. anche art. 22 cpv. 4 della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento).

La Convenzione con il Brasile comprende alcune disposizioni che, sebbene contengano norme di diritto, non sono da considerarsi importanti. Gli impegni previsti dalla Convenzione sono, infatti, simili a quelli presi dalla Svizzera in altri accordi internazionali in materia di sicurezza sociale. Le convenzioni di sicurezza sociale sono trattati standard, le cui disposizioni non sono da considerarsi fondamentali, nemmeno se contengono norme di diritto. Esse seguono uno schema conforme alla politica della Svizzera in materia di convenzioni e non implicano decisioni di principio per la legislazione nazionale (v. messaggio del 4 marzo 20118 sull'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Giappone e messaggio del 12 febbraio 20149 concernente l'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Uruguay). Le convenzioni concluse recentemente presentano una struttura analoga e una portata giuridica, economica e politica simile.

6 7 8 9

RS 101 RS 171.10 FF 2011 2333 FF 2014 1569

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Stiamo attualmente esaminando se questa prassi, che consiste nell'escludere il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali «standard», sia conforme all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di fatto, si tratta di valutare l'opportunità di conformarsi alla nuova prassi in materia di accordi sulla doppia imposizione, che proponiamo di sottoporre sempre a referendum facoltativo.

Dato che la Convenzione soddisfa le condizioni della prassi vigente in materia di referendum facoltativo, proponiamo di non sottoporre il decreto federale a referendum facoltativo come previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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