Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari del 16 settembre 2014

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari, decide: Il prodotto fitosanitario Gazelle SG (W 6581, 20 % Acetamiprid) è autorizzato temporaneamente fino al 31 ottobre 2014 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti: Applicazioni autorizzate: Ambito di applicazione

Organismo nocivo

Modalità di applicazione

Condizioni

Viticoltura Vite

Drosophila suzukii

Concentrazione: 0,02 % 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dosaggio: 240 g/ha Termine d'attesa: 7 giorni Applicazione: stadio 83­89 (BBCH)

Condizioni d'uso 1 Il prodotto non è stato testato alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.

2 Al massimo 1 trattamento per particella e anno.

3 SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.

4 Trattare soltanto in presenza constatata di larve nei chicchi dopo lo stadio BBCH 83.

5 Trattamento esclusivo della zona dei grappoli. Il dosaggio indicato si applica alla zona dei grappoli e si riferisce a una quantità di poltiglia di riferimento di 1200 l/ha.

6 Non trattare su uva da tavola.

1

RS 916.161

2014-2505

5865

Il prodotto fitosanitario Surround (W 6416, 95 % Caolino) è autorizzato temporaneamente fino al 31 ottobre 2014 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti: Applicazioni autorizzate: Ambito di applicazione

Organismo nocivo

Modalità di applicazione

Condizioni

Viticoltura Vite

Drosophila suzukii

1, 2, 3, 4, 5 Concentrazione: 2 % Dosaggio: 24 kg/ha Applicazione: stadio 83-89 (BBCH)

Condizioni d'uso 1 Il prodotto non è stato testato alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.

2 Trattare soltanto in presenza constatata di larve nei chicchi dopo lo stadio BBCH 83.

3 Trattamento esclusivo della zona dei grappoli. Il dosaggio indicato si applica alla zona dei grappoli e si riferisce a una quantità di poltiglia di riferimento di 1200 l/ha.

4 Non trattare su uva da tavola.

5 L'effetto del trattamento sul processo di fermentazione del mosto ottenuto da uve trattate non è stato analizzato.

Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

30 settembre 2014

Ufficio federale dell'agricoltura: Il Direttore, Bernard Lehmann

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RS 172.021

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