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Protocollo che modifica la Convenzione del 23 luglio 2008 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e sugli utili di capitale Concluso il 22 maggio 2014 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Ghana, animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 23 luglio 20083 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e sugli utili di capitale (di seguito «la Convenzione») e il suo Protocollo (di seguito «il Protocollo»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I L'articolo 27 (Scambio di informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «Art. 27 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione interna di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato con-

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Dal testo originale francese.

FF 2014 7669 RS 0.672.936.31

2014-1909

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traente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.» Art. II Nel Protocollo, dopo il numero 4, viene inserito un nuovo numero 5: «5. ad Art. 27 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

b)

Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 27 della Convenzione: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta, (ii) il periodo oggetto della domanda, (iii) la descrizione delle informazioni richieste che includa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiesto, (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste,

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(v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», i punti (i)­(v) di questa lettera devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 27, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»

Art. III 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entra in vigore quando è stata ricevuta l'ultima di queste notificazioni.

2. Le disposizioni del presente Protocollo sono applicabili alle domande di informazioni presentate dalla data di entrata in vigore del Protocollo che si riferiscono agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente l'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto ad Accra, il 22 maggio 2014, in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica del Ghana:

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch Segretaria di Stato all'economia

Hon. Cassiel Ato Forson Viceministro delle finanze 7673

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