Decreto del Consiglio federale concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Glarona, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra negli anni 2015 e 2016 del 17 dicembre 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19752 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero; visti i seguenti contratti e le seguenti convenzioni: convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali; contratto di consorzio «Vote électronique» del 10 novembre 2014 tra i Cantoni di Zurigo, Glarona, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia; contratto di licenza di software del 1°luglio 2009 tra il Cantone di Zurigo, in quanto detentore della proprietà intellettuale del sistema di voto elettronico, e il consorzio volto a ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto in occasione di votazioni federali, cantonali e comunali composto dai Cantoni di Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia e la Cancelleria federale in qualità di coordinatrice, sul rilascio dei diritti di utilizzazione del software «Vote électronique»; convenzione del 23 aprile 2010 tra il Cantone di Berna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Berna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali e cantonali; convenzione del 3 agosto 2010 tra il Cantone di Lucerna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Lucerna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali; esaminate le seguenti richieste dei Cantoni di Zurigo del 1° ottobre 2014, Berna del 15 ottobre 2014, Lucerna del 20 ottobre 2014, Glarona del 29 settembre 2014, Friburgo del 23 giugno 2014, Soletta del 12 agosto 2014, Basilea Città del 14 ottobre 2014, Sciaffusa del 4 novembre

1 2

RS 161.1 RS 161.5

2014-3134

8415

Conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

2014, San Gallo del 21 ottobre 2014, Grigioni del 20 ottobre 2014, Argovia del 15 ottobre 2014, Turgovia del 21 ottobre 2014, Neuchâtel del 3 novembre 2014 e Ginevra del 15 ottobre 2014, decreta: 1.

Le richieste dei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Glarona, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra concernenti un'autorizzazione per la sperimentazione del voto elettronico soddisfano le esigenze degli articoli 27a­27q dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.

2.

I Cantoni di Zurigo e Glarona, che per la prima volta chiedono un'autorizzazione di principio, sono autorizzati secondo l'articolo 27a capoverso 2 ODP a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari dell'8 marzo 2015, 14 giugno 2015, 29 novembre 2015, 28 febbraio 2016 e 5 giugno 2016.

3.

I Cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, Basilea Città, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra sono autorizzati a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari dell'8 marzo 2015, 14 giugno 2015, 29 novembre 2015, 28 febbraio 2016, 5 giugno 2016, 25 settembre 2016 e 27 novembre 2016.

4.

I Cantoni di Soletta, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra possono, come richiesto, proporre in base alla presente autorizzazione di principio il voto elettronico agli aventi diritto di voto in patria, sempre che le condizioni per l'ammissione siano soddisfatte.

5.

Per le prove di voto elettronico si applicano anche le seguenti condizioni particolari dei Cantoni:

8416

Conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

a. Condizioni particolari per la sperimentazione del voto elettronico secondo il Cantone

Cantone

Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27d lett. c ODP)3

Berna

Sistema GE (ospitante)

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

Lucerna

Sistema GE (ospitante)

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

Friburgo Soletta

3

Concerne le votazioni a livello comunale

Quota massima dell'elettorato cantonale ammesso (secondo l'art. 27f cpv. 2 ODP nel verificare il rispetto dei limiti si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto)

cantonale

Sistema di voto elettronico impiegato

federale

Condizioni

Sistema Consortium Sistema Consortium

30 % 30 %

L'autorizzazione di principio concerne le votazioni popolari federali seguenti:

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto Tutto il territorio

Basilea Città

Sistema GE (ospitante)

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

Sciaffusa

Sistema Consortium

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

San Gallo

Sistema Consortium

30 %

Tutto il territorio

Grigioni

Sistema Consortium

30 %

Tutto il territorio

Argovia

Sistema Consortium

30 %

Tutto il territorio

Turgovia

Sistema Consortium

30 %

Tutto il territorio

8 marzo 2015, 14 giugno 2015, 29 novembre 2015, 28 febbraio 2016, 5 giugno 2016, 25 settembre 2016, 27 novembre 2016

Se il campo d'applicazione comprende tutto il territorio, si deve indicare alla Cancelleria federale per ogni scrutinio da quali Comuni provengono gli aventi diritto di voto in patria coinvolti nella sperimentazione. La Cancelleria federale conferisce l'autorizzazione per la votazione popolare soltanto se la scelta dei Comuni non comporta un superamento delle quote del 30 % dell'elettorato cantonale e del 10 % dell'elettorato svizzero.

8417

Conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27d lett. c ODP)3

L'autorizzazione di principio concerne le votazioni popolari federali seguenti:

30 %

Tutto il territorio (aventi diritto di voto con contratto di utente per lo Sportello unico [Guichet unique])

8 marzo 2015, 14 giugno 2015, 29 novembre 2015, 28 febbraio 2016, 5 giugno 2016, 25 settembre 2016, 27 novembre 2016

Cantone

Neuchâtel

Sistema NE

Concerne le votazioni a livello comunale

Quota massima dell'elettorato cantonale ammesso (secondo l'art. 27f cpv. 2 ODP nel verificare il rispetto dei limiti si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto)

cantonale

Sistema di voto elettronico impiegato

federale

Condizioni

Ginevra

Sistema GE

30 %

Tutto il territorio

Zurigo

Sistema Consortium

30%

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

Glarona

Sistema Consortium

30%

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

8418

8 marzo 2015, 14 giugno 2015, 29 novembre 2015, 28 febbraio 2016, 5 giugno 2016,

Conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

b.

c.

d.

e.

l'urna elettronica verrà chiusa alle ore 12 del sabato precedente la domenica della votazione; la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata unicamente la domenica della votazione; in via eccezionale, per le votazioni fino al 14 giugno 2015, il Cantone di Soletta può effettuare la decrittazione il giorno precedente alle ore 18; tutti i Cantoni adottano misure appropriate affinché i risultati non siano resi pubblici prima delle ore 12 della domenica della votazione; i voti espressi per via elettronica vengono addizionati ai voti espressi in modo convenzionale e, a condizione di un regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale; i Cantoni sono responsabili della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi al fine di minimizzare i rischi.

6.

La Cancelleria federale può autorizzare la partecipazione alle sperimentazioni di aventi diritto di voto conformemente al campo d'applicazione territoriale stabilito nel presente decreto in base all'articolo 27d lettera c ODP, sempre che non vengano superati i limiti di cui all'articolo 27f capoverso 1 lettera a ODP.

7.

Il presente decreto sostituisce il decreto del Consiglio federale del 26 febbraio 20144 concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nei Cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra negli anni 2014 e 2015

8.

La Cancelleria federale è responsabile della comunicazione ai Cantoni.

17 dicembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4

FF 2014 1599

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Conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

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