Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale per il settore sociale (FONDSSOCIAL) del 20 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, decreta:

Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al «Fondo per la formazione professionale per il settore sociale (FONDSSOCIAL)», conformemente al regolamento del 27 novembre 2013 in allegato2.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

3

20 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 2

RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato parimenti nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 243 del 16 dicembre 2014.

2014-2515

8161

Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale

Allegato (art. 1)

Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale (FONDSSOCIAL)

1

In generale

Art. 1

Nome

Con il presente regolamento è istituito sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale per il settore sociale (FONDSSOCIAL)» un fondo per la formazione professionale (in seguito «fondo») ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore in ambito sociale.

1

Le aziende sottoposte al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo secondo le disposizioni del punto 4.

2

Art. 3

Organizzazione responsabile

L'«Associazione Fondo per la formazione professionale per il settore sociale (FONDSSOCIAL)» (in seguito «Associazione FFP FONDSSOCIAL») è l'organizzazione responsabile del fondo.

2

Campo d'applicazione

Art. 4

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 5

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, operanti nei settori dell'assistenza all'infanzia, agli adolescenti o ai giovani adulti, come pure alle persone con handicap o agli anziani, e che forniscono le seguenti prestazioni: 3

RS 412.10

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale

a.

l'assistenza di bambini in età prescolastica in strutture di custodia collettiva diurna (nidi d'infanzia, case dei bambini, asili nido, centri diurni) come pure l'assistenza di bambini in età scolastica al di fuori dalle ore di insegnamento in strutture di custodia parascolastiche (asili nido, istituti per allievi, strutture giornaliere o tavolate per pranzo, scuole a tempo pieno). Per l'esatta determinazione delle aziende si considerano le dimensioni delle aziende e l'estensione dell'offerta conformemente agli articoli 2 capoversi 1 e 2 nonché 5 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 9 dicembre 20024 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia nella versione del 1° febbraio 20115;

b.

l'assistenza e il sostegno di bambini, giovani e giovani adulti con bisogni particolari nell'ambito di offerte (parzialmente) stazionarie in case di rieducazione e complessi abitativi come pure case per colonie o internati. Per l'esatta determinazione delle aziende si rinvia alle seguenti disposizioni: 1. articolo 2 lettera A della Convenzione intercantonale del 13 dicembre 20026 concernente le istituzioni sociali (stato al 1.1.2008); 2. le disposizioni dell'ordinanza del 21 novembre 20077 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) in virtù delle quali gli istituti d'educazione riconosciuti dall'Ufficio federale di giustizia hanno il diritto di percepire contributi;

c.

l'assistenza e il sostegno di persone con handicap sul lavoro, durante la formazione, il reinserimento e la riqualificazione professionale in laboratori.

Per l'esatta determinazione delle aziende si rinvia all'articolo 2 lettera B della Convenzione intercantonale del 13 dicembre 2002 concernente le istituzioni sociali (stato al 1.1.2008);

d.

l'assistenza e il sostegno di persone con handicap in case per invalidi e altre forme collettive di abitazione come pure in strutture di custodia collettiva diurna. Per l'esatta determinazione delle aziende si rinvia all'articolo 2 lettera B della Convenzione intercantonale del 13 dicembre 2002 concernente le istituzioni sociali (stato al 1.1.2008);

e.

l'assistenza e l'animazione di persone anziane nell'ambito di istituzioni (parzialmente) stazionarie quali case per anziani medicalizzate, residenze per anziani, strutture diurne e notturne che forniscono prestazioni secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 29 settembre 19958 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Art. 6

Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui sono attive persone che svolgono attività relative, segna-

1

4 5 6 7 8

RS 861.1 RU 2011 189 www.sodk.ch > La CDOS > IVSE > Regelwerk RS 341.1 RS 832.112.31

8163

Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale

tamente, a uno dei seguenti titoli della formazione professionale di base e della formazione superiore:

9

a.

persone aventi un titolo riconosciuto di una formazione professionale di base di operatore socioassistenziale AFC/operatrice socioassistenziale AFC negli indirizzi professionali assistenza agli handicappati, assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani e formazione generica. Sono considerati diplomi equivalenti ai sensi dell'articolo 27 dell'ordinanza della SEFRI del 16 giugno 20059 sulla formazione professionale di base operatrice/operatore socioassistenziale: 1. gli attestati di operatore socioassistenziale e di assistente geriatrico conseguiti a partire dal 1° gennaio 1991 ed entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza della SEFRI del 16 giugno 2005 sulla formazione professionale di base operatrice/operatore socioassistenziale; 2. gli attestati seguenti, conseguiti a partire dal 1° gennaio 1991: ­ certificati cantonali di capacità e certificati di capacità rilasciati dalla Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) o dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) per l'assistenza agli handicappati, l'assistenza agli anziani e per gli «operatori socioassistenziali»; ­ i certificati cantonali di capacità e i certificati per educatori della prima infanzia (formazione triennale) riconosciuti finora dall'associazione degli asili nido svizzeri (Schweizerischer Krippenverband, ora Associazione svizzera strutture d'accoglienza per l'infanzia, ASSAI); ­ i certificati per l'assistenza agli handicappati (formazione triennale) riconosciuti finora dall'organizzazione per la pedagogia curativa antroposofica e la terapia sociale in Svizzera (Verband für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie in der Schweiz, VaHS);

b.

persone aventi un titolo riconosciuto di una formazione professionale di base di addetto alle cure sociosanitarie CFP;

c.

persone aventi un titolo riconosciuto di una formazione professionale superiore di: 1. educatore sociale dipl. SSS /educatrice sociale dipl. SSS; 2. educatore dell'infanzia dipl. SSS / educatrice dell'infanzia dipl. SSS; 3. maestro socioprofessionale dipl. SSS / maestra socioprofessionale dipl.

SSS; 4. direttore d'istituzione sociale diplomato / direttrice d'istituzione sociale diplomata (nuova denominazione della professione a partire dal mese di luglio 2011: direttore d'istituzione sociale e sociosanitaria diplomato/ direttrice d'istituzione sociale e sociosanitaria diplomata); 5. accompagnatore socioprofessionale diplomato / accompagnatrice socioprofessionale diplomata; RS 412.101.220.14

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale

6.

7.

capo equipe in istituzioni sociali e medico-sociali con attestato professionale federale; accompagnatore sociale con attestato professionale federale / accompagnatrice sociale con attestato professionale federale;

Il fondo è valido anche per le persone senza titolo di cui al capoverso 1 e le persone con formazione empirica che forniscono prestazioni di cui all'articolo 5.

2

3

Sono esentate dall'obbligo di contribuzione: a.

le persone con diploma universitario in lavoro sociale;

b.

le persone titolari di un diploma secondo i capoversi 1 lettera b o 2 lettera d che forniscono prestazioni di cui all'articolo 5 lettera e.

Art. 7

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del fondo.

3

Prestazioni

Art. 8 Nel campo della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore, il fondo contribuisce segnatamente al finanziamento delle seguenti misure:

1

a.

elaborazione e gestione di un sistema completo di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore. Questo sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling, nonché coordinamento e collegamento in rete con i livelli secondario I e terziario A;

b.

elaborazione, gestione e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base, di programmi quadro d'insegnamento e di regolamenti d'esame per offerte formative della formazione professionale superiore;

c.

elaborazione, gestione e aggiornamento di piani di formazione, manuali di formazione, guide metodiche modello e altre guide, compiti d'esame e documentazioni concernente gli esami, documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore;

d.

elaborazione, gestione e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nella formazione professionale di base e nella formazione professionale superiore, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;

e.

reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base e nella formazione professionale superiore;

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale

f.

corsi interaziendali di formazione professionale di base in ambito sociale: elaborazione, gestione, aggiornamento e traduzione di regolamenti, programmi quadro, disposizioni d'esecuzione e materiale didattico nonché sostegno alle commissioni di sorveglianza;

g.

copertura delle spese organizzative, di gestione e di controllo delle organizzazioni di cui all'articolo 3, in relazione ai compiti concernenti la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore in ambito sociale.

Su proposta dei membri dell'Associazione FFP FONDSSOCIAL, il comitato dell'associazione può decidere l'introduzione di altri contributi finanziari per le misure di cui al capoverso 1.

2

4

Finanziamento

Art. 9

Base di calcolo

I contributi sono calcolati in funzione dell'azienda conformemente all'articolo 5 e delle persone che vi svolgono attività tipiche del ramo conformemente all'articolo 6.

1

Il contributo è calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Se un'azienda rifiuta l'autodichiarazione, il contributo è calcolato in base a una stima.

2

Art. 10 1

Contributi

I contributi si ottengono dalla somma di: a.

contributo per azienda secondo l'articolo 5:

150 franchi

b.

contributi pro capite secondo l'articolo 6:

75 franchi.

Per le persone in formazione (CFP, AFC, maturità specializzata, SSS) non sono riscossi contributi.

2

3

I posti di lavoro a tempo parziale sono convertiti in equivalenti a tempo pieno.

I contributi sono versati annualmente. Per tutte le fatture il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla data di fatturazione. L'interesse di mora ammonta al 5 per cento a partire dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

Per ogni sollecito successivo al primo è prelevato un indennizzo per le spese di 50 franchi.

4

I contributi di cui al capoverso 1 lettere a e b sono considerati indicizzati conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° ottobre 2012.

5

Il comitato dell'Associazione FFP FONDSSOCIAL verifica annualmente le aliquote di contribuzione e le adegua eventualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

6

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale

Art. 11

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare all'organo amministrativo dell'Associazione FFP FONDSSOCIAL una richiesta motivata.

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è retta dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr10 in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 200311 sulla formazione professionale.

2

Art. 12

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 8, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

5

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13

Assemblea dei membri

L'assemblea dei membri dell'Associazione FFP FONDSSOCIAL è l'organo supremo del fondo.

1

2

Essa adempie in particolare i seguenti compiti: a.

approva le modifiche del presente regolamento;

b.

emana un regolamento esecutivo;

c.

determina periodicamente l'elenco delle prestazioni;

d.

nomina il presidente e gli altri membri del comitato dell'Associazione FFP FONDSSOCIAL;

e.

designa l'ufficio di revisione;

f.

approva la pianificazione finanziaria a medio termine;

g.

approva il rapporto annuale e i conti annuali.

Art. 14

Comitato

Il comitato dell'Associazione FFP FONDSSOCIAL è l'organo strategico e direttivo del fondo.

1

2

Esso adempie in particolare i seguenti compiti:

10 11

a.

designa un organo amministrativo e nomina il direttore del fondo;

b.

determina periodicamente la parte destinata alla costituzione di riserve;

RS 412.10 RS 412.101

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale

c.

decide in merito ai ricorsi presentati contro le decisioni dell'organo amministrativo.

Verifica annualmente le aliquote di contribuzione e le adegua eventualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

3

Su richiesta dei membri dell'Associazione FFP FONDSSOCIAL, può decidere il versamento di contributi finanziari supplementari per misure secondo l'articolo 8 capoverso 1 del presente regolamento.

4

5

Esso approva il preventivo e vigila sull'organo amministrativo.

Art. 15

Organo amministrativo

L'organo amministrativo dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

2

Esso delibera in materia di: a.

subordinazione di un'azienda al fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda o parte d'azienda in caso di ritardo nel pagamento;

c.

esenzione dall'obbligo di contribuzione in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo.

3 È responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento dei contributi per le prestazioni di cui all'articolo 8, dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 16

Consuntivo, revisione e contabilità

L'organo amministrativo gestisce il fondo come conto con contabilità, conto economico e bilancio autonomi e con un proprio centro di costo.

1

Il consuntivo del fondo viene controllato annualmente da un ufficio di revisione indipendente secondo gli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni12.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 17

Vigilanza

Il fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFPr13.

1

Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione sono presentati per conoscenza alla SEFRI.

2

12 13

RS 220 RS 412.10

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6

Approvazione, conferimento dell'obbligatorietà generale e scioglimento

Art. 18

Approvazione

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei membri dell'Associazione FFP FONDSSOCIAL.

Art. 19

Conferimento dell'obbligatorietà generale

Il conferimento dell'obbligatorietà generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 20

Scioglimento

Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, l'assemblea dei membri dell'Associazione FFP FONDSSOCIAL procede allo scioglimento del fondo con il consenso della SEFRI.

1

2

Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato ad uno scopo affine.

Art. 21

Disposizione finale

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale del 5 luglio 201214.

14

FF 2012 7139

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