Codice penale svizzero
Disegno
(Disposizioni penali sulla corruzione) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 aprile 20141, decreta: I Il Codice penale2 è modificato come segue: Art. 102 cpv. 2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies capoverso 1 o 322octies, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.
2
Art. 322quinquies Concessione di vantaggi
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 322sexies
Accettazione di vantaggi
1 2
Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
FF 2014 3099 RS 311.0
2014-0414
3121
Codice penale (Disposizioni penali sulla corruzione)
Art. 322octies 3. Corruzione di privati Corruzione attiva
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 322novies
Corruzione passiva
Chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 322decies
4. Disposizioni comuni
1
Non sono indebiti vantaggi: a.
i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio o accettati contrattualmente dal terzo;
b.
i vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.
2
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 19 dicembre 19863 contro la concorrenza sleale Art. 23 cpv. 1 Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1
3
RS 241
3122
Codice penale (Disposizioni penali sulla corruzione)
2. Codice penale militare del 13 giugno 19274 Art. 141a cpv. 1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1
Art. 143 cpv. 1 Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
4
RS 321.0
3123
Codice penale (Disposizioni penali sulla corruzione)
3124