Termine di referendum: 15 gennaio 2015
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare del 26 settembre 2014
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 20132, decreta:
Art. 1 1 L'Accordo di cooperazione del 18 dicembre 20133 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare è approvato.
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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 La modifica della legge del 13 dicembre 19964 sul controllo dei beni a duplice impiego è adottata nella versione qui allegata.
Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).
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1 2 3 4
RS 101 FF 2014 331 RS 0.741.826.8 RS 946.202
2013-2361
6367
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare. DF
Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica di legge di cui all'allegato.
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Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014
Consiglio nazionale, 26 settembre 2014
Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 7 ottobre 20145 Termine di referendum: 15 gennaio 2015
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FF 2014 6367
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare. DF
Allegato (art. 2)
Modifica di un altro atto normativo La legge del 13 dicembre 19966 sul controllo dei beni a duplice impiego è modificata come segue: Titolo Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) Art. 1
Scopo
La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego, dei beni militari speciali e dei beni strategici.
Art. 2 cpv. 2bis Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.
2bis
Art. 3 lett. cbis Nella presente legge valgono le seguenti definizioni: cbis. beni strategici: beni che fanno parte di un'infrastruttura critica; Art. 6 cpv. 1bis L'autorizzazione è pure rifiutata se vi è motivo di ritenere che l'attività prevista possa: 1bis
a.
sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato;
b.
nuocere a infrastrutture critiche internazionali a cui partecipa la Svizzera.
Art. 22 cpv. 2 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca può tenere a giorno gli elenchi stabiliti dal Consiglio federale in applicazione degli articoli 2 capoversi 12bis e 8 capoverso 2 lettera b.
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RS 946.202
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare. DF
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