Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione del 15 aprile 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del novembre 2013, per il settore svizzero dell'isolazione è conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni di Ginevra, di Vaud e del Vallese.

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2 Il presente decreto è valido per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori, nei settori del caldo, del freddo, dell'acustica delle installazioni di protezione antincendio:

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isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore; protezione contro gli incendi ed isolazione acustica nell'industria ed il settore della tecnica dell'abitazione, sia nell'edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;

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costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;

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montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell'industria e dell'abitazione;

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realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF

Per gli apprendisti, sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.

Eccetto: a.

i familiari del titolare dell'azienda;

b.

il personale commerciale;

c.

i dipendenti che svolgono prevalentemente un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera3 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza4 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

3

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 22) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato, nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

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RS 823.20 ODist; RS 823.201

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Contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF

Art. 5 I decreti del Consiglio federale del 4 marzo 2008, del 16 febbraio 2009, del 26 febbraio 2010, del 10 gennaio 2011, del 25 febbraio 2011, del 6 febbraio 2012, del 13 dicembre 2012 e del 26 febbraio 20135 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione sono abrogati.

1

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2014 ed è valido sino al 30 giugno 2017.

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15 aprile 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5

FF 2008 1815, 2009 789, 2010 1545, 2011 1261 2315, 2012 1247 8591, 2013 1945

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