Termine di referendum: 15 gennaio 2015

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del 26 settembre 2014 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati dell'11 febbraio 20141; visto il parere del Consiglio federale del 30 aprile 20142, decreta: I La legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 32e cpv. 1bis, 2, 2bis, 3, frase introduttiva e lett. b, frase introduttiva, nonché 4 lett. b­d 1bis Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.

Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare:

2

a.

per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: 1. in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, 2. in altre discariche: 25 fr./t;

b.

per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: 1. in discariche sotterranee: 30 fr./t, 2. in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.

2bis Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:

3

1 2 3

FF 2014 3151 FF 2014 3163 RS 814.01

2014-0984

6233

Legge sulla protezione dell'ambiente

b.

l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:

Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:

4

b.

per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b: 1. al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, 2. al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001;

c.

per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c: 1. forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m, 2. al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro;

d.

per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.

Art. 65a

Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014

In deroga all'articolo 36 della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi, le domande di indennità per le spese risultanti dai provvedimenti secondo l'articolo 32e capoverso 4 lettera b numero 2 sono esaminate secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda se i provvedimenti sono stati avviati prima dell'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014. Le domande devono essere presentate al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 7 ottobre 20145 Termine di referendum: 15 gennaio 2015

4 5

RS 616.1 FF 2014 6233

6234