Legge federale sugli stranieri
Disegno
(LStr) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 20141, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue: Art. 80 cpv. 4, secondo periodo ... È esclusa la disposizione della carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa nei riguardi di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.
4
Art. 109a cpv. 2 lett. a 2
Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS: a.
l'UFM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti;
Art. 109b cpv. 3, primo periodo nella versione dell'11 dicembre 20093 3 Per svolgere i loro compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, l'UFM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a rilevare, modificare o cancellare i dati nel sistema d'informazione. ...
1 2 3
FF 2014 2935 RS 142.20 RU 2010 2063
2013-1942
2973
Legge federale sugli stranieri
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2974