Legge federale sugli stranieri

Disegno

(LStr) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 20141, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue: Art. 80 cpv. 4, secondo periodo ... È esclusa la disposizione della carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa nei riguardi di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

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Art. 109a cpv. 2 lett. a 2

Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS: a.

l'UFM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti;

Art. 109b cpv. 3, primo periodo nella versione dell'11 dicembre 20093 3 Per svolgere i loro compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, l'UFM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a rilevare, modificare o cancellare i dati nel sistema d'informazione. ...

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FF 2014 2935 RS 142.20 RU 2010 2063

2013-1942

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Legge federale sugli stranieri

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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