Statuto del consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) «Fonte di spallazione europea» (ESS)1 Concluso il ...

Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore il ...

Preambolo Il Regno di Svezia, La Repubblica federale ..., Il Regno ..., di seguito denominati «Membri fondatori», animati dal desiderio di rafforzare ulteriormente la posizione dell'Europa e dei Membri fondatori nella ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di là delle frontiere disciplinari e nazionali; considerando una conclusione a cui è giunto nel 2003 il Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI) istituito dal Consiglio europeo dei ministri della ricerca secondo cui, per soddisfare i bisogni della comunità scientifica europea nella prima metà del XXI secolo, la concezione tecnica ottimale dell'ESS consiste in una stazione a bersaglio singolo, a impulsi lunghi da 5 MW e con 22 strumenti; tenendo conto dell'esistenza della Fonte di spallazione europea ESS AB e basandosi sul memorandum d'intesa firmato il 3 febbraio 2011 (e prorogato nel 2012 e nel 2014) sulla partecipazione alla fase di aggiornamento dei piani e sull'intenzione di partecipare alla costruzione e alla gestione della Fonte di spallazione europea (ESS); riconoscendo che la costruzione dell'ESS è un elemento chiave degli sforzi europei per sviluppare infrastrutture di ricerca all'avanguardia a livello mondiale e che l'ESS è un impianto scientifico multidisciplinare dedicato alle scienze della vita, alle scienze dei materiali, all'energia e alle scienze del clima, che consolida la visione alla base delle raccomandazioni dell'OCSE per la creazione fonti di neutroni su larga scala nel mondo intero; sperando che altri Paesi partecipino alle attività intraprese congiuntamente in forza del presente statuto, hanno convenuto quanto segue:

1 2

Stato giugno 2014.

FF 2014 5829

2014-2204

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Statuto dell'ERIC. Fonte di spallazione europea

Capitolo 1 Disposizioni generali Art. 1

Denominazione, sede, ubicazione, esercizio finanziario e lingua di lavoro

1. È istituita un'infrastruttura europea di ricerca denominata «Fonte di spallazione europea» (ESS).

2. La Fonte di spallazione europea (ESS) assume la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), come previsto dal regolamento (CE) n. 723/20093, con la denominazione «ERIC-Fonte di spallazione europea», ed è di seguito denominata anche «Organizzazione».

3. La sede legale dell'Organizzazione è a Lund, in Svezia.

4. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo anno d'attività costituisce un esercizio finanziario ridotto che termina il 31 dicembre di tale anno.

5. La lingua di lavoro dell'Organizzazione è l'inglese.

Art. 2

Mandato e attività

1. L'Organizzazione ha il compito di costruire una fonte di neutroni lenti ad alta intensità come descritto nel documento ESS Technical Design Report, che è basato sulla relazione tecnica sui piani dell'ESS del 22 aprile 2013 e figura nell'allegato 1 del presente statuto, a un costo non superiore a 1843 milioni di euro (un miliardo e ottocento quarantatré milioni di euro) ai prezzi di gennaio 2013 e, in seguito, di garantire la gestione, lo sviluppo e la disattivazione dell'impianto. I costi di costruzione sono registrati ai prezzi del 2013 in un libro contabile datato del 13 marzo 2013 e comprendente le spese totali. Questo libro contabile è il documento di riferimento per i contributi dei membri in denaro e in natura.

2. A tal fine l'Organizzazione intraprende e coordina varie attività, fra cui in particolare, ma non solo:

3

a)

contribuire alla ricerca di alto livello, allo sviluppo tecnologico, all'innovazione e al superamento delle sfide sociali, costituendo così un valore aggiunto per lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca e al di là di esso;

b)

assicurare il completo sfruttamento scientifico dell'ESS e della sua gamma di strumenti;

c)

garantire agli utenti l'effettivo accesso conformemente alla politica di accesso di cui all'articolo 17 del presente statuto;

Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

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Statuto dell'ERIC. Fonte di spallazione europea

d)

contribuire alla diffusione dei risultati scientifici;

e)

utilizzare in modo ottimale le risorse e il know-how;

e ogni altra azione connessa necessaria allo svolgimento del suo mandato.

3. L'Organizzazione costruisce e gestisce l'ESS su una base non economica. Al fine di promuovere ulteriormente l'innovazione e il trasferimento di sapere e tecnologie, possono essere svolte attività economiche limitate, purché non compromettano le attività principali. I redditi provenienti da queste attività sono utilizzati conformemente al mandato dell'Organizzazione.

4. L'Organizzazione svolge queste attività a scopi esclusivamente pacifici.

Capitolo 2 Membri Art. 3

Composizione e rappresentanza

1. I seguenti soggetti possono diventare membri dell'Organizzazione o osservatori senza diritto di voto: a)

Stati membri dell'Unione;

b)

Paesi associati;

c)

Paesi terzi diversi dai Paesi associati;

d)

organizzazioni intergovernative.

Le condizioni per l'ammissione di membri e osservatori sono specificate all'articolo 4 del presente statuto.

2. L'Organizzazione conta tra i suoi membri uno Stato membro e almeno altri due Stati membri o Paesi associati.

3. Gli Stati membri o i Paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nel Consiglio.

4. I membri e gli osservatori possono farsi rappresentare da uno o più soggetti pubblici, compresi soggetti privati con un mandato di servizio pubblico, di loro scelta, nominati secondo le proprie norme e procedure.

5. Il presidente del Consiglio, che conformemente all'articolo 9 è l'organo direttivo dell'Organizzazione, tiene un elenco dei membri e degli osservatori, che viene costantemente aggiornato. I membri facenti parte dell'Organizzazione al momento dell'entrata in vigore del presente statuto sono denominati «Membri fondatori».

Art. 4

Ammissione di membri e osservatori

1. Le condizioni per l'ammissione di nuovi membri sono le seguenti: a)

l'ammissione di nuovi membri richiede l'approvazione del Consiglio;

b)

i richiedenti presentano una domanda scritta al Consiglio con copia al direttore generale; 5835

Statuto dell'ERIC. Fonte di spallazione europea

c)

nella sua domanda il richiedente precisa in che modo intende contribuire al mandato e alle attività dell'Organizzazione di cui all'articolo 2 e adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6;

d)

i nuovi membri che aderiscono al presente statuto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore possono farlo alle stesse condizioni previste per i Membri fondatori;

e)

le condizioni per l'ammissione di nuovi membri sono disciplinate in un accordo tra l'Organizzazione e il membro aderente e sottoposte all'approvazione del Consiglio;

f)

i nuovi membri che aderiscono all'Organizzazione dopo più di un anno dall'entrata in vigore del presente statuto versano, oltre al loro contributo ordinario ai futuri costi d'investimento, ai costi di gestione correnti e ai costi di disattivazione, un contributo speciale agli investimenti già sostenuti dall'Organizzazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 3 paragrafo 1 che intendono contribuire all'Organizzazione, ma che non possiedono ancora i requisiti per aderirvi in qualità di membri, possono richiedere al Consiglio lo status di osservatori. Le condizioni per l'ammissione di osservatori sono le seguenti: a)

gli osservatori sono generalmente ammessi per una durata di tre anni. Eccezionalmente il Consiglio può prorogare il loro status;

b)

i richiedenti presentano una domanda scritta al Consiglio con copia al direttore generale.

Nella sua domanda il richiedente precisa in che modo intende contribuire al mandato e alle attività dell'Organizzazione di cui all'articolo 2.

Art. 5

Durata, recesso di un membro o di un osservatore, cessazione dello status di membro o di osservatore

1. L'Organizzazione è istituita a tempo indeterminato.

2. Un membro può recedere dall'Organizzazione alla fine di un esercizio finanziario, previa domanda trasmessa al Consiglio tre anni prima. Il suo recesso non può avere effetto prima del 31 dicembre 2026.

3. Gli osservatori possono recedere in qualsiasi momento, previa domanda trasmessa al Consiglio sei mesi prima.

4. Le condizioni e gli effetti del recesso dal presente statuto da parte di un membro, e in particolare la sua partecipazione ai costi di costruzione, gestione e disattivazione dell'ESS e alla compensazione delle perdite, sono stabiliti dal Consiglio mediante accordo prima che il recesso di un membro abbia effetto. Tale accordo specifica la partecipazione del membro ai costi di disattivazione.

5. Il Consiglio ha la facoltà di escludere un membro o un osservatore qualora: a)

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il membro o l'osservatore siano gravemente inadempienti per inosservanza di uno o più obblighi derivanti dal presente statuto;

Statuto dell'ERIC. Fonte di spallazione europea

b)

il membro o l'osservatore non abbiano posto rimedio a questa inadempienza entro sei mesi.

Prima che il Consiglio decida di escludere un membro o un osservatore, a tale membro o osservatore viene conferita la possibilità di contestare la decisione e di impugnarla davanti al Consiglio.

Capitolo 3 Diritti e obblighi dei membri e degli osservatori Art. 6

Membri

1. I membri hanno il diritto: a)

di accedere all'ESS per la loro comunità scientifica, alle condizioni specificate all'articolo 17;

b)

di assistere alle riunioni del Consiglio e di altri comitati che l'Organizzazione deciderà di istituire e di partecipare alle loro votazioni. Tuttavia, un membro non è autorizzato a esprimere il proprio voto in merito a questioni che concernono la sua eventuale esclusione.

2. I Membri fondatori si impegnano a versare i seguenti contributi in denaro o in natura ai costi di costruzione oltre che ai costi preliminari elencati nell'allegato 6 dell'ESS: a)

[Elenco dei Membri fondatori e dei loro contributi] Tutti gli importi si riferiscono ai prezzi di gennaio 2013.

Il contributo di altri membri diversi dai Membri fondatori è conforme alla ripartizione dei contributi che figura nell'allegato 7.

b)

I costi preliminari e di costruzione comprendono le spese totali (spese per il personale, spese correnti e costi d'investimento) sostenute per la costruzione dell'ESS come specificato nell'allegato 2. L'allegato 6 del presente statuto contiene un elenco dei contributi in natura approvati per la fase preliminare.

L'allegato 2 riporta una stima dell'incidenza annuale dei costi di costruzione, gestione e disattivazione.

c)

L'allegato 3 presenta le norme e i principi di base relativi ai contributi.

3. Ogni membro: a)

versa il proprio contributo come partecipazione ai costi di costruzione che gli sono imputati (importi previsti e piano dei pagamenti) nel bilancio annuale stabilito conformemente all'articolo 9 paragrafo 10 lettera d;

b)

contribuisce ai costi di gestione (art. 18) e di disattivazione (art. 19) conformemente ai principi stabiliti negli articoli menzionati;

c)

nomina eventualmente uno o più soggetti rappresentanti ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4 e li autorizza a votare a suo nome su tutte le questioni trattate durante le riunioni del Consiglio e iscritte all'ordine del giorno.

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Statuto dell'ERIC. Fonte di spallazione europea

4. Ogni risorsa dell'Organizzazione, sia sotto forma di contributo in denaro sia in natura, è utilizzata esclusivamente per adempiere il mandato dell'Organizzazione conformemente all'articolo 2.

Art. 7

Osservatori

1. Gli osservatori hanno il diritto: a)

di assistere alle riunioni del Consiglio senza partecipare al voto;

b)

di sollecitare la propria comunità scientifica a partecipare a eventi ESS tra cui corsi estivi, seminari, conferenze e corsi di formazione a tariffe preferenziali, in funzione della disponibilità.

2. Ogni osservatore nomina eventualmente uno o più soggetti rappresentanti ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4.

Capitolo 4 Governance Art. 8

Organi dell'Organizzazione

Gli organi dell'Organizzazione sono il Consiglio e il direttore generale.

Art. 9

Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo direttivo dell'Organizzazione ed è composto da due delegati per ogni membro dell'Organizzazione. I delegati possono essere assistiti da esperti.

2. I delegati in seno al Consiglio sono nominati e destituiti conformemente ai principi stabiliti da ciascun membro. Ogni membro informa per iscritto il presidente del Consiglio, senza indebito ritardo, circa la nomina o la destituzione dei propri delegati in seno al Consiglio.

3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno ed esercita, conformemente alle disposizioni del presente statuto, la direzione generale e la supervisione dell'Organizzazione per le questioni di carattere scientifico, tecnico e amministrativo. Può emanare istruzioni all'attenzione del direttore generale.

4. Il Consiglio è convocato dal suo presidente. Può anche essere convocato su richiesta di almeno due membri.

5. Il Consiglio elegge fra le delegazioni dei membri un presidente e un vicepresidente. Il vice-presidente sostituisce il presidente in sua assenza e in caso di conflitto di interessi. Con la loro elezione, il presidente e il vice-presidente diventano supra partes e lasciano la loro delegazione. Il presidente e il vice-presidente sono eletti per una durata massima di due anni. La loro rielezione è autorizzata per un secondo mandato non superiore a due anni.

6. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno in osservanza delle disposizioni del presente statuto.

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Statuto dell'ERIC. Fonte di spallazione europea

7. Il Consiglio può istituire i comitati ausiliari necessari all'adempimento del mandato dell'Organizzazione. Il mandato di questi comitati è definito dal Consiglio.

8. Il personale direttivo definito dal Consiglio è nominato e può essere destituito da quest'ultimo.

9. Le questioni seguenti sono decise all'unanimità dai membri del Consiglio: a)

l'aumento dei costi di costruzione di cui all'articolo 2 paragrafo 1;

b)

la modifica dei contributi ai costi di costruzione, gestione e disattivazione;

c)

le proposte di modifica del presente statuto e dei suoi allegati;

d)

l'ammissione di membri e osservatori e la loro esclusione.

Qualsiasi modifica del presente statuto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 3 e dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009 modificato dal Consiglio il 2 dicembre 2013 (regolamento [UE] n. 1261/2013 del Consiglio4).

10. Le decisioni seguenti sono prese a maggioranza qualificata dei voti: a)

la nomina del direttore generale, così come la sua sospensione o la sua destituzione conformemente all'articolo 11;

b)

l'elezione del presidente e del vice-presidente;

c)

il programma scientifico a medio termine (cinque anni);

d)

i bilanci annuali, i piani di bilancio quinquennali e le stime finanziarie a medio termine (cinque anni);

e)

l'adozione del rapporto finanziario annuale;

f)

la politica di ripartizione del tempo di radiazione e l'accesso a quest'ultimo;

g)

le norme di gestione finanziaria dell'Organizzazione;

h)

lo scioglimento dell'Organizzazione;

i)

le modifiche significative da apportare all'ESS Technical Design Report e al libro contabile di cui all'articolo 2 paragrafo 1;

j)

la nomina e il licenziamento del personale direttivo;

k)

l'approvazione del mandato e delle norme di gestione del Comitato scientifico consultivo (CSC) e del Comitato tecnico consultivo (CTC).

11. Qualsiasi altra decisione del Consiglio è presa a maggioranza semplice.

Art. 10

Procedura di voto

1. Prima che la fase di gestione abbia inizio, ogni membro dispone di un numero di voti proporzionale al suo contributo ai costi preliminari e di costruzione di cui all'articolo 6 paragrafo 2. Dopo l'inizio della fase di gestione questa ripartizione dei voti è rivista dal Consiglio in funzione dei contributi. Ulteriori revisioni si svolgono almeno ogni cinque anni.

4

GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1.

5839

Statuto dell'ERIC. Fonte di spallazione europea

2. Per «maggioranza semplice» s'intende una maggioranza superiore al 50 per cento dei voti dei membri rappresentati a una riunione e non più della metà dei voti contrari.

3. Per «maggioranza qualificata» s'intende una maggioranza di almeno il 67 per cento dei voti dei membri rappresentati a una riunione e non più della metà dei voti contrari.

4. Per «all'unanimità» s'intende almeno il 90 per cento dei voti dei membri rappresentati a una riunione e nessun voto contrario.

5. Il quorum è raggiunto se a una riunione del Consiglio è rappresentato il 67 per cento di tutti i membri.

Art. 11

Direttore generale

1. Il direttore generale dell'Organizzazione è nominato dal Consiglio conformemente all'articolo 9 paragrafo 10 lettera a e in base a una procedura definita da quest'ultimo. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Organizzazione. Egli provvede a gestire gli affari correnti dell'Organizzazione con la necessaria diligenza e conformemente al presente statuto, alle istruzioni, alle risoluzioni del Consiglio e alle prescrizioni legali applicabili.

2. Il direttore generale propone al Consiglio l'adozione di decisioni di carattere strategico, tecnico, scientifico, giuridico, finanziario e amministrativo. Egli presenta al Consiglio un rapporto d'attività annuale e gli sottopone una volta all'anno un rapporto finanziario rivisto.

3. Nel caso in cui il posto di direttore generale sia vacante il Consiglio può nominare, per occuparlo, una persona di cui definisce le competenze e le responsabilità.

4. Il direttore generale svolge generalmente le sue funzioni per una durata massima di cinque anni. Qualsiasi modifica o proroga del contratto d'impiego è soggetta all'approvazione del Consiglio.

Art. 12

Comitato amministrativo e finanziario (CAF), Comitato consultivo scientifico (CCS) e Comitato consultivo tecnico (CCT)

1. Il Consiglio istituisce un Comitato amministrativo e finanziario (CAF) composto da al massimo due delegati per ogni membro. Il suo presidente è nominato dal Consiglio ed è supra partes. Il Comitato amministrativo e finanziario ha il compito di assistere il Consiglio per qualsiasi questione di carattere amministrativo e giuridico e in materia di gestione finanziaria. Il suo mandato e il suo regolamento interno sono adottati dal Consiglio e sono parte integrante delle norme di gestione finanziaria.

2. Il Consiglio istituisce un Comitato consultivo scientifico (CCS) e un Comitato consultivo tecnico (CCT). Questi comitati sono composti da eminenti scienziati non assunti dall'Organizzazione e che non intrattengono con essa un rapporto diretto; essi assistono il Consiglio per questioni di carattere scientifico (CCS) e tecnico (CCT) e per altre questioni importanti per l'Organizzazione.

5840

Statuto dell'ERIC. Fonte di spallazione europea

I membri del CCS e del CCT, così come i loro rispettivi presidenti, sono nominati dal Consiglio conformemente al regolamento interno. Il mandato e le norme di gestione del CCS e del CCT sono adottati dal Consiglio su proposta del comitato interessato.

Capitolo 5 Rapporti alla Commissione Art. 13

Rapporti alla Commissione

1. L'Organizzazione redige un rapporto d'attività annuale che presenta in particolare gli aspetti scientifici, gestionali e finanziari delle sue attività. Il rapporto è approvato dal Consiglio ed è trasmesso alla Commissione e alle autorità pubbliche competenti entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario corrispondente. Esso viene pubblicato.

2. L'Organizzazione informa la Commissione di qualsiasi circostanza che potrebbe seriamente compromettere l'adempimento del suo mandato o impedirle di soddisfare le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 723/2009.

Capitolo 6 Politiche Art. 14

Accordo con terzi

Se lo ritiene utile, l'Organizzazione può concludere accordi con qualsiasi persona fisica o giuridica. In tali accordi vengono specificati tutti i diritti e gli obblighi delle parti.

Art. 15

Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

1. Il Consiglio stabilisce norme dettagliate in materia di appalti pubblici e criteri ai quali l'Organizzazione è tenuta a conformarsi. Queste norme in materia di appalti pubblici rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, reciproco riconoscimento, parità di trattamento e non discriminazione.

2. Le esenzioni fiscali basate sugli articoli 143 paragrafo 1 lettera g e 151 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto5, conformemente agli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto6, e sull'articolo 23 paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale,

5 6

GU L 347, 11.12.2006, pag. 1.

GU L 077, 23.03.2011, pag. 1.

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Statuto dell'ERIC. Fonte di spallazione europea

alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa7, integrata e attuata dalla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE8, sono limitate agli acquisti di beni e servizi da parte dell'Organizzazione e da ciascun membro o soggetto rappresentante che agisce in quanto tale, che servono quali contributi in natura, in diretto rapporto con l'Organizzazione e ad uso ufficiale ed esclusivo di quest'ultima, purché tali acquisti siano destinati unicamente alle attività non economiche svolte dall'Organizzazione conformemente al suo mandato. Le esenzioni fiscali sono limitate agli acquisti superiori a 100 euro. Non si applicano ulteriori limitazioni.

Art. 16

Responsabilità

1. L'Organizzazione risponde dei propri debiti.

2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'Organizzazione è limitata al valore dei rispettivi contributi annuali definiti di comune accordo nel bilancio annuale.

3. L'Organizzazione sottoscrive adeguate assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione e alla gestione dell'ESS.

Art. 17

Valutazione scientifica e politica di accesso

1. L'Organizzazione garantisce un accesso effettivo ai ricercatori europei e internazionali così come ad altri utenti interessati. L'accesso all'ESS è subordinato a una valutazione inter pares fondata su criteri di eccellenza scientifica e di fattibilità ed è accordato in base alla politica di accesso adottata dal Consiglio. Questa politica di accesso deve essere conforme agli obiettivi di cui all'articolo 2 paragrafo 2 lettera a.

2. L'ESS è accessibile a soggetti diversi dai membri. Il suo accesso è accordato a utenti sia europei che internazionali in base alla politica di accesso adottata dal Consiglio.

Art. 18

Gestione

1. I membri contribuiscono ai costi di gestione dell'Organizzazione proporzionalmente al loro utilizzo dell'ESS. I principi generali applicabili all'utilizzo dell'impianto e alla ripartizione dei contributi dei membri ai costi di gestione sono oggetto di una politica distinta definita dal Consiglio.

2. Il Consiglio stabilisce le condizioni per evitare squilibri duraturi e significativi tra l'utilizzo degli impianti dell'ESS da parte della comunità scientifica di un membro e il contributo di tale membro all'Organizzazione.

7 8

GU L 76, 23.03.1992, pag. 1­13.

GU L 9, 14.01.2009, pag. 12­30.

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Statuto dell'ERIC. Fonte di spallazione europea

Art. 19

Disattivazione

I membri adottano i provvedimenti necessari per garantire la disattivazione di tutti gli impianti e costruzioni dell'Organizzazione secondo quanto specificato nell'allegato 1. Essi si suddividono i costi che ne derivano. Tali costi non possono superare un importo equivalente a tre volte il bilancio di gestione annuale, calcolato in base alla media dei costi di gestione degli ultimi cinque anni. I costi eccedenti sono a carico dello Stato che ospita l'Organizzazione.

Il Consiglio elabora e adotta una politica di disattivazione che espone in modo coerente ed esaustivo la relativa procedura.

Art. 20

Politica di diffusione

1. L'Organizzazione favorisce la ricerca e promuove in linea generale un accesso il più libero possibile ai dati che ne risultano. Indipendentemente da questo principio, essa promuove la ricerca di alto livello e sostiene una cultura di «buone pratiche» mediante attività di formazione.

2. L'Organizzazione sollecita in linea generale i ricercatori a pubblicare i risultati delle loro ricerche e chiede ai ricercatori dei Paesi membri di mettere a disposizione i loro risultati a nome dell'Organizzazione.

3. La politica di diffusione identifica i vari gruppi di destinatari e per raggiungere il pubblico interessato l'Organizzazione si avvale di diversi canali, tra cui un portale Internet, bollettini d'informazione, seminari, conferenze, pubblicazioni di articoli su riviste specializzate, riviste e quotidiani.

Art. 21

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale e di protezione dei dati

La proprietà intellettuale generata o integrata in virtù del presente statuto è retta dalle disposizioni dell'allegato 4.

Per quanto riguarda i dati acquisiti in seguito all'utilizzo degli impianti dell'ESS, è elaborata una politica in materia di protezione dei dati sottoposta all'approvazione del Consiglio. In linea generale si privilegia il libero accesso e, nel limite del possibile per i software e i programmi informatici sviluppati dall'organizzazione, si considera la possibilità di applicare i principi dell'open source.

Art. 22

Invenzioni

Le invenzioni sono rette dalle disposizioni dell'allegato 5.

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Statuto dell'ERIC. Fonte di spallazione europea

Capitolo 7 Aspetti finanziari Art. 23

Revisione dei conti e norme di gestione finanziaria

1. Il direttore generale sottopone al Comitato amministrativo e finanziario (CAF) i documenti di bilancio previsti dalle norme di gestione finanziaria, che sono esaminati e in seguito presentati al Consiglio insieme ai commenti e alle raccomandazioni dell'AFC.

2. Il Consiglio nomina dei revisori esterni per una durata rinnovabile di quattro anni.

I revisori svolgono le funzioni stabilite dalle norme di gestione finanziaria.

3. Il direttore generale fornisce ai revisori le informazioni e l'aiuto di cui necessitano per adempiere le loro funzioni.

4. Le norme di gestione finanziaria stabiliscono qualsiasi altra disposizione relativa al bilancio dell'Organizzazione, alle sue norme contabili e alle sue finanze, in particolare le norme applicabili alla preparazione, alla presentazione, alla revisione e alla pubblicazione dei conti.

Capitolo 8 Scioglimento, controversie, disposizioni applicabili all'istituzione Art. 24

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Organizzazione avviene per decisione del Consiglio conformemente all'articolo 9 paragrafo 10 lettera h.

2. La decisione di scioglimento è notificata dall'Organizzazione alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data della sua adozione.

3. Gli attivi rimanenti dopo l'estinzione dei debiti dell'Organizzazione sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali all'Organizzazione. Conformemente all'articolo 16 paragrafo 3, i passivi residui al netto degli attivi dell'Organizzazione sono ripartiti tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi annuali all'Organizzazione e fino a concorrenza del valore dei rispettivi contributi annuali definiti di comune accordo nel bilancio annuale.

4. L'Organizzazione ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

5. L'Organizzazione cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Statuto dell'ERIC. Fonte di spallazione europea

Art. 25

Diritto applicabile

L'istituzione e la gestione interna dell'Organizzazione sono rette: a)

dal diritto dell'Unione, in particolare dal regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);

b)

dal diritto dello Stato in cui ha sede legale l'Organizzazione per gli aspetti non contemplati, o solo parzialmente contemplati, dagli atti menzionati alla lettera a;

c)

dal presente statuto e dalle sue disposizioni di applicazione.

Art. 26

Occupazione

1. L'Organizzazione applica una politica di pari opportunità in materia di occupazione. I contratti di lavoro sono retti dal diritto del Paese in cui il collaboratore svolge abitualmente l'attività prevista dal rispettivo contratto.

2. Fatti salvi i requisiti della propria legislazione nazionale, ogni membro facilita entro la propria giurisdizione la circolazione e la residenza dei cittadini dei Paesi membri coinvolti nei compiti dell'Organizzazione nonché dei loro familiari.

Art. 27

Controversie

1. La Corte di giustizia europea è competente a statuire sulle controversie tra i membri relative all'Organizzazione, tra i membri e l'Organizzazione e su ogni controversia in cui l'Unione è parte in causa.

2. Le controversie tra l'Organizzazione e terzi sono rette dalla legislazione dell'Unione in materia di competenza. Nei casi non contemplati dalla legislazione dell'Unione, la giurisdizione competente per la risoluzione di tali controversie è determinata dal diritto dello Stato in cui l'Organizzazione ha la sua sede legale.

Art. 28

Disponibilità dello statuto

Il presente statuto può essere consultato sul sito Internet dell'ESS e presso la sede legale dell'Organizzazione.

Art. 29

Disposizioni sull'istituzione

1. Una riunione istitutiva del Consiglio è convocata dal Paese ospitante non appena possibile e comunque entro 45 giorni di calendario dall'entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire l'Organizzazione.

2. Il Paese ospitante notifica ai Membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere intrapresa a nome dell'Organizzazione prima della riunione istitutiva. Se nessun Membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l'azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal Paese ospitante.

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Statuto dell'ERIC. Fonte di spallazione europea

Capitolo 9 Allegati e lingue Art. 30

Allegati9

Sono uniti al presente statuto i seguenti allegati: 1.

ESS Technical Design Report, sintesi;

2.

Stima dell'incidenza annuale dei costi;

3.

Norme e procedure di base applicabili ai contributi in natura;

4.

Diritti di proprietà intellettuale e politica in materia di protezione dei dati;

5.

Invenzioni;

6.

Elenco dei contributi in natura approvati per la fase preliminare;

7.

Ripartizione dei contributi versati dai membri.

Art. 31

Lingue

Tutte le versioni del presente statuto nelle lingue ufficiali dell'Unione europea fanno parimente fede. Non prevale alcuna versione linguistica.

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Gli allegati 1­7 (stato giugno 2014) sono consultabili gratuitamente presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, e sono pubblicati all'indirizzo: www.sbfi.admin.ch > Temi > Cooperazione internazionale nel campo della ricerca e dell'innovazione > Organizzazioni e programmi di ricerca internazionali.

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