14.006 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2013 Estratto: Capitolo I del 7 marzo 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del Rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2013.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 marzo 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-0629

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Rapporto Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati Cancelleria federale 2010 M 10.3393

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (3) (S 14.9.10, Commissione della gestione CN 10.054; N 17.12.10)

2010 M 10.3632

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (3) (S 14.9.10, Commissione della gestione CS 10.054; N 17.12.10)

Le mozioni incaricano il Consiglio federale di prevedere nella legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) lo strumento dei comitati tripartiti affinché in tutti gli affari importanti e trasversali creino un equilibrio tra il principio della collegialità e il principio dipartimentale e migliorino le basi decisionali del collegio governativo.

Nel messaggio aggiuntivo del 13 ottobre 2010 concernente la riforma del Governo (FF 2010 6895) il Consiglio federale ha proposto al Parlamento una modifica dell'articolo 23 LOGA. La modifica prevede che le delegazioni informino regolarmente il Consiglio federale e istituiscano una segreteria presso il dipartimento competente. Il Consiglio federale ha messo in atto i cambiamenti proposti prima ancora delle deliberazioni in Parlamento ed ha altresì ridotto il numero delle delegazioni da diciassette a nove. Il Parlamento ha aderito alle linee generali della proposta del Consiglio federale suggerendo tuttavia che sia la Cancelleria federale a fungere da segreteria delle delegazioni. La modifica della LOGA è stata adottata il 28 settembre 2012 (FF 2012 7243). Nella prospettiva dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2014 (RU 2013 4549), della disposizione modificata, il 15 maggio 2013 il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di istituire una segreteria per le delegazioni del Consiglio federale con effetto dal 1° gennaio 2014. La segreteria sarà incaricata di inviare gli inviti alle sedute e i verbali delle stesse ai membri delle delegazioni e agli altri membri del Consiglio federale, di informare il Consiglio federale sull'esito e sul calendario delle sedute, di coordinare l'attività delle delegazioni, nonché di gestire e archiviare gli inviti, i verbali e i documenti per le sedute.

Il Consiglio federale aveva già chiesto lo stralcio delle mozioni nel Rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2012. Le Camere hanno tuttavia respinto lo stralcio argomentando che è necessario attendere i risultati della verifica effettuata dal gruppo di lavoro «Vigilanza sui mercati finanziari» delle due Commissioni della gestione (Boll. Uff. 2013 S 470; Boll. Uff. 2013 N 935). Nel frattempo la verifica è stata effettuata.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

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2010 M 10.3394

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (4) (S 14.9.10, Commissione della gestione CN 10.054; N 17.12.10)

2010 M 10.3633

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (4) (S 14.9.10, Commissione della gestione CS 10.054; N 17.12.10)

Le mozioni incaricano il Consiglio federale di decidere o di proporre, nel quadro della riforma del Governo, misure concrete che gli permettano di gestire realmente gli affari importanti, in linea con la responsabilità generale che gli è attribuita in quanto autorità collegiale ed esecutiva suprema.

Nel messaggio aggiuntivo del 13 ottobre 2010 concernente la riforma del Governo (FF 2010 6895) il Consiglio federale ha proposto di rendere più efficace la gestione dello Stato introducendo due nuove disposizioni nella legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Da un lato, propone di modificare l'articolo 10a LOGA per precisare, nell'interesse di un'attività d'informazione coerente, i compiti del portavoce del Consiglio federale.

Dall'altro, propone di iscrivere nella legge, mediante un nuovo articolo (12a LOGA), sia l'obbligo dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione di informare il Consiglio federale, sia il diritto del Collegio governativo di esigere dai suoi membri e dal cancelliere della Confederazione determinate informazioni. Entrambe le disposizioni, il cui obiettivo è precisare l'obbligo di informare rafforzando così il Collegio governativo, sono state riprese praticamente immutate dalle due Camere nel quadro della modifica della LOGA adottata il 28 settembre 2012 (FF 2012 7243). Il 29 novembre 2013 il Consiglio federale ha deciso che le nuove disposizioni legali non necessitano di essere precisate a livello di ordinanza. Ha fissato al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore della modifica della LOGA e di conseguenza anche degli articoli 10a e 12a LOGA (RU 2013 4549).

Sempre nell'ottica di rendere più efficace la gestione dello Stato, il Consiglio federale aveva già adottato il 30 novembre 2011 una modifica dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). Le due nuove disposizioni prevedono la possibilità di attribuire al presidente della Confederazione la competenza per affari importanti (art. 1a OLOGA) o di togliergliela in situazioni straordinarie (art. 1b OLOGA). La modifica in questione è entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (RU 2011 6089). Il Consiglio federale ha deciso di trasferire le due disposizioni nell'ordinanza del 29 novembre 2013
sull'organizzazione del Consiglio federale (RS 172.111).

Il Consiglio federale aveva già chiesto lo stralcio delle due mozioni nel Rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2012. Le Camere hanno tuttavia respinto lo stralcio argomentando che è necessario attendere i risultati della verifica effettuata dal gruppo di lavoro «Vigilanza sui mercati finanziari» delle due Commissioni della gestione (Boll. Uff. 2013 S 470; Boll. Uff. 2013 N 935). Nel frattempo la verifica è stata effettuata.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

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2010 M 10.3392

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (2) (N 2.3.11; Commissione della gestione CN 10.054)

2010 M 10.3631

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti UBS agli Stati Uniti (2) (S 1.12.10, Commissione della gestione CS 10.054; N 2.3.11)

Le mozioni incaricano il Consiglio federale di presentare una revisione della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) che preveda un obbligo della forma scritta per tutte le sue deliberazioni e decisioni.

Nel messaggio aggiuntivo del 13 ottobre 2010 concernente la riforma del Governo (FF 2010 6895) il Consiglio federale ha proposto di iscrivere nell'articolo 32 lettera c LOGA il fatto che la Cancelleria federale è responsabile della messa a verbale e della stesura delle decisioni. Questa disposizione è stata ripresa senza modifiche dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. Nel corso delle deliberazioni parlamentari, al vigente articolo 13 LOGA è stato inoltre aggiunto un capoverso 3, che prevede che il contenuto essenziale delle deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale devono essere sempre documentati per scritto; il verbale delle sedute del Consiglio federale deve inoltre garantirne la tracciabilità delle deliberazioni e delle decisioni e servire al Consiglio federale quale strumento di direzione. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato le due modifiche nell'ambito della modifica della LOGA del 28 settembre 2012 (FF 2012 7243). Il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore della modifica della LOGA e di conseguenza anche degli articoli 13 capoverso 3 e 32 lettera c LOGA (RU 2013 4549). In esecuzione delle due disposizioni legali citate, il Consiglio federale ha inoltre inserito le regole sulla messa a verbale delle sedute nell'articolo 5 dell'ordinanza del 29 novembre 2013 sull'organizzazione del Consiglio federale (RS 172.111), che entrerà parimenti in vigore il 1° gennaio 2014.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2011 P 11.3322

Rivedere la strategia d'informazione in caso di catastrofe (N 8.6.2011, Schelbert)

Il postulato incarica il Consiglio federale di rivedere la strategia d'informazione in caso di catastrofe per garantire che le informazioni alla popolazione siano veritiere, corrette e oggettive. Questo incarico è stato attuato dai dipartimenti e uffici federali interessati.

La Confederazione dispone di varie strategie di comunicazione in caso di crisi e le aggiorna regolarmente. In occasione di semplificazioni indispensabili e dell'eliminazione di doppioni sono state inoltre elaborate nuove strategie che definiscono in modo chiaro la comunicazione in caso di crisi nonché i relativi ruoli e le procedure da applicare. Nel 2012 la Cancelleria federale ha adottato una strategia globale di comunicazione in caso di crisi che stabilisce le basi concettuali per la comunicazione del Consiglio federale in situazioni eccezionali e prevede strumenti indipendenti dagli scenari, quali liste di controllo e indirizzari. I processi da applicare in situazioni di crisi sono stati definiti. I servizi d'informazione dei dipartimenti e dei Cantoni sono stati consultati in merito a questa strategia. Nell'ambito del processo di aggior-

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namento, la convenzione del 2004 relativa al pool d'informazioni è stata sostituita da una convenzione che prevede procedure più semplici e più rapide.

In caso di incidente nucleare la gestione della crisi spetta allo stato maggiore federale NBCN, alla Centrale nazionale d'allarme (CENAL), all'organo cantonale di condotta del Cantone in cui si trova la centrale nucleare in questione, alla società che gestisce la centrale nucleare e all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN). In una prima fase, la CENAL dirige l'organizzazione dell'intervento e ordina, se necessario, misure volte a proteggere la popolazione; informa regolarmente la popolazione e le autorità in Svizzera e all'estero. L'IFSN valuta la situazione e i provvedimenti adottati nella centrale nucleare in cui si è verificato l'incidente e fornisce consulenza alla CENAL quanto ai possibili sviluppi e alle misure di protezione da adottare. In un secondo tempo, lo stato maggiore federale NBCN, in seno al quale sono rappresentati i direttori degli uffici federali che gli sono attribuiti, assume la direzione delle operazioni, ordinando misure per la gestione a medio e lungo termine della crisi e consigliando il Consiglio federale.

I lavori relativi al coordinamento dell'informazione in caso di crisi e di catastrofe sono stati controllati nell'ambito dell'esercitazione di emergenza generale 2013 (EEG 13), mentre i lavori relativi alla strategia di comunicazione in caso di crisi elaborata dalla Cancelleria federale sono stati conclusi a fine 2013. Tale strategia sarà continuamente adeguata alle nuove esigenze e necessità.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 11.3495

Accesso al Grütli per tutti i partiti (N 15.6.12, Glanzmann)

Il postulato invita il Consiglio federale a valutare se l'accesso al Grütli possa essere garantito a tutti i partiti.

Conformemente alla prassi della Società svizzera di utilità pubblica (SSUP), che amministra il Grütli per conto della Confederazione, finora non è stata autorizzata alcuna manifestazione organizzata da partiti politici. Nel frattempo la SSUP ha rivisto il regolamento di utilizzazione del Grütli, con il sostegno della Cancelleria federale e dell'Ufficio federale di giustizia. Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore nel 2014, disciplina in modo chiaro le condizioni alle quali non è possibile autorizzare una manifestazione sul Grütli. Le manifestazioni politiche non sono di per sé vietate. Tuttavia, è possibile che un'autorizzazione per siffatte manifestazioni sia rifiutata in determinate condizioni, in particolare se la sicurezza non può essere garantita, se la manifestazione tratta argomenti politici che saranno oggetto di una votazione nei tre mesi successivi, oppure se nei sei mesi precedenti elezioni federali o cantonali la manifestazione serve per pubblicizzare determinati gruppi. In linea di massima i partiti e altri gruppi politici potranno quindi organizzare manifestazioni sul Grütli.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Dipartimento federale degli affari esteri 2009 P 09.3720

Affrontare il problema della pirateria marittima, in particolare in Somalia (S 8.9.09, Recordon)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare una valutazione degli interventi non militari cui la Svizzera può associarsi per cercare di risolvere il problema attuale della pirateria, in particolare al largo delle coste somale.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha elaborato la «Strategia Corno d'Africa» che persegue proprio lo scopo evocato nel postulato e di cui il Consiglio federale ha preso conoscenza il 30 novembre 2012. La Strategia si basa sulla tesi centrale secondo cui la lotta contro la pirateria al largo alle coste somale può essere portata a buon fine a lungo termine solo tramite un maggiore controllo delle retrovie sulla terraferma e a un miglioramento della qualità di vita delle persone nella regione. Vincere la pirateria in mare implica costi molto elevati e per riuscirvi a lungo termine è necessario combatterne le cause. Onde garantire la difesa immediata contro i pirati, gli armatori ricorrono nel frattempo ad agenti di sicurezza armati a bordo delle loro navi. Nella Strategia vengono evocati i mezzi ai quali la Svizzera può ricorrere per fornire un contributo non militare alla lotta contro le sfide regionali, tra cui la pirateria. Il Consiglio federale ha inoltre nominato un ambasciatore straordinario per la regione e ha istituito un comitato di coordinamento incaricato di sorvegliare l'attuazione della Strategia.

In questo contesto la Svizzera partecipa al forum dei partner dell'«Intergouvernemental Authority on Development» (IGAD), ovvero dell'organo di concertazione delle attività internazionali relative alla Somalia/Corno d'Africa. Inoltre, si occupa di lotta al terrorismo prendendo parte al gruppo di lavoro sul Corno d'Africa del «Global Counterterrorism Forum» (GCTF).

Gli attori della Confederazione (DFAE, DFGP e DDPS) si coordinano nell'attuare la Strategia. Gestiscono attraverso un comitato congiunto l'orientamento delle strategie di cooperazione Sudan, Sud Sudan, Piccolo Corno d'Africa (Somalia, Etiopia, Kenya) e le attività previste nell'ambito di un documento strategico sulla migrazione nel Corno d'Africa e nello Yemen («Migration im Horn von Afrika und Jemen»).

Questo impegno consente alla Svizzera di intervenire in modo mirato e coerente sia nei singoli Paesi, sia negli organismi regionali multilaterali, sia in seno alla «Intergovernmental Authority on Development» (IGAD).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 M 09.3694

Cooperazione allo sviluppo e label MSC. Sostegno ai pescatori locali (N 24.11.09, Rechsteiner Rudolf; S 15.9.11)

Con la mozione si chiede al Consiglio federale di contribuire alla lotta contro la pesca illegale in determinati Paesi in sviluppo aiutando i pescatori locali che svolgono la propria attività secondo i principi della sostenibilità a ottenere la certificazione MSC.

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo economico, la Confederazione promuove tra l'altro il commercio di prodotti della pesca condotta con metodi sostenibili certificati, provenienti dai Paesi in sviluppo. A tale riguardo, il programma svizzero per il promovimento delle importazioni («Swiss Import Promotion Programme», SIPPO), finanziato dalla SECO, offre a determinati Paesi partner e PMI 2724

un sostegno mirato nel settore ittico per la certificazione dei prodotti e l'accesso al mercato europeo.

Nel 2013 sono state sostenute 10 PMI in Perù, Albania e Sudafrica, attive prevalentemente nell'esportazione dei seguenti prodotti: sardine (Engraulis ringens), calamari giganti (Dosidiucus gigas), lampughe (Coryphaena hippurus), polipetti (Octopus mimus), capesante (Argopecten purpuratus) e gamberetti (Penaeus vannamei).

Nel processo di selezione delle aziende da sostenere, accanto al rispetto delle disposizioni legali nazionali sulla pesca, sono considerati anche i diversi aspetti della sostenibilità (in particolare del «Marine Stewartship Council» [MSC]). Oltre a offrire sostegno diretto alle PMI, il SIPPO collabora con organizzazioni di sostegno alle imprese nei Paesi partner (p. es. PromPeru in Peru) e pubblica informazioni sugli eco-label nel settore ittico e sui requisiti per le importazioni in Europa.

La SECO promuove inoltre, dalla fine del 2013, un programma di sviluppo della pesca in Indonesia, realizzato e implementato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO). Con una dotazione complessiva di 4 milioni di franchi e una durata di cinque anni, il programma fornisce un notevole contributo al rafforzamento della produzione ittica sostenibile in Indonesia. È molto apprezzato dal partner locale, il Ministero per gli affari marittimi e la pesca (MMAF), che lo considera altamente prioritario. L'obiettivo generale del programma, che tocca l'intera catena di valore aggiunto, è quello di migliorare la posizione sui mercati internazionali dell'Indonesia come esportatore di prodotti della pesca condotta secondo metodi sostenibili. Una componente del programma pone l'accento sulla costituzione di servizi di certificazione nazionali per gli standard di sostenibilità come MSC o «Acquaculture Stewardship Council» (ASC), un label di sostenibilità per i pesci d'allevamento.

Nell'ambito del programma di sviluppo della pesca anche 20 produttori del settore ittico dovrebbero ricevere la certificazione di sostenibilità e grazie a misure mirate di promozione del commercio entrare in contatto con i partner commerciali dei mercati internazionali.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 M 10.3231

Sostegno della Confederazione all'Anno europeo del volontariato 2011 (N 28.2.11, Markwalder; S 15.9.11)

Nella sua risposta, il Consiglio federale ha ribadito che la Confederazione continuerà a sostenere il volontariato, tuttavia senza accordare un sostegno finanziario specifico in occasione dell'Anno europeo del volontariato 2011. Proprio per questo, nel 2011 il Consiglio federale ha sostenuto l'iniziativa di privati, di persone che lavorano a titolo onorifico e di organizzazioni, senza impegno supplementare da parte della Confederazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2012 P 12.3000

Maggiore impegno della Svizzera nella Repubblica democratica del Congo (S 8.3.12, Commissione della politica estera CS)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sui provvedimenti da adottare, d'intesa con altri Paesi e organizzazioni internazionali, per portare avanti e intensificare l'impegno della Svizzera teso a preservare la pace civile, a

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garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e la democrazia nonché a promuovere e rafforzare lo sviluppo sostenibile nella Repubblica democratica del Congo.

Durante la seduta del 18 dicembre 2013, il Consiglio federale ha approvato un rapporto riguardante l'impegno della Svizzera nel Congo («Verstärktes Engagement der Schweiz in der Demokratischen Republik Kongo»; www.dsc.admin.ch > Novità > Tutti comunicati stampa e articoli > Maggior impegno della Svizzera nella Repubblica del Congo) dando così seguito al postulato.

Da quando, il 12 febbraio 2012, il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato i servizi federali competenti hanno condiviso l'importanza di rafforzare l'impegno nella Repubblica democratica del Congo. La strategia di cooperazione per la regione dei Grandi Laghi negli anni 2013­2016 del DFAE costituisce attualmente la base di questo impegno. La Svizzera ha aumentato il volume di aiuti e inviato sul posto, nella Regione del Kivu e a Kinshasa, diversi consulenti e osservatori militari.

La cooperazione bilaterale di aiuto allo sviluppo è orientata sul lungo termine e dovrebbe contribuire nel limite del possibile allo sviluppo di prospettive economiche ed istituzionali in loco. La Svizzera collabora attivamente alle principali iniziative internazionali di pace nella regione dei Grandi Laghi.

La strategia di cooperazione per la regione dei Grandi Laghi negli anni 2013­2016 («Strategie suisse de coopération pour la région des Grands Lacs 2013­2016»; www.dsc.admin.ch > Paesi > Africa Orientale e Centrale > Grandi Laghi > Strategia di cooperazione) è stata approvata e pubblicata dal DFAE nell'aprile 2013.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 11.3975

Lotta agli incendi. Collaborazione con la Romania (N 16.3.12, Rossini)

Il postulato chiede al Consiglio federale di illustrare in che modo la Svizzera potrebbe sostenere la Romania nel campo della protezione della popolazione e della lotta agli incendi, in particolare mettendo a disposizione il materiale in esubero dei pompieri svizzeri. Nel quadro del contributo svizzero all'allargamento per la Romania, la Svizzera finanzia sette fondi tematici scelti, di cui uno di sostegno ai partenariati, con lo scopo di incoraggiare e rafforzare i sodalizi tra comuni e associazioni in Svizzera e Romania. A favore dei progetti di partenariato sono stati stanziati complessivamente 5 milioni di franchi svizzeri. Tali progetti vengono selezionati mediante una procedura di concorso e possono essere sostenuti con un contributo massimo di 250 000 franchi ognuno.

Nell'ambito di questo fondo di sostegno ai partenariati, all'inizio del 2013 l'associazione «Opération Villages Roumains» (OVR) ha presentato un progetto di lotta contro gli incendi ottenendo un contributo di partecipazione ai costi pari a 250 000 franchi svizzeri.

Il progetto prende spunto da precedenti progetti di OVR e si prefigge di sostenere le caserme regionali dei pompieri in Romania per rafforzare la lotta agli incendi nei comuni rumeni. Il progetto verte sulla fornitura di veicoli e di altre attrezzature per pompieri. A tale scopo verrà raccolto e inviato in Romania il materiale in disuso di varie caserme dei pompieri svizzere. Verrà inoltre promosso il sistema dei pompieri di milizia attraverso una migliore formazione dei volontari.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2011 P 11.4073

Promozione di gemellaggi tra città e comuni svizzeri e comuni dei Paesi arabi e nordafricani liberati (N 15.6.12, Wermuth)

In adempimento del postulato, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di semplificare tutte le iniziative volte a rafforzare le relazioni tra i comuni e le città svizzere e i comuni dei Paesi toccati dalle rivolte nel mondo arabo. Oggi occorre purtroppo constatare che l'interesse delle parti direttamente coinvolte è molto scarso: negli ultimi due anni il DFAE non ha ricevuto una sola domanda concreta degna di essere sostenuta. Un ulteriore ostacolo è costituito dall'assenza di una base giuridica, già evocata dal Consiglio federale in occasione del primo esame del postulato, che consenta alla Confederazione di sostenere attivamente e materialmente simili partenariati. In conclusione la situazione sempre instabile nei Paesi arabi sembra compromettere seriamente e durevolmente la creazione di simili partenariati.

D'altra parte la Confederazione, che non può obbligare città e comuni a mobilitarsi, ha proseguito gli sforzi per reagire agli sconvolgimenti che da tre anni scuotono il mondo arabo. Fin dall'inizio della «Primavera araba» il Consiglio federale ha adottato una strategia per accompagnare il processo di transizione con numerosi progetti che testimoniano la volontà svizzera di contribuire alla riuscita dei cambiamenti in corso nella regione.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

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Dipartimento federale dell'interno Ufficio federale della sanità pubblica 2006 M 05.3591

Prestazioni in caso di maternità (N 24.3.06, Gutzwiller; S 20.9.06)

2007 M 05.3589

Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Galladé; S 2.10.07)

2007 M 05.3590

Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Häberli-Koller; S 2.10.07)

2007 M 05.3592

Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Teuscher; S 2.10.07)

Nel 2004 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un disegno di revisione della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) sul tema della partecipazione ai costi (FF 2004 3901). Il Consiglio degli Stati l'ha trattato lo stesso anno. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha deciso di discuterlo insieme al progetto sul Managed Care (FF 2004 4951) e a quello relativo alla libertà di contrarre (FF 2004 3837). La partecipazione ai costi delle prestazioni in caso di maternità doveva essere disciplinata nel quadro di questi progetti. In base a un rapporto dell'Amministrazione federale, la CSSS-N ha deciso di completare l'articolo 64 LAMal. Nella decisione delle Camere federali del 30 settembre 2011 relativa alla revisione della LAMal nel settore Managed Care, l'articolo 64 della legge prevedeva un nuovo disciplinamento anche della partecipazione ai costi per le prestazioni di maternità. Il disegno di legge è stato tuttavia respinto in votazione popolare il 17 giugno 2012.

Sollecitata dall'iniziativa parlamentare Maury Pasquier 11.494 «Partecipazione ai costi per le prestazioni di maternità. Parità di trattamento», la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) è tornata sull'argomento e ha elaborato un disegno di legge concreto e un rapporto fondandosi sui lavori preliminari (testo della votazione finale sul progetto Managed Care e rapporto esplicativo). Il 23 agosto 2012 la CSSS-S ha deciso di dare seguito all'iniziativa parlamentare, seguita il 2 novembre 2012 dalla CSSS-N. Il 21 giugno 2013 l'Assemblea federale si è pronunciata a favore della modifica di legge proposta (FF 2013 4009).

Il 29 novembre 2013 il Consiglio federale ha adottato le nuove disposizioni d'ordinanza, che entreranno in vigore il 1° marzo 2014. A partire da questa data, le donne incinte non dovranno più partecipare ai costi delle prestazioni mediche generiche dalla tredicesima settimana di gravidanza e fino a otto settimane dopo il parto.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2008 P 08.3238

Diagnosi precoce del cancro del colon (S 10.6.08, Hêche)

Con la modifica dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (RS 832.112.31), entrata in vigore il 1° luglio 2013, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume le seguenti prestazioni per l'individuazione precoce del carcinoma del colon nelle persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni: identificazione del sangue occulto nelle feci, ogni due anni, analisi di laboratorio secondo l'elenco delle analisi, colonoscopia in caso di esito positivo; oppure colono2728

scopia, ogni dieci anni. Questa regolamentazione permette il rimborso dei costi per le misure mediche necessarie all'individuazione precoce del cancro del colon.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2008 P 08.3493

Protezione dei dati dei pazienti e protezione degli assicurati (N 12.12.08, Heim)

In un rapporto adottato il 18 dicembre 2013 sulla protezione dei dati dei pazienti e sulla protezione degli assicurati, in adempimento del postulato («Protection des données des patients et protection des assurés»; www.ufsp.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Pubblicazioni > Rapporti), il Consiglio federale osserva che gli assicuratori-malattie gestiscono in modo più professionale la protezione dei dati. Le lacune rilevate in occasione di una prima inchiesta sono state colmate dalla maggior parte degli assicuratori. Gli assicuratori che non hanno ancora provveduto a colmarle integralmente sono stati nel frattempo invitati a farlo.

In quanto autorità di vigilanza, l'Ufficio federale della sanità pubblica si adopererà anche in futuro per una migliore protezione dei dati dei pazienti da parte degli assicuratori se venissero rilevate carenze nei regolari controlli effettuati sul posto. Tra il 2016 e il 2018 si procederà a una nuova verifica della situazione presso tutti gli assicuratori e alla redazione di un nuovo rapporto.

Il Consiglio federale ha inoltre sottoposto al Parlamento due disegni che prevedono ulteriori miglioramenti nella protezione dei dati dei pazienti (FF 2012 1623 e FF 2013 6847).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2009 P 08.3935

Aumento dei parti cesarei (S 18.3.09, Maury Pasquier)

In adempimento del postulato, il 27 febbraio 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sui parti cesarei in Svizzera («Accouchements par césarienne en Suisse»; www.ufsp.admin.ch > Temi > Malattie e medicina > Parti in Svizzera). Nel confronto con gli altri Stati facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la Svizzera si colloca ai primi posti con un parto cesareo su tre nascite. Questa quota varia però notevolmente a seconda del Cantone e della regione. Dal rapporto emerge che l'elevato tasso di parti cesarei in Svizzera non è spiegabile semplicemente con una correlazione causa-effetto, ma che entrano in gioco diversi fattori riguardanti sia la partoriente sia l'assistenza medico-ostetrica.

Non tutti i parti cesarei sono eseguiti in situazioni di emergenza. In questi casi va ponderato attentamente il tipo di parto da eseguire. In ultima analisi, la decisione di effettuare o meno un parto cesareo compete agli specialisti. Misure a garanzia della qualità in ostetricia e una migliore basi di dati potrebbero agevolare questi processi decisionali e contribuire a ridurre ulteriormente le conseguenze del parto sulla salute di madre e bambino. La Confederazione esaminerà inoltre le possibilità di combinare meglio in futuro i dati statistici concernenti madre e neonato rilevati al momento del parto. Ciò permetterebbe di disporre di informazioni sulle conseguenze del tipo di parto sulla salute del neonato, come ad esempio il trasferimento al reparto di cure intensive.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2729

2009 P 09.3579

Pericolosità di Internet e dei giochi in rete (N 25.9.09, Schmid-Federer)

In adempimento del postulato, il 15 agosto 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Pericolosità di Internet e dei giochi in rete (www.ufsp.admin > Temi > Alcol, tabacco, droghe, Monitoraggio delle dipendenze > Utilizzo problematico di Internet). La Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha discusso il rapporto il 29 agosto 2013.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 P 09.4239

Riduzione del numero di ospedali in Svizzera (N 19.3.10, Stahl)

2011 P 10.3753

Elenchi degli ospedali. Criteri chiari anziché arbitrarietà dei Cantoni (N 18.3.11, Humbel)

In adempimento dei postulati, il 18 dicembre 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulle basi della pianificazione ospedaliera e le piste di sviluppo («Bases de la planification hospitalière et pistes de développement»; www.ufsp.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Pubblicazioni > Rapporti). Il rapporto illustra lo stato di attuazione della pianificazione ospedaliera nei Cantoni, fornisce una panoramica sulle basi legali del nuovo finanziamento ospedaliero e delinea le sfide che attendono questo settore nel prossimo futuro.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2010 P 10.3701

Modello dell'opposizione per il prelievo di organi (N 17.12.10, Amherd)

2010 P 10.3703

Per un maggior numero di donatori di organi (S 2.12.10, Gutzwiller)

2010 P 10.3711

Donazione di organi. Valutazione del modello dell'opposizione (N 17.12.10, Favre Laurent)

2012 P 12.3841

Tessera d'assicurato come certificato di donatore (S 3.12.12, Graber Konrad)

In adempimento dei postulati, l'8 marzo 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulle misure per incrementare il numero di organi disponibili per trapianti in Svizzera («Prüfung von Massnahmen zur Erhöhung der Anzahl verfügbarer Organe zu Transplantationszwecken in der Schweiz»; www.ufsp.admin.ch > Temi > Malattie e medicina > Medicina dei trapianti > Basi legali > Rapporto in adempimento a interventi parlamentari). Il rapporto approfondisce le opzioni per incentivare la disponibilità a donare gli organi e ne analizza vantaggi e svantaggi. Sulla base dei risultati del rapporto, il Consiglio federale ha avviato il piano d'azione «Più organi per i trapianti», con il quale si prefigge di portare il tasso di donatori deceduti da 13 a 20 per milione di abitanti entro il 2018. Inoltre ha sottoposto al Parlamento un messaggio (FF 2013 1969) concernente la modifica della legge federale dell'8 ottobre 2004 sui trapianti (RS 810.21).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2730

2011 P 10.4080

Dialisi in Svizzera. Offerta, informazione e scelta tra i diversi sistemi (N 18.3.11, Gilli)

Il postulato incarica il Consiglio federale di appurare le ragioni per cui, in Svizzera, vengono preferiti i sistemi di dialisi più cari e di esaminare le possibili misure da adottare in vista della prossima revisione della convenzione federale sulla dialisi, affinché siano rispettati i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità.

La convenzione tariffale del 14 novembre 2011 tra la Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicuratori malattia e H+ Gli Ospedali Svizzeri, in vigore dal 1° gennaio 2012, è stata approvata dal Consiglio federale il 13 settembre 2013.

La nuova convenzione disciplina il rimborso delle prestazioni di dialisi ambulatoriali e sostituisce la vecchia convenzione in vigore dal 1998. Nel quadro del suo esame, il Consiglio federale ha constatato che la convenzione contiene a vari livelli incentivi volti a promuovere i trattamenti più economici, vale a dire la dialisi peritoneale, domiciliare e self-care. La convenzione fissa per i fornitori di prestazioni che vi hanno aderito prescrizioni vincolanti ambiziose e sanzioni in caso di mancato rispetto. Inoltre prevede un netto aumento degli importi massimi versati ai centri dialisi per istruire i pazienti su questi trattamenti. I partner tariffali dovranno far pervenire al Dipartimento federale dell'interno i risultati delle valutazioni sull'adempimento delle prescrizioni.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 11.3844

Rilanciare la Svizzera quale polo d'eccellenza nella ricerca e nel settore farmaceutico (N 23.12.11, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 14.6.12)

2012 M 11.3910

Rilancio della Svizzera quale polo d'eccellenza per la ricerca e il settore farmaceutico (N 23.12.11, Barthassat; S 14.6.12)

2012 M 11.3923

Salvaguardare posti di lavoro grazie alla posizione di punta della Svizzera a livello internazionale nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di dispositivi medici (S 19.12.11, [Forster]-Gutzwiller; N 30.5.12)

Il 18 dicembre 2013 il Consiglio federale ha adottato un piano di misure della Confederazione per il rafforzamento della ricerca e della tecnologia in biomedicina («Mesures de la Confédération afin de renforcer la recherche et la technologie biomédicales»; www.ufsp.admin.ch > Temi > Malattie e medicina > Ricerca e tecnologia in biomedicina > Rapporto), nel quale fornisce una panoramica delle attuali condizioni quadro della ricerca e della tecnologia in biomedicina in Svizzera, illustra i settori nei quali è necessario intervenire, descrive gli obiettivi perseguiti nel quadro della sua strategia a lungo termine ed espone le misure con cui intende raggiungerli. L'accento delle misure è posto sulle condizioni quadro per la ricerca, l'accesso al mercato, il rimborso e la proprietà intellettuale. Il piano direttore riprende e mette in atto le principali richieste delle mozioni.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2731

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 2009 P 08.3934

Visione d'insieme delle nostre assicurazioni sociali (S 18.3.09, Kuprecht)

2009 P 05.3781

Assicurazioni sociali. Piano dettagliato del finanziamento fino al 2025 (N 9.3.09, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

2012 P 12.3244

Prospettive di finanziamento delle assicurazioni sociali (N 15.6.12, Humbel)

In adempimento dei postulati, il 20 novembre 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto con il quale fornisce un quadro generale delle prospettive di finanziamento delle assicurazioni sociali fino al 2035 («Vue d'ensemble des perspectives de financement des assurances sociales jusqu'en 2035»; www.ufas.admin.ch > Documentazione > Informazioni ai media > Assicurazioni sociali > Previdenza per la vecchiaia 2020: il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2011 P 10.3994

Servizio Consulenza ed aiuto 147 di Pro Juventute (N 17.6.11, Fiala)

2011 P 10.4018

Servizio Consulenza ed aiuto 147 di Pro Juventute (N 17.6.11, Schmid-Federer)

In adempimento dei postulati, il 3 luglio 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla consulenza e il servizio d'aiuto 147 di Pro Juventute («Pro Juventute Beratung und Hilfe 147»; www.ufas.admin.ch > Documentazione > Informazioni ai media > Famiglie, generazioni e società > Gli aiuti finanziari federali al servizio «Consulenza + aiuto 147» di Pro Juventute rimarranno invariati).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2011 P 11.3492

Congedo parentale e previdenza familiare facoltativi (S 14.9.11, Fetz)

In adempimento del postulato, il 30 ottobre 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sul congedo di paternità e sul congedo parentale, che illustra la situazione attuale e presenta diversi modelli («Congé de paternité et congé parental ­ Etat des lieux et présentation de divers modèles»; www.ufas.admin.ch > Documentazione > Informazioni ai media > Famiglie, generazioni e società > Rapporto sul congedo di paternità e il congedo parentale).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3602

Riforma delle prestazioni complementari all'AVS/AI (N 28.9.12, Humbel)

2012 P 12.3673

Prestazioni complementari all'AVS e all'AI. Prospettive fino al 2020 (S 3.12.12, Kuprecht)

2012 P 12.3677

Prestazioni complementari all'AVS e all'AI. Non andiamo alla cieca (N 14.12.12, Gruppo liberale radicale)

In adempimento dei postulati, il 20 novembre 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, imperniato sull'aumento 2732

dei costi e sulla necessità di riforme («Prestations complèmentaires à l'AVS/AI: Accroissement des coûts et besoins de réforme»; www.ufas.admin.ch > Documentazione > Informazioni ai media > Assicurazioni sociali > Previdenza per la vecchiaia 2020: il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

Swissmedic 2010 M 09.4155

Decessi e costi milionari derivanti da errori nella terapia farmacologica (S 3.3.10, Sommaruga Simonetta; N 28.9.10)

La mozione incarica il Consiglio federale di intervenire per ridurre il rischio di confusione tra medicamenti prevedendo l'obbligo di fornire indicazioni supplementari sulle confezioni e sugli imballaggi. Nell'estate 2011 Swissmedic ha avviato i lavori legislativi in tal senso, che si sono tradotti in un progetto di revisione approvato dal Consiglio dell'Istituto il 7 settembre 2012. Questa revisione dell'ordinanza del 9 novembre 2001 per l'omologazione di medicamenti (RS 812.212.22), entrata in vigore il 1° gennaio 2013, accorda a Swissmedic maggiori poteri d'intervento nella procedura di omologazione e di sorveglianza del mercato quando sussiste un rischio di confusione tra medicamenti a causa di etichette o imballaggi simili. In ossequio a quanto richiesto dalla mozione, inoltre, sono stati adeguati i requisiti relativi ai dati e ai testi apposti su contenitori e confezioni.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2733

Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale di giustizia 2007 P 07.3420

Valutazione della legislazione sull'organizzazione giudiziaria federale e sulla riforma giudiziaria (S 26.9.07, Pfisterer)

Il 30 ottobre 2013 il Consiglio federale ha sottoposto all'Assemblea federale il rapporto sui risultati complessivi della valutazione della nuova organizzazione giudiziaria federale (FF 2013 7801) per informazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2008 P 08.3377

Valutazione del diritto penale minorile (N 3.10.08, Amherd)

2008 P 08.3381

Valutazione del sistema di sanzione penale delle aliquote giornaliere (N 3.10.08, Sommaruga Carlo)

2011 P 10.4035

Condizioni degli internamenti penali (art. 64 CP) (S 10.3.11, Recordon)

L'Ufficio federale di giustizia ha provveduto a valutare la Parte generale del Codice penale (CP; RS 311.0) e la legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (DPMin; RS 311.1), concentrandosi dapprima, negli anni 2008-2010, sulle disposizioni concernenti la sostituzione delle pene detentive di breve durata con pene pecuniarie e lavori di utilità pubblica. Con l'attribuzione, alla fine del 2010, degli ulteriori lavori di valutazione a due organizzazioni specializzate esterne all'Amministrazione, la valutazione è stata estesa alle disposizioni del CP concernenti l'internamento di criminali pericolosi. I relativi rapporti finali sono stati ultimati nella primavera del 2012 e pubblicati in Internet (www.ufg.admin.ch > Temi > Sicurezza > Legislazione > Modifica del sistema di sanzioni). Le Commissioni degli affari giuridici delle due Camere hanno preso atto del rapporto di valutazione della Parte generale del CP nel quadro dei dibattiti sulla modifica del CP e del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (RS 321.0; Codice penale e Codice penale militare. Modifica del diritto sanzionatorio; FF 2012 4217).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2009 P 09.3878

Più denunce, maggiore effetto deterrente (N 11.12.09, Fehr Jacqueline)

Il 27 febbraio 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato (www.dfgp.admin.ch > Documentazione > Comunicati > 2013 > Maggiore sostegno alle vittime di reati). Al contempo ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di valutare, in collaborazione con i Cantoni, in particolare le possibilità di potenziare il ruolo dei consultori per vittime di reati, di agevolare l'accesso alle informazioni sull'aiuto alle vittime e di rafforzare il sostegno alle vittime durante il procedimento penale.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2734

2010 P 09.4027

Musulmani in Svizzera. Rapporto (N 3.3.10, Amacker)

2010 P 09.4037

Maggiori informazioni sulle comunità musulmane in Svizzera (N 3.3.10, Leuenberger-Genève)

2010 P 10.3018

Rapporto dettagliato sui musulmani in Svizzera (N 18.6.10, Malama)

L'8 maggio 2013 il Consiglio federale ha sottoposto all'Assemblea federale il rapporto in adempimento dei postulati (www.dfgp.admin.ch > Documentazione > Comunicati > 2013 > L'integrazione dei musulmani non richiede misure supplementari specifiche).

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo i postulati.

2010 M 08.3441

Perseguimento penale nei Paesi di provenienza (N 3.6.09, Stamm; S 23.9.10)

L'obiettivo della mozione è stato e viene attuato mediante diverse misure a livello nazionale e internazionale. Dal deposito della mozione sono stati stipulati nuovi accordi di trasferimento con Paraguay, Perù, Kosovo (entrerà in vigore nel 2014) e la Repubblica Dominicana (entrata in vigore prevista per il 2014). Sono inoltre attualmente in corso negoziati per un accordo con il Brasile e colloqui esplorativi per un accordo con l'India. La problematica trattata dalla mozione costituisce un aspetto importante della politica svizzera del settore da perseguire a lungo termine. In diversi convegni e soprattutto presso il Consiglio d'Europa, le autorità svizzere hanno inoltre invitato gli Stati non ancora membri del Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997 alla Convenzione sul trasferimento dei condannati (RS 0.343.1) ad aderirvi. Il Protocollo consente, a determinate condizioni, di trasferire una persona nel suo Paese d'origine anche senza il suo consenso. Le ambasciate svizzere sono attualmente coinvolte nei negoziati preliminari in Africa, dove però i risultati finora conseguiti sono stati molto deludenti: i diritti umani devono imperativamente essere rispettati e le prigioni negli Stati interessati sono già sovraffollate. Il Consiglio federale continuerà a perseguire attivamente l'obiettivo di incentivare con misure appropriate l'esecuzione penale nei Paesi di origine degli autori di reati.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2010 M 08.3609

Inasprimento delle sanzioni penali in materia di pedopornografia (N 3.6.09, Fiala; S 10.6.10; N 8.12.10)

Nel quadro dell'approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (cfr. messaggio del 25 gennaio 2012 sul programma di legislatura 2011-2015; FF 2012 305, segnatamente 434), il Parlamento ha deciso l'insaprimento delle sanzioni previste per rappresentazioni pornografiche riguardanti minori di 18 anni realmente esistenti. I limiti per le pene massime nella categoria sopracitata sono innalzati nell'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale (oggi: n. 3 e 3bis). Non è previsto l'inasprimento delle pene per i casi di rappresentazioni pedopornografiche non reali (fumetti, dipinti), mentre la punibilità sarà ampliata anche in questi casi con l'applicazione del concetto di semplice consumo. I dibattiti relativi a questo oggetto sono conclusi e il termine di referendum scade il 16 gennaio 2014.

2735

La mozione chiede inoltre al Consiglio federale di valutare quali altre misure possano essere adottate, segnatamente per inasprire il perseguimento penale in materia di pedopornografia. Dopo la trasmissione della mozione, questo incarico è stato ripreso in diversi progetti. In adempimento del postulato Fehr 09.3878 Più denunce, maggiore effetto deterrente, il 27 febbraio 2013 il Consiglio federale ha per esempio presentato un rapporto (www.dfgp.admin.ch > Temi > Società > Aiuto alle vittime > Pubblicazioni) incentrato in particolare sulla propensione alla denuncia in caso di reati sessuali. Il Consiglio federale sottolinea il fatto che a livello federale sono attualmente in via di realizzazione diverse misure volte a esercitare, direttamente o indirettamente, una certa influenza sul comportamento delle vittime e di indurle a rivolgersi alle autorità. Si tratta di misure che mirano a rendere più efficaci le sanzioni penali, a concedere più tempo alle vittime per denunciare il reato, a rafforzare la protezione della vittima e dei testimoni da eventuali rappresaglie o a impedire possibili reiterazioni degli atti di violenza (cfr. pag. 51 e segg. del rapporto). Anche la modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile adottata dal Parlamento il 13 dicembre 2013 (Legge federale sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate; FF 2013 8345) costituisce una misura contro la pedopornografia e l'abuso sessuale su minori. La modifica prevede l'introduzione di nuove interdizioni penali di esercitare un'attività e un nuovo divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate che estendono fortemente la vigente interdizione dell'esercizio di una professione.

Tali divieti sono eseguiti mediante l'assistenza riabilitativa, la sorveglianza elettronica («electronic monitoring») e l'iscrizione nel casellario giudiziale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2010 P 10.3693

Costi dell'esecuzione delle pene in Svizzera (N 17.12.10, Rickli)

Il 3 luglio 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Costi dell'esecuzione delle pene in Svizzera (www.dfgp.admin.ch > Documentazione > Comunicati > 2013) in adempimento del postulato.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 09.3518

Carcerazione preventiva per i pirati della strada (N 2.3.11, Segmüller)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se occorra rivedere il Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) per disporre sistematicamente la carcerazione preventiva, con eccezioni soltanto in singoli casi motivati, nei confronti dei pirati della strada che causano gravi incidenti stradali.

Il 13 febbraio 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto (www.dfgp.admin.ch > Documentazione > Comunicati > 2013 > Escluso il carcere preventivo automatico per i presunti pirati della strada), di cui la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha preso atto il 24 ottobre 2013.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2736

2011 P 10.3857

Conseguenze dell'obbligo di conformarsi a Schengen (N 9.6.11, Fehr Hans)

Il 7 giugno 2013 il Consiglio federale ha trasmesso all'Assemblea federale il rapporto in adempimento del postulato (FF 2013 5465).

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2012 P 11.3982

Sburocratizzare la custodia dei bambini (N 15.6.12, Malama)

La panoramica delle prassi cantonali di autorizzazione nell'ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia, richiesta con il postulato, può essere tracciata autonomamente mediante la piattaforma informativa «Conciliabilità tra lavoro e famiglia» (www.lavoroefamiglia.admin.ch), la quale illustra gli obiettivi politici e le misure dei Cantoni e dei Comuni volte a promuovere tale conciliabilità. Essa contiene informazioni sulle basi giuridiche, nonché sugli strumenti e i progetti dell'ente pubblico. Una procedura di interrogazione consente di informarsi in merito alle prescrizioni dei singoli Cantoni e Comuni agli asili nido, ai doposcuola, alle scuole a orario continuato, alle mense e alle famiglie diurne (cfr. p. es.

www.lavoroefamiglia.admin.ch > Custodia di bambini complementare alla famiglia > Età prescolastica: asili nido > Autorizzazioni/vigilanza). Le informazioni sono aggiornate regolarmente così da garantire risposte attuali. È pertanto inutile stilare un rapporto con una panoramica delle prassi cantonali d'autorizzazione nell'ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia, che diverrebbe d'altronde rapidamente obsoleto. I costi generati dalle condizioni cantonali sono già stati oggetto di diversi studi dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, della Segreteria di Stato dell'economia, del Sorvegliante dei prezzi e dei Cantoni (www. lavoroefamiglia.admin.ch > Studi), per cui anche in questo campo non sono necessari ulteriori chiarimenti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 11.4147

Obbligo di autorizzazione per le organizzazioni che collocano bambini su mandato dello Stato (N 15.6.12, Bulliard; S 27.9.12)

La mozione chiede l'introduzione di un obbligo di autorizzazione e una gestione integrata della qualità per le organizzazioni private che su mandato dello Stato collocano bambini in altre famiglie, nonché la definizione delle possibilità di garantire la protezione dei minori dopo il collocamento, quindi anche in un secondo tempo. Va parimenti assicurata la trasparenza dei costi.

Con la revisione dell'ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin; RU 2012 5801), adottata dal Consiglio federale il 10 ottobre 2012, è stato introdotto un obbligo di comunicazione e di vigilanza per i fornitori che offrono servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia. I servizi comprendono la mediazione di posti presso famiglie affilianti in Svizzera e all'estero e altre offerte quali il sostegno accompagnatorio alle famiglie affilianti, la loro formazione e il perfezionamento o le consulenze e le terapie a favore degli affiliati.

Un'autorità cantonale centrale riceve le comunicazioni ed esercita la vigilanza sui fornitori di tali servizi. Le organizzazioni incaricate devono presentare annualmente un rapporto sulla loro attività e sui costi fatturati per i servizi forniti. Se rileva lacune nello svolgimento della loro attività, l'autorità può ordinare misure atte a rimediarvi.

2737

In casi gravi può vietare l'esercizio dell'attività fintantoché le lacune non siano colmate. La revisione dell'OAMin entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il Consigliofederale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale di polizia 2002 P 01.3009

Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)

Su proposta del Consiglio federale, secondo cui occorreva attendere la conclusione del progetto di esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera (USIS), il 20 marzo 2002 il Consiglio nazionale ha trasmesso la mozione sotto forma di postulato. Dalla conclusione del progetto USIS, nella primavera del 2004, il Consiglio federale ha adottato misure d'ordine strutturale volte a instaurare un coordinamento e una collaborazione efficaci, a livello federale, tra i servizi incaricati di compiti di sicurezza.

Il 4 marzo 2011 il Consiglio federale ha deciso di ridurre l'Organo direttivo in materia di sicurezza a un comitato ristretto e di sciogliere lo Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (SM GSic) per la fine del 2011.

Compiti del Comitato ristretto Sicurezza sono l'individuazione tempestiva dei problemi da affrontare nell'ambito della politica della sicurezza e, d'intesa con i servizi specializzati competenti, la presentazione di proposte alle delegazioni del Consiglio federale (GSic, Commissione Affari esteri e politica europea, Commissione Migrazione e integrazione, Commissione Questioni finanziarie e fiscali internazionali).

Inoltre, per meglio coordinare gli strumenti di sicurezza politica, la Confederazione e i Cantoni hanno istituito un meccanismo di consultazione e di coordinamento nel quadro della rete integrata per la sicurezza, che raggruppa i servizi competenti affinché la Confederazione e i Cantoni possano elaborare soluzioni efficaci in materia di sicurezza politica.

Con le decisioni del Consiglio federale del 29 febbraio 2008 e del 21 maggio 2008 di scorporare le unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) non si è effettuata soltanto una separazione in termini organizzativi, ma anche una concentrazione dei compiti di informazione e di polizia della Confederazione, per cui fedpol, in qualità di organo di polizia della Confederazione con competenze generali, si presenta oggi come autorità che assolve esclusivamente compiti di polizia. Il Consiglio federale intende far convergere i compiti di polizia anche dal punto di vista legislativo: i compiti di polizia generali della Confederazione attribuiti a fedpol e attualmente disciplinati in diverse leggi speciali andranno riuniti in una nuova
legge federale sui compiti di polizia (LCPol), il cui avamprogetto è stato posto in consultazione dal 27 novembre 2009 al 15 marzo 2010. Non sono tuttavia stati integrati nell'avamprogetto i compiti di polizia in ambito di dogane, sicurezza militare e trasporto, disciplinati in leggi speciali e poggianti in parte su altre basi costituzionali. Questo limitato campo di applicazione è stato oggetto di critiche durante la consultazione. Dopo aver preso atto dei risultati, il 30 marzo 2011 il Consiglio federale ha pertanto incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di presentare una domanda sull'ulteriore modo di procedere con la LCPol soltanto dopo aver chiarito il quadro costituzionale, chiarimento che il Consiglio federale ha eseguito nell'ambito del rapporto del 2 marzo 2012 in adem2738

pimento del postulato Malama 10.3045 Sicurezza interna: chiarire le competenze (FF 2012 3973). Il rapporto identifica una serie di problemi concernenti la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

I lavori legislativi sulla LCPol sono stati interrotti a causa dell'esito non uniforme della consultazione e dei risultati dei dibattiti parlamentari in merito alle competenze costituzionali della Confederazione nell'ambito della sicurezza interna. Dai dibattiti parlamentari è emersa l'attuale mancanza di un sostegno politico sufficiente sia per modifiche nel settore della sicurezza interna a livello di Costituzione, sia per un'ampia codificazione dei compiti della Confederazione in materia di polizia ai sensi della LCPol. Ove necessario, nell'ambito di altri progetti legislativi il Consiglio federale proporrà modifiche puntuali delle basi giuridiche vigenti.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2003 P 02.3742

Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)

Sulla base delle esperienze maturate con le misure di sicurezza adottate in occasione di eventi importanti, il Consiglio federale ha esaminato la collaborazione, a livello federale, tra i servizi incaricati della sicurezza e l'8 settembre 2004 ha deciso di rafforzare la capacità dirigenziale in materia di politica di sicurezza, adottando misure d'ordine strutturale. Ha affidato la presidenza della sua Giunta in materia di sicurezza (GSic) al Capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e ha incaricato la GSic di prevedere uno Stato maggiore di crisi interdipartimentale. Il 23 maggio 2007 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS di risolvere, entro febbraio 2008, la questione dell'istituzione di un Dipartimento della sicurezza, coinvolgendo eventualmente il Dipartimento federale delle finanze (DFF).

In occasione della seduta del 21 maggio 2008, ha poi deciso di trasferire, il 1° gennaio 2009, la parte del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) incaricata di svolgere compiti nel settore dei servizi d'informazione, incluso il Centro federale di situazione, dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) al DDPS. Inoltre, ha confermato la propria volontà di proseguire la sua attività governativa mantenendo l'attuale struttura dipartimentale e la composizione vigente, rinunciando quindi all'istituzione di un Dipartimento della sicurezza che riunisca tutti gli organi federali con compiti in materia di sicurezza.

Dopo che il Consiglio federale ha portato a termine il trasferimento deciso entro il termine previsto, il 1° gennaio 2010 il nuovo Servizio delle attività informative della Confederazione presso il DDPS, nato dalla successiva unione del SAP e del Servizio informazioni strategico, ha avviato la propria attività come servizio informazioni civile interno ed esterno della Confederazione. Il 1° gennaio 2010 sono inoltre entrate in vigore la legge del 3 ottobre 2008 sul servizio informazioni civile (RS 121) e le ordinanze riguardanti la riorganizzazione del servizio informazioni.

Lo scorporo delle unità di informazioni del SAP da fedpol non costituisce soltanto una separazione in termini organizzativi, ma anche una concentrazione dei compiti di informazione e di polizia della Confederazione,
per cui fedpol, in qualità di organo di polizia della Confederazione con competenze generali, si presenta oggi come un'autorità che assolve esclusivamente compiti di polizia. Il Consiglio federale intende ottenere una convergenza dei compiti di polizia anche dal punto di vista legislativo: il 27 novembre 2009 ha posto in consultazione, fino al 15 marzo 2010, 2739

un avamprogetto di legge federale sui compiti di polizia (LCPol ), con l'obiettivo di riunire in un'unica legge federale i compiti di polizia generali della Confederazione attribuiti a fedpol e attualmente disciplinati in diverse leggi speciali. Non sono tuttavia stati integrati nell'avamprogetto i compiti di polizia in ambito di dogane, sicurezza militare e trasporto, disciplinati in leggi speciali e poggianti in parte su altre basi costituzionali. Questo limitato campo di applicazione è stato oggetto di critiche durante la consultazione. Dopo aver preso atto dei risulati, il 30 marzo 2011 il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFGP di presentare una domanda sull'ulteriore modo di procedere con la LCPol soltanto dopo aver chiarito il quadro costituzionale, chiarimento che il Consiglio federale ha eseguito nell'ambito del rapporto del 2 marzo 2012 in adempimento del postulato Malama 10.3045 «Sicurezza interna: chiarire le competenze» (FF 2012 3973). Il rapporto identifica una serie di problemi concernenti la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. I lavori legislativi sulla LCPol sono stati interrotti a causa dell'esito non uniforme della consultazione e dei risultati dei dibattiti parlamentari in merito alle competenze costituzionali della Confederazione nell'ambito della sicurezza interna. Dai dibattiti parlamentari è emersa l'attuale mancanza di un sostegno politico sufficiente sia per delle modifiche nel settore della sicurezza interna a livello di Costituzione, sia per un'ampia codificazione dei compiti della Confederazione in materia di polizia ai sensi della LCPol. Ove necessario, nell'ambito di altri progetti legislativi il Consiglio federale proporrà modifiche puntuali delle basi giuridiche vigenti.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2011 M 10.4148

Risoluzione dell'ONU tesa a combattere l'abuso di minori su Internet (N 18.3.11, Amherd; S 20.9.11)

In occasione della sessione della Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale (CCPCJ), svoltasi dall'11 al 15 aprile 2011, la Svizzera ha attivamente sostenuto l'elaborazione di una pertinente risoluzione, accolta dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite durante la sua sessione del 22-28 luglio 2011. Il testo della risoluzione invita tra l'altro gli Stati ad adottare corrispondenti misure politiche e legali per proteggere il diritto dei minori a una sfera privata anche in Internet. La risoluzione mira inoltre a criminalizzare l'utilizzo di Internet ai fini dell'abuso di minori in tutte le sue forme e il possesso di immagini pedopornografiche. In essa sono pure vivamente raccomandate una più stretta collaborazione con i gestori di Internet per impedirne l'utilizzo ai fini dello sfruttamento sessuale di minori, nonché l'adozione di diverse altre misure di protezione dei minori, di prevenzione e di cooperazione internazionale. In occasione della sessione della Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale del 12­15 maggio 2014, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà in merito all'attuazione della risoluzione.

La Svizzera ha pure partecipato attivamente al gruppo peritale intergovernativo delle Nazioni Unite teso a elaborare uno studio globale relativo alla problematica della cibercriminalità. Il relativo rapporto è stato presentato alla CCPCJ durante la sua sessione del 22-26 aprile 2013. Lo studio sottolinea in diversi capitoli l'utilizzo di Internet per l'abuso sessuale di minori e illustra le misure legali finora adottate. La Svizzera parteciperà anche al proseguimento dei lavori del gruppo peritale e rappresenterà le sue esigenze in materia.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2740

2011 P 11.3875

Manifestazioni sportive e violenza (N 23.12.11, Glanzmann)

Se si considera la legislazione vigente a livello federale e cantonale in materia di lotta contro la violenza correlata alle manifestazioni sportive, l'estensione delle competenze federali a livello costituzionale appare attualmente una soluzione inadeguata. L'eventuale adesione di tutti i Cantoni alla nuova versione, più severa, del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive renderebbe superflua un'ulteriore estensione delle competenze federali. Se si considerano poi le misure legislative in atto, non si intravedono, allo stato attuale, altre possibili misure legislative da proporre che possano essere più efficaci rispetto alle misure attuali. In particolare, occorre aspettare di conoscere i futuri risultati della messa in atto del concordato riveduto.

Le nuove misure devono essere elaborate seguendo un processo che coinvolga tutte le possibili istituzioni. Se sono sostenute da un ampio consenso, le misure sono meglio accettate, e in definitiva anche meglio attuate. A tale riguardo, appare tuttavia ovvio che non è sempre facile trovare questo consenso e che gli interessi in gioco risultano talvolta diametralmente opposti. D'altra parte occorre creare anche un arsenale di misure che imponga alle federazioni e alle società sportive di assumersi la loro parte di responsabilità. Sotto questo aspetto hanno dato risultati positivi gli accordi locali come quelli conclusi per esempio a Lucerna e Basilea. Di conseguenza, gli strumenti a disposizione per il perseguimento penale e le misure previste dal concordato devono essere pienamente sfruttate.

Le basi legali e le misure auspicate nel postulato sono in larga parte già disponibili: il concordato riveduto sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, ad esempio, offre alle autorità competenti la possibilità di assoggettare le manifestazioni sportive a un obbligo di autorizzazione e di imporre il rispetto di determinate condizioni. Come dimostra la prassi, esiste anche la possibilità di ricorrere alla pubblicazione delle fotografie in Internet per ricercare autori che non hanno potuto essere identificati con gli altri mezzi disponibili. La normativa delle associazioni sportive contempla disposizioni per il sanzionamento delle squadre che non adempiono ai loro doveri. In caso di mancato
rispetto delle condizioni previste da un'autorizzazione, le autorità competenti possono imporre condizioni supplementari per ottenerne l'attuazione e a titolo di sanzione. La sospesa tavola rotonda ha trovato un prolungamento nel gruppo di coordinamento sulla violenza nel contesto di manifestazioni sportive presieduto dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia. Anche a livello locale sono sorte tavole rotonde e piattaforme di dialogo che rappresentano un esempio riuscito di collaborazione.

Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza di una collaborazione priva di intoppi ed efficiente tra Confederazione, Cantoni e associazioni sportive sulla questione del tifo violento. Con l'arsenale di misure di cui dispone, la Svizzera si trova sostanzialmente sulla giusta via. Se si paragona la durata della lotta contro il fenomeno della violenza in Svizzera rispetto ad altri Paesi che sono toccati da più tempo e anche più pesantemente da questo problema, si constata che in un lasso di tempo relativamente breve il nostro Paese ha realizzato grandi progressi. Per questa ragione, gli strumenti attualmente offerti dalla legislazione non devono essere inaspriti o estesi ma applicati e attuati con coerenza.

Il rapporto Manifestazioni sportive e violenza (www.fedpol.admin.ch > Documentazione > Rapporti > Altri rapporti), elaborato in adempimento del postulato, è stato 2741

adottato dal Consiglio federale il 13 settembre 2013 e sottoposto alla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale il 28 ottobre 2013.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale della migrazione 2011 M 10.3721

Aggiustare il tiro della politica migratoria (S 16.12.10, Brändli; N 13.4.11)

Il Consiglio federale ha risposto alla mozione nel quadro del rapporto del 4 luglio 2012 sulla libera circolazione delle persone e l'immigrazione in Svizzera (www.bfm.admin.ch > Documentazione > Comunicati > 2012 > Rapporto sulle conseguenze della libera circolazione delle persone e dell'immigrazione).

Il Consiglio propone di togliere dal ruolo la mozione.

2011 P 11.3047

Persone ammesse provvisoriamente. Viaggi nel Paese d'origine (N 17.6.11, Haller)

Il postulato incarica il Consiglio federale di verificare diverse questioni relative ai viaggi nel Paese d'origine da parte di persone ammesse provvisoriamente, in particolare se occorra reintrodurre la normativa precedente secondo cui i documenti di viaggio sono rilasciati soltanto in presenza di motivi di viaggio particolarmente importanti.

La richiesta del postulato è stata adempiuta mediante la revisione totale dell'ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (RS 143.5), in vigore dal 1° dicembre 2012, che ha reintrodotto i motivi del viaggio per le persone ammesse provvisoriamente.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 M 10.4043

Esame dei casi di rigore. Considerare l'integrazione dei minori (N 17.6.11, Tschümperlin; S 12.9.11)

La mozione incarica il Consiglio federale di istruire l'Ufficio federale della migrazione (UFM) e gli uffici cantonali della migrazione a esaminare e a dare importanza all'integrazione dei minori interessati anche se si presuppone che i genitori non adempiono i criteri per il riconoscimento di un caso di rigore. Le istruzioni dell'UFM, aggiornate il 25 ottobre 2013 (www.ufm.admin.ch > Documentazione > Basi legali > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri), sottolineano esplicitamente l'importanza dell'integrazione dei minori e la necessità di tenere conto della situazione di tutta la famiglia nell'esame dei casi di rigore (cfr. n. 5.6.4.3, pag. 218).

L'obiettivo di queste istruzioni è la gestione uniforme dei criteri nella prassi e sono destinate anche alle autorità cantonali. Inoltre va considerata in special modo la Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2742

2011 P 10.3064

Disoccupazione e rinnovo del permesso di dimora per i cittadini dell'UE/AELS (N 28.9.11, Gruppo PCD/PEV/glp)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare cinque misure tese a evitare abusi in relazione alla libera circolazione delle persone e a illustrare in un rapporto quali di esse potrebbero essere attuate. Nel suo parere del 12 maggio 2010, il Consiglio federale ha già fornito informazioni in merito a tali misure, alcune delle quali (1, 2 e 5) sono state realizzate sotto forma di istruzioni destinate alle autorità cantonali competenti, e ha fatto riferimento all'istituzione di basi legali per lo scambio di dati tra gli uffici regionali di collocamento e gli uffici cantonali della migrazione (misure 3 e 4). Queste disposizioni, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014, prevedono che le autorità d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione notifichino automaticamente agli uffici cantonali di migrazione i dati delle persone disoccupate con lo scopo di permettere a tali uffici di esaminare l'opportunità di revocare il loro permesso di dimora. In adempimento del postulato Amarelle 13.3597 «Libera circolazione delle persone. Monitoraggio e valutazione delle misure relative all'applicazione dell'ALC in materia di prestazioni sociali e diritto di soggiorno», il Consiglio federale allestirà un rapporto con informazioni più dettagliate.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3689

Migrazione dal Nord Africa. Situazione in Svizzera (N 28.9.11, Hiltpold)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare la situazione dei rifugiati giunti in Svizzera in seguito alle diverse rivoluzioni nei Paesi nordafricani e di sottoporre al Parlamento un rapporto che includa in particolare le informazioni seguenti: il numero di persone effettivamente giunte in Svizzera e la loro ripartizione nei vari Cantoni; la pertinenza della strategia approntata per permettere ai rifugiati di ritornare rapidamente nel loro Paese d'origine non appena la situazione in loco si sarà normalizzata; la pertinenza dei programmi d'azione in loco approntati in Tunisia, Egitto, Yemen o Libia; le implicazioni effettive per i Cantoni.

Il 21 novembre 2012 il Consiglio federale ha adottato un rapporto in adempimento del postulato (www.dfgp.admin.ch > Documentazione > Comunicati > 2012 > Migrazione dal Nord Africa: situazione in Svizzera) che illustra la reazione svizzera agli eventi in Nord Africa, prendendo in particolare posizione sulla situazione degli immigrati nordafricani nel nostro Paese. Il rapporto è stato esaminato da entrambe le Camere.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2743

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Difesa 2012 P 10.3790

Impatto e continuità della Patrouille des Glaciers (N 7.6.12, Bourgeois)

Il postulato incarica il Consiglio federale di allestire un rapporto sulla Patrouille des Glaciers in cui siano evidenziati, da un lato, l'impatto della manifestazione sull'immagine del nostro Paese e, dall'altro, le misure previste per darle continuità.

Il 10 ottobre 2012, il Consiglio federale ha adottato un rapporto sull'impatto e la continuità della Patrouille des Glaciers («Bericht des Bundesrates über Auswirkungen und Fortbestand der Patrouille des Glaciers»; www.vbs.admin.ch > Documentazione > Informazioni per i media > 10.10.2012 Impatto e continuità della Patrouille des Glaciers). Il Consiglio federale è pienamente consapevole dell'importanza e dell'immagine positiva della manifestazione. Contrariamente alla richiesta dell'autore del postulato, non è tuttavia possibile fornire alcuna garanzia che la Confederazione possa assicurarne lo svolgimento anche in futuro: si tratta in linea di principio di una gara militare e se, considerate le risorse limitate, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ritiene di non poterne protrarre lo svolgimento nella sua forma attuale oltre il 2014, l'organizzazione della Patrouille des Glaciers dovrà essere assegnata a organi civili.

Le Camere federali non hanno aderito alla proposta del Consiglio federale di togliere dal ruolo il postulato nel quadro del rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2012 (FF 2013 2407) perché il rapporto di cui sopra non era ancora stato discusso in seno alla Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura. Nel frattempo si è proceduto in tal senso.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2744

Dipartimento federale delle finanze Segreteria generale 2010 P 09.4011

Trasparenza per i mandati di esperti nell'Amministrazione federale (N 19.3.10, Häberli)

Il 30 ottobre 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto volto a fare chiarezza sui mandati attribuiti a esperti dall'Amministrazione federale, elaborato in adempimento del postulato («Transparenz bei den Expertenmandaten der Bundesverwaltung»; www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Rapporti > Rapporti). Il rapporto fornisce informazioni sullo sviluppo finanziario dei mandati di esperti e delle consulenze di tutti i dipartimenti e uffici dell'Amministrazione federale per gli anni 2009-2012. Per il 2012 sono indicati anche valori mensili. Il rapporto crea inoltre trasparenza sulle assegnazioni pubbliche di mandati di consulenze e informa sull'effetto delle misure decise dal Consiglio federale in relazione a queste assegnazioni.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Organo direzione informatica della Confederazione 2009 M 09.3266

Sicurezza della piazza economica Svizzera (N 3.6.09, Büchler; S 9.12.09)

La mozione chiede l'aumento fino al 50 per cento degli effettivi al 1° gennaio 2009 del personale delle organizzazioni competenti per contrastare la minaccia cibernetica nell'ambito dell'Amministrazione federale. A tale scopo è indispensabile dimostrarne l'effettiva necessità.

L'autore della mozione indica in particolare i 7,5 posti di lavoro disponibili a gennaio 2009 presso la Centrale d'annuncio e di analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI), che nel confronto con altri Paesi considera insufficienti.

MELANI ha quindi fornito la prova necessaria per aumentare l'effettivo richiesta dall'autore della mozione come misura immediata, sia per il Dipartimento federale delle finanze (DFF; ODIC), sia per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS; SIC); ha inoltre chiesto al Consiglio federale di creare quattro posti di lavoro a tempo pieno (2 nel DFF e 2 nel DDPS) e di aumentare di conseguenza il corrispondente tetto massimo delle spese. Nel 2013 è stato possibile creare e occupare questi posti. Parimenti come misura immediata, i sei posti di lavoro creati in seno al Dipartimento federale di giustizia e polizia per combattere la pedocriminalità sono stati assegnati nel 2011 al Servizio di coordinazione contro la criminalità su Internet, ai fini della collaborazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 P 11.3884

Il libero accesso ai dati governativi, priorità strategica nell'ambito del governo elettronico (N 23.12.11, Wasserfallen)

Il postulato incarica il Consiglio federale di chiarire, in collaborazione con i partner dell'organizzazione del Governo elettronico in Svizzera (Cantoni e città), diverse

2745

questioni sulla pubblicazione dei dati delle autorità nel contesto della strategia di Governo elettronico e di presentare un relativo rapporto al Parlamento.

Il 13 settembre 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sul libero accesso ai dati governativi quale priorità strategica nell'ambito del Governo elettronico («Open Government Data als strategischer Schwerpunkt im E-Government»; www.odic.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media > Bericht des Bundesrates zu Open Government Data), in adempimento del presente postulato, e incaricato il DFF di elaborare una corrispondente strategia e di pianificare l'attuazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 2000 P 00.3103

Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)

2011 P 11.4033

Procedura di insolvenza per Stati (S 20.12.11, Gutzwiller)

Il 13 settembre 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Un quadro internazionale per la ristrutturazione del debito degli Stati (www.sif.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa), in adempimento dei postulati.

Il rapporto indica che la mancanza di un quadro efficace per la ristrutturazione del debito degli Stati costituisce una lacuna nell'architettura finanziaria internazionale.

Le ristrutturazioni avvengono normalmente troppo tardi e con risultati scarsi. Di conseguenza, per il settore pubblico aumentano gli oneri finanziari. Un quadro prevedibile per la ristrutturazione del debito degli Stati rappresenterebbe un importante elemento per combattere le crisi in maniera credibile. Esso contribuirebbe inoltre a migliorare la valutazione dei rischi da parte dei mercati e quindi a impedire più efficacemente le crisi.

La Svizzera è interessata a una procedura internazionale prevedibile, poiché in tal modo è in particolare possibile rafforzare la stabilità e il carattere aperto della sua piazza finanziaria. Essa continua quindi a impegnarsi in seno al Fondo monetario internazionale, al Financial stability board e al Club di Parigi, nonché nell'ambito di contatti bilaterali e di gruppi di lavoro, a favore di riforme che garantiscano un coinvolgimento più coerente di diversi creditori. Le relative proposte riguardano in particolare possibili accordi internazionali su adeguamenti contrattuali in ambito di prestiti di Stato.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2007 P 06.3570

Svantaggi per il personale di volo svizzero attivo a livello internazionale (N 1.10.07, Kaufmann)

Il postulato invita il Consiglio federale a indicare possibili soluzioni volte ad attenuare o compensare gli svantaggi che il personale di volo residente in Svizzera e impiegato in Germania subisce a causa della modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della legge tedesca in materia di imposte sul reddito.

Il 13 settembre 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sugli svantaggi per il personale di volo svizzero attivo a livello internazionale in adempimento del 2746

postulato («Benachteiligung des international tätigen Schweizer Flugpersonals»; www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2009 P 08.3244

Assistenza amministrativa e giudiziaria in ambito fiscale.

Parità di trattamento (N 18.3.09, Gruppo socialista)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare al Parlamento un rapporto sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia fiscale nei confronti di altri Stati, a indicare in quale misura è garantita la parità di trattamento di tutti gli Stati ed eventualmente a illustrare le misure con le quali sia possibile garantire tale parità di trattamento. Il rapporto deve inoltre esporre in particolare la prassi svizzera vigente nei confronti degli Stati Uniti in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria.

La decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di applicare lo standard dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE nel settore dell'assistenza amministrativa in materia fiscale e di revocare la riserva da parte svizzera riguardo a tale articolo ha dato avvio a una fase di negoziazione di convenzioni con numerosi Stati, che non è ancora giunta a conclusione.

Il 18 dicembre 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto in adempimento del postulato («Amts- und Rechtshilfe in Steuersachen ­ Gleichbehandlung»; www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Rapporti > Rapporti).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 P 10.3629

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (2) (S 15.9.10, Commissione della gestione CS 10.054)

2010 P 10.3390

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (2) (N 9.12.10, Commissione della gestione CN 10.054)

Il 10 ottobre 2012 il Consiglio federale ha adottato un rapporto relativo alle autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti, in adempimento dei due postulati («Die Behörden unter dem Druck der Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA»; www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Rapporti > Rapporti del DFF da ottobre 1997 a fine 2012 ).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2011 M 10.3517

Attuazione urgente della raccomandazione 19 formulata nel rapporto delle Commissioni della gestione del 30 maggio 2010 (S 15.9.10, Graber Konrad; N 1.3.11)

La mozione incarica il Consiglio federale di adottare, nel quadro delle sue possibilità legali e politiche, tutte le misure necessarie affinché gli attivi di UBS ripresi dal fondo di stabilizzazione della BNS (StabFund BNS), una società veicolo della Banca nazionale svizzera, vengano restituiti solo dopo il pieno adempimento della raccomandazione 19, formulata nel rapporto delle Commissioni della gestione del 30 maggio 2010. Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione agli Stati Uniti di dati di clienti di UBS (FF 2011 2815).

2747

Mediante il contratto d'acquisto del 7 novembre 2013 l'UBS ha acquistato lo StabFund.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

2011 P 11.3607

Ristorno delle imposte alla fonte a carico dei frontalieri (N 30.9.11, Robbiani)

Il postulato incarica il Consiglio federale di redigere un breve rapporto che illustri sinotticamente i diversi accordi sulle imposte alla fonte a carico dei frontalieri nonché le eventuali prospettive di evoluzione degli accordi stessi. Il Consiglio federale è inoltre invitato a proporre possibili misure di compensazione in favore dei Cantoni tenuti al ristorno di una parte importante delle entrate fiscali.

Il 13 dicembre 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Ristorno delle imposte alla fonte a carico dei lavoratori frontalieri, in adempimento del postulato (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 M 10.3915

La Svizzera e la legislazione statunitense FATCA (S 14.3.11, Briner; N 21.12.11)

La mozione incarica il Consiglio federale di coordinare le domande tecniche relative all'attuazione della legislazione statunitense FATCA con i settori interessati e di avviare una trattativa sulle condizioni quadro con le autorità statunitensi competenti.

Il Consiglio federale deve inoltre garantire che nel diritto interno siano predisposte le disposizioni necessarie per il rispetto della legislazione FATCA.

La Svizzera è tra i primi Paesi ad aver avviato negoziati al fine di concludere un Accordo FATCA con le competenti autorità statunitensi. Il 14 febbraio 2013 ha firmato l'Accordo. Il 10 aprile 2013 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento l'Accordo unitamente alla legge d'attuazione e il relativo messaggio (FF 2013 2643). Il 27 settembre 2013 le Camere federali hanno adottato la legge (FF 2013 6329) e il decreto federale (FF 2013 6353).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Amministrazione federale delle finanze 2011 P 10.4022

Rapporto sugli effetti del freno all'indebitamento (N 18.3.11, Graber Jean-Pierre)

Il postulato incarica il Consiglio federale di elaborare un rapporto sul freno all'indebitamento che tratti segnatamente i vantaggi e gli svantaggi della regola fiscale, il metodo adottato per la definizione del fattore congiunturale e l'utilità di una possibile applicazione del freno all'indebitamento a determinati settori di compitit specifici. Nel suo parere in merito al postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a valutare le esperienze raccolte con il freno all'indebitamento.

Il 29 novembre 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Il freno all'indebitamento a livello della Confederazione: esperienze e prospettive (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media). Il rapporto giunge alla conclusione che il meccanismo ha dato buoni risultati. Dal punto di vista 2748

del Consiglio federale non vi è motivo di modificare singole disposizioni. Questo concerne in particolare il metodo adottato per la definizione del fattore congiunturale. Infatti, dall'analisi emerge che esso fornisce un quadro realistico dell'evoluzione congiunturale. Nel periodo preso in considerazione (1990­2012) l'errore di previsione medio è praticamente nullo. La proposta ripartizione del limite delle uscite tra i settori di compiti sarebbe simile a una destinazione vincolata. La gestione delle finanze federali sarebbe più complessa, meno flessibie e meno efficiente. Secondo il Consiglio federale gli obiettivi di crescita per i settori di compiti finora utilizzati tengono meglio conto della richiesta di impedire spiazzamenti indesiderati nel bilancio della Confederazione. In futuro il Consiglio federale pubblicherà nel piano finanziario di legislatura le priorità in materia di politica della spesa pubblica. In tal modo anche il Parlamento avrà la possibilità di influenzarle tramite decisioni di pianificazione o decisioni di fondo.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2011 P 11.3547

Adottare un comportamento anticiclico coerente nella politica finanziaria (N 19.9.11, Landolt)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare un adeguamento della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0) che consenta un utilizzo a destinazione vincolata dei residui di credito accumulati per pacchetti congiunturali futuri. Nel suo parere in merito al postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare la richiesta nel quadro del rapporto sugli effetti del freno all'indebitamento in adempimento del postulato Graber 10.4022.

Il 29 novembre 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Il freno all'indebitamento a livello della Confederazione: esperienze e prospettive (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media). Il rapporto illustra che l'istituzione di un fondo per misure di politica congiunturale deve essere respinta per vari motivi. Innanzitutto gli strumenti per una politica finanziaria anticiclica e coerente sono già disponibili. Il freno all'indebitamento esplica l'effetto di uno stabilizzatore automatico e garantisce di conseguenza una politica finanziaria anticiclica passiva. L'istituzione di un fondo sarebbe inoltre contraria al principio del freno all'indebitamento, che prevede solo in casi eccezionali misure discrezionali (ad es. nel caso di una grave recessione). Ciò è dovuto al fatto che nella prassi l'incentivazione mirata dell'economia è difficilmente attuabile, poiché dovrebbe esplicare il suo effetto al momento giusto e in modo mirato e temporaneo. Infine, la normativa del freno all'indebitamento sarebbe più complessa dato che richiederebbe un'ulteriore statistica, analogamente ai conti di compensazione e d'ammortamento.

Ne conseguirebbero perdite a livello di trasparenza, comprensibilità e plausibilità.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2012 P 12.3552

Migliore efficacia del freno all'indebitamento e maggiore trasparenza nella contabilità (N 28.9.12, Fischer Roland)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'attuazione del freno all'indebitamento sulla base del conto economico nonché l'estensione del suo del campo d'applicazione ai dei conti speciali e di presentare un rapporto in merito. Nel suo parere in merito al postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare le proposte e presentare i risultati nel quadro del rapporto sugli effetti del freno all'indebitamento, in adempimento del postulato Graber 10.4022.

2749

Il 29 novembre 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Il freno all'indebitamento a livello della Confederazione: esperienze e prospettive (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media). In base alle analisi descritte nel rapporto, il Consiglio federale respinge le modifiche proposte.

Oltre a determinati vantaggi, entrambe le modifiche legislative presenterebbero considerevoli svantaggi. Il cambiamento del parametro di gestione comporterebbe un cambiamento del valore obiettivo dal debito lordo al capitale proprio. Questo determinerebbe tendenzialmente un allentamento del freno all'indebitamento. Inoltre i nuovi investimenti verrebbero privilegiati dal freno all'indebitamento rispetto alle spese di consumo, in quanto si ripercuoterebbero solo in un secondo tempo come ammortamenti nel conto economico. Ne risulterebbe un incentivo per investimenti propri supplementari. Un freno all'indebitamento nell'ottica dei risultati richiederebbe di risolvere il problema di questo falso incentivo. Inoltre, l'introduzione di un'ulteriore regola aumenterebbe maggiormente la complessità del sistema.

Un'integrazione diretta dei conti speciali (in particolare del Fondo FTP e del fondo infrastrutturale) nel campo d'applicazione del freno all'indebitamento richiederebbe un consolidamento con il conto della Confederazione. Il raggruppamento sia nell'ottica dei risultati sia in quella del finanziamento comporterebbe problemi con i picchi di investimento. Alle condizioni quadro vigenti è possibile registrare picchi d'investimento, poiché soltanto i versamenti nei fondi sono gestiti attraverso il freno all'indebitamento, mentre le uscite dei fondi non lo sono.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

Ufficio federale del personale 2010 M 09.3066

Ampliamento dell'offerta di lavoro a tempo parziale e ripartito (N 15.9.09, Prelicz; S 25.11.09; N 18.3.10)

L'Amministrazione federale promuove modelli di durata del lavoro e forme di lavoro flessibili e non discriminatori nei confronti di entrambi i sessi. A seconda delle possibilità, offre modelli di durata del lavoro quali la durata del lavoro calcolata sull'arco dell'anno, l'orario di lavoro basato sulla fiducia, il modello con diverse varianti di durata del lavoro ecc. e forme di lavoro quali il lavoro a tempo parziale, il telelavoro e il lavoro ripartito («jobsharing», «topsharing»).

Il 30 giugno 2010 il Consiglio federale ha deciso che, laddove l'esercizio lo permette, ogni nuovo posto a tempo pieno deve essere di principio messo a concorso con un grado di occupazione compreso tra l'80 e il 100 per cento.

Il 1° maggio 2013 il Consiglio federale ha deciso di integrare nell'articolo 64 capoverso 4 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3) forme di lavoro quali il lavoro a tempo parziale o la condivisione del posto di lavoro. Questa disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 e sarà applicata a tutti gli impiegati assunti con un contratto di lavoro conforme all'OPers.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2750

2011 M 09.3315

Topsharing. Promovimento della responsabilità dirigenziale comune (N 7.3.11, Wyss Brigit; S 16.6.11)

Nella sua risposta del 13 maggio 2009 alla mozione il Consiglio federale auspicava il promovimento attivo di forme di lavoro che contribuiscono alla realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo. Il 1° maggio 2013 il Consiglio federale ha adottato una revisione dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3) in cui vengono integrate nell'articolo 64 capoverso 4 forme di lavoro quali il lavoro a tempo parziale o la condivisione del tempo di lavoro anche per il livello gerarchico più alto (Topsharing). Questa disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 e sarà applicata a tutti gli impiegati assunti con un contratto di lavoro conforme all'OPers.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2012 P 12.3645

Direzione della politica del personale (2). Esaminare la possibilità di collegare alla funzione il modello dell'orario di lavoro basato sulla fiducia (N 18.9.12, Commissione della gestione CN)

Il 6 dicembre 2013 il Consiglio federale ha approvato un rapporto che esamina la possibilità di collegare alla funzione il modello dell'orario di lavoro basato sulla fiducia, in adempimento del presente postulato («Prüfung einer Anknüpfung des Vertrauensarbeitszietmodells an die Funktion»; www.efd.admin.ch/i > Documentazione > Rapporti > Rapporti).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Amministrazione federale delle contribuzioni 2009 P 09.3935

Perdite fiscali in caso di esenzione delle giovani imprese che sviluppano innovazioni (N 11.12.09, Darbellay)

Il postulato chiede al Consiglio federale di presentare alle Camere federali un rapporto che quantifichi le perdite fiscali che originerebbe l'esenzione delle giovani imprese.

Il 13 settembre 2013 il Consiglio federale ha adottato, in adempimento del postulato, il rapporto Perdite fiscali in caso di esenzione delle giovani imprese che sviluppano innovazioni (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media). Nel rapporto si legge che ogni anno in Svizzera vengono create circa 12 000 nuove imprese. Dopo cinque anni dalla loro costituzione le imprese ancora economicamente attive sono circa la metà. Per gli enti pubblici l'esenzione delle giovani imprese dalle tasse di bollo e dall'imposta sul capitale e la riduzione dell'imposta sull'utile fino a sei anni produrrebbe minori entrate. L'entità delle ripercussioni finanziarie varia a seconda che le misure in esame vadano a beneficio di tutte le giovani imprese o solo delle imprese «innovative». In assenza di criteri efficaci che consentano di distinguere le imprese innovative dalle imprese non innovative bisogna presumere che le minori entrate sarebbero di considerevole entità. Per mancanza di dati statistici non è possibile quantificarle.

Una possibile alternativa potrebbe consistere nella concessione di agevolazioni fiscali a tutte le imprese che praticano ricerca e sviluppo. A questo riguardo, il Consiglio federale presenterà una serie di risultati e misure, comprese le relative 2751

ripercussioni finanziarie, in adempimento del postulato 10.3894 Misure di sostegno fiscali nel campo della ricerca e dello sviluppo, depositato dalla Commissione dell'e economia e dei tributi del Consiglio nazionale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3624

Doppia imposizione intercantonale. Soluzione più agevole per i cittadini (N 20.9.11, Amherd)

Il postulato incarica il Consiglio federale di sottoporre alle Camere federali un rapporto su come il divieto della doppia imposizione intercantonale statuito all'articolo 127 capoverso 3 della Costituzione federale (RS 101) possa essere attuato in modo più agevole per i cittadini.

Il 3 luglio 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Doppia imposizione intercantonale. Soluzione più agevole per i cittadini, in adempimento del postulato (www.news.admin.ch > Comunicati stampa). Nell'elaborazione del rapporto sono stati coinvolti anche i Cantoni, poiché le loro autorità di tassazione sono responsabili dell'eliminazione della doppia imposizione nei rapporti intercantonali. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la soluzione più agevole per i cittadini e più radicale per evitare gli eventuali casi di doppia imposizione consisterebbe nell'emanare una legge unica per i Cantoni e i Comuni. Sarebbero eccettuate dall'armonizzazione soltanto le tariffe e gli importi esenti da imposta dei Cantoni e dei Comuni. Il Consiglio federale ritiene però che questa soluzione non avrebbe alcuna possibilità nel contesto del sistema fiscale federale della Svizzera. Nonostante ciò, esso ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di esaminare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, se è possibile prevedere una deroga all'obbligo di adire tutte le istanze cantonali in caso di ricorsi concernenti la doppia imposizione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Amministrazione federale delle dogane 2000 P 00.3378

Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)

Nel quadro del rapporto Mozioni e postulati 2011 del 2 marzo 2012 (FF 2012 3301), il Parlamento ha tolto dal ruolo la mozione Schmied 99.3626 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine, poiché le richieste principali ivi contenute sono state inserite in nuovi interventi. Per oltre dieci anni il postulato non è stato tolto dal ruolo per gli stessi motivi della mozione 99.3626. Di conseguenza, ora il Consiglio federale ritiene opportuno togliere dal ruolo anche il postulato, benché ciò non sia avvenuto nel quadro del rapporto Mozioni e postulati 2012.

Il 26 gennaio 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'Amministrazione federale delle dogane (www.news.admin.ch > Comunicati stampa). Nel suddetto rapporto il Consiglio federale ha riconosciuto al Corpo delle guardie di confine (Cgcf) il maggiore fabbisogno di 35 posti, 11 dei quali sono stati autorizzati nel 2011. Nella sessione invernale 2012, il Parlamento ha deciso di potenziare gli effettivi del Cgcf nel quadro del Preventivo 2013 (FF 2012 7189) mediante i 24 posti restanti.

2752

Anche dal punto di vista retributivo si sono ottenuti miglioramenti. Ad esempio, dal 2009 gli aspiranti vengono assunti direttamente nella classe di stipendio 13.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 M 09.4060

IVA. Restituzione in caso di esportazione nel traffico turistico (N 19.3.10, Flückiger; S 14.3.11)

La mozione chiede al Consiglio federale di semplificare dal punto di vista amministrativo la regolamentazione della prova dell'esportazione nell'ordinanza del 27 novembre 2009 sull'IVA (RS 641.201). La mozione è stata adottata da entrambe le Camere. Il Dipartimento federale delle finanze ha adempiuto immediatamente il mandato emanando l'ordinanza del DFF del 24 marzo 2011 concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico (RS 641.202.2), entrata in vigore il 1° maggio 2011 (RU 2011 1245).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 M 11.3178

Esenzione delle sigarette elettroniche dall'imposizione sul tabacco (S 16.6.11, Zanetti; N 21.12.11)

La mozione chiede di modificare la legge del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco (RS 641.31) e l'ordinanza del 14 ottobre 2009 sull'imposizione del tabacco (OImT; RS 641.311). Con il suo parere del 18 maggio 2011, il Consiglio federale chiedeva di respingere la mozione, che invece è stata adottata da entrambe le Camere. Il Consiglio federale ha adempiuto immediatamente il mandato modificando l'OImT. L'ordinanza modificata è entrata in vigore il 1° aprile 2012 (RU 2012 1477). Da allora le sigarette elettroniche sono esentate dall'imposta sul tabacco.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Regìa federale degli alcool 2011 P 10.4000

Imposizione delle bevande spiritose utilizzate nelle derrate alimentari (N 18.3.11, Bourgeois)

In adempimento del postulato, il Consiglio federale ha approvato il 17 agosto 2011 un rapporto in cui ha risposto in maniera approfondita alle domande del postulato (www.efd.admin.ch/i > Documentazione > Rapporti > Rapporti del DFF da ottobre 1997 a fine 2012).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 2011 M 10.3638

Efficienza energetica ed energie rinnovabili negli edifici della Confederazione (N 1.3.11, Commissione delle costruzioni pubbliche CN; S 27.9.11; N 21.12.11)

La mozione incarica il Consiglio federale di valutare, per tutte le ristrutturazioni e costruzioni di impianti ed edifici, se questi possano essere utilizzati in modo efficiente dal punto di vista energetico e impiegando energie rinnovabili. Se possibile, 2753

esso esamina la possibilità di applicare alle costruzioni gli standard di Energieplus.

In questo modo viene ridotto il consumo energetico e diminuita la parte di energia fossile.

In tutti i suoi progetti, il Consiglio federale privilegia innanzitutto il fattore sostenibilità. Di conseguenza, le costruzioni sono edificate in modo da adempiere per tutta la loro durata elevati requisiti economici, sociali ed ecologici.

Per i lavori di costruzione e ristrutturazione previsti viene proposta la soluzione che consente il massimo utilizzo possibile delle energie rinnovabili, mentre in caso di rinnovi completi e ristrutturazioni importanti è sempre attuato un risanamento energetico esemplare.

Per i lavori di ristrutturazione si intende applicare lo standard MINERGIE®, mentre le nuove costruzioni saranno realizzate secondo lo standard MINERGIE-P-ECO® (cfr. le istruzioni concernenti lo standard MINERGIE® dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica). Nei singoli progetti i costi necessari per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili sono confrontati con i risparmi sui costi d'esercizio a lungo termine.

Dal 2012, nel quadro del messaggio sugli immobili del DFF, sono presentate al Parlamento le possibili soluzioni auspicate dalla mozione. Mentre il messaggio sugli immobili risulta essere una panoramica sulla tematica, la documentazione di progetto, messa a disposizione delle competenti commissioni incaricate dell'esame preliminare, presenta lo sviluppo sostenibile per ogni singolo progetto figurante nel messaggio e fornisce spiegazioni concernenti le energie rinnovabili ai sensi della mozione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2754

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Sorveglianza dei prezzi 2012 P 12.3568

Lotta contro i prezzi eccessivi dei medicinali veterinari (N 28.9.12, Gschwind)

Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati dello studio del 19 febbraio 2013 condotto dalla Sorveglianza dei prezzi sul tema dei prezzi dei medicinali veterinari in Svizzera («Auslandpreisvergleich Nutztiermedikamente»; www.preisueberwacher.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Studi & analisi > 2013) che, oltre ad altre riforme sostanziali, raccomanda una struttura tariffaria uniforme.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Commissione per la tecnologia e l'innovazione 2012 P 11.3907

Aumento della competitività dell'industria di distribuzione (N 27.9.12, Fiala)

La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) si impegnerà maggiormente in progetti internazionali d'intesa con i suoi partner a livello federale e con il Fondo nazionale svizzero. Si fa riferimento in particolare all'ottavo programma quadro europeo di ricerca e innvoazione «Orizzonte 2020» e alla revisione totale della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1) approvata dall'Assemblea federale. L'articolo 24 capoverso 5 LPRI prevede ora la possibilità per la CTI di avviare cooperazioni con organizzazioni di promozione estere nell'ambito di progetti d'innovazione transfrontalieri. L'ordinanza d'esecuzione (Ordinanza del 29 novembre 2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione; RS 420.11) ne precisa le modalità, all'articolo 32, stabilendo che la CTI può realizzare insieme a organizzazioni di promozione estere bandi di concorso per i programmi e valutazioni di progetti e coinvolgere nei progetti partner di ricerca esteri.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Segreteria di Stato dell'economia 2002 P 01.3644

Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

La revisione della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) è stata adottata dalle Camere federali il 21 giugno 2013 (FF 2013 4025); il termine di referendum è decorso infruttuosamente il 10 ottobre 2013 (RU 2013 4111). La revisione è il risultato dei lavori iniziati all'epoca con il mandato affidato a un gruppo di esperti («groupe de réflexion»), incaricato di valutare la necessità di una revisione della LEF alla luce degli interventi parlamentari a seguito del caso Swissair.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2755

2010 P 10.3429

Misurazione dei costi della regolamentazione (S 21.9.10, Fournier)

2010 P 10.3592

Misurazione dei costi della regolamentazione (N 1.10.10, Zuppiger)

Il 13 dicembre 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sui costi della regolamentazione in adempimento dei due postulati (www.seco.admin.ch > Politica economica > Réglementation > Coûts de réglementation).

Questo rapporto fornisce per la prima volta una stima dettagliata dei costi causati alle imprese dalle regolamentazioni statali nei principali settori. Il Consiglio federale ha inoltre presentato 32 misure che consentiranno di ridurre i costi pur senza rimettere in discussione l'utilità delle regolamentazioni. Queste misure intendono rafforzare ulteriormente la piazza economica svizzera e mantenere elevata la sua competitività.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo i postulati.

2011 P 10.3971

Miglior sfruttamento degli accordi di libero scambio grazie al cumulo incrociato (N 18.3.11, Noser)

Il Consiglio federale ritiene che il cumulo incrociato possa indubbiamente contribuire a promuovere gli obiettivi della politica economica svizzera, ma che occorrerà dapprima risolvere le questioni in sospeso in merito alla sua applicazione pratica. In vista di un'eventuale applicazione del concetto del cumulo incrociato ai fini di questi obiettivi, il Consiglio federale incoraggia il proseguimento del dialogo che la Svizzera ha avviato, insieme ai suoi partner dell'AELS, con i partner di libero scambio.

Nella seduta dell'8 marzo 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Accordi di libero-scambio: opportunità, possibilità e sfide del cumulo incrociato delle regole d'origine», disponibile sul sito della Segreteria di Stato dell'economia (www.seco.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni e moduli > Studi e rapporti > Politica economica esterna).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 10.3373

Economia verde (N 19.9.11, Bourgeois)

Il postulato incarica il Consiglio federale di indicare possibili misure per migliorare la produzione e il consumo in vista di un utilizzo più efficiente delle risorse naturali.

Lo invita a presentare un rapporto nel quale siano illustrate le sfide che un'economia verde pone per lo Stato, le misure che esso è chiamato ad adottare e le opportunità che possono risultarne per l'economia.

Nella seduta del 27 febbraio 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Economia verde: Ruolo dello Stato in relazione a un utilizzo efficiente delle basi naturali della vita» in adempimento del postulato. Il rapporto è consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Attualità > Comunicati stampa 2013.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2756

2011 P 11.3710

Immigrazione economica. Analisi dei motivi e dei fattori di influenza (N 28.9.11, Girod)

Il postulato incarica il Consiglio federale di commissionare uno studio scientifico indipendente che analizzi i fattori che influenzano l'immigrazione economica in Svizzera e proponga misure per arginare il fenomeno senza violare gli accordi bilaterali con l'UE né venire meno agli obblighi umanitari.

Il Consiglio federale condivide l'orientamento del postulato. Nel 2011 aveva incaricato l'Ufficio federale della migrazione (UFM) di commissionare una perizia in tal senso. Lo studio è stato pubblicato il 6 dicembre 2013 sul sito dell'UFM (www.bfm.admin.ch > Documentazione > Rapporti > Mercato del lavoro e ALC > Motivazione dell'immigrazione in Svizzera dei cittadini di Stati membri dell'UE-25/AELS > Studie «Motivation der Zuwanderung aus dem EU25/EFTA Raum in die Schweiz»).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3726

Riavvicinare il posto di lavoro al domicilio (N 30.9.11, Wyss Brigit)

Nel suo parere concernente il presente postulato il Consiglio federale aveva sottolineato la stretta correlazione con il contenuto del postulato Vischier Daniel 11.3702 Riduzione della necessità di spostamento soprattutto mediante misure pianificatorie, presentato parallelamente. Aveva dunque proposto di trattare le questioni comuni (gestione e riduzione della mobilità) in un messaggio, ad esempio nel quadro della revisione della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700).

Il 23 dicembre 2011 il Consiglio nazionale ha respinto il postulato 11.3702. Di conseguenza, date le strette correlazioni tra il contenuto dei due interventi, il Consiglio federale ritiene che anche il presente postulato debba essere tolto dal ruolo.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3999

Frontalieri e franco forte. Conseguenze e misure di accompagnamento (N 21.12.11, Favre Laurent)

Visto il peggioramento della situazione economica dovuto all'apprezzamento del franco, il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'evoluzione del mercato del lavoro frontaliero e le conseguenze sul livello dei salari. Gli chiede inoltre di valutare la situazione dell'impiego indigeno nelle zone frontaliere e, se del caso, di formulare proposte concrete volte a lottare contro la disoccupazione e i potenziali casi di dumping salariale.

Nella seduta del 20 novembre 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato. Il rapporto è disponibile sul sito della Segreteria di Stato dell'economia («Frontaliers et franc fort. Conséquences et mesures d'accompagnement»; www.seco.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni e moduli > Studi e rapporti > Lavoro).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2757

2012 P 12.3495

Creazione di una banca del turismo in Svizzera (S 17.9.12, Baumann)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento, entro la fine del 2012, un rapporto che illustri in che modo sarebbe possibile creare in Svizzera una banca del turismo sul modello di quella austriaca.

Il rapporto sulla situazione strutturale del turismo svizzero e sulla strategia del Consiglio federale per il futuro, adottato dal Consiglio federale nella seduta del 26 giugno 2013, contiene un excursus sulle possibilità di creare una banca del turismo sul modello di quella austriaca. Questo excursus si fonda in gran parte su uno studio elaborato da PricewaterhouseCoopers SA (PWC) su incarico della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) in seguito al postulato, che ha esaminato la possibilità di creare in Svizzera una banca del turismo sul modello di quella austriaca. Il Consiglio federale non è favorevole alla creazione di una simile banca in Svizzera.

Esso ritiene che nella valutazione dei sistemi di promozione statale del turismo in Svizzera e in Austria non si possa fare astrazione dal contesto storico e che questi sistemi siano solo parzialmente paragonabili. Tenuto conto della dimensione storica e istituzionale propria di ciascun Paese, la creazione di una banca del turismo improntata sul modello austriaco avrebbe conseguenze di ampia portata e difficilmente prevedibili sull'intero sistema nazionale di promozione della piazza economica.

L'esame della creazione di una simile banca ha tuttavia fornito una serie di indicazioni per ottimizzare la promozione delle strutture ricettive in Svizzera, che sono integrate nel pacchetto di misure proposte nel rapporto del Consiglio federale del 26 giugno 2013.

Il rapporto del Consiglio federale e lo studio di PWC sono disponibili sul sito della SECO (www.seco.admin.ch > Temi > Promozione della piazza economica > Politica del turismo).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3467

Piano delle misure contro gli effetti negativi dell'iniziativa Weber sull'economia regionale (S 25.9.12, Fournier)

Il postulato incarica il Consiglio federale di analizzare le conseguenze dell'iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie» sull'economia delle regioni interessate. In base a questa analisi il Consiglio federale è invitato a esaminare rapidamente, in stretta collaborazione con i Cantoni, la possibilità di introdurre un pacchetto di misure volte a sostenere i settori interessati.

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha fatto valutare con due perizie complementari le ripercussioni dell'iniziativa concernente le abitazioni secondarie sullo sviluppo turistico e sull'economia delle principali regioni interessate. La prima perizia, realizzata dall'istituto di ricerche economiche BAKBASEL, analizza le ripercussioni economiche dell'iniziativa ponendo l'accento sull'evoluzione dell'occupazione e del valore aggiunto nelle varie regioni. La seconda, curata dalla società di consulenza BHP Hanser und Partner AG, analizza l'impatto dell'iniziativa sul finanziamento delle strutture ricettive e delle infrastrutture turistiche e indica le opzioni che si presentano agli operatori turistici e ai politici. I due studi prendono in considerazione diversi scenari. Nel rapporto sulla situazione strutturale del turismo svizzero e sulla strategia del Consiglio federale per il futuro, adottato il 26 giugno 2013, il Consiglio federale ne presenta una sintesi. Vi propone inoltre un pac2758

chetto di misure volto, in primo luogo, a ottimizzare la promozione delle strutture ricettive e, in secondo luogo, ad accompagnare mediante un programma d'impulso 2016­2019 l'accelerazione del cambiamento strutturale seguita all'iniziativa sulle abitazioni secondarie e ad attenuarne gli effetti.

Il rapporto del Consiglio federale e i due studi di BAKBASEL e BHP Hanser und Partner AG sono disponibili sul sito della SECO (www.seco.admin.ch > Temi > Promozione della piazza economica > Politica del turismo).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3371

Conseguenze dell'accettazione dell'iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie» (N 28.9.12, Vogler)

Il postulato incarica il Consiglio federale di illustrare in un rapporto gli scenari che potrebbero verificarsi nelle regioni e nei Comuni interessati a seguito dell'accettazione dell'iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie» e le misure previste per limitare le conseguenze sul piano economico e per offrire a quelle regioni nuove opportunità.

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha fatto valutare con due perizie complementari le ripercussioni dell'iniziativa concernente le abitazioni secondarie sullo sviluppo turistico e sull'economia delle principali regioni interessate. La prima perizia, realizzata dall'istituto di ricerche economiche BAKBASEL, analizza le ripercussioni economiche dell'iniziativa ponendo l'accento sull'evoluzione dell'occupazione e del valore aggiunto nelle varie regioni. La seconda, curata dalla società di consulenza BHP Hanser und Partner AG, analizza l'impatto dell'iniziativa sul finanziamento delle strutture ricettive e delle infrastrutture turistiche e indica le opzioni che si presentano agli operatori turistici e ai politici. I due studi prendono in considerazione diversi scenari. Nel rapporto sulla situazione strutturale del turismo svizzero e sulla strategia del Consiglio federale per il futuro, adottato il 26 giugno 2013, il Consiglio federale ne presenta una sintesi. Vi propone inoltre un pacchetto di misure volto, in primo luogo, a ottimizzare la promozione delle strutture ricettive e, in secondo luogo, ad accompagnare mediante un programma d'impulso 2016­2019 l'accelerazione del cambiamento strutturale seguita all'iniziativa sulle abitazioni secondarie e ad attenuarne gli effetti.

Il rapporto del Consiglio federale e i due studi di BAKBASEL e BHP Hanser und Partner AG sono disponibili sul sito della SECO (www.seco.admin.ch > Temi > Promozione della piazza economica > Politica del turismo).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 12.3985

Rapporto sulla situazione strutturale del turismo svizzero e sulla strategia del Consiglio federale per il futuro (S 4.12.12, Commissione delle finanze CN 12.041; N 5.12.12)

2012 M 12.3989

Rapporto sulla situazione strutturale del turismo svizzero e sulla strategia del Consiglio federale per il futuro (S 4.12.12, Commissione delle finanze CS 12.041; N 5.12.12)

Le mozioni incaricano il Consiglio federale di redigere un rapporto sulla situazione strutturale del turismo svizzero e sulla strategia che il Consiglio federale intende seguire per il futuro. Nella seduta del 26 giugno 2013 il Consiglio federale ha adotta2759

to il rapporto in adempimento delle due mozioni. Le Commissioni delle finanze del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale hanno preso atto del rapporto nelle sedute del 19/20 agosto e del 17 ottobre 2013. Il rapporto è disponibile sul sito della Segreteria di Stato dell'economia (www.seco.admin.ch > Temi > Promozione della piazza economica > Politica del turismo).

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

Ufficio federale dell'agricoltura 2005 M 04.3301

Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (N 8.10.04, Glasson; S 15.3.05)

La mozione incarica il Consiglio federale di emanare, conformemente a quanto previsto nell'articolo 182 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1), un'ordinanza relativa al servizio centrale per l'accertamento di infrazioni.

La designazione di prodotti agricoli, la dichiarazione della provenienza e del metodo di produzione così come l'istituzione di un sistema efficace contro le infrazioni sono temi affrontati in diversi interventi parlamentari, dall'interpellanza Bourgeois 07.3789 Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura, al recente postulato Savary 13.3837 Tutela dei consumatori e dei produttori.

Le richieste della mozione sono state realizzate a diversi livelli, tant'è che il Consiglio federale attualmente dispone di diversi strumenti per la protezione da un utilizzo fraudolento o ingannevole di denominazioni nella designazione di derrate alimentari.

A livello legislativo, il Consiglio federale propone, con il messaggio del 25 maggio 2011 concernente la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (FF 2011 5017), di introdurre ulteriori disposizioni che semplifichino lo scambio e la trasmissione di dati tra le competenti autorità federali e cantonali. Anche il progetto swissness, varato dal Parlamento il 21 giugno 2013 (FF 2013 4053 e FF 2013 4071), contiene criteri più precisi per definire la provenienza di prodotti e servizi, segnatamente anche di prodotti agricoli. A livello organizzativo, inoltre, attualmente esistono strumenti efficaci che garantiscono l'applicazione e il controllo delle disposizioni in materia di etichettatura delle derrate alimentari. Il 1° gennaio 2007 è stata istituita l'Unità federale per la filiera alimentare, che sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni della legislazione sulla salute delle piante, sugli alimenti per animali, sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari. Il 1° gennaio 2014 inoltre avvierà la propria attività l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, nato dalla fusione tra l'Ufficio federale di veterinaria e la Divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell'Ufficio federale della sanità pubblica. La nuova organizzazione agevola il coordinamento dell'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari nei Cantoni nonché la
sorveglianza da parte della Confederazione nell'ambito della sicurezza alimentare. L'esecuzione e il controllo delle disposizioni correlate alla dichiarazione delle derrate alimentari funzionano.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2008 P 08.3296

Sicurezza alimentare. Quali misure? (N 3.10.08, Grin)

Il postulato incarica il Consiglio federale di analizzare le ripercussioni che un accordo di libero scambio con l'UE avrebbe sul nostro autoapprovvigionamento tra cin2760

que, dieci e quindici anni nonché di prestare un'attenzione particolare al mantenimento di un'agricoltura svizzera diversificata e produttiva.

Il Consiglio federale si è espresso sulle ripercussioni di un accordo di libero scambio con l'UE nelle sue risposte a diversi interventi parlamentari (p.es. interpellanza Kunz 08.3098 Libero scambio in ambito agricolo con l'UE). I negoziati sono bloccati dal gennaio 2010. L'UE vincola i progressi in tutti gli ambiti negoziali ai risultati delle discussioni sulle questioni istituzionali orizzontali. Finché queste ultime non saranno chiarite, è impossibile prevedere quando il Consiglio federale potrà sottoporre il relativo messaggio al Parlamento. Con l'introduzione della destinazione vincolata dei proventi dei dazi nell'articolo 19a della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1; FF 2010 3793), il Parlamento ha previsto i fondi per il finanziamento di eventuali misure collaterali.

Il 7 marzo 2012 il Consiglio degli Stati, in qualità di seconda Camera, ha trasmesso la mozione Darbellay 10.3818 Sospendere i negoziati con l'UE per un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare, con la quale si invita il Consiglio federale a riprendere le trattative sul libero scambio in ambito agricolo solo dopo la conclusione del ciclo di Doha dell'OMC. È pertanto poco probabile che nei prossimi anni venga concluso con l'UE un accordo globale nella forma originale. In caso di nuovo accordo, il Consiglio federale illustrerebbe dettagliatamente gli effetti sull'agricoltura e sull'autoapprovvigionamento, nel quadro dell'analisi dell'impatto della regolamentazione e sulla base di dati aggiornati.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 M 08.3443

Promozione del consumo di prodotti agricoli di prossimità (N 3.12.09, Germanier; S 10.3.10; N 14.9.10)

Il Consiglio federale è incaricato di valutare se nel quadro del preventivo agricolo è possibile approntare nuovi mezzi finanziari, destinati ai settori speciali dell'agricoltura (orto-frutticoltura e viticoltura) onde promuovere il consumo di prodotti svizzeri di prossimità. Tali mezzi dovranno essere stanziati nel quadro di misure collaterali nel caso venga concluso un accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare. Si tratterà di misure eccezionali realizzate su più anni e pertanto non sarà necessario tener conto del principio di sussidiarietà con il settore. I fondi federali messi a disposizione dovranno essere sufficientemente elevati onde poter realizzare campagne nazionali di sensibilizzazione in coordinamento con le organizzazioni di categoria e il settore della distribuzione. Si tratterà di comunicare messaggi su prossimità, identità, salute nonché peculiarità organolettiche e culturali di un prodotto autoctono.

Nel Consiglio degli Stati, il testo della mozione è stato adeguato in modo da costituire un mandato al Consiglio federale affinché questi, nel prossimo limite di spesa, gestisca il flusso di fondi in maniera tale da migliorare ulteriormente la promozione dello smercio di prodotti di prossimità. Il Consiglio degli Stati ha voluto lasciare al Consiglio federale la scelta delle misure più adeguate allo scopo. Inoltre, non bisognerebbe aumentare il preventivo agricolo sulla base di una misura singola, bensì stabilire le priorità per il futuro preventivo quadro. Il Consiglio nazionale ha approvato tale modifica in seconda lettura. Concorda con il Consiglio degli Stati nell'affermare che il Consiglio federale non debba essere obbligato ad adottare le misure indicate nella mozione, ma che queste ultime debbano piuttosto essere analizzate nell'ottica della strategia del Consiglio federale in materia di qualità. Inoltre, per l'attuazione dei 2761

progetti che il Consiglio federale ritiene efficaci ed adeguati non devono essere concessi nuovi mezzi finanziari, bensì vanno utilizzati quelli a disposizione nel preventivo agricolo esistente. Il Consiglio federale ha adempiuto tale condizione nell'ambito della Politica agricola 2014­2017: entro il 2017, il credito «Promozione dello smercio» (A2310.0145) dovrà essere gradualmente aumentato a 70 milioni di franchi, ovvero 16 milioni di franchi in più rispetto al Consuntivo 2008.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 P 10.4029

Consentire la coesistenza tra DOP/IGP e denominazioni di provenienza locale affermate (N 18.3.11, Hassler)

Il postulato incarica il Consiglio federale di valutare come deve essere disciplinata la coesistenza tra denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) di prodotti agricoli e nomi geografici locali di prodotti simili. Il Consiglio federale si è detto disposto a cercare una soluzione al problema esposto, al fine di consentire la coesistenza tra DOP o IGP da un lato e denominazioni affermate dall'altro e ha proposto di accogliere il postulato.

Il 31 ottobre 2012, il Consiglio federale ha varato il rapporto in adempimento del postulato (www.ufag.admin.ch > Documentazione > Rapporti), nel quale si illustrano il quadro giuridico e l'interpretazione finora fatta dello stesso e si valutano possibili approcci per una coesistenza tra DOP/IGP e denominazioni locali affermate.

Nella stessa sede sono state approfondite le diverse possibilità di creazione di una base legale e la ricerca di criteri corrispondenti. A livello formale si preferisce lo status quo, senza tuttavia escludere la coesistenza, che non è vietata né a livello di legge né dall'ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997 (RS 910.12). Inoltre, secondo la giurisprudenza attuale, la coesistenza, respinta nel documento di lavoro degli organi d'esecuzione (non si tratta di una guida all'esecuzione ma di un documento interno dei chimici cantonali), non è da escludere categoricamente. Se i criteri vengono stabiliti in maniera formale e generale sussiste il rischio che il sistema di protezione venga aperto o indebolito e si renda impossibile qualsiasi valutazione per singolo caso. Una coesistenza dovrebbe essere possibile solo se il prodotto con la denominazione locale si differenzia effettivamente dal rispettivo prodotto DOP o IGP, se tale denominazione è utilizzata regolarmente da anni e si può escludere qualsiasi rischio d'inganno.

Il rapporto ha quindi fornito una preziosa visione d'insieme di tale complessa problematica. Esso è inoltre uno strumento utile per gli organi d'esecuzione e i tribunali.

Il rapporto è disponibile sul sito dell' Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) (www.blw.admin.ch > Documentazione > Rapporti).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3537

Rapporto sulla situazione della donna nell'agricoltura (N 30.9.11, Graf Maya)

Nel quadro della valutazione della politica agricola, nel 2012 l'Ufficio federale dell'agricoltura e la Stazione federale di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon hanno condotto, dieci anni dopo il primo, un nuovo studio rappresentativo sulle donne nell'agricoltura svizzera; vi sono trattate anche le questioni sollevate nel postulato. Lo studio comprende il sondaggio scritto di 820 donne del settore prima2762

rio elvetico e quattro discussioni di gruppo con circa trenta contadine. Come indicato dal Consiglio federale nella risposta al postulato, tutti i risultati sono stati pubblicati nel Rapporto agricolo 2012.

La figura della donna nell'agricoltura svizzera è stata ed è importante e poliedrica.

Negli ultimi dieci anni sono aumentate le donne che svolgono un'attività lucrativa.

In agricoltura ci sono sempre più donne che eseguono, in qualità di lavoratrici indipendenti, diversi compiti nell'ambito della vendita diretta o dell'agriturismo. Quasi la metà delle donne esercita un'attività al di fuori dell'azienda. Tra queste ultime ci sono soprattutto le più giovani, che dispongono di una buona formazione professionale e hanno un lavoro, nella maggior parte dei casi a tempo parziale, nella professione appresa. La maggior parte delle donne attive nell'agricoltura ha cominciato la propria vita in fattoria con il matrimonio; poche gestiscono autonomamente un'azienda agricola. Nel sondaggio la maggior parte delle intervistate ha dichiarato di lavorare in un'azienda in comproprietà o cogestione, ma negli incontri di gruppo è emerso chiaramente che facevano riferimento al loro impegno finanziario nell'azienda e alla loro collaborazione pluriennale, senza che, spesso, esista un'iscrizione nel registro fondiario che le qualifichi come comproprietarie. Le donne sono troppo poco consapevoli del loro statuto giuridico: circa l'ottanta per cento garantisce la propria sicurezza sociale (primo, secondo e terzo pilastro) in particolare tramite un'attività extra aziendale, la gestione indipendente di un ramo dell'azienda o il lavoro remunerato all'interno della stessa. Spesso, si tratta tuttavia di fondi assicurativi modesti. In qualità di membro della famiglia le donne lavorano gratuitamente nell'azienda e hanno lo stesso stato delle persone che non esercitano un'attività lucrativa. Eppure, la maggior parte delle donne sposate si preoccupa poco della propria sicurezza sociale. Ciò nonostante l'agricoltura dipende dalle condizioni quadro politiche ed economiche, sulle quali le singole famiglie contadine non hanno influenza. Le donne del settore sono particolarmente colpite e, di conseguenza, preoccupate, dalla politica agricola, dai ritmi serrati e dal carico di lavoro. Nello studio è stato sottolineato come elemento
positivo il fatto che un'azienda agricola offra molte occasioni di sviluppo e la possibilità di vivere e lavorare nello stesso posto.

Lo studio ha funto da base anche per l'attuazione di una raccomandazione del Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (Cedaw) del 2009 sulla situazione delle donne nell'agricoltura svizzera (Uno/Cedaw/C/ CHE/CO/3 § 39­40, «Die Frauen im ländlichen Raum»). Nel 2014, la Svizzera lo presenterà alla Cedaw nel suo rapporto periodico, che è parte del piano d'azione Cedaw dell'Amministrazione federale, condotto dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11. 3896

Libero scambio nel settore agricolo con l'UE.

Conseguenze per i consumatori e la piazza economica (N 23.12.11, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sulle conseguenze economiche di un accordo di libero scambio nel settore agricolo tra la Svizzera e l'UE. In esso vanno illustrate, in particolare, le ripercussioni su consumatori, livello dei prezzi in Svizzera, occupazione soprattutto nel primario e nel secondario nonché sulla piazza economica svizzera. I negoziati con l'UE sono bloccati dal 2010. Il 2763

motivo principale è che l'UE vincola i progressi in tutti e quattro gli ambiti negoziali (agricoltura, sicurezza delle derrate alimentari, sicurezza dei prodotti, sanità pubblica) a una soluzione delle questioni istituzionali orizzontali. Nel rapporto del 14 marzo 2008 in adempimento del postulato Frick 06.3401 «Accordo di libero scambio con l'UE nel settore agricolo. Patti chiari prima di avviare le trattative» (https://biblio.parlament.ch/e-docs/148504.pdf), il Consiglio federale ha illustrato gli effetti di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare sull'agricoltura e sui settori ad essa strettamente connessi, nonché quelli sui consumatori e sulla piazza economica svizzera.

In Svizzera, i negoziati con l'UE nel settore dell'apertura del mercato nel settore agricolo, sono stati messi in discussione mediante numerosi interventi parlamentari.

Il 7 marzo 2012 il Consiglio degli Stati, in qualità di seconda Camera, ha accolto la mozione Darbellay 10.3818 Sospendere i negoziati con l'UE per un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare, con la quale il Consiglio federale è stato invitato a riprendere le trattative sul libero scambio nell'agricoltura solo dopo la conclusione del ciclo di Doha dell'OMC. Appare pertanto poco probabile che nei prossimi anni venga concluso con l'UE un accordo globale nel settore agricolo nella forma originale. In questo momento risulta pertanto inopportuno redigere un ulteriore rapporto in proposito. Il Consiglio federale ritiene che per la conclusione futura di un accordo nel settore agroalimentare dovrebbero essere analizzati e ricalcolati gli effetti sui consumatori e sulla piazza economica svizzeri. In caso di accordo, egli prevede di illustrare dettagliatamente le ripercussioni sui consumatori, sul livello dei prezzi in Svizzera e sull'occupazione, nel quadro dell'analisi dell'impatto della regolamentazione e sulla base di dati aggiornati.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 11.3066

Produzione lattiera sostenibile (S 19.9.11, Büttiker; N 13.3.12)

La mozione incarica il Consiglio federale di proporre, nel quadro dell'evoluzione della politica agricola, misure tese a rafforzare il vincolo tra la produzione lattiera svizzera e la superficie di foraggio grezzo dell'azienda, al fine di perseguire due obiettivi: da un lato una produzione lattiera maggiormente basata sulle risorse indigene e, dall'altro, un contributo volto a evitare eccedenze strutturali nella produzione lattiera.

Il Consiglio federale ha adempiuto tale richiesta nel quadro della Politica agricola 2014­2017 con le disposizioni degli articoli 70 e 71 e dell'allegato 5 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (RS 910.13). L'introduzione, con effetto dal 1° gennaio 2014, dei contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, nell'ambito dei contributi per i sistemi di produzione, comporta un maggiore orientamento della produzione lattiera indigena all'utilizzo di foraggio ottenuto da prati e pascoli indigeni. Nella regione di pianura deve essere impiegato il 75 per cento di foraggio ottenuto da prati e pascoli, in quella di montagna l'85 per cento. In tale programma, l'impiego di foraggio concentrato è limitato a un massimo del 10 per cento nella razione annuale delle unità di bestiame grosso della specie bovina dell'azienda. Il fatto che i contributi vengano erogati in base agli ettari di superficie inerbita per azienda e solo se è rispettata una densità minima di animali, costituisce un incentivo a utilizzare il più possibile il foraggio dell'azienda. I calcoli su modello di Agroscope indicano che, con la Politica agricola 2014­2017, la pro-

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duzione lattiera sarà maggiormente orientata alla base foraggera propria dell'azienda e il mercato lattiero sarà sgravato.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2012 P 12.3559

Una vacca madre = 1 unità di bestiame grosso (N 28.9.12, Hassler)

Il postulato incarica il Consiglio federale di vagliare se il coefficiente UBG (coefficiente unità di bestiame grosso) per vacche madri possa essere aumentato a un'unita di bestiame grosso (UBG) per portarlo al livello di quello delle vacche munte. Animali identici vengono valutati 1 UBG (vacche da latte) o 0,80 UBG (vacche madri) a seconda del tipo di azienda in cui sono allevati e danno diritto a contributi per il benessere degli animali di entità diversa. Il rispetto delle condizioni URA (contributi per l'uscita regolare all'aperto) ed SSRA (sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali) implica gli stessi costi per una vacca madre e una vacca munta poiché le prescrizioni riguardanti la superficie per la corte, l'area di foraggiamento e quella di riposo sono identiche.

Il Consiglio federale ha adempiuto la richiesta nel quadro della Politica agricola 2014­2017 mediante la modifica del 23 ottobre 2013 dell'allegato dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (RS 910.91; RU 2013 3901). Dal 1° gennaio 2014, sia le vacche da latte sia le vacche madri saranno valutate 1 UBG, al fine di tenere in considerazione il fatto che le prestazioni fornite e gli oneri supplementari delle diverse vacche non divergono in maniera significativa.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 M 11.3698

Versamento dei pagamenti diretti a cadenza regolare (N 11.6.12, von Siebenthal; S 13.3.13)

La mozione incarica il Consiglio federale di creare le basi legali affinché nell'arco dell'anno i Cantoni possano procedere al versamento di più acconti per pagamenti diretti. A tal fine la Confederazione dovrebbe anticipare i fondi ai Cantoni. Con l'erogazione dei pagamenti diretti in tre o quattro rate all'anno, si potrebbero contrastare attivamente i problemi di liquidità dell'agricoltura e indennizzare in maniera più equa le prestazioni costantemente fornite a favore della collettività.

Il Consiglio federale ha adempiuto la richiesta della mozione nel quadro della Politica agricola 2014­2017 con l'articolo 109 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (RS 910.13). Dal 2014, i gestori riceveranno i pagamenti diretti in tre rate all'anno invece che due, come finora. Entro metà anno i Cantoni verseranno sotto forma di acconto il 50 per cento al massimo dell'intero importo o del contributo concesso l'anno precedente, contributo d'estivazione escluso. Entro il 10 novembre dell'anno di contribuzione, il Cantone eroga tutti i pagamenti diretti, esclusi i contributi d'estivazione e di transizione, che devono invece essere pagati entro il 20 dicembre dell'anno di contribuzione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione 2011 P 09.3930

Parità. Più donne nelle professioni dei settori tecnico, matematico e scienze naturali (N 14.4.11, Kiener Nellen)

Il 1° novembre 2010 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto sulla carenza di personale qualificato nei settori della matematica, dell'informatica, delle scienze naturali e della tecnica (settori MINT) («Mangel an MINT-Fachkräften in der Schweiz»; www.sbfi.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Università), elaborato in adempimento di diversi interventi parlamentari e che prende in considerazione anche la richiesta di questo postulato, come già preannunciato dal Consiglio federale nel suo parere dell'11 novembre 2009.

Il rapporto rileva che, nella maggior parte dei casi, la decisione di optare o meno per una formazione nel settore MINT avviene negli anni della scuola dell'obbligo. Le scuole del livello primario e secondario I rientrano nella sfera di competenza cantonale. Nel rapporto, il Consiglio federale valuta positivamente l'impegno con cui ampie cerchie si adoperano per combattere la carenza di personale qualificato e per aumentare la quota di donne nei settori MINT. Esso raccomanda di compiere uno sforzo costante per promuovere la comprensione della tecnica e l'interesse per le materie MINT a livello prescolastico, nella scuola dell'infanzia, nella scuola di livello primario e secondario I, e di continuare ad attuare in modo coerente misure adeguate. Raccomanda altresì di migliorare il passaggio dal livello secondario II al livello terziario, di sensibilizzare gli insegnanti sull'importanza di una trasmissione delle conoscenze delle materie MINT adeguata al livello e al genere, nonché di esaminare altre misure volte a promuovere le pari opportunità.

Nella Dichiarazione 2011 sugli obiettivi comuni della politica della formazione per lo spazio formativo svizzero, la Confederazione e i Cantoni si sono espressi a favore di una maggiore collaborazione in questo settore. Il messaggio del 22 febbraio 2012 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013­2016 (FF 2012 2727), approvato dal Parlamento, presenta misure adeguate per il raggiungimento degli obiettivi e indica le risorse necessari. Su questa base la Confederazione ha affidato alle accademie scientifiche il compito di coordinare le numerose iniziative pubbliche e private per la promozione delle nuove leve nelle materie MINT e di rafforzare in modo mirato le misure di promozione
particolarmente promettenti proposte da terzi. Si dovranno inoltre approfondire le conoscenze sui fattori che influiscono sulla scelta dei giovani di indirizzarsi verso gli studi e le professioni del settore MINT.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3188

Masterplan Cleantech. Che ne è della formazione professionale?

(N 17.6.11, Müri)

Il 15 maggio 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Il cleantech nella formazione professionale di base, redatto in adempimento del postulato (www.sbfi.admin.ch > Temi > Formazione professionale > Formazione professionale di base > Cleantech > Rapporti). Il rapporto si basa sull'analisi di oltre 200 piani di formazione e su un'indagine condotta da esperti incaricati dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) presso associazioni professionali e aziende. L'indagine ha evidenziato che tutti i piani di formazione includono competenze in materia di «cleantech», ma che sussiste un notevole poten2766

ziale di ottimizzazione. In molte professioni, occorrerebbe dedicare maggiore attenzione a tematiche quali la valorizzazione dei rifiuti, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e i materiali rinnovabili.

In base a questa analisi il Consiglio federale è giunto alla conclusione che non sono necessarie ulteriori misure politiche, ma che occorre applicare meglio le conoscenze a livello tecnico. Ha inoltre raccomandato di prevedere la trasmissione delle competenze «cleantech» a tutti i livelli del sistema formativo, dunque anche a livello di formazione di base e di formazione continua dei responsabili della formazione professionale. Alle organizzazioni del mondo del lavoro ha raccomandato di tenere conto delle conclusioni dello studio nelle future riforme dei profili professionali. A tal fine, la SEFRI ha elaborato una sintesi dei risultati per le varie professioni, che ha messo a disposizione delle associazioni e delle commissioni. Queste basi di lavoro non comportano la formulazione di nuove esigenze da parte dello Stato.

La Confederazione finanzia inoltre la creazione e lo sviluppo di offerte di formazione professionale superiore, anche nel settore «cleantech». Queste offerte formative (esami federali di professione, esami federali professionali superiori, scuole specializzate superiori) si contraddistinguono per la loro grande flessibilità; possono infatti essere adeguate rapidamente alle esigenze del mercato del lavoro e a nuovi standard.

Infine, il 15 maggio 2013 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale sulla formazione continua (FF 2013 3085). Il disegno di legge fissa i principi per tutte le formazioni continue promosse dalle autorità pubbliche in base a leggi speciali, ad esempio in base alla legge del 26 giugno 1998 sull'energia (RS 730.0), alla legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 (RS 641.71) o alla legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 10.3738

Più posti di formazione per i giovani con un bagaglio scolastico limitato (N 19.9.11, Ingold)

2011 P 11.4007

Sostegno di giovani con buone potenzialità nella formazione professionale (N 21.12.11, Müri)

2012 P 11.3483

Effetti dell'evoluzione demografica sul sistema duale della formazione professionale (N 11.6.12, Jositsch)

2013 P 13.3311

Rivalutare l'apprendistato di due anni (N 21.6.13, Schilliger)

In adempimento dei postulati, il 29 novembre 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Promozione mirata e sostegno dei giovani con diversi livelli di potenzialità nella transizione I e nella formazione professionale (www.sbfi.admin.ch > Temi > Formazione professionale > Documenti). Il rapporto presenta le offerte e le misure riguardanti il passaggio dalla scuola dell'obbligo alla formazione professionale e il tirocinio. Vi sono descritti sia gli strumenti di sostegno messi a punto da Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro a favore dei giovani con difficoltà scolastiche, sociali o linguistiche (con un'attenzione particolare alla formazione professionale di base su due anni con certificato federale di formazione pratica, ma anche alle possibilità di formazione senza conseguimento di un titolo federale), sia le misure di promozione specifiche per i giovani con buone potenzialità (fra cui la maturità professionale e le offerte della formazione professionale superiore). Inoltre, il rapporto illustra gli strumenti di monitoraggio disponibili per

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individuare tempestivamente eventuali squilibri (dovuti ad esempio all'andamento demografico) e per adottare, se necessario, le misure del caso.

Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che le misure adottate si sono rivelate efficaci e che occorre continuare ad applicarle, promuovendone ulteriormente la notorietà e verificandone periodicamente l'efficacia. Esso raccomanda di rivolgere una maggiore attenzione alla promozione dei giovani particolarmente dotati poiché, negli ultimi anni, si è posto l'accento più che altro sulle misure d'integrazione a bassa soglia. Occorre anche incentivare maggiormente le conoscenze e le capacità pratiche rafforzando, in particolare, la maturità professionale e le offerte della formazione professionale superiore nonché, data la crescente internazionalizzazione sul mercato del lavoro, le competenze linguistiche e interculturali.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2012 M 11.3798

Riconoscere Basilea Campagna Cantone universitario (S 19.12.11, Janiak; N 30.5.12)

La mozione incarica il Consiglio federale di istituire la base legale necessaria affinché Basilea Campagna sia riconosciuta Cantone universitario. A livello federale si è deciso che l'adeguamento delle disposizioni legali vigenti potrà essere intrapreso soltanto dopo che la Conferenza universitaria svizzera (CUS) si sarà pronunciata sulle modalità del diritto di voto del nuovo Cantone universitario.

La questione del diritto di voto e dell'attribuzione di seggi nel Consiglio delle scuole universitarie ha occupato un posto importante anche nella discussione sul nuovo Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie) di cui alla legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (FF 2011 6629).

Il 27 settembre 2012 la CUS ha pertanto deciso di attendere i risultati della consultazione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativa al Concordato sulle scuole universitarie che si sarebbe svolta alla fine del 2012 e di riprendere la discussione nella primavera del 2013.

Nell'ambito di questa consultazione, la CDPE ha proposto di mantenere il testo in vigore fino a quel momento stabilendo, all'articolo 6 capoverso 3 del Concordato sulle scuole universitarie, che a sedere nel Consiglio delle scuole universitarie fossero i direttori della pubblica educazione dei dieci Cantoni universitari che hanno aderito al Concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla coordinazione universitaria. Al Cantone di Basilea Campagna non sarebbe quindi stato garantito un seggio nel Consiglio delle scuole universitarie. Nel corso della consultazione questa proposta ha riscosso un vasto consenso. Una minoranza costituita dai quattro Cantoni della Svizzera nord-occidentale ­ Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città e Soletta ­ si è fermamente opposta alla possibilità che il Concordato sulle scuole universitarie si allineasse in proposito all'attuale Concordato sulla coordinazione universitaria. Dopo un'intensa fase di analisi, nella primavera del 2013 la CDPE ha deciso che il Concordato sulle scuole universitarie non sarebbe stato rivisto su questo punto. Il testo è stato adottato dall'assemblea plenaria della CDPE il 20 giugno 2013 con 23 voti a favore,
un'astensione e un voto contrario, ed è stato aperto alla ratifica dei Cantoni.

La versione adottata del Concordato sulle scuole universitarie non garantisce al Cantone di Basilea Campagna alcun seggio nel Consiglio delle scuole universitarie.

I rappresentanti dei Cantoni hanno preso le loro decisioni sul Concordato in piena 2768

conoscenza della questione dello statuto del Cantone di Basilea Campagna. Si può quindi presupporre che il testo del Concordato rifletta la volontà dei Cantoni su questa tematica e che un riconoscimento del Cantone di Basilea Campagna come Cantone universitario negli atti normativi attualmente in vigore sarebbe contrario alla volontà della maggioranza dei Cantoni.

Per i suddetti motivi, sarebbe politicamente inopportuno e praticamente impossibile procedere, in pieno processo di ratifica del nuovo Concordato, a una revisione delle basi legali vigenti. Allo stesso tempo, poiché il nuovo Concordato parla di «dieci Cantoni», sarebbe necessario adeguarlo fin dall'avvio della procedura di ratifica.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

2769

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti 2010 P 10.3713

Introduzione di un sistema che consenta di differenziare i prezzi nei trasporti pubblici (S 16.12.10, Bieri)

Il postulato invita il Consiglio federale a redigere un rapporto che illustri possibili soluzioni per aumentare la trasparenza di costi e benefici del sistema tariffario dei trasporti pubblici (traffico viaggiatori), valutando in particolare l'opzione di un sistema di e-ticketing (biglietti elettronici). In quanto autorità competente, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è stato incaricato dal Consiglio federale di elaborare il suddetto rapporto e di presentare le tendenze più recenti in altri Paesi. Nell'autunno del 2012 l'UFT ha avviato un'indagine conoscitiva presso le FFS e l'Unione dei trasporti pubblici. La bozza del rapporto è stata integrata sulla base di questi pareri e aggiornata con le nuove tendenze nell'ambito dei sistemi di e-ticketing.

Il rapporto illustra le basi legali, le competenze nell'ambito del sistema tariffario nonché le tendenze, i punti di forza e i punti deboli del sistema. Presenta altresì il progetto in corso «Futuro sistema di prezzi TP Svizzera» e descrive la situazione dei biglietti elettronici in Svizzera e all'estero. Il rapporto si conclude con una valutazione del Consiglio federale in merito alle tendenze più recenti dei sistemi dei prezzi nel trasporto pubblico svizzero: «il Consiglio federale ritiene che gli attuali lavori, condotti in modo coordinato dalle imprese di trasporto, vadano nella giusta direzione». L'articolo 15 della legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1), entrato in vigore il 1° luglio 2013 (RU 2012 5619), introduce altri criteri per la definizione delle tariffe. I sistemi saranno modernizzati, il libero accesso sarà mantenuto e persino esteso e ai clienti verranno offerte nuove possibilità di utilizzo. Solo il calcolo dei prezzi non guadagnerà in trasparenza. A lungo termine, tuttavia, occorrerà aumentarla. Il Consiglio federale segue con interesse gli sviluppi, il processo e le singole decisioni intermedie, mentre l'UFT accompagna il processo e i singoli progetti settoriali. Oltre alla fattibilità, occorrerà considerare l'accettazione da parte del mercato e le ripercussioni politiche. Poiché i progetti comportano costi elevati e richiedono ingenti risorse, l'accompagnamento da parte del settore pubblico resta un imperativo.

Il 27 marzo 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Basi della
differenziazione tariffaria nei trasporti pubblici, autorizzando il DATEC a pubblicarlo. Il rapporto è disponibile sul sito dell'UFT (www.uft.admin.ch > Documentazione > Informazioni specifiche > Rapporti > Altro).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 10.3893

Capacità sufficienti per il traffico merci ferroviario all'apertura della galleria di base del San Gottardo (N 11.4.11, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Nel 2009 le Camere federali hanno approvato la legge federale del 20 marzo 2009 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF; RS 742.140.2). La legge è entrata in vigore il 1° settembre 2009 e consentirà di realizzare varie misure sulle tratte in entrata e in uscita a nord e a sud della galleria di base del San Gottardo, per 2770

un importo di circa 700 milioni di franchi. Un nuovo programma di manutenzione delle gallerie di base del San Gottardo e del Monte Ceneri permetterà inoltre di portare le capacità della NFTA a 260 tracce merci al giorno. Per sfruttare queste capacità sull'intero corridoio Basilea-Chiasso la capacità sulle tratte d'accesso alla galleria di base del San Gottardo sarà aumentata tramite la riduzione degli intervalli di successione dei treni. La più rapida successione dei treni consentirà di gestire un intenso traffico sia di passeggeri, sulla media (regionale) e lunga distanza, sia di merci.

La tratta per Milano via Luino sarà attrezzata in modo da consentire la circolazione di treni merci lunghi fino a 700 metri, contro gli attuali 600 metri. Grazie alla LSI, su questa tratta sarà quindi reso possibile un considerevole incremento di produttività. Inoltre verranno realizzate tracce supplementari sulla linea di Luino per poter far fronte al previsto incremento di trasporti nei terminali situati a nord-ovest di Milano.

I progetti di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (SIF) sulle tratte d'accesso alla NFTA sono coordinati con l'entrata in servizio della galleria di base del San Gottardo nel 2016, così da assicurare la puntuale disponibilità delle capacità necessarie.

Il 20 giugno 2013 l'Assemblea federale ha adottato il decreto federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF). Il progetto FAIF comprende anche il Programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria (PROSSIF). Tale programma, che sarà realizzato in varie fasi, contempla anche misure per il traffico merci.

L'ampliamento dell'infrastruttura previsto dalla LSIF e da PROSSIF garantisce sufficienti capacità per il trasferimento del traffico merci transalpino.

Il Consiglio federale ritiene che queste misure e gli approfondimenti di cui ai numeri 6.2.3, 7.5.3 e 7.5.6 del «Rapporto sul trasferimento del traffico del 16 dicembre 2011 ­ Rapporto: luglio 2009 ­ giugno 2011» (www.uft.admin.ch > Trasferimento del traffico > Di cosa si tratta? > Rapporto sul trasferimento del traffico) adempiano il postulato.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2011 P 11.3490

Autocarri su rotaia. Si può fare di meglio! (S 22.9.11, Savary)

Il Consiglio federale ha trattato la richiesta del postulato nel numero 6.4.3 del «Rapporto sul trasferimento del traffico del 16 dicembre 2011 ­ Rapporto: luglio 2009 ­ giugno 2011» (www.uft.admin.ch > Trasferimento del traffico > Di cosa si tratta? > Rapporto sul trasferimento del traffico). Verifiche approfondite sono state effettuate al fine di stabilire in che misura l'impiego di materiale rotabile e la proposta di offerte di tipo innovativo consentano di sfruttare nuovi potenziali di trasferimento.

Esempi di tali offerte sono i progetti tecnici e logistici delle imprese CargoBeamer e Modalohr che impiegano modalità di trasbordo alternative rispetto al trasporto combinato tradizionale. La Confederazione ha avviato trattative con le imprese che forniscono queste soluzioni. In sostanza è emerso che le innovazioni tecnologiche non permetteranno di accedere a ulteriori considerevoli potenziali di trasferimento.

Le grandi quantità vengono trasportate in modo standardizzato ed è l'attuale trasporto combinato non accompagnato a offrire la maggior parte delle soluzioni. In questo senso le offerte di Modalohr o di CargoBeamer potrebbero essere considerate come misure complementari.

2771

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 M 11.3442

Rinunciare a insensate misure di risparmio a spese dei disabili e degli anziani (N 30.9.11 Kiener Nellen; S 21.12.11)

Nel suo parere del giugno 2011, il Consiglio federale ha affermato che avrebbe trattato la richiesta della mozione nell'ambito del progetto concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF). Il progetto FAIF è stato approvato dal Consiglio federale il 18 gennaio 2012 (FF 2012 1283). Nel messaggio, e per l'esattezza al numero 6.4.1.1.4, la richiesta della mozione è trattata come segue: «È stato esaminato in che modo gli aiuti finanziari ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) potrebbero in futuro essere coperti dal FInFer: i fondi previsti dalla LDis dovrebbero essere gestiti in base allo stesso limite di spesa applicato finora e con un credito di preventivo individuale; nel FInFer dovrebbero figurare come voce di credito separata. Nel caso particolare di misure specifiche alla LDIS, le installazioni per il pubblico non dovrebbero inoltre essere finanziate unicamente dai Cantoni. Fino alla scadenza del termine per l'adeguamento della LDis (31 dicembre 2023), la Confederazione intende pertanto continuare a impiegare i mezzi che rientrano nel relativo limite di spesa sia per gli adattamenti delle installazioni per il pubblico che per il materiale rotabile. In tal modo la richiesta della mozione 11.3442 Kiener Nellen del 14 aprile 2011 è soddisfatta senza che, per questa fase finale, gli aiuti finanziari previsti dalla LDis vengano erogati attraverso il FInFer.» Il progetto FAIF è stato successivamente trattato dal Consiglio degli Stati e dal Consiglio nazionale e modificato in alcuni punti. Sarà la Confederazione ­ non i Cantoni ­ a finanziare le installazioni per il pubblico, mentre i Cantoni parteciperanno con un contributo annuale al nuovo Fondo per l'infrastruttura ferroviaria. Tali adeguamenti non hanno alcun influsso diretto sulle misure edili necessarie a garantire un accesso ai trasporti pubblici (TP) privo di barriere. Gli aiuti finanziari della Confederazione, per i quali nella legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) è definito un limite di spesa, continueranno a essere impiegati per le installazioni per il pubblico e il materiale rotabile. Il termine di scadenza per l'adeguamento di costruzioni, installazioni e veicoli esistenti dei TP resta fissato al 31 dicembre 2023 e non sarà esteso. In Parlamento questo punto non
è stato contestato.

Il Parlamento ha approvato il progetto FAIF durante la sessione estiva 2013. Né il progetto FAIF né altri decreti ridurranno i fondi concessi dalla Confederazione in virtù della LDis. Per tale ragione non vi è necessità di estendere il termine di scadenza delle misure volte a consentire la parità di trattamento dei disabili.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale dell'energia 2009 M 08.3138

Linee elettriche ad alta tensione (S 12.6.08, Fournier; N 4.6.09)

La mozione incarica il Consiglio federale di fissare criteri per l'interramento di linee elettriche ad alta tensione. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha elaborato la bozza di uno schema di valutazione per le linee di trasmissione che permette di 2772

valutare in modo obiettivo e trasparente, sulla base di criteri ben definiti, almeno due varianti di corridoio per linee aeree e sotterranee a partire da 220 kV (50 Hz) e 132 kV (16,7 Hz). Lo schema si basa su quattro pilastri equivalenti: «sviluppo territoriale», «rispetto dell'ambiente», «aspetti tecnici» e «redditività». Sarà utilizzato nell'ambito della procedura del piano settoriale da un gruppo di accompagnamento diretto dall'UFE, nel quale sono rappresentati l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), eventualmente altri uffici federali, la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, i Cantoni interessati, le organizzazioni di protezione dell'ambiente attive a livello nazionale e la richiedente. In stretta collaborazione con l'UFAM, l'ARE e la Segreteria tecnica della ElCom, l'UFE ha anche elaborato il Manuale dello schema di valutazione delle linee di trasmissione di energia elettrica (www.ufe.admin.ch > Temi > Approvvigionamento elettrico > Reti elettriche) che spiega quali documenti, e quale grado di dettaglio, sono necessari per poter comparare le diverse varianti e in che modo il gruppo di accompagnamento deve concretamente ponderare i criteri qualitativi. Lo schema rielaborato è stato adottato definitivamente nel febbraio 2013.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2009 P 09.3773

Aumento dei prezzi dell'elettricità. Garantire i posti di lavoro (N 11.12.09, Heim)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto, proponendo misure che permettano di assicurare la competitività internazionale nel settore ad alta intensità energetica in presenza di un aumento dei prezzi. Le richieste principali del postulato, in particolare quelle riguardanti la riduzione degli oneri a carico delle industrie ad alta intensità energetica, sono state integrate nei lavori relativi all'iniziativa parlamentare 12.400 Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori, depositata dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale.

Inoltre, secondo il rapporto d'attività della Commissione federale dell'energia elettrica 2012, nel corso degli ultimi quattro anni, i costi medi per l'utilizzazione della rete e per l'energia si sono allineati tra i diversi Cantoni (punto 4 del postulato). La revisione della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (RS 730.0), promossa con l'iniziativa parlamentare 12.400, entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 M 09.3726

Energie rinnovabili. Accelerazione delle procedure d'autorizzazione (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 9.3.10; N 15.6.10)

In primo luogo, la mozione incarica il Consiglio federale di allestire, nel settore delle energie rinnovabili e della biomassa indigena, un rapporto concernente i progetti infrastrutturali bloccati da ricorso. Questa richiesta è stata soddisfatta con l'allestimento di un inventario degli impianti interessati sulla base dei dati disponibili relativi ai progetti registrati nel sistema di rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica. Il rapporto Ritardi nei progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili è stato adottato dal Consiglio federale il 20 settembre 2013 (www.ufe.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa). In 2773

secondo luogo, la mozione incarica il Consiglio federale di proporre, in collaborazione con i Cantoni, misure per accelerare le procedure di autorizzazione relative a progetti infrastrutturali di interesse pubblico preponderante. Queste misure sono state elaborate e adottate come parte del messaggio del 4 settembre 2013 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (Revisione del diritto in materia di energia) e l'iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)» (FF 2013 6489).

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

2011 M 10.3469

Concessioni per l'utilizzazione delle risorse idriche e per le reti di distribuzione dell'energia elettrica. Diritto di decisione da parte degli enti pubblici (S 28.9.10, Freitag; N 15.3.11)

La mozione incarica il Consiglio federale di presentare, nell'ambito di una revisione di legge, un progetto per esimere i Cantoni e i Comuni dall'obbligo di indire gare pubbliche per il rilascio di concessioni per l'utilizzazione delle acque ai fini della produzione di energia elettrica e di concessioni per l'utilizzo del suolo pubblico ai fini della realizzazione di reti di approvvigionamento elettrico. La mozione è stata depositata a seguito di un parere della Commissione della concorrenza (COMCO) che aveva sostenuto l'esistenza di tale obbligo. Non condividendo l'opinione della COMCO e in linea con la mozione, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale ha elaborato l'iniziativa parlamentare 10.480 Evitare inutile burocrazia nel settore delle reti elettriche, in modo da precisare nella legge la non sussistenza dell'obbligo di indire gare pubbliche. A tal fine ha deciso modifiche alla legge del 22 dicembre 1916 sulle forze idriche (RS 721.80) e alla legge del 23 marzo 2007 (RS 734.7) sull'approvvigionamento elettrico.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 P 11.3329

Verifica dello stoccaggio delle barre di combustibile esauste (N 8.6.11, Schelbert)

Il postulato incarica il Consiglio federale di chiarire come si presenta, in Svizzera, la situazione dello stoccaggio delle barre di combustibile esauste nelle piscine di raffreddamento delle centrali nucleari e di illustrare come intende risolvere velocemente questo problema. In adempimento del postulato, il 28 agosto 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Centrali nucleari. Verifica dello stoccaggio delle barre di combustibile esauste» (www.datec.admin.ch > Temi > Energia > Energia nucleare). Il rapporto giunge alla conclusione che, dopo l'incidente di Fukushima, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare ha già disposto un controllo della sicurezza delle piscine di decadimento e di stoccaggio, nel frattempo operato dai gestori delle centrali nucleari. Le misure di miglioramento che ne derivano sono già state attuate in Svizzera.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3419

Inventario dei progetti bloccati relativi alle centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili (N 9.6.11, Gruppo PBD)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto in cui figurino tutti i progetti relativi alle centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2774

che sono stati bloccati negli ultimi 20 anni (nuove costruzioni, ampliamenti, risanamenti oppure blocco di ampie parti di un progetto, p. es. di una turbina). Oltre a una sintesi dei motivi principali che hanno condotto al blocco di tali progetti, il postulato chiede che il rapporto indichi le disposizioni giuridiche che dovrebbero essere modificate affinché possa essere realizzata una parte dei progetti. Questa richiesta è stata soddisfatta con l'allestimento di un inventario sulla base dei dati disponibili dei progetti registrati nel sistema di rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC). Il relativo rapporto Ritardi nei progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili è stato adottato dal Consiglio federale il 20 settembre 2013 (www.ufe.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3425

Privilegiare i cavi interrati rispetto alle linee aeree per una maggiore efficacia energetica (N 9.6.11, Gruppo PBD)

Il postulato fa riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 5 aprile 2011 (IC_398/2010) e incarica il Consiglio federale di esaminare quali misure è necessario adottare per la futura pianificazione del trasporto di energia elettrica in Svizzera.

Il 14 giugno 2013 il Consiglio federale ha adottato la Strategia «Reti elettriche; piano dettagliato nel quadro della Strategia energetica 2050» (www.ufe.admin.ch > Temi > Approvvigionamento elettrico > Reti elettriche) e ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni di elaborare su questa base un progetto di consultazione entro l'autunno 2014. Nel piano dettagliato, il Consiglio federale ha illustrato minuziosamente le modifiche delle condizioni quadro e dei processi necessarie per uno sviluppo delle reti in funzione delle necessità e adeguato in termini di tempo. Il Consiglio federale ha così sottolineato che, in quanto anello di congiunzione tra produzione e consumo, le reti elettriche costituiscono un elemento chiave nell'attuazione della Strategia energetica 2050. Le considerazioni del Tribunale federale in merito al cablaggio delle linee sono state tenute in considerazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 M 09.3060

Strategia biomassa (N 14.3.11, Bourgeois; S 29.9.11)

La mozione incarica il Consiglio federale di a) mettere a punto una strategia globale di valorizzazione della biomassa; b) rafforzare le sinergie, coordinare, semplificare e ottimizzare la relativa legislazione (ambiente, pianificazione del territorio, agricoltura, energia e oli minerali); c) consolidare la ricerca in questo settore e d) prevedere forme di incentivo per l'utilizzo della biomassa, in considerazione degli aspetti economici ed ecologici. Queste richieste sono state soddisfatte mediante la strategia relativa alla produzione, alla trasformazione e all'utilizzo della biomassa in Svizzera («Strategie für die Produktion, Verarbeitung und Nutzung von Biomasse in der Schweiz»; www.ufe.admin.ch > Temi > Energie rinnovabili > Biomassa), elaborata dall'Ufficio federale dell'agricoltura, dall'Ufficio federale dell'ambiente, dall'Ufficio federale dell'energia e dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. La strategia contiene otto obiettivi strategici che costituiscono la base per la futura concezione delle diverse politiche, e punta ad una produzione, trasformazione e utilizzazione della biomassa che sia ottimale sotto il profilo della sostenibilità ecologica, economica e sociale.

2775

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 M 10.3609

Finanziamento della ricerca nel settore delle tecnologie energetiche rinnovabili (N 8.6.11, Favre Laurent; S 29.9.11)

La mozione incarica il Consiglio federale di finanziare in modo complementare la ricerca nel settore delle tecnologie energetiche rinnovabili, attingendo ai fondi della rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC). A tale scopo, fino a quando la produzione elettrica non esaurisce il fondo, è opportuno procedere a un prelievo dal 5 al 10 per cento degli introiti annuali a favore della ricerca summenzionata. Il 17 ottobre 2012, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il piano d'azione «Ricerca coordinata in campo energetico in Svizzera» ­ misure negli anni 2013­2016 (FF 2012 7935). Nella primavera del 2013 le Camere federali hanno adottato i relativi limiti di spesa (FF 2013 2243, FF 2013 2245, FF 2013 2247). Questi decreti federali rafforzano la ricerca energetica per gli anni 2013­2016 nell'ambito della Strategia energetica 2050 con misure di promozione a destinazione vincolata. La ricerca energetica è sostenuta anche indipendentemente dal fondo con cui viene finanziata la RIC. I mezzi del fondo rimangono riservati alla promozione di progetti concreti per il potenziamento della produzione elettrica a partire da energie rinnovabili. Dato il cambiamento della situazione di partenza, un finanziamento della ricerca mediante il fondo non è realistico.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale delle strade 2001 P 99.3545

Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)

Ai fini di una gestione efficiente del traffico merci stradale attraverso le Alpi si è provveduto nel frattempo ad ideare, valutare e ottimizzare uno specifico strumento.

A giudizio degli addetti ai lavori, l'attuale regime del contagocce si è rivelato efficace e consente di raggiungere gli obiettivi fissati. Nuovi sistemi di informazione su Internet e nei media (p. es. Truck-Info) aiutano a pianificare e regolare il traffico e a evitare la formazione di code.

Per quanto riguarda un sistema elettronico in grado di ottimizzare i flussi di traffico coordinato a livello internazionale, nel 2003 l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha ideato, e successivamente realizzato (www.truck-info.ch), un piano di gestione del traffico a livello nazionale (VM-CH) con le seguenti componenti: management dei dati sul traffico, regolazione e informazione sul traffico. Inoltre ha messo a punto un piano per la gestione del traffico pesante lungo l'asse nord-sud che prevede l'introduzione di aree di attesa lungo i due assi.

Il piano si propone di realizzare un numero sufficiente di aree di sosta al di fuori della carreggiata. Sono stati compiuti passi determinanti in direzione di quanto chiesto dal postulato: il centro di controllo del traffico pesante a Ripshausen (UR), con un'area adibita al controllo e un'area per lo stazionamento dei mezzi, è stato inaugurato nel 2009; il centro di controllo sull'ex sedime della Monteforno (TI), dotato anch'esso di un'area di attesa per la gestione del traffico pesante, entrerà in funzione prevedibilmente nel 2019. Inoltre, nel 2012 è stata aperta l'area di attesa di 2776

Coldrerio, che contribuisce a ridurre le code alla dogana. Sono in corso di pianificazione o di realizzazione ulteriori centri di controllo, aree di attesa e posti di sosta notturna per autocarri.

Per quanto attiene a una centrale di comando in grado di simulare situazioni di traffico, diffondere informazioni e deviare il traffico, la sua realizzazione rientra nel seguito del progetto «Gestione del traffico a livello nazionale». L'USTRA ha intanto reso operativa la Centrale nazionale di gestione del traffico (VMZ-CH) di Emmen il 1° febbraio 2008. Dal 1° settembre 2008 la Centrale assicura anche la gestione del traffico pesante sulle strade nazionali. I suoi operatori lavorano con la configurazione iniziale; ulteriori sviluppi dei sistemi in vista dell'attuazione delle linee guida sono in fase di realizzazione. Nel 2014 sarà avviata la prima fase che vedrà impegnati gli operatori, i posti di polizia cantonali e i servizi di gestione dei cantieri. Per mezzo di misure immediate, dal 2012 sono state integrate nella VMZ-CH le prime centrali cantonali di controllo, grazie a cui gli operatori della Centrale nazionale hanno la possibilità di influenzare attivamente il traffico in determinate regioni.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2002 P 01.3735

Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)

Dall'ottobre 2001, quando si è verificato il grave incidente nella galleria autostradale del San Gottardo, si presta un'attenzione maggiore all'aspetto della sicurezza in galleria. Al riguardo vengono elaborate apposite analisi, che tengono conto di tutti i fattori di rischio rilevanti (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Lo scopo è identificare e successivamente ridurre i pericoli in gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi, adottando misure che tengono conto dei progressi tecnico-scientifici.

In relazione ai rischi nelle gallerie autostradali, dal 1° gennaio 2008 (introduzione della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni) la Confederazione è tenuta a elaborare scenari di incidenti, analizzare sistematicamente i rischi e adottare tutte le misure organizzative necessarie a ridurre al minimo il pericolo per gli utenti della strada. In futuro, il coordinamento da parte delle autorità federali sarà ulteriormente rafforzato.

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) sta elaborando un metodo accurato per analizzare i rischi nelle gallerie delle strade nazionali.

Quale Parte contraente dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621), la Svizzera è tenuta a classificare le gallerie sottoposte a restrizioni per il trasporto di merci pericolose nelle categorie introdotte nell'ADR nel 2007. Dal 1° gennaio 2010 la segnaletica stradale deve essere conforme al nuovo sistema. Per le strade nazionali tale competenza spetta all'USTRA, per la rete stradale secondaria, ai Cantoni.

Attualmente in Svizzera le gallerie interessate sono 15. Nel frattempo l'USTRA ha sviluppato un metodo per individuare e valutare i rischi delle merci pericolose nelle gallerie stradali, che ha utilizzato per esaminare tutte le gallerie della propria rete autostradale. Sulla base di questa analisi, l'USTRA propone alcune lievi modifiche alle categorie delle gallerie interessate da apportare nell'ambito della prossima revisione ordinaria dell'ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (RS 741.621), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2015. I Cantoni hanno inoltrato all'USTRA le loro proposte in merito, 2777

adempiendo così il compito di controllare le gallerie di cui sono responsabili in relazione a questi rischi.

Per quanto concerne l'obiettivo di protezione perseguito nel postulato, il Consiglio federale ha optato nel frattempo per una variante più completa, adottando nel 2002 una nuova politica di sicurezza del traffico. Questa strategia di sicurezza contempla tutte le superfici stradali, tutti i veicoli e tutti gli utenti della strada. Le misure sono elencate in un rapporto elaborato da un gruppo di esperti sotto l'egida dell'USTRA.

L'ampio pacchetto di provvedimenti verte soprattutto sul miglioramento della formazione e dei corsi di ripetizione per conducenti, sull'adeguamento dell'infrastruttura stradale e sull'intensificazione dei controlli del traffico.

Il 15 giugno 2012 l'Assemblea federale ha adottato il pacchetto. Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le prime modifiche dell'ordinanza, a cui ne seguiranno altre il 1° gennaio 2014.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2007 M 06.3421

Test dei gas di scarico e del rumore per motocicli e ciclomotori (S 5.10.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 05.3249; N 1.10.07)

Il Consiglio federale ne aveva già proposto lo stralcio lo scorso anno, poiché dagli accertamenti approfonditi condotti in fase preparatoria era emerso un impatto relativamente modesto delle misure proposte a fronte di costi elevati e pertanto sproporzionati. Nel corso dell'indagine conoscitiva svolta nel 2012 anche la vasta maggioranza dei Cantoni e delle organizzazioni interessate aveva espresso parere contrario all'attuazione della mozione, il cui stralcio è però stato ritenuto prematuro e pertanto respinto dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE-N) e dal Parlamento. L'Ufficio federale delle strade è stato quindi incaricato di sottoporre un rapporto che descrivesse le cause concrete dell'attuale problematica dei gas di scarico e delle emissioni acustiche dei motocicli e illustrasse le misure risolutive contemplate dal Consiglio federale. Il rapporto, che evidenzia le carenze esistenti nella legislazione vigente dell'UE applicabile anche ai motocicli immatricolati in Svizzera e i modi in cui i produttori di motocicli e accessori le sfruttano a loro vantaggio, è stato accolto favorevolmente dalla CAPTE-N.

Nel frattempo anche il legislatore europeo si è attivato e l'11 dicembre 2012 ha decretato l'inasprimento in due fasi (2016, 2019) delle prescrizioni sui gas di scarico e sulle emissioni acustiche per motocicli. Le nuove prescrizioni prevedono anche requisiti in materia di durevolezza, di sistemi di diagnostica a bordo, di esami della conformità e consentono, in linea con quello che è l'obiettivo della mozione, di contrastare l'aumento delle emissioni dei veicoli messi in circolazione, allinenando le prescrizioni applicabili ai motocicli a quelle previste per le automobili. La problematica dei gas di scarico e delle emissioni acustiche prodotti dai motocicli troverà pertanto soluzione con l'adozione di prescrizioni d'immatricolazione più rigide per tale categoria di veicoli. Le nuove prescrizioni saranno introdotte contemporaneamente in Svizzera e nell'UE.

La CAPTE-N ha presentato, successivamente alla discussione del rapporto, una nuova mozione (13.4006 Attuazione con effetto retroattivo delle norme europee sulle emissioni e rafforzamento delle prescrizioni sui rumori).

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la presente mozione.

2778

2011 M 10.3822

Coordinamento dei cantieri (N 17.12.10, Hutter Markus; S 16.3.11)

Nel 2011 è stato avviato un processo di ottimizzazione dei parametri applicabili agli interventi di conservazione e di rifacimento delle infrastrutture delle strade nazionali esistenti. Attualmente, per i cantieri senza interruzione del traffico, è previsto quanto segue: la lunghezza del tratto oggetto di manutenzione non può superare i 15 chilometri (cantiere vero e proprio: 3­5 km), la distanza minima tra due tratti sottoposti a manutenzione è di 30 chilometri e l'intervallo temporale tra un intervento e l'altro deve essere di almeno 15 anni. A questo si aggiungono incentivi sistematici per la riduzione della durata dei lavori, l'esecuzione sistematica su due turni e, in linea di principio, nessuna riduzione delle corsie per più di 48 ore (laddove inevitabile, viene disposto il lavoro notturno). Le nuove misure hanno dato i risultati auspicati: nel 2012 le ore di coda sulle strade nazionali dovute alla presenza di cantieri sono diminuite significativamente, con una quota di appena il 6 per cento, mentre in cima alle cause di incolonnamenti si collocano, con notevole distacco, il sovraccarico della rete viaria e gli incidenti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 M 11.3318

Agevolazioni di parcheggio per persone con difficoltà motorie (S 22.9.11, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 09.331; N 6.12.11)

Come disposto dal Consiglio federale, il 1° luglio 2012 è entrata in vigore una revisione dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11), che prevede, all'articolo 20a, le facilitazioni di parcheggio per persone disabili chieste dalla mozione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 P 11.4017

Autostrade solari (N 23.12.11, Darbellay)

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha richiesto un'analisi del potenziale fotovoltaico offerto dalle infrastrutture per l'isolamento acustico lungo le strade nazionali. Il rapporto di ricerca, concluso alla fine del 2012, stima questo potenziale a 0,7­1,0 milioni di m2 ovvero 110­165 MWp (megawatt picco) di potenza nominale, pari a un prodotto elettrico annuo di 100­160 GWh. Le domande dei produttori di energia interessati vengono esaminate con favore. L'USTRA è inoltre in contatto con i promotori di un progetto di copertura con celle solari di un tratto autostradale nel Vallese e ne segue lo studio di fattibilità e la progettazione. Per tutti i progetti energetici il requisito essenziale resta sempre lo stesso: non pregiudicare la disponibilità e la sicurezza delle strade nazionali.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 11.3661

Vietare le corse tra bisonti della strada sulle autostrade (S 22.9.11, Jenny; N 7.3.12)

I sorpassi effettuati dagli autocarri determinano notevoli riduzioni della velocità sulla corsia di sorpasso, andando a incidere fortemente sulla fluidità della circolazione, in particolare nelle ore di punta o in salita. Inoltre, si riducono le distanze tra i veicoli e viene ostacolata la visibilità della segnaletica, con conseguenti rischi in 2779

termini di sicurezza, soprattutto in galleria. L'Ufficio federale delle strade ha pertanto condotto un'analisi dell'intera rete delle strade nazionali e in determinati tratti ha disposto, sulla base di criteri predefiniti, il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti, che può avere natura permanente o temporanea (in funzione degli orari o del volume di traffico). Su una lunghezza complessiva di circa 530 chilometri, sono previsti divieti di sorpasso per gli autocarri sui tratti caratterizzati da un elevato volume di traffico o dalla presenza di salite o gallerie (290 chilometri totali).

Per motivi di sicurezza, nelle gallerie a due corsie di lunghezza superiore ai 300 metri vige sistematicamente il divieto permanente di sorpasso per i mezzi pesanti.

Sono al vaglio ulteriori 230 chilometri di rete, distribuiti su un totale di 460 chilometri, che presentano condizioni particolari e/o richiedono interventi di messa in sicurezza: si tratta prevalentemente di tratti caratterizzati da gallerie in rapida successione.

Complessivamente, il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti viene introdotto sul 10­15 per cento delle strade nazionali a quattro corsie.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2012 P 10.3357

Introduzione dell'asse del Lötschberg nella rete delle strade nazionali (N 31.5.12, Amherd)

Nell'ambito del dibattito sull'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali, l'inserimento dell'asse del Lötschberg è stato ampiamente discusso e respinto.

Inoltre, la votazione popolare del 24 novembre 2013 ha bocciato l'aumento della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali e con esso anche l'ampliamento della rete.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2012 M 11.4181

Aumentare la sicurezza dei ciclisti evidenziando in rosso le corsie ciclabili in prossimità di punti pericolosi (N 15.6.12, Glättli; S 13.12.12)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha disposto al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore delle Istruzioni concernenti speciali demarcazioni sulla carreggiata, che, al numero 6, contengono disposizioni in merito alla «colorazione rossa delle corsie ciclabili in punti pericolosi».

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale delle comunicazioni 2011 M 10.3055

Un canale televisivo per consolidare la comprensione e la coesione nazionale (S 2.6.10, Maissen; N 15.12.10; S 16.3.11)

Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di sollecitare la Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) a rafforzare il suo impegno in favore dello scambio tra le regioni linguistiche e a documentare i progressi realizzati. Il rapporto del Consiglio federale del 7 dicembre 2012 Consolidamento della comprensione reciproca e della coesione nazionale da parte della SRG SSR (www.ufcom.admin.ch > Docu2780

mentazione > Informazioni ai media > Resoconti della SSR sulle altre regioni linguistiche: potenzialità di miglioramento > Allegati) illustra le diverse misure adottate dalla SSR. Conformemente a quanto richiesto nella mozione, il Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) fa ora sottoporre regolarmente i programmi della SSR a un monitoraggio scientifico dell'aspetto della comprensione nazionale; ogni sei mesi la SSR riferisce sulle misure messe in atto. Il DATEC valuterà alla fine del 2014 i miglioramenti auspicati e, se necessario, proporrà al Consiglio federale ulteriori provvedimenti.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

2011 P 11.3374

Trasparenza sulla situazione nel settore delle infrastrutture a banda larga (N 17.6.11, Amherd)

Nell'ambito di un ampio gruppo di lavoro, nel quale collaborano rappresentanti delle autorità, di associazioni e dell'industria, sono stati elaborati a partire dall'estate del 2011 un Atlante della banda larga, accessibile al pubblico tramite un portale Internet, e una guida con esempi di regioni collegatesi con successo alla banda larga.

Nel febbraio del 2013, in occasione di una conferenza stampa, l'Atlante della banda larga è stato presentato al grande pubblico. Da allora viene regolarmente aggiornato grazie alla continua collaborazione volontaria tra autorità e industria, creando trasparenza sulla situazione di copertura della banda larga a livello nazionale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3912

Diamo un quadro legale ai social media (N 23.12.11, Amherd)

Il 9 ottobre 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Base legale per i media sociali, chiesto dal Consiglio nazionale (www.ufcom.admin.ch > Temi > Società dell'informazione > Principi d'azione > Basi legali).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3545

Accesso a Facebook per i più giovani (N 14.12.12 Amherd)

Il postulato è stato trattato nell'ambito del rapporto del Consiglio federale del 29 settembre 2011 Base legale per i media sociali in adempimento del postulato Amherd 11.3912 (www.ufcom.admin.ch > Temi > Società dell'informazione > Principi d'azione > Basi legali). Il rapporto tratta in particolare la possibilità di limitare i diritti della personalità dei bambini capaci di discernimento tramite un eventuale collegamento del loro profilo Facebook a quello dei loro genitori. Questo collegamento risulta essere problematico anche in relazione alla conclusione di contratti da parte dei bambini, in quanto potrebbe essere interpretato quale consenso (tacito o esplicito) dei genitori, ad es. per l'acquisto di giochi. Alla domanda dell'autrice del postulato, che chiedeva se la «SuisseID» potesse essere utilizzata, in quanto prova elettronica standardizzata dell'identità, al fine di verificare l'età sulle piattaforme sociali, non ha potuto essere data risposta poiché spetta alle piattaforme definire i requisiti per questa prova dell'identità. L'oggetto del presente postulato è stato trattato in modo esaustivo nell'ambito del rapporto citato.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2781

Ufficio federale dell'ambiente 2009 M 08.3003

Esigenza di efficacia (N 13.3.08, Commissione degli affari giuridici CN; S 15.3.09; N 4.6.09)

La mozione incarica il Consiglio federale di esaminare e adottare dei provvedimenti che garantiscano un'attuazione delle misure di protezione dell'ambiente basata sui criteri dell'efficacia e su un adeguato rapporto costi-benefici. In adempimento della mozione è stata condotta un'analisi dell'efficacia nell'ambito dei provvedimenti di gestione del traffico presso i grandi generatori di traffico (ad es. grossi centri commerciali o strutture per il tempo libero). Tali provvedimenti sono adottati dai Cantoni anche allo scopo di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici generate dal traffico indotto da detti generatori. Il 9 aprile 2013 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale hanno pubblicato una circolare con la quale i Cantoni sono stati informati dei risultati del progetto. La circolare contiene anche direttive integrative che forniscono ai Cantoni indicazioni su come applicare correttamente presso i grandi generatori di traffico misure di gestione del traffico basate sul diritto federale.

Per quanto concerne gli altri ambiti, l'UFAM ha raccolto i dati emersi dalle analisi dell'efficacia condotte finora, mentre per quelli in cui simili valutazioni ancora mancano ha avviato delle indagini. I risultati sono riuniti in un rapporto pubblicato il 9 aprile 2013.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2009 P 09.3285

Emissioni luminose e diversità delle specie (N 12.6.09, Moser)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare le ripercussioni delle emissioni luminose sulla diversità delle specie, in particolare sugli insetti e sugli uccelli, e le misure che possono essere adottate per la protezione di tale diversità.

In adempimento del postulato il Consiglio federale ha adottato il 13 febbraio 2013 un rapporto sugli effetti della luce artificiale sulla diversità delle specie e sull'uomo («Auswirkungen von künstlichem Licht auf die Artenvielfalt und den Menschen»; www.admin.ufam.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Il Consiglio federale propone misure contro le emissioni luminose).

Nel rapporto il Consiglio federale propone delle misure di gestione delle emissioni luminose. Al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) chiede di verificare se è possibile completare l'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451.1) con una disposizione che garantisca la protezione delle specie e degli spazi vitali da impianti di illuminazione fissi e mobili.

In base ai criteri sanciti nella legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01), il DATEC e il Dipartimento federale di giustizia e polizia devono inoltre elaborare dei valori di riferimento che consentano di valutare la dannosità per l'uomo della luce artificiale nell'ambiente. Tali valori, voluti dai Cantoni, come pure un aiuto all'esecuzione aggiornato consentiranno agli attori interessati di includere la protezione dell'uomo e dell'ambiente già in sede di pianificazione di impianti di illuminazione.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2782

2010 M 09.3702

Ordinanza sul traffico di rifiuti (N 25.9.09, Baumann J. Alexander; S 30.11.10)

La mozione chiede che l'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) indichi espresamente la possibilità di prendere in consegna i rifiuti presso le aziende fornitrici. Verrebbe così sancita la responsabilità dell'impresa di smaltimento di smaltire in modo ecocompatibile i rifiuti sin dalla fase del loro trasporto dall'azienda fornitrice a detta impresa. Di regola i rifiuti speciali vengono trasportati dall'azienda fornitrice alla sede dell'impresa di smaltimento, la quale conferma all'azienda fornitrice l'avvenuta ricezione dei rifiuti dopo aver effettuato un controllo all'entrata.

In adempimento della mozione, il 18 dicembre 2013 il Consiglio federale ha approvato la revisione dell'OTRif, che entrerà in vigore il 1° maggio 2014. La revisione prevede la possibilità di consegnare i rifiuti presso la sede dell'impresa fornitrice.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

2011 M 10.3242

Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi predatori (N 30.9.10, Hassler; S 16.3.11; N 13.9.11)

La mozione chiede al Consiglio federale di redigere un rapporto sulle soluzioni per finanziare a lungo termine le misure di protezione delle greggi e sul loro fondamento giuridico. Il rapporto dovrà altresì affrontare la questione della responsabilità in caso di attacco da parte dei cani da protezione. La Confederazione deve inoltre introdurre un monitoraggio della protezione delle greggi.

In adempimento della mozione, il 6 novembre 2013 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi predatori (www.ufam.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Revisione dell'ordinanza sulla caccia e rapporto sulla protezione del bestiame approvati). Il rapporto illustra in che modo organizzare e finanziare in futuro la protezione delle greggi, affinché l'agricoltura produttiva basata su animali da reddito possa continuare a esistere nonostante la presenza di grandi predatori e senza che sia necessario imporre restrizioni difficilmente accettabili. Contemporaneamente deve essere garantito il rispetto del mandato costituzionale sulla conservazione delle specie di grandi predatori.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

2011 M 10.3405

Coordinare con l'UE le prescrizioni per i filtri antiparticolato nell'agricoltura e nell'economica forestale (N 1.10.10, von Siebenthal; S 22.9.11)

Accogliendo la mozione il Consiglio federale si è dichiarato disposto a limitarsi, per le macchine agricole e forestali, al recepimento delle normative dell'UE e a rinunciare per il momento ad emanare prescrizioni più severe. Per ridurre le emissioni di fuliggine di diesel nel settore non stradale era stata prevista, tra l'altro, l'introduzione tempestiva di un valore limite di emissione di particolato per i trattori nuovi (mozione Jenny 07.3161 La migliore tecnologia di depurazione dei gas di scarico per tutti i motori diesel), ma in considerazione della situazione economica particolarmente difficile in cui si trova l'agricoltura svizzera si è rinunciato finora all'attuazione di una simile misura. In Svizzera il 20 per cento circa della fuliggine 2783

prodotta dai motori diesel, che è cancerogena, proviene da macchine agricole e forestali, il che rappresenta un serio pericolo per la salute dei lavoratori del settore.

A giugno del 2012 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito le emissioni dei motori diesel, fino a quel momento ritenute dei fattori «cancerogeni probabili», nel gruppo dei fattori «cancerogeni certi».

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale 2011 M 10.3344

Accelerazione delle procedure di autorizzazione di impianti che sfruttano le energie rinnovabili mediante una legge di coordinamento (N 15.6.10, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 16.3.11; N 17.6.11)

Nel quadro del messaggio del 4 settembre 2013 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (Revisione del diritto in materia di energia) e l'iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)» (FF 2013 6489), il Consiglio federale ha elaborato e adottato misure per l'accelerazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti che sfruttano le energie rinnovabili. Si tratta sostanzialmente di impianti che utilizzano la forza idrica ed eolica (art. 14­16 del disegno di legge sull'energia). Inoltre, nel quadro della revisione del 15 giugno 2012 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700; RU 2012 5289), sono state introdotte disposizioni che permettono di agevolare l'autorizzazione di impianti solari (art. 18a). È previsto che tali disposizioni entrino in vigore nella primavera 2014 unitamente alle necessarie disposizioni esecutive previste nell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (RS 700.1). Le nuove prescrizioni summenzionate relative agli impianti che sfruttano la forza idrica e l'energia eolica e solare rappresentano un considerevole progresso a favore dell'accelerazione delle procedure di autorizzazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 P 11.3709

Incremento demografico. Nuove misure di accompagnamento?

(N 19.9.11, Girod)

Il 4 luglio 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla libera circolazione delle persone e l'immigrazione in Svizzera (www.ufm.admin.ch > Documentazione > Comunicati > Comunicati 2012) e dato mandato di esaminare le misure necessarie. Per l'elaborazione delle misure, citate qui di seguito, si è tenuto conto della richiesta del postulato. Il 3 marzo 2013 è stata accolta dal Popolo la revisione parziale della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700), che era stata adottata dalle Camere federali il 15 giugno 2012. Nel novembre 2013 l'Ufficio federale delle abitazioni ha pubblicato un sistema modulare per città e Comuni volto a promuovere alloggi a prezzi moderati. Inoltre, il 9 febbraio 2014 si voterà sul progetto per il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF).

Affinché anche i progetti stradali dispongano di un finanziamento solido, il Consiglio federale vuole creare un fondo a tempo indeterminato, il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA). Con queste condizioni quadro si intende garantire uno sviluppo compatto degli insediamenti con luoghi abitativi e lavorativi di qualità e la salvaguardia di superfici coltive e siti panoramici. Infine, ci 2784

si adopererà per soddisfare le esigenze di mobilità attraverso un'offerta di migliori collegamenti dei mezzi pubblici ed eliminando i problemi di capacità sulla rete sia stradale che ferroviaria.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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