Legge federale sulle finanze della Confederazione

Disegno

(LFC) (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20141, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 6

Conto annuale della Confederazione

Il conto annuale della Confederazione comprende: a.

il conto di finanziamento;

b.

il conto economico;

c.

il conto degli investimenti;

d.

il conto dei flussi di tesoreria;

e.

il bilancio;

f.

la documentazione del capitale proprio;

g.

l'allegato.

Art. 7

Conto di finanziamento

Il conto di finanziamento documenta il risultato dei finanziamenti in funzione delle uscite e delle entrate.

1

A un primo livello indica il risultato ordinario e a un secondo livello quello straordinario.

2

Art. 8 cpv. 1 Il conto economico documenta le spese e i ricavi di un periodo contabile; indica a tre livelli il risultato operativo, il risultato finanziario e il risultato derivante da partecipazioni rilevanti.

1

1 2

FF 2014 8061 RS 611.0

2014-1817

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Legge federale sulle finanze della Confederazione

Art. 8a 1

Conto degli investimenti

Il conto degli investimenti documenta le uscite e le entrate per investimenti.

A un primo livello indica il risultato ordinario e a un secondo livello quello straordinario.

2

Art. 8b

Conto dei flussi di tesoreria

Il conto dei flussi di tesoreria documenta la variazione delle liquidità e degli investimenti di denaro a breve termine.

1

Il conto indica a tre livelli i flussi di tesoreria derivanti dall'attività operativa, dagli investimenti e dai finanziamenti.

2

Art. 9a

Documentazione del capitale proprio

La documentazione del capitale proprio indica le ripercussioni della registrazione delle operazioni finanziarie sulle diverse componenti del capitale proprio.

1

Le spese e i ricavi che sono addebitati o accreditati direttamente al capitale proprio devono essere documentati separatamente.

2

Art. 10 lett. e e g Abrogate Art. 30 cpv. 1 Il preventivo segue, per contenuto e articolazione, il consuntivo della Confederazione, ma non comprende alcun conto dei flussi di tesoreria né alcun bilancio né alcuna documentazione del capitale proprio.

1

Art. 33 cpv. 3 lett. b Concerne soltanto il testo francese Art. 35 lett. a n. 1 e 1bis Sono sottoposte all'Assemblea federale per approvazione a posteriori insieme con il consuntivo: a.

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le seguenti spese, sempre che non siano già state preventivate: 1. contributi alle assicurazioni sociali, se per legge sono legati all'evoluzione delle entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto, 1bis. conferimenti dal bilancio generale della Confederazione al Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria,

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Art. 48 cpv. 4 Il Consiglio federale si adopera affinché nella Confederazione, nei Cantoni e nei Comuni siano applicate norme armonizzate di presentazione dei conti. A tal fine esso può concedere contributi.

4

Art. 49 cpv. 4 Se richiesto da norme generalmente riconosciute, le garanzie finanziarie e le fideiussioni sono iscritte a bilancio come passivi.

4

Art. 50

Principi di valutazione

I beni patrimoniali sono iscritti a bilancio al valore di mercato o al costo ammortizzato.

1

2

I beni amministrativi sono iscritti a bilancio: a.

al valore di acquisto, dedotti gli ammortamenti e le rettificazioni di valore, oppure al valore di mercato;

b.

in caso di partecipazioni: 1. se rilevanti: proporzionalmente alla quota detenuta dalla Confederazione nel capitale proprio dell'impresa della Confederazione interessata, 2. per le rimanenti: al valore di mercato oppure, se tale valore non può essere determinato, al valore di acquisto.

3 Gli impegni finanziari sono iscritti a bilancio al valore di mercato o al costo ammortizzato.

4

Si applica il principio della valutazione singola.

Art. 52 cpv. 4 La presentazione dei conti di fondi disciplinati da una legge speciale, compresi i fondi con conti speciali ai sensi dell'articolo 5 lettera b, è retta dalle disposizioni della presente legge, a meno che la legge speciale non disponga altrimenti.

4

Art. 55 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 2

Il Consiglio federale può, mediante ordinanza: b.

includere nel consolidamento integrale ulteriori organizzazioni che sono strettamente interconnesse con le finanze federali.

Il consuntivo consolidato fornisce una visione globale della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi, rettificata quanto alle interrelazioni interne. Le partecipazioni rilevanti possono essere incluse nel consolidamento proporzionalmente al loro capitale proprio.

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Legge federale sulle finanze della Confederazione

Art. 60a

Cassa di risparmio del personale federale

Nel quadro della Tesoreria federale l'AFF gestisce la Cassa di risparmio del personale federale (CRPF) per raccogliere fondi della Confederazione e promuovere l'attività di risparmio. L'AFF può affidare a terzi la gestione della Cassa.

1

2

I conti sono gestiti per conto di: a.

impiegati dell'Amministrazione federale;

b.

persone appartenenti a gruppi vicini alla Confederazione, segnatamente per evitare conflitti di interesse.

Il Consiglio federale designa la cerchia delle persone aventi diritto a un conto secondo il capoverso 2. Per i rapporti di lavoro di durata determinata e per quelli particolari può prevedere deroghe a tale diritto, se, in assenza del coinvolgimento duraturo nell'organizzazione lavorativa della Confederazione, al rapporto di lavoro mancasse la vicinanza alla Confederazione o se le spese per la gestione del conto fossero sproporzionate.

3

La Confederazione risponde degli impegni della CRPF e ne assume i costi, sempre che non siano coperti dai clienti.

4

Art. 60b

Relazione di conto

Sempre che la presente legge o il diritto d'esecuzione non disponga altrimenti, le relazioni di conto della CRPF sono rette dal diritto privato. Le controversie tra la CRPF e i suoi clienti sono giudicate dai tribunali civili.

1

2

Oltre ai propri averi, i clienti possono depositare anche averi di parenti prossimi.

3

La CRPF può sciogliere la relazione di conto in particolare se: a.

il mantenimento della relazione di conto violasse le disposizioni del Paese o del diritto internazionale oppure se il rispetto di tali disposizioni comportasse un onere sproporzionato;

b.

per la stessa Cassa o per la Confederazione vi è il rischio di gravi danni sul piano legale e della reputazione.

Se il cliente non adempie i suoi obblighi nei confronti della CRPF, questa può mantenere un conto senza più remunerarlo e rifiutare la fornitura di altre prestazioni di servizi.

4

Per le sue prestazioni di servizi la CRPF può chiedere di essere indennizzata a prezzi che consentono di coprire i costi.

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Legge federale sulle finanze della Confederazione

Art. 60c

Trattamento dei dati

La CRPF tratta in forma cartacea e in un sistema d'informazione i dati dei suoi clienti, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, di cui ha bisogno per adempiere i propri compiti, in particolare per:

1

a.

gestire i conti;

b.

eseguire il traffico dei pagamenti; e

c.

fornire consulenza sull'offerta di prestazioni.

Gli impiegati della CRPF e i terzi incaricati della gestione tecnica, dell'esecuzione del traffico dei pagamenti e della rilevazione dei dati hanno accesso al sistema d'informazione, per quanto sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

2

3 Per l'adempimento dei propri compiti, gli impiegati della CRPF possono trasmettere dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, ai propri superiori diretti, anche se questi ultimi non sono impiegati della CRPF.

Al fine di verificare il diritto a un conto e di adempiere gli obblighi secondo la legge del 10 ottobre 19973 sul riciclaggio di denaro, la CRPF scambia regolarmente dati personali con l'Ufficio federale del personale, con altri datori di lavoro dei clienti e con PUBLICA. Lo scambio di dati è reciproco.

4

La CRPF è responsabile della protezione dei dati e della sicurezza del sistema d'informazione.

5

6

Il Consiglio federale stabilisce: a.

i dati personali che possono essere trattati;

b.

i termini di conservazione e la distruzione dei dati allo scadere del termine.

Art. 66b 1

Disposizione transitoria della modifica del ...

Il diritto previgente4 rimane applicabile: a.

all'esecuzione dell'ultimo preventivo deciso prima dell'entrata in vigore della modifica del ...;

b.

all'allestimento, alla presentazione e all'approvazione del rispettivo consuntivo.

Al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, il saldo del conto di compensazione di cui all'articolo 16 capoverso 2 si riduce di 1,0 miliardi di franchi.

2

3 4

RS 955.0 RS 611.0

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Legge federale sulle finanze della Confederazione

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers) Art. 27e Abrogato

2. Legge federale del 15 giugno 20126 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) Art. 21 cpv. 4 4

Sono contabilizzati su conti di bilancio, al di fuori del conto economico della Confederazione: a.

i trasferimenti all'AFC da parte degli agenti pagatori svizzeri e della società veicolo, purché non si tratti di provvigioni di riscossione (art. 11) o di interessi di mora (art. 24);

b.

i trasferimenti effettuati dall'AFC alle autorità competenti degli Stati partner.

3. Legge del 21 giugno 20137 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (LFIF) Art. 2

Contabilità del Fondo

1

La contabilità del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti.

2

Il conto economico contempla almeno: a.

5 6 7

come ricavi: 1. i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata, 2. i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione secondo l'articolo 87a capoverso 2 lettera d della Costituzione federale, 3. gli interessi attivi sui mutui;

RS 172.220.1 RS 672.4 FF 2014 3491 3500

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b.

come spese: 1. i prelievi per l'esercizio, 2. gli interessi passivi sugli impegni del Fondo, 3. gli ammortamenti di attivi.

Il bilancio comprende l'insieme degli attivi e degli impegni, nonché il capitale proprio.

3

Il conto degli investimenti contempla almeno la concessione di mutui e gli investimenti nel mantenimento della qualità e nell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria nonché gli investimenti per i corrispondenti mandati di ricerca. Ne sono escluse le uscite non attivabili che figurano come tali al capoverso 2 lettera b numero 1.

4

4. Legge del 6 ottobre 20068 sul fondo infrastrutturale (LFIT) Art. 11

Contabilità del fondo

La contabilità del fondo si compone del conto economico, del bilancio e del conto degli investimenti.

1

2

3

4

8

Il conto economico contempla: a.

come ricavi, i versamenti di cui all'articolo 2;

b.

come spese: 1. il finanziamento dei compiti secondo l'articolo 1 capoverso 2, sempre che non siano inclusi nelle uscite non attivabili di cui al capoverso 4, 2. la rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione e dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati.

Il bilancio contempla: a.

tra gli attivi: la sostanza circolante e la sostanza fissa;

b.

tra i passivi: il capitale di terzi e il capitale proprio.

Il conto degli investimenti contempla almeno: a.

le strade nazionali in costruzione di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a e b;

b.

la concessione di mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati.

RS 725.13

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5. Legge federale del 22 dicembre 19999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) Art. 4a 1

Prestazioni commerciali

La Zecca federale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste prestazioni: a.

sono strettamente correlate ai compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e

c.

non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in concorrenza con l'economia privata.

2

III Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

9

RS 941.10

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