Decisione generale concernente il divieto d'impiego di prodotti fitosanitari del 4 novembre 2014

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 67 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide:

1. Le partite di prodotti fitosanitari riportate di seguito non possono pertanto più essere utilizzate e devono essere restituite ai punti di vendita: ­

Folpet 80 WDG, titolare dell'autorizzazione: Leu & Gygax AG, 5413 Birmenstorf, numero federale di autorizzazione W-6680, numeri di partita B/N 93 13 1607, B/N 93 13 1608 e B/N 93 13 1609

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Phaltan 80 WDG, titolare dell'autorizzazione: Omya (Schweiz) AG, 4665 Oftringen, numero federale di autorizzazione W-5575, numeri di partita B/N 93 13 1607, B/N 93 13 1608 e B/N 93 13 1609

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Folpet 80 WDG, titolare dell'autorizzazione: Omya (Schweiz) AG, 4665 Oftringen, numero federale di autorizzazione W-5446, numeri di partita B/N 93 13 1607, B/N 93 13 1608 e B/N 93 13 1609

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Folpet 80 WDG, titolare dell'autorizzazione: Stähler Suisse AG, 4800 Zofingen, numero federale di autorizzazione W-6660-1, numeri di partita B/N 93 13 1607, B/N 93 13 1608 e B/N 93 13 1609

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Folpet 80 WDG, titolare dell'autorizzazione: Schneiter Agro AG, 5703 Seon, numero federale di autorizzazione W-6897, numeri di partita B/N 93 13 1607, B/N 93 13 1608 e B/N 93 13 1609

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Folpet 80 WDG, titolare dell'autorizzazione: Cemag Handels AG, 5413 Birmenstorf, numero federale di autorizzazione W-5012, numeri di partita B/N 93 13 1607, B/N 93 13 1608 e B/N 93 13 1609

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Folpet 80 WDG, titolare dell'autorizzazione: Adama Agriculture Swiss, 8200 Sciaffusa, numero federale di autorizzazione W-6660, numeri di partita B/N 93 13 1607, B/N 93 13 1608 e B/N 93 13 1609

2. A un eventuale ricorso contro la presente decisione viene revocato l'effetto sospensivo.

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RS 916.161

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2014-2979

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

18 novembre 2014

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

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