Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate Modifica del 6 marzo 2014 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale del 2 agosto 2010, del 22 marzo 2011, del 25 ottobre 2011, del 6 febbraio 2012 e del 26 febbraio 20131, sono dichiarate d' obbligatorietà generale2: Appendice 6 Art. 1
Adeguamento salariale (conformemente all'art. 27 CCL)
Art. 2
Salari minimi (ai sensi degli artt. 24 e 27 CCL)
Art. 3
Indennità per lavoro fuori sede (art. 29 CCL)
Art. 4
Utilizzo di un veicolo privato (art. 30 CCL)
II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.
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FF 2010 4713, 2011 3257 7669, 2012 1245, 2013 1943 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2014-0607
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Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate.
DCF
III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2014 e ha effetto sino al 31 dicembre 2014.
6 marzo 2014
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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