Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria dell'11 novembre 2013, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), concernente la domanda del 25 settembre 2013 per prorogare l'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Il responsabile dei progetti di ricerca oggetto della presente autorizzazione rimane in modo invariato il direttore medico, prof. Pierre Dayer.

Il dispositivo iniziale della decisione del 20 dicembre 2000 e il dispositivo della decisione di proroga del 3 dicembre 2007 rimangono in vigore immutati.

2. Durata dell'autorizzazione e continuità La presente autorizzazione è rilasciata per un periodo di cinque anni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

Se intervengono prima della scadenza del suddetto termine, le modifiche concernenti i punti sotto enumerati devono essere annunciate alla Commissione peritale: ­

avvicendamento del direttore medico;

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modifiche nella struttura organizzativa o amministrativa degli HUG;

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modifiche del regolamento d'accesso.

La Commissione peritale si pronuncia in seguito sull'opportunità di emettere una decisione d'autorizzazione complementare.

3. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (casella postale, 9023 San Gallo) in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

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4. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto agli Hôpitaux Universitaires de Genève e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere, entro il termine di ricorso e previo appuntamento, può esaminare l'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna (tel. 031 323 35 80).

14 gennaio 2014

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica Il presidente, Rudolf Bruppacher

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